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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLA CELEBRE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA V. BACHELET, 3 87100 COSENZA presso il difensore avv. CARLA CELEBRE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Controparte_1 C.F._2 CH, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via 24 Maggio, 74/E presso il difensore avv. DOMENICO CH
CONVENUTO/I
OGGETTO: locazione
All'udienza di discussione dell'11.12.2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle conclusioni rassegnate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato , premesso di essere proprietaria di Parte_1 un magazzino sito in Rende alla via S. Botticelli, identificato in Catasto al foglio 50, p.lla 1196, sub 61, concesso in locazione per uso commerciale a in forza di contratto del Controparte_1 1° febbraio 2021 per un canone mensile di € 400,00, intimava a quest'ultimo sfratto per finita locazione, deducendo che il contratto era cessato a far data dal maggio 2022 per intervenuto recesso del conduttore, ma che l'immobile non era stato riconsegnato ed i canoni erano stati corrisposti solo fino a gennaio 2022. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessato il contratto e l'emissione di decreto ingiuntivo al pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere fino alla data del rilascio.
Si costituiva in giudizio , opponendosi allo sfratto e chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda di rilascio. Emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'11.06.2023 e disposto il mutamento del rito, l'intimante depositava memorie integrative insistendo nella richiesta di rilascio, atteso che il convenuto non aveva provveduto al rilascio dell'immobile nel termine del 20 luglio 2023 fissato nell'ordinanza, e chiedeva la condanna dello stesso al pagamento dei canoni dovuti, oltre alle somme maturate a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo.
Verificato l'esperimento, con esito negativo, della procedura di mediazione, la causa veniva pagina 1 di 3 istruita documentalmente e mediante escussione dei testi sulle circostanze articolate da parte attrice.
Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto del rilascio dell'immobile, giusta verbale di sfratto del 28.11.2023.
In data odierna, le parti procedevano alla discussione orale e la causa veniva decisa come da dispositivo.
Ciò premesso in fatto, la domanda di parte attrice, che, considerato l'intervenuto rilascio dell'immobile, rimane circoscritta all'accertamento della cessazione del rapporto contrattuale e alla condanna del convenuto al pagamento dei canoni e dell'indennità di occupazione maturati sino al rilascio, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie, appare incontestato il rapporto contrattuale tra le parti in forza di contratto di locazione ad uso commerciale del 1° febbraio 2021, regolarmente registrato in data 09.02.2021 al n. 893, serie T3, relativo all'immobile per cui è causa. Nel contratto, della durata di sei anni, era prevista all'art. 10 la possibilità per il conduttore di esercitare il recesso comunicando al locatore la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi.
Risulta provato che il convenuto ha esercitato il recesso previsto contrattualmente con preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata del 2 novembre 2021, regolarmente pervenuta alla locatrice in data 12 novembre 2021, cosicché il contratto di locazione stipulato tra le parti deve ritenersi cessato a far data dal maggio 2022.
Il conduttore, tuttavia, non ha rilasciato l'immobile alla suddetta scadenza, né nel termine del 20 luglio 2023 fissato nell'ordinanza provvisoria di rilascio, ma ha provveduto al rilascio in data 28.11.2023, nelle more del giudizio. Nell'opporsi all'intimato sfratto, il convenuto non ha contestato la cessazione del contratto, ma si è limitato a contestare la questione relativa alla consegna dell'immobile, non opponendosi in effetti alla riconsegna dello stesso ed anzi sostenendo che l'operazione era già stata effettuata a maggio 2022. Tale difesa, tuttavia, non ha trovato riscontro probatorio ed anzi risulta smentita dalle risultanze istruttorie. Sul punto, occorre rilevare che l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 c.c., non si esaurisce in una generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede un'attività consistente nell'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di disponibilità del locatore. Nella specie, tutti i testi escussi hanno confermato che all'esito dell'incontro del 28 giugno 2022, fissato concordemente dalle parti per la riconsegna dell'immobile e delle relative chiavi, queste ultime rimanevano nella disponibilità del convenuto ed è provato altresì che l'immobile veniva riconsegnato alla locatrice solo a seguito di procedura esecutiva, giusta verbale di sfratto in atti.
