Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 55/2023 R.G.L., vertente TRA Avv. , nato in [...] il [...], CF , n. q. Parte_1 C.F._1 di curatore della società P.I. in liquidazione giudiziale, giusta Parte_2 P.IVA_1 sentenza del Tribunale di Palmi n. 1/24, autorizzato a stare in giudizio, con decreto del GD ai fallimenti Dott. del 22/04/24, con cui è stata, altresì, attestata Parte_3 l'insussistenza di fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 del D.P.R. n. 115/02, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di costituzione di difensore/istanza di prosecuzione del giudizio, dall'Avv. Roberto Pipino, del Foro di Palmi, CF
, pec . egalmail.it C.F._2 Emai_1 Email_2 appellante CONTRO
nato il [...] in [...], CF Controparte_1
, rappresentato e difeso unitamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti C.F._3
Maria Concetta De Luca del Foro di Palmi, CF e Antonino De Pace, C.F._4 CF pec e C.F._5 Email_3
fax 0965598172, elettivamente domiciliato presso Email_4 lo studio del secondo alla via Pio XI n. 94/B in Rizziconi (RC) appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, Controparte_1 chiedeva la condanna della società al pagamento di TFR nel periodo dal Parte_2 01.09.1986 al 31.08.2005, quantificato in complessivi € 31.198,26 oltre interessi. Esponeva di avere lavorato dal 1° agosto 1983 alle dipendenze della
[...] per transitare successivamente, senza soluzione di continuità, alle Parte_4 dipendenze della società e, quindi, della società fino all'11 Parte_4 Parte_2 maggio 2016, data di cessazione del rapporto per dimissioni per giusta causa. Era stato, in realtà, formalmente assunto con decorrenza 1° settembre 1986 ed aveva svolto, nel corso dell'unico rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro (trattandosi di mutamento di veste solo formale), vari compiti e, da ultimo, quello di venditore di mezzi agricoli, raggiungendo il 5° livello contrattuale.
Non aveva percepito il TFR ed aveva presentato formale denuncia alla
[...]
, sfociata nella diffida accertativa n. RC 00000/2017- 082 del 16 Parte_5 gennaio 2017 nella quale l aveva calcolato come dovuta per il periodo 1° settembre CP_2
2005 – 9 maggio 2016 la complessiva somma di € 29.133,44. Aveva, pertanto, diritto, al pagamento di tutte le somme maturate e non corrisposte dall'azienda per TFR nel periodo antecedente, ossia dal 01.09.1986 al 31.08.2005 quantificate in complessivi € 31.198,26 oltre accessori. La si costituiva, eccependo la prescrizione e contestando nel merito la Parte_2 quantificazione delle somme che, a suo dire, ammontavano a € 22.670,85.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Palmi. Con sentenza n. 1748/2022, pubblicata il 15/12/2022, il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 31.198,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al soddisfo;
la condannava alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €
3.500, oltre accessori come per legge. Preliminarmente, il Tribunale affermava che l'eccezione di prescrizione era destituita di fondamento, atteso che - in applicazione della regola generale di cui all'art 2935 c.c. “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” - con riferimento al TFR, il dies a quo della prescrizione coincideva con la cessazione del rap- porto, momento in cui il credito diveniva esigibile. Essendo il rapporto cessato nel 2016 e l'instaurazione del contraddittorio avvenuta nel 2020, nessuna prescrizione quinquennale era maturata. Nel merito, nessuna contestazione era stata mossa dalla società in ordine all'an della pretesa, sicché i fatti allegati dal ricorrente dovevano ritenersi provati. L'unica contestazione atteneva alla quantificazione del credito, ma la stessa era rimasta su un piano generico, non essendo stati esplicitati i criteri in base ai quali si era addivenuti alla cifra indicata in memoria. Apparivano, invece, corretti i calcoli effettuati dal ricorrente nell'atto introduttivo poiché dettagliati e fondati sugli importi risultanti dalle buste paga. Andava, dunque, riconosciuto in favore del ricorrente un credito a titolo di TFR pari ad
