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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MACERATA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Quirino Caturano, quale giudice unico;
letti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 2625/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), difensore di sé medesimo. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Civitanova Marche (MC), alla Via Fabio Filzi n.75
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
In capite, deve dichiararsi la contumacia della resistente, . Controparte_2
Il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. deve trovare accoglimento, nei limiti seguenti.
Con esso, l'avv. ha domandato la condanna della cliente, relativamente alle Parte_1
prestazioni svolte, in nome e per conto di questa, in sede giudiziale penale. Ne deriva che si versa al di fuori dell'area applicativa del rito di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011.
Risulta in via documentale (cfr., inter alia, nomina del 22 febbraio 2022 e la copia dell'avviso di chiusura delle indagini, dal quale affiora, in veste di ulteriore difensore della il nome, oltre che dell'avv. anche dell'avv. Carnevali) che il ricorrente ha CP_1 Pt_1
assistito la cliente in veste di indagata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ancona, in riferimento ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 491-bis, in relazione all'art. 479 c.p.
Costituisce parimenti acquisizione che si vale di riscontro documentale quella per cui l'impegno professionale si è articolato nei seguenti atti: 1) impugnazione della ordinanza del G.I.P. (studio: euro 700,00, come espressamente richiesto, e fase introduttiva: euro
756,00, corrispondente al valore medio di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e ss.mm.), per un ammontare di euro 1.456,00; 2) quella svoltasi alla innanzi al Tribunale del riesame
1 compulsato ex art. 311 c.p.p. (euro 473,00, per la fase di studio;
euro 756,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 -come richiesto- per la fase istruttoria ed euro 1.418,00 per la fase decisionale), per l'ammontare di euro 3.647,00; 3) per quella innanzi alla Suprema
Corte (euro 945,00 per lo studio, euro 2.646,00 per la fase introduttiva ed euro 2.741,00 per la fase decisionale), per un importo di euro 6.332,00.
Ne viene che la resistente deve essere condannata al pagamento del complessivo importo di euro 11.435,00, oltre interessi legali dalla data del 19 settembre 2023 - corrispondente a quella di invito alla mediazione, non essendo andata a buon fine la interpellatio notificata a mezzo posta ordinaria - fino al soddisfo.
Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione, anche in assenza di prova circa il maggior danno.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Infine, deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., atteso che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. 15175/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2625 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) condanna la resistente al pagamento del complessivo importo di euro 11.435,00, oltre interessi legali dalla data del 19 settembre 2023 fino al soddisfo;
3) la condanna al pagamento delle spese di questa procedura, che quantifica in euro 264,00 per esborsi, euro 3.370,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 11 aprile 2025.
Il Giudice
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