Essendo stato provato che il convenuto non ha rilasciato l'immobile a seguito del recesso, deve dirsi sussistente il diritto della attrice ad agire per l'ottenimento degli importi dovuti a titolo di canone di locazione fino alla operatività del recesso medesimo (maggio 2022), pari ad euro 400,00 mensili. Se ne deduce, inoltre, che la situazione giuridica esistente alla data di proposizione della domanda, successiva all'operatività del recesso, è quella di un'occupazione sine titulo dell'alloggio di proprietà della attrice, con la conseguenza che quest'ultima ha il diritto ad ottenere, ex art. 1591 c.c., il corrispettivo convenuto per tutto il periodo in cui il ha mantenuto la disponibilità dell'immobile e fino alla effettiva CP_1 riconsegna del medesimo, avvenuta in data 28.11.2023. pagina 2 di 3 Del resto, l'odierno convenuto, costituendosi nel giudizio, non ha dato prova di aver corrisposto le somme dovute in favore dell'attrice, né del verificarsi di un fatto estintivo dell'altrui pretesa, ma si è limitato ad eccepire genericamente inammissibilità della avversa domanda di pagamento.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dell'attrice di pagamento dei canoni dovuti da febbraio 2022 e sino alla fine della locazione (maggio 2022), pari ad euro € 1.600,00 (€ 400,00 x 4 mensilità), oltre interessi dalle singole scadenze al pagamento.
Si deve, altresì, condannare il convenuto al pagamento dell'importo di € 7.200,00 (€ 400,00 x 18 mesi), a titolo di indennità di occupazione dal giugno 2022 e sino alla riconsegna dell'immobile avvenuta nel novembre 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto della non particolare complessità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessato il contratto di locazione dell'01.02.2021, intervenuto tra le parti, per recesso del conduttore;
condanna a versare all'attrice l'importo di € 1.600,00 a titolo di canoni di Controparte_1 locazione maturati da febbraio 2022 a maggio 2022, nonché l'importo di € 7.200,00 a titolo di indennità di occupazione da giugno 2022 a novembre 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 76 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2023/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLA CELEBRE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA V. BACHELET, 3 87100 COSENZA presso il difensore avv. CARLA CELEBRE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Controparte_1 C.F._2 CH, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via 24 Maggio, 74/E presso il difensore avv. DOMENICO CH
CONVENUTO/I
OGGETTO: locazione
All'udienza di discussione dell'11.12.2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulla base delle conclusioni rassegnate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato , premesso di essere proprietaria di Parte_1 un magazzino sito in Rende alla via S. Botticelli, identificato in Catasto al foglio 50, p.lla 1196, sub 61, concesso in locazione per uso commerciale a in forza di contratto del Controparte_1 1° febbraio 2021 per un canone mensile di € 400,00, intimava a quest'ultimo sfratto per finita locazione, deducendo che il contratto era cessato a far data dal maggio 2022 per intervenuto recesso del conduttore, ma che l'immobile non era stato riconsegnato ed i canoni erano stati corrisposti solo fino a gennaio 2022. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessato il contratto e l'emissione di decreto ingiuntivo al pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere fino alla data del rilascio.
Si costituiva in giudizio , opponendosi allo sfratto e chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda di rilascio. Emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'11.06.2023 e disposto il mutamento del rito, l'intimante depositava memorie integrative insistendo nella richiesta di rilascio, atteso che il convenuto non aveva provveduto al rilascio dell'immobile nel termine del 20 luglio 2023 fissato nell'ordinanza, e chiedeva la condanna dello stesso al pagamento dei canoni dovuti, oltre alle somme maturate a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo.
Verificato l'esperimento, con esito negativo, della procedura di mediazione, la causa veniva pagina 1 di 3 istruita documentalmente e mediante escussione dei testi sulle circostanze articolate da parte attrice.
Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto del rilascio dell'immobile, giusta verbale di sfratto del 28.11.2023.
In data odierna, le parti procedevano alla discussione orale e la causa veniva decisa come da dispositivo.