€ 31.198,26, maggiorato, ex art. 429 c.p.c., di interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da che ne invocava la Parte_2 riforma. Affermava che l'intero impianto motivazionale della sentenza era basato sull'erroneo/travisato convincimento che il accreditasse dalla società CP_1 Pt_2 un residuo importo per TFR maturato nel periodo 01/09/1986 – 01/09/2005, ossia nel
[...] lasso temporale in cui lo stesso era stato impiegato presso la società Parte_4 prima di trasmigrare, per effetto di cessione di ramo di azienda, alla
[...] Parte_4 (poi . Parte_2
L'equivoco risultava ingenerato da una “perfettibile” stesura del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00000/2017-082, redatto a seguito di accesso ispettivo del 22/07/16 eseguito dalla DTL di Reggio Calabria, nel quale veniva attestata l'esistenza di un credito (netto) del lavoratore a titolo di TFR di € 29.133,44 (apparentemente) insorto nel periodo 01/09/2005 al 09/05/2016. L'inciso “… dal 01/09/2005 al 09/05/2016…” inserito all'interno della diffida accertativa aveva indotto il ricorrente a rivendicare il diritto alla liquidazione del TFR maturato nel precedente periodo d'impiego presso (dal 01/09/86 al 31/08/05), Parte_4 3
pretesa, nella realtà, infondata in quanto tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento (TFR, ratei 13^, ferie e permessi) erano stati quantificati nel contratto di cessione ed in tale corrispondente misura erano stati trasferiti (con il consenso dei lavoratori) alla società subentrante. Veniva precisato che, con decorrenza 21/06/2007, il aveva destinato le CP_1 quote periodicamente maturate del TFR al Fondo Pensione Azurprevidenza gestito da
Parte_6 Per effetto di tale scelta effettuata dal dipendente, le quote di TFR maturate dal 30/06/07 non erano state incluse nella busta paga di chiusura del rapporto di lavoro, essendo state, invece, annotate separatamente in contabilità come debito verso il Fondo (e non verso il lavoratore). Per questa ragione le risultanze ispettive, sebbene limitate al rapporto di lavoro intercorso con , pur riferite “ contabilmente” al periodo dal 01/9/2005 (data Parte_4 di assunzione del sig. presso al 09/05/2016 (data di cessazione CP_1 Parte_4 definitiva dell'impiego), apparivano coerenti con i dati economici estratti dall'atto di cessione di ramo di azienda, dove il credito per TFR di veniva quantificato Controparte_1 in € 22.670,85; il verbale ispettivo, naturalmente, indicava la diversa, maggiore, cifra di € 29.133,44 in quanto comprende le ulteriori quote di TFR maturate fino al 21/06/2007 (data di adesione al Fondo pensione ). Tale ricostruzione trovava puntuale riscontro nel CUD, che certificava il reddito del relativo all'anno 2016, nel quale, a pag. 7 del 1° quadro (campo 801) si CP_1 quantificava il TFR maturato lordo in Azienda pari a complessivi € 34.028,82, importo che detratte le tasse pari ad € 4.895,38 (campo 804), determinava un TFR netto di € 29.133,44. Nel predetto documento contabile la voce TFR lordo era annotata nelle seguenti sezioni: TFR maturato ante 2001 periodo 1986-2000: € 13.319,66 lorde (campo 809); TFR maturato post-2000 periodo 2001-30/06/2007: € 20.709,16 lorde (campo 810). Al contrario le somme a titolo TFR maturate dal 01/01/2007 e versate o da versare al Fondo risultavano quantificate in complessivi € 20.301,55 (campo 813). Il TFR come sopra quantificato dal personale ispettivo DTL di Reggio Calabria era stato pagato al unitamente a tutte le altre competenze accertate e contestate con la CP_1 diffida accertativa n. RC00000 / 2017-082, con assegno circolare n.t. del 27/03/2018. Con separato giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, iscritto al n. 779/21 RG, il ricorrente aveva chiesto il pagamento del TFR trattenuto dal datore a decorrere dal luglio 2007 al maggio 2016 e non versato al Fondo Pensione Aperto EN;
la vertenza era stata definita in primo grado (giudizio RG 1453/2019) con sentenza del Tribunale di Palmi n. 910/21 del 23/06/21 che, pur avendo accertato il credito, aveva statuito il difetto di legittimazione attiva del lavoratore. In definitiva nulla era dovuto al a titolo di TFR maturato nel periodo CP_1
01/09/1986 – 01/09/2005 per avvenuta estinzione del debito. Concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda perché improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata. Porre le spese e competenze del doppio grado di giudizio a carico della parte soccombente.
