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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 30172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 30172/2024, introdotta ai sensi dell'art. 281 decies e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 24.02.2025, promossa da:
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a[...] C.F._2
Torriglia n. 18, in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.2.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. proposto innanzi a questo Tribunale, l'avv. Pt_1 ha chiesto la condanna della Sig.ra al pagamento dei compensi maturati in
[...] CP_1 relazione all'attività svolta in suo favore nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, iscritto al N.R.G. 26332/2022, per l'importo di euro 5.033,25
(comprensivo di spese generali) oltre IVA, CPA e interessi legali.
A tal fine ha esposto: - che, in data 11.07.2022, era stato notificato alla Sig.ra il ricorso CP_1 per la separazione giudiziale da parte del Sig. , marito della resistente;
- che, in data Controparte_2
09.09.2022, la resistente si era costituita in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, iscritto al
N.R.G. 26332/2022, con il suo patrocinio;
- che l'odierno ricorrente aveva provveduto a depositare le memorie difensive e le note di trattazione scritta;
- che erano state inutili e vane le numerose richieste pagina 1 di 3 di pagamento degli onorari;
- che l'ammontare della parcella maturata risultava pari alla somma di euro 6.855,00 ; - che il ricorrente aveva rinunciato al mandato professionale con lettera inviata in data
12.02.2024 alla propria assistita;
- che la resistente gli aveva corrisposto soltanto la somma di euro
2.850,00 residuando da corrispondere ancora la somma di euro 5.033,25 oltre oneri di legge;
- che la resistente non si era presentata all'incontro fissato innanzi all'organismo di mediazione.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla resistente che, tuttavia, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia come emerge dal verbale d'udienza redatto in data 13.11.2024.
All'udienza del 24.02.2025 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dalla documentazione allegata agli atti di causa risulta che l'attività professionale è consistita: nella redazione della memoria di costituzione ex art. 706 c.p.c. (v. allegato B); nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. (v. allegato D); nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., (v. allegato E); nelle note di trattazione scritta (v. allegato F); nelle note di trattazione scritta, per l'udienza del
16.04.2024 (v. allegato G); nelle note di trattazione scritta, (v. allegato H); e nella redazione di note istruttorie per la trattazione scritta, (v. allegato I). Non risulta ancora espletata la fase decisionale, con la conseguenza che tale voce non potrà essere liquidata.
Alla luce di quanto sopra esposto, in applicazione degli artt. 1 e 4, commi 1° e 5°, del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, e applicando lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, non essendo state trattate questioni giuridiche di particolare complessità, vanno liquidati i seguenti importi: per la fase di studio della controversia, tenuto conto dei valori medi, nella somma di euro 1.701,00; per la fase introduttiva del giudizio, tenuto conto dei valori medi, nella somma di euro 1.204,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, tenuto conto dei valori minimi, in quanto è consistita soltanto nella redazione di alcune note, oltretutto di pochissime pagine ciascuna, e concretizzatasi quindi in una attività molto semplice che non presenta difficoltà particolari, nella somma di euro 903,00. Pertanto, deve essere liquidata la somma di euro 3.808,00 alla quale va detratto l'acconto di euro 2.850,00 che la Sig.ra ha corrisposto all'Avv. , CP_1 Parte_1 per un totale di euro 958,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Conclusivamente, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 958,00 oltre spese generali, IVA e CPA, cui vanno aggiunti gli interessi dalla data di introduzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- condanna la sig.ra al pagamento in favore dell'avv. della somma di CP_1 Parte_1 euro 958,00 oltre oneri di legge ed interessi dalla data di introduzione del giudizio;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite di questo procedimento in favore del ricorrente, che liquida in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma l'11.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 30172/2024, introdotta ai sensi dell'art. 281 decies e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 24.02.2025, promossa da:
(C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente a[...] C.F._2
Torriglia n. 18, in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 24.2.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. proposto innanzi a questo Tribunale, l'avv. Pt_1 ha chiesto la condanna della Sig.ra al pagamento dei compensi maturati in
[...] CP_1 relazione all'attività svolta in suo favore nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, iscritto al N.R.G. 26332/2022, per l'importo di euro 5.033,25
(comprensivo di spese generali) oltre IVA, CPA e interessi legali.
A tal fine ha esposto: - che, in data 11.07.2022, era stato notificato alla Sig.ra il ricorso CP_1 per la separazione giudiziale da parte del Sig. , marito della resistente;
- che, in data Controparte_2
09.09.2022, la resistente si era costituita in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, iscritto al
N.R.G. 26332/2022, con il suo patrocinio;
- che l'odierno ricorrente aveva provveduto a depositare le memorie difensive e le note di trattazione scritta;
- che erano state inutili e vane le numerose richieste pagina 1 di 3 di pagamento degli onorari;
- che l'ammontare della parcella maturata risultava pari alla somma di euro 6.855,00 ; - che il ricorrente aveva rinunciato al mandato professionale con lettera inviata in data
12.02.2024 alla propria assistita;
- che la resistente gli aveva corrisposto soltanto la somma di euro
2.850,00 residuando da corrispondere ancora la somma di euro 5.033,25 oltre oneri di legge;
- che la resistente non si era presentata all'incontro fissato innanzi all'organismo di mediazione.
Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla resistente che, tuttavia, non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia come emerge dal verbale d'udienza redatto in data 13.11.2024.
All'udienza del 24.02.2025 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dalla documentazione allegata agli atti di causa risulta che l'attività professionale è consistita: nella redazione della memoria di costituzione ex art. 706 c.p.c. (v. allegato B); nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. (v. allegato D); nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., (v. allegato E); nelle note di trattazione scritta (v. allegato F); nelle note di trattazione scritta, per l'udienza del
16.04.2024 (v. allegato G); nelle note di trattazione scritta, (v. allegato H); e nella redazione di note istruttorie per la trattazione scritta, (v. allegato I). Non risulta ancora espletata la fase decisionale, con la conseguenza che tale voce non potrà essere liquidata.
Alla luce di quanto sopra esposto, in applicazione degli artt. 1 e 4, commi 1° e 5°, del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, e applicando lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, non essendo state trattate questioni giuridiche di particolare complessità, vanno liquidati i seguenti importi: per la fase di studio della controversia, tenuto conto dei valori medi, nella somma di euro 1.701,00; per la fase introduttiva del giudizio, tenuto conto dei valori medi, nella somma di euro 1.204,00; per la fase istruttoria e/o di trattazione, tenuto conto dei valori minimi, in quanto è consistita soltanto nella redazione di alcune note, oltretutto di pochissime pagine ciascuna, e concretizzatasi quindi in una attività molto semplice che non presenta difficoltà particolari, nella somma di euro 903,00. Pertanto, deve essere liquidata la somma di euro 3.808,00 alla quale va detratto l'acconto di euro 2.850,00 che la Sig.ra ha corrisposto all'Avv. , CP_1 Parte_1 per un totale di euro 958,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Conclusivamente, la resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 958,00 oltre spese generali, IVA e CPA, cui vanno aggiunti gli interessi dalla data di introduzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'assenza della fase istruttoria.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- condanna la sig.ra al pagamento in favore dell'avv. della somma di CP_1 Parte_1 euro 958,00 oltre oneri di legge ed interessi dalla data di introduzione del giudizio;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite di questo procedimento in favore del ricorrente, che liquida in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma l'11.3.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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