Ciò premesso in fatto, la domanda di parte attrice, che, considerato l'intervenuto rilascio dell'immobile, rimane circoscritta all'accertamento della cessazione del rapporto contrattuale e alla condanna del convenuto al pagamento dei canoni e dell'indennità di occupazione maturati sino al rilascio, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie, appare incontestato il rapporto contrattuale tra le parti in forza di contratto di locazione ad uso commerciale del 1° febbraio 2021, regolarmente registrato in data 09.02.2021 al n. 893, serie T3, relativo all'immobile per cui è causa. Nel contratto, della durata di sei anni, era prevista all'art. 10 la possibilità per il conduttore di esercitare il recesso comunicando al locatore la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi.
Risulta provato che il convenuto ha esercitato il recesso previsto contrattualmente con preavviso di sei mesi a mezzo raccomandata del 2 novembre 2021, regolarmente pervenuta alla locatrice in data 12 novembre 2021, cosicché il contratto di locazione stipulato tra le parti deve ritenersi cessato a far data dal maggio 2022.
Il conduttore, tuttavia, non ha rilasciato l'immobile alla suddetta scadenza, né nel termine del 20 luglio 2023 fissato nell'ordinanza provvisoria di rilascio, ma ha provveduto al rilascio in data 28.11.2023, nelle more del giudizio. Nell'opporsi all'intimato sfratto, il convenuto non ha contestato la cessazione del contratto, ma si è limitato a contestare la questione relativa alla consegna dell'immobile, non opponendosi in effetti alla riconsegna dello stesso ed anzi sostenendo che l'operazione era già stata effettuata a maggio 2022. Tale difesa, tuttavia, non ha trovato riscontro probatorio ed anzi risulta smentita dalle risultanze istruttorie. Sul punto, occorre rilevare che l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 c.c., non si esaurisce in una generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede un'attività consistente nell'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di disponibilità del locatore. Nella specie, tutti i testi escussi hanno confermato che all'esito dell'incontro del 28 giugno 2022, fissato concordemente dalle parti per la riconsegna dell'immobile e delle relative chiavi, queste ultime rimanevano nella disponibilità del convenuto ed è provato altresì che l'immobile veniva riconsegnato alla locatrice solo a seguito di procedura esecutiva, giusta verbale di sfratto in atti.
Essendo stato provato che il convenuto non ha rilasciato l'immobile a seguito del recesso, deve dirsi sussistente il diritto della attrice ad agire per l'ottenimento degli importi dovuti a titolo di canone di locazione fino alla operatività del recesso medesimo (maggio 2022), pari ad euro 400,00 mensili. Se ne deduce, inoltre, che la situazione giuridica esistente alla data di proposizione della domanda, successiva all'operatività del recesso, è quella di un'occupazione sine titulo dell'alloggio di proprietà della attrice, con la conseguenza che quest'ultima ha il diritto ad ottenere, ex art. 1591 c.c., il corrispettivo convenuto per tutto il periodo in cui il ha mantenuto la disponibilità dell'immobile e fino alla effettiva CP_1 riconsegna del medesimo, avvenuta in data 28.11.2023. pagina 2 di 3 Del resto, l'odierno convenuto, costituendosi nel giudizio, non ha dato prova di aver corrisposto le somme dovute in favore dell'attrice, né del verificarsi di un fatto estintivo dell'altrui pretesa, ma si è limitato ad eccepire genericamente inammissibilità della avversa domanda di pagamento.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dell'attrice di pagamento dei canoni dovuti da febbraio 2022 e sino alla fine della locazione (maggio 2022), pari ad euro € 1.600,00 (€ 400,00 x 4 mensilità), oltre interessi dalle singole scadenze al pagamento.
Si deve, altresì, condannare il convenuto al pagamento dell'importo di € 7.200,00 (€ 400,00 x 18 mesi), a titolo di indennità di occupazione dal giugno 2022 e sino alla riconsegna dell'immobile avvenuta nel novembre 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto della non particolare complessità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessato il contratto di locazione dell'01.02.2021, intervenuto tra le parti, per recesso del conduttore;
condanna a versare all'attrice l'importo di € 1.600,00 a titolo di canoni di Controparte_1 locazione maturati da febbraio 2022 a maggio 2022, nonché l'importo di € 7.200,00 a titolo di indennità di occupazione da giugno 2022 a novembre 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 76 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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