Costituitosi, resisteva all'appello e chiedeva dichiararsene Controparte_1
l'inammissibilità o pronunciarne il rigetto. Richiamava che in primo grado la controparte aveva proposto un'eccezione, secondo cui era stata calcolata una somma e con verbale del 22 luglio 2016 era stata indicata quale TFR dovuto per il periodo che andava dal 1° settembre 1986 al 1° settembre 2005 per l'importo di € 22.670,85. 4
Questa affermazione non era mai stata smentita e costituiva somma incontestata, restando il giudizio utile solo a definire la restante parte fino alla concorrenza della somma domandata. Secondo le tesi della controparte, che partiva da illazioni del tutto infondate attribuendo errori nella ricostruzione dei fatti rispetto alla Diffida accertativa, i crediti maturati dai lavoratori compreso il periodo 1° settembre 1986 - 1° settembre 2005 sarebbero quelli già contenuti in quei verbali. Se questo era vero, non si comprendeva dove doveva individuarsi la perfettibilità che la società appellante auspicava rispetto alla diffida accertativa. Quel documento, infatti, conteneva i calcoli di quanto dovuto dal per il periodo 1° CP_1 settembre 2005 – 9 maggio 2016. La diffida accertativa era servita a quantificare la somma dovuta, ma non certamente ad indurre il lavoratore ad agire in giudizio e questo trovava conferma nel fatto che, immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro – il giorno dopo – aveva avanzato denuncia in tale senso nei confronti dell'odierna appellante. I temi inseriti dall'appellante società in questa fase di gravame erano tutti inammissibili poiché tardivi, in quanto tendevano ad inserire temi nuovi, mai oggetto di esposizione in prime cure, e sui quali, pertanto, non si era mai formato alcun contraddittorio. Andavano dichiarate inammissibili tutte le questioni, sollevate per la prima volta in questo grado di giudizio, con le quali si era inteso offrire una ricostruzione dei fatti mai neppure accennata in primo grado e, nello specifico, la circostanza che con decorrenza 21/06/2007 esso appellato aveva destinato le quote periodicamente maturate del TFR al Fondo Pensione Azurprevidenza gestito da con la conseguenza che le Parte_6 quote di TFR maturate dal 30/06/07 non erano state incluse nella busta paga di chiusura del rapporto di lavoro, essendo state, invece, annotate separatamente in contabilità come debito verso il Fondo (e non verso il lavoratore). Il mirava con ad ottenere una pensione integrativa e per questo CP_1 Pt_6 aveva destinato il 3% della propria retribuzione delegando la al versamento. Il Pt_2 profilo singolare era che non solo la società aveva trattenuto dette somme senza versarle al fondo, ma oggi le rivendicava come se le avesse versate. Ma, soprattutto, quelle riguardavano la retribuzione con l'obiettivo di un assegno pensionistico integrativo, queste qui rivendicate attenevano, invece, al TFR e solo tale titolo. La causa pendente per le trattenute di Azurprevidenza accesa dal esisteva, CP_1 poiché la veva trattenuto al lavoratore le quote della retribuzione mensile e non le Pt_2 aveva versate. Il lavoratore aveva svolto il proprio lavoro dal 1986 al 2016 ed era per questo periodo che doveva essergli riconosciuto il TFR che era stato pagato solo per una parte, dal 2005 al 2016, mentre l'altra parte non era mai stata pagata e il giudizio davanti al Tribunale aveva accertato la somma realmente dovuta. Sotto altro verso, per rispondere alla debole eccezione della società per cui non vi era stata contestazione quando la somma era stata determinata, il rapporto di lavoro era in essere e proseguiva nelle stesse forme, nelle stesse modalità e nei medesimi locali e il poiché TFR si pagava alla fine dell'attività lavorativa, il riteneva che il pagamento, comunque, sarebbe avvenuto in quell'occasione. CP_1 Inoltre, non vi era alcun obbligo stabilito dalla legge per cui il lavoratore avrebbe dovuto immediatamente contestare una somma errata, per di più mai pagata durante il corso degli anni. Se la vesse voluto conferire un minimo di fondatezza al proprio argomentare Pt_2 avrebbe dovuto pagare la somma ritenuta corretta quando quel rapporto era cessato. Non solo non lo aveva pagato, ma oggi rivendicava la fondatezza dei suoi temi difensivi come se lo avesse fatto. Controparte aveva sostenuto: “Occorre a questo punto evidenziare che il TFR come sopra quantificato dal personale ispettivo DTL di Reggio Calabria è stato pagato al sig. 5
unitamente a tutte le altre competenze accertate e contestate con la diffida CP_1 accertativa n. RC00000 / 2017-082, con assegno circolare n.t. del 27/03/2018 …”. Trattavasi di eccezione di avvenuto pagamento inammissibile e, comunque, la controparte pretendeva di dare per accertato che la ITL di Reggio Calabria avesse errato nell'inserire le date, tuttavia, non ne aveva chiesto l'accertamento, non lo aveva mai detto in primo grado e non aveva mai contestato i conteggi.
Anche su questa questione l'appellante aveva affermato: “E', altresì, da dire che con separato giudizio oggi pendente davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria con n. 779/21 RG il ricorrente ha chiesto il pagamento del TFR trattenuto dal datore a decorrere dal luglio 2007 al maggio 2016 e da non versato al Fondo Pensione Aperto Parte_2 EN;
la vertenza è stata definita in primo grado ( cfr. il richiamato giudizio RG 1453/2019) con sentenza del Tribunale di Palmi n. 910/21 del 23/06/21 che, pur avendo accertato il credito, ha statuito il difetto di legittimazione attiva del lavoratore. In definitiva nulla è dovuto al sig. a titolo di TFR maturato nel Controparte_1 periodo 01/09/1986 – 01/09/2005 per avvenuta estinzione del debito”. Non era vero che la sentenza impugnata davanti questa stessa Corte sostenesse che nulla era dovuto al lavoratore, poiché la sentenza era stata rigettata solo sulla questione della legittimazione attiva. I nuovi dati introdotti dall'appellante rendevano l'appello inammissibile, poiché non contrastavano l'iter logico giuridico del ragionamento proposto dal Tribunale, proponendo una differente ricostruzione. Affermava sussistente un abuso del processo e la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, che aveva violato la regola dell'inammissibilità delle nuove questioni in grado di appello e aveva proposto un appello inammissibile al solo scopo di allungare i tempi del processo. Ne conseguiva pertanto la fondatezza della domanda proposta e l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.. Concludeva chiedendo, nel caso di mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello, rigettarlo nel merito poiché infondato in fatto e in diritto, con condanna ex art. 96 c.p.c. della società appellante, con vittoria di spese e competenze.
Con istanza depositata il 20.03.2024, l'Avv. Roberto Pipino, nella qualità di procuratore costituito in giudizio della società chiedeva disporsi l'interruzione del processo Parte_2 ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs 12/01/19 n. 14, atteso che nei confronti della società Pt_2 il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 1/2024 pubblicata il 22 gennaio 2024, che veniva
[...] allegata, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale. Con atto di atto di costituzione di difensore e istanza di prosecuzione del processo nel giudizio n. 55/2003 RGAC, depositata il 24.04.2024, l'Avv. , n. q. di Parte_1 curatore della società in liquidazione giudiziale, giusta sentenza del Tribunale Parte_2 di Palmi n. 1/24, autorizzato a stare in giudizio, con decreto del GD ai fallimenti del 22/04/24, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Pipino, richiamato che con sentenza del Tribunale di Palmi n. 1/24 del 22/01/24 era stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società e che, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 12/01/19 n. 14, tale evento Parte_2 determinava l'interruzione del processo, si costituiva, riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni e richieste, anche istruttorie, articolate dalla società in bonis per il tramite del precedente procuratore nel ricorso introduttivo, negli scritti defensionali e negli atti e verbali di udienza. Insisteva in tutte le domande in quelle sedi rassegnate, e per i motivi posti a fondamento. 6
Chiedeva, occorrendo, fissarsi nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, in sostituzione di quella programmata in calendario per il 21.06.2024, concedendo, in tale ipotesi, termine per la notifica del presente atto e del decreto alle altre parti costituite. Il Presidente della Sezione disponeva provvedersi all'udienza già fissata. L'udienza del 21.06.2024 veniva rinviata d'ufficio al 17.01.2025 (poi differita d'ufficio al 23.01.2025, a seguito di variazione tabellare dei giorni di udienza della Sezione) e sostituita dal deposito di note scritte. A tale udienza il difensore dell'appellato chiedeva un differimento per il deposito di note difensive. Fissata l'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate memorie difensive e note scritte. Il giudizio veniva rinviato d'ufficio - con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione in data 10.04.2025 in ragione dell'impossibilità di comporre il collegio - all'udienza del 29.04.2025, sostituita da note scritte, “rappresentando che, trattandosi di un mero rinvio tecnico, saranno considerate valide ed efficaci ex art. 127 ter c.p.c. le note già depositate per l'odierna udienza” (udienza 10.04.2025, n.d.e.).
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente deve darsi atto che, a seguito della costituzione in giudizio del Curatore della società in liquidazione giudiziale, giusta sentenza del Tribunale Parte_2 di Palmi n. 1/24, autorizzato a stare in giudizio con decreto del GD ai fallimenti del 22/04/24, il contraddittorio, pur dopo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società, è ritualmente costituito, con la partecipazione del contraddittore necessario, vale a dire il curatore della società in liquidazione giudiziale. Non v'è, dunque, necessità di declaratoria di interruzione del giudizio, superata dalla costituzione del Curatore, debitamente autorizzato dal G.D., né di fissazione di nuova udienza. Nelle note depositate il 18.09.2024, il difensore dell'appellato ha contestato il contenuto dell'atto di costituzione della Curatela ed ha segnalato che il - non CP_1 avendo ottenuto l'ammissione al passivo per la somma portata dalla sentenza del Tribunale di Palmi – Sez. Lavoro, qui impugnata, in quanto derivante da sentenza non ancora definitiva bensì sottoposta a giudizio d'appello - aveva proposto ricorso in opposizione al passivo della liquidazione giudiziale, come da documenti allegati. Ha sollecitato la Corte a valutare “ogni necessario provvedimento da emettersi in relazione alla trattazione del giudizio, in funzione del rispetto di quella par condicio che governa l'ammissione dei crediti nelle procedure concorsuali e che pertanto prevede, proprio nel rispetto di questo principio, l'applicazione del principio della vis attractiva del Giudice Delegato alla Liquidazione giudiziale rispetto al giudice che sarebbe funzionalmente designato”. In ogni caso, ha insistito in tutte le richieste di merito e istruttorie e con il rigetto di ogni avversaria richiesta ed eccezione. La sollecitazione dell'appellato sembra voler invocare una declaratoria di improcedibilità della domanda, per intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Osserva la Corte che, essendo la declaratoria intervenuta nel corso del giudizio di appello, dopo che si era formato il titolo costituito dalla sentenza di primo grado, questo giudizio ben può proseguire ed essere definito, in applicazione del principio di diritto affermato dal giudice di legittimità: “Nel caso in cui la sentenza di primo grado di condanna al pagamento di una somma di danaro sia intervenuta prima della dichiarazione di fallimento del debitore, essa è titolo per insinuarsi al passivo e non può essere dunque travolta da una 7
dichiarazione di improcedibilità della domanda, pena la violazione dell'art. 96 legge fallimentare che invece consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione (che dunque è procedibile anche per tale ragione). In sostanza, l'improcedibilità della domanda vuol dire caducazione del titolo ottenuto e necessità di iniziare una nuova richiesta di risarcimento verso il fallimento, e ciò è espressamente contraddetto dalla norma fallimentare che invece non impone un simile esito, consentendo, piuttosto, a chi ha ottenuto sentenza favorevole di poterla usare per insinuarsi al passivo e rimettendo al curatore la scelta se contrastare quel titolo con una impugnazione. (Cass. civ. sez. III, 13/10/2022, n. 29934). Tale ultima evenienza si è verificata nel presente giudizio, posto che il Curatore, costituitosi, ha manifestato espressamente la volontà di proseguire nell'impugnazione già proposta dalla società.
5. Infondata è l'eccezione, proposta dall'appellato, di inammissibilità dell'impugnazione per essere stati introdotti in questo grado di giudizio dei nova, vale a dire nuove eccezioni e nuovi temi di indagine, mai dedotti nel giudizio di primo grado. Avuto riguardo alla dedotta novità e, quindi, inammissibilità in grado di appello dell'eccezione di avvenuto pagamento, basti solo richiamare che, per costante insegnamento del giudice di legittimità, “l'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 14654/2015Cass. n. 599/1998, Cass. n. 1154/1997Cass. n. 2618/1989, Cass. n. 6867/1988)», ciò in quanto «l'art. 112 cod. proc. civ., nello stabilire che il giudice “non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”, detta una disposizione in materia di onere di allegazione fissando un principio di carattere generale secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi possono sempre essere rilevati d'ufficio, ammenoché la legge (come ad es. avviene in tema di prescrizione), con una norma costituente deroga espressa al principio in questione, non subordini il rilievo all'iniziativa della parte” (Cass. n. 41474 del 2021). Non essendo l'eccezione di avvenuto pagamento un'eccezione in senso stretto, bensì un fatto estintivo rilevabile anche d'ufficio dal giudice, essa non soggiace alle preclusioni ex artt. 416 e 437, comma 2, c.p.c.. Analogamente deve dirsi per la ricostruzione degli accadimenti operata con l'atto di appello, che invoca, sulla base dei medesimi elementi, già costituenti oggetto del giudizio di primo grado, una soluzione della vertenza differente da quella conseguita con la sentenza appellata e consequenziale alla ricostruzione offerta. In ciò non può ravvisarsi una violazione del divieto ex art. 437, comma 2, c.p.c., tale che non può essere ravvisata l'inammissibilità dedotta dall'appellato e i motivi di gravame devono essere esaminati nel merito.
6. Ha affermato l'appellante che la sentenza era erronea, in quanto frutto di “una perfettibile stesura del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. RC00000/2017-082, redatto a seguito di accesso ispettivo del 22/07/16 eseguito dalla DTL di Reggio Calabria”, nel quale era stata attestata l'esistenza di un credito (netto) del lavoratore a titolo di TFR di € 29.133,44 (apparentemente) insorto nel periodo 01/09/2005 al 09/05/2016. Ha dedotto che l'inciso … dal 01/09/2005 al 09/05/2016…, inserito all'interno della diffida, aveva indotto il ricorrente a rivendicare il diritto al TFR maturato nel precedente periodo d'impiego presso (dal 01/09/86 al 31/08/05), pretesa, Parte_4 infondata in quanto tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento ( TFR, 8
ratei 13^, ferie e permessi) erano stati quantificati nel contratto di cessione ed in tale misura erano stati trasferiti (con il consenso dei lavoratori) alla società subentrante. Il motivo di appello non è assistito da pregio, e sul punto sono fondate le contestazioni dell'appellato, posto che l'assunto dell'appellante poggia su due premesse indimostrate:
1) perfettibilità del verbale di diffida accertativa e
2) incontrovertibilità della quantificazione contenuta nel contratto di cessione. Da esse è stata tratta la conclusione che nulla spettava al lavoratore, conclusione che, in quanto non fondata su premesse certe e concordanti, è priva di univocità e conducenza. Invero, la perfettibilità del verbale di diffida, sebbene dedotta, non è stata illustrata: difetta la compiuta allegazione dell'errore in essa contenuto, riscontrato e riscontrabile sulla base di dati oggettivi, posto che la perfettibilità, postulando la necessità di un miglioramento, presuppone errori o quantomeno imperfezioni, della cui esplicazione, tuttavia, l'appellante non si è fatto carico, lasciando l'assunto allo stato di mero enunciato. All'uopo non è dirimente la considerazione rassegnata nel prosieguo del motivo di appello, a tenore del quale la pretesa di conseguire il TFR maturato dal 01.09.1986 al 31.08.2005 era infondata poiché tutti i crediti dei lavoratori erano stati quantificati nel contratto di cessione. Un tale argomentare non appare persuasivo, posto che senza confutare analiticamente il contenuto del verbale di accertamento, mediante individuazione e segnalazione dei dati suscettibili di rettifica, viene conferita ad esso una perfettibilità desunta dal mero raffronto con la quantificazione unilateralmente operata nell'atto di cessione, attribuendo a siffatta quantificazione una valenza accertativa insindacata e, insindacabile che essa non possiede ex se, in specie ove, come nella fattispecie in esame, risulti contestata dal lavoratore. Posto che nella diffida accertativa è indicato il credito patrimoniale del lavoratore per TFR dal 01.09.2005 al 09.05.2016 sarebbe stato onere di colui che ne invocava la perfettibilità confutarne le risultanze, allegando puntuali elementi di contrario contenuto al fine di conseguire il risultato perfetto sollecitato con il motivo di appello. Ciò avrebbe, altresì, implicato che l'appellante offrisse l'analitica ricostruzione, operata su dati oggettivi, delle spettanze come quantificate nell'atto di cessione, tale che, una volta verificatane la correttezza, potesse ricavarsi l'errore, da emendare, del perfettibile verbale di diffida accertativa. Tali oneri, anche a termini di mera allegazione, non sono stati assolti dall'appellante. Inoltre, il petitum rassegnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha ad oggetto esclusivamente la corresponsione del TFR relativo al periodo 1° settembre 1986
– 31 agosto 2005, che non è oggetto della diffida - la quale si riferisce al periodo temporale immediatamente successivo, 01.09.2005/09.05.2016 - tale che l'invocata perfettibilità, relegata allo stato di mero enunciato, non appare di alcuna evidenza. Si è detto che alla quantificazione operata nell'atto di cessione non può esser attribuita valenza di atto insindacabile, contenente accertamenti irretrattabili e incontestabili, sì che gli elementi del processo inferenziale che hanno condotto l'appellante ad affermare l'errore della sentenza impugnata sono tutt'altro che univoci e non possono coonestare la conclusione da quest'ultimo rassegnata.
7. Prive di conferenza si rivelano le ulteriori argomentazioni rassegnate dall'appellante, secondo cui il verbale ispettivo indicava la diversa, maggiore, cifra di € 29.133,44 in quanto comprendeva le ulteriori quote di TFR maturate fino al 21/06/2007, data di adesione al Fondo pensione e tale ricostruzione trovava puntuale riscontro nel CUD, che certificava il reddito del relativo all'anno 2016. CP_1 9
Il TFR quantificato dal personale ispettivo era stato pagato al unitamente a CP_1 tutte le altre competenze accertate e contestate con la diffida accertativa n. RC00000 / 2017- 082, con assegno circolare n.t. del 27/03/2018. Orbene, pur prendendo atto di ciò, non ci si può esimere dal considerare che siffatta ricostruzione esula dal thema decidendum oggetto del presente giudizio, in cui è stata domandata la corresponsione del TFR esclusivamente per il periodo 1° settembre 1986 – 31 agosto 2005 e non per il periodo successivo, men che meno per il periodo successivo all'adesione al Fondo pensione, sì che non è dato poter apprezzare come il riscontro del reddito del CUD relativo all'anno 2016 possa documentare la corretta quantificazione, operata dalla società datoriale, del TFR relativo al periodo 1° settembre 1986 – 31 agosto 2005, del quale il verbale ispettivo non si occupa, non includendolo nella somma di € 29.133,44. Ad analoga conclusione deve addivenirsi in ordine al rilievo, sempre operato dall'appellante, secondo cui con separato giudizio, oggi pendente davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria con n. 779/21 RG, il ricorrente aveva chiesto il pagamento del TFR trattenuto dal datore da luglio 2007 a maggio 2016 e da non versato al Parte_2 ; la vertenza era stata definita in primo grado Controparte_3 (giudizio RG 1453/2019) con sentenza del Tribunale di Palmi n. 910/21 del 23/06/21 che,
“pur avendo accertato il credito” (così atto di appello pag. 6), aveva statuito il difetto di legittimazione attiva del lavoratore, rassegnando la seguente conclusione: “In definitiva nulla è dovuto al sig. a titolo di TFR maturato nel periodo 01/09/1986 – Controparte_1 01/09/2005 per avvenuta estinzione del debito”. Nel giudizio definito con la sentenza n. 901/2021 il lavoratore aveva rivendicato il pagamento dei contributi previdenziali non versati al Fondo di Previdenza da parte della società datrice di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito da detto inadempimento. Con quella sentenza è stato accertato “l'inadempimento datoriale nella misura pari alla contribuzione previdenziale non versata al Fondo”, mentre è stata rigettata la domanda che il lavoratore aveva proposto, di condanna della società convenuta al pagamento, in proprio favore, dei contributi previdenziali che il datore di lavoro aveva omesso di versare all'ente assicuratore competente, per inesistenza del diritto soggettivo di credito di cui il lavoratore aveva assunto di essere titolare. Ciò perché, stante l'autonomia del rapporto contributivo dal rapporto di lavoro, il soggetto creditore dei contributi era l'ente previdenziale e non già il lavoratore, il quale non poteva rivendicare per sé il credito che spettava al solo ente previdenziale. Ciò posto, non è dato comprendere come l'oggetto del giudizio definito con la sentenza n. 901/2021 possa legittimare la conclusione che nulla sia dovuto al lavoratore al titolo di TFR maturato nel periodo 01.09.1986 -01.09.2005. Nel presente giudizio il lavoratore non ha invocato un'omissione contributiva del datore di lavoro, neanche per omesso versamento della quota contributiva al Fondo di previdenza complementare, avuto riguardo a quanto chiaramente dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, laddove alle pagg. 7 – 8 è stato esposto: “Si allega, infine, il CUD dell'anno 2017 (doc. n. 16) relativo ai redditi percepiti nell'anno 2016, durante il quale è avvenuta la definitiva cessazione del rapporto di lavoro tra le parti. Il documento qui interessa solo per quanto riportato alla settima pagina. Si leggono, in quella pagina, le somme dei rispettivi ammontare dei trattamenti di fine rapporti dovuti. In particolare, il documento riporta la somma di € 13.319,66 quale TFR dovuto fino al 31.12.2000; € 20.709,16 quale TFR maturato dall'1.01.2001 il documento in discussione indica come
“rimaste in azienda” le dette somme dovute al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto. Da ultimo il CUD 2017 riporta la somma di € 20.301,55 quale TFR maturato a partire dall'anno 2007 e versato al Fondo, ma in realtà questo importo e questo periodo 10
non sono oggetto di questa causa anche se, invero, non è mai stato effettivamente versato al Fondo presso la Tesoreria Provinciale dell' . CP_4 Per conseguenza, dalla sentenza n. 910/21 del 23.06.2021 non possono trarsi argomenti di decisione per negare il diritto riconosciuto dalla sentenza in questa sede impugnata. L'appello, quindi, va rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
8. Non può trovare accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato. Con la locuzione “lite temeraria” si fa riferimento al comportamento caratterizzato da
“mala fede ovvero colpa grave”, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva”, abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori, ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 26515/2017, ha precisato che “è necessario che siano accertate sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta”. Ha specificato, altresì: “Ai fini dell'affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell'interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa”. Inoltre, la parte istante per poter ottenere il risarcimento del danno deve provare l'illeceità del comportamento tenuto dal soccombente, nonché il danno subito. Non è, pertanto, sufficiente che la parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria e provi il danno subito. Nella fattispecie in esame emerge che l'appellante ha proposto questioni che, contrariamente al dedotto dell'appellato, non erano inammissibili, ma solo infondate nel merito. Con riferimento alla richiesta ex art. 96, III comma, c.p.c., si osserva che l'applicazione della detta previsione normativa richiede la ricorrenza di specifici presupposti. L'istituto in esame è stato introdotto con l'articolo 45, comma 12, della I. 69/2009, che prevede “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 139/2019 ha stabilito che il contrasto all'abuso del processo, va sanzionato, in particolare, con la condanna della parte soccombente a favore della parte vittoriosa al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice. Questa obbligazione ha natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha chiarito che la condanna non può prescindere dall'accertamento della ricorrenza dei presupposti soggettivi del dolo o quantomeno della colpa grave a carico della parte soccombente. Il Giudice di legittimità ha poi affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, cod.proc.civ. deve giungere all'esito di un accertamento che il giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli 11
interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile. Detto ' abuso del processo non richiede che il giudice indaghi, nel senso che normalmente si attribuisce a tale espressione, la eventuale riprovevolezza del comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessità di ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi dagli atti del processo perché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano proprio attraverso il compimento dei suddetti atti processuali o attraverso l'adozione di certe condotte processuali e non sono percepibili separatamente da essi. Deve escludersi, pertanto, che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, cod.proc.civ. quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità. Pur potendo attingere elementi di valutazione dall'assunzione di comportamenti processuali sleali, il giudice deve tener conto che il comportamento scorretto non coincide con quello processualmente non leale, essendo la correttezza un parametro di valutazione esclusivamente giuridico ed ex ante imposto all'agente”. (Cass. Civ. III sez. n. 26545/2021). Consegue dai principi sopra riportati che viene richiesto al giudice di tener conto del comportamento processuale complessivamente tenuto dalla parte soccombente caso per caso, valutando l'eventuale esercizio abusivo del diritto sempre alla luce dei criteri del dolo e della colpa. Nel caso di specie, l'appellante ha rispettato in senso stretto la legge processuale e non può addivenirsi alla conclusione che abbia tenuto condotte connotate a termini di antigiuridicità. Pertanto, la richiesta ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento.
L'integrale soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Avv. , n. q. di curatore della società Parte_1 DE MASI S.r.l., in liquidazione giudiziale, nei confronti di , avverso Controparte_1 la sentenza n. 1748/2022 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 15/12/2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti