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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa ID PE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1241/2022 avente ad oggetto: giudizio di merito a seguito di giudizio possessorio, vertente
TRA
titolare della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”, nato a [...], il Parte_1
15.06.1953, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Mandara, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Stabia, n.
57
Attore
E
(n. 61/2002, Trib. Torre Controparte_1
Annunziata), C.F. , in persona del curatore, dott. con P.IVA_1 CP_2
studio in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 242, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonio Fiordoro, elettivamente domiciliato in Torre
Annunziata (NA), alla Via L. Zuppetta, n. 21
Convenuto
CONCLUSIONI
La difesa di parte attrice, nell'ambito delle proprie note, depositate, in data 27.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, ha concluso perché il Tribunale adotti i seguenti provvedimenti: “A) Accogliere anche nel merito la proposta di reintegra in possesso del passaggio cosi come articolata e richiesta da esso;
B) Accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e per Parte_1
l'effetto condannare esso fallimento al pagamento della complessiva somma di euro 45.422,50 oltre CP_1 interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo a cui vanno aggiunte euro 438,50 per spese di registrazione del provvedimento cautelare non avendovi provveduto il curatore;
C)Condanna di esso fallimento al pagamento di tutte le spese diritti ed onorari di lite anche ex art 96 cpc per lite temeraria, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo. Insiste affinchè la causa sia riservata a sentenza con i termini 190 cpc”.
Con le note depositate, in data 04.07.2025, in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025 la difesa di parte convenuta ha concluso “per l'integrale accoglimento delle proprie richieste e, in particolare, affinchè il Tribunale adito voglia: a) PRELIMINARMENTE, rigettare la domanda proposta da col ricorso introduttivo, per carenza di legittimazione attiva;
b) NEL Parte_1
MERITO, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
c) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal in quanto inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, del tutto Pt_1
infondata, sia in fatto, sia in diritto, e non provata. d) Con vittoria di spese e competenze di difesa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 703 c.p.c. in data 06.03.2022, l'istante ha lamentato lo spoglio, ad opera della parte avversa, della detenzione qualificata ovvero del possesso del passaggio nel fondo intercluso di proprietà di , ove il ricorrente ha Controparte_3
allocato arnie di sua proprietà, fondo ubicato in Torre Annunziata (NA) e meglio identificato in atti e accessibile dai contigui fondi di proprietà del Controparte_1
pertanto, , quale titolare della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”, ha
[...] Parte_1
domandato all'adito Tribunale di essere reintegrato nella detenzione qualificata ovvero nel possesso suddetti mediante “l'immediata consegna della chiave, del lucchetto apposto alla catena di chiusura del cancello di accesso al viale dei fondi di proprietà di esso ”, premettendo che la CP_1
parte resistente, nel mese di novembre dell'anno 2021, “ha… apposto una ulteriore catena al cancello di accesso ai fondi…, impedendo di fatto l'accesso ed il transito ad essi e i quali lo Pt_1 CP_3
avevano esercitato, pacificamente, palesemente ed ininterrottamente dal mese di novembre 2019”.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, in persona del Curatore, dott. CP_2
contestando l'interclusione del fondo per cui è lite, eccependo la carenza di
[...]
legittimazione attiva in capo al ricorrente, nonché contestando al ricorrente il mancato esercizio del possesso sull'area oggetto di disputa, chiedendo, dunque, rigettarsi l'interdetto possessorio. Con ordinanza del 23.06.2022, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al resistente di reintegrare immediatamente l'istante nel possesso del passaggio nei fondi di proprietà del da cui si accede al fondo sito in Torre Annunziata (NA), riportato Controparte_1
nel catasto di siffatto Comune al foglio 12, part. 2346 e part. 2355, di proprietà di
[...]
, mediante consegna delle chiavi del lucchetto della catena apposta al cancello CP_3
di accesso ai fondi di parte resistente, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente.
All'esito di reclamo proposto dal detta ordinanza veniva Controparte_1
parzialmente riformata con riferimento alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite, nel mentre veniva confermata per il resto.
Con istanza per la prosecuzione del giudizio di merito depositata il 28.10.2022, la resistente ha chiesto di “fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, al fine di accogliere le seguenti conclusioni: a) PRELIMINARMENTE, rigettare la domanda proposta da col ricorso Parte_1
introduttivo, per carenza di legittimazione attiva;
b) NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
c) Con vittoria di spese e competenze di difesa”.
Con comparsa depositata in data 24.02.2023, , nella qualità suindicata, ha Parte_1
ribadito le ragioni poste a sostegno della già invocata tutela possessoria, ha rappresentato di aver patito danni a cagione della condotta perpetrata ex adverso, ha domandato di
“accogliere anche nel merito la proposta di reintegra in possesso del passaggio cosi come articolata e richiesta”, oltreché di accogliere “la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare esso fallimento al pagamento della complessiva somma di euro 45.422,50 oltre interessi e svalutazione CP_1
dalla domanda al soddisfo”, con condanna della controparte “al pagamento di tutte le spese diritti ed onorari di lite anche ex art 96 cpc per lite temeraria”, da liquidarsi a favore del “procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
Raccolta la prova testimoniale, con ordinanza depositata in data 04.08.2025 all'esito del decorso del termine fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni in epigrafe riportate, il Tribunale ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti finali a decorrere dall'01.09.2025.
*** Occorre premettere che il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, sebbene diviso in due fasi, conserva, nondimeno, una struttura unitaria ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, sicché il giudizio di merito a cognizione piena, quantunque reso eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria;
la fase del merito possessorio, invero, concreta una continuazione della fase sommaria e non un giudizio nuovo. Ne discende che gli atti introduttivi del giudizio sono quelli con cui si apre la fase sommaria. La fase di merito è volta, sostanzialmente, all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella prima fase e, se necessario, allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Ciò posto, si reputa che, a seguito della cognizione piena della fase merito e all'esito dell'espletata istruttoria, la domanda di reintegra nel possesso sia fondata e debba essere accolta.
Valga, invero, rimarcare che la legittimazione attiva all'azione di spoglio spetta al possessore, ossia a colui il quale esercita sulla cosa un potere che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, e al detentore, ossia a colui che esercita il potere di fatto sulla cosa con l'animus detinendi, con l'intenzione cioè di tenere la cosa medesima a sua disposizione per l'esercizio di un proprio diritto. In dettaglio, il soggetto che fa valere in sede possessoria, al fine di conseguire la reintegrazione del possesso, non già il pregresso esercizio da parte sua di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, ma un potere di fatto accompagnato dal riconoscimento di una detenzione, ha l'onus non solo di specificare, ma anche di provare il titolo in base al quale esercitava il potere sul bene.
L'azione di spoglio tutela, infatti, solamente la detenzione qualificata, quella cioè in cui il rapporto di fatto con la cosa è in funzione dell'interesse del detentore, quale mezzo per l'esercizio di un suo diritto.
Tanto chiarito, i testi escussi hanno pienamente confermato l'assunto della detenzione qualificata della res da parte di quale titolare della ditta individuale Parte_1
“Apicoltura Cioffi”. In particolare, il teste ha dichiarato, con la conoscenza dello stato dei Testimone_1
luoghi, derivantegli dalla assidua frequentazione degli stessi, di aver fatto accesso, in molte occasioni, unitamente al ricorrente, al fondo di proprietà del Controparte_1
attraverso un cancello al quale era apposto un catenaccio le cui chiavi erano nella disponibilità dell'istante che tale via di passaggio e di accesso aveva costituito l'unico Pt_1
percorso praticabile per l'accesso al fondo intercluso, ove erano stati collocati gli alveari del di aver notato, per la prima volta, un giorno del mese di novembre dell'anno Pt_1
2021, l'alterazione dello stato dei luoghi rispetto alla situazione pregressa, a causa della collocazione, al cancello predetto, di “una catena che non vi era in precedenza”, tale da rendere del tutto impraticabile l'apertura del cancello medesimo.
Il testimone ha riferito circostanze collimanti con le dichiarazioni Testimone_2
suddette, comprovanti l'esercizio di una pratica di passaggio lungo i fondi del CP_1
al fine di accedere al fondo di proprietà di , oltreché la
[...] Controparte_3
disponibilità, in capo al delle chiavi del cancello di accesso al fondo di proprietà Pt_1
della parte resistente.
Anche le dichiarazioni rese dal teste e dal teste danno Testimone_3 Testimone_4
conto della pratica di passaggio del attraverso il fondo di proprietà della resistente, Pt_1
atteso che ambedue i testimoni hanno riferito di essersi personalmente attivati per mediare con il curatore del Fallimento, Dott. allo scopo di facilitare un'intesa tra questi e CP_2
, con riferimento alla questione del sopravvenuto impedimento al mentovato Parte_1
passaggio, funzionale al raggiungimento del fondo dove il predetto aveva allocato Pt_1
le proprie arnie.
Quanto precede disvela, dunque, la dimostrazione dell'esercizio del potere da parte di
. Parte_1
In ordine al titolo legittimante la detenzione qualificata, l'esistenza di un contratto di comodato utile a tal fine può ritenersi provata presuntivamente in considerazione della disponibilità delle chiavi, idonee a permettere l'accesso al fondo, in capo al Pt_1
dell'ubicazione, all'interno del fondo, di arnie di proprietà di , della mancanza Parte_1
di un diverso titolo di detenzione dell'area. Né è possibile ritenere che la menzionata attività fosse in qualche modo tollerata dal
Controparte_1
In disparte la circostanza, già evidenziata nella fase interdittale, che, in proposito, l'onere probatorio incombeva sulla parte resistente, va detto che la mera conoscenza dell'altrui potere di fatto sulla cosa non implica tolleranza del suo esercizio, la quale è caratterizzata dalla condiscendenza del dominus, derivante da rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia o di opportunità manifestata al destinatario in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto (Cass. civ., sez. II, 01/12/1997, n. 12133); nulla di tanto è emerso in corso di causa, anzi il teste ha dichiarato che gli accessi Testimone_2
erano effettuati senza preventive comunicazioni ad alcuno;
coerentemente con quanto precede, anche il teste ha affermato che gli accessi erano praticati Testimone_1
“senza mai ricevere opposizione di alcuno e senza mai dover chiedere ad alcuno di poter entrare”.
Peraltro, la significativa durata dell'attività svolta dal per come emersa dall'istruttoria Pt_1
è atta a integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza, trattandosi di rapporti non di parentela, ma di buon vicinato, in relazione ai quali, essendo questi di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.
Risulta, poi, evidente che lo spoglio è stato praticamente ammesso dal CP_1
CP_1
In proposito, si richiama il contenuto dell'interrogatorio libero reso dal curatore del resistente, dott. nel corso della fase interdittale, con cui egli CP_1 CP_2
ammette di avere apposto una catena sul cancello, al chiaro ed esclusivo fine di ostacolare e impedire l'esercizio del passaggio, in disparte la mancata specifica contestazione sull'assunto di . Parte_1
Sussiste, in considerazione di quanto precede, anche l'animus spoliandi, che risiede – come noto – nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (Cass. civ., n. 2316/2011).
Tanto importa l'accoglimento della domanda di reintegra nel possesso. Quanto alla domanda di risarcimento danni, spiegata da nella qualità Parte_1
suindicata, la stessa non può trovare accoglimento, non essendo la stessa provata.
Va evidenziato, invero, che la Corte di cassazione ha statuito nei seguenti termini (ai quali questo Giudice intendere aderire): “Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito.
Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni” (Cass., sezione II civile, ordinanza n. 31642 del 4 novembre 2021).
Nel caso di specie, alcun elemento probatorio a suffragio della spiegata pretesa risarcitoria può trarsi dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi;
nemmeno va sottaciuto che nel verbale di consegna delle chiavi per l'accesso al fondo intercluso dell'11.07.2022 all'esito dell'accoglimento dell'azione di spoglio intentata dal (cfr. doc. F, produzione per Pt_1
), si legge, testualmente, che le 27 arnie ubicate nel fondo di proprietà del sig. Parte_1
“al momento risultano vuote da sciami d'api” (cfr. pag. 2); né risulta dirimente il contenuto CP_3
della perizia versata in atti dalla difesa di (cfr. doc. I), in quanto atto di parte. Parte_1
La domanda va, quindi, rigettata.
L'ulteriore domanda avanzata da nella qualità suddetta, intesa a ottenere la Parte_1
condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è priva di fondamento. Controparte_1
Difatti, per effetto del consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo
Giudice, in tema di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, che ha natura di responsabilità extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 9080 del 2013; n. 13395 del 2007; n.
3388 del 2007; cfr., di recente, Trib. Lecco sez. IV, 01/10/2025, n. 455); di talché, non avendo il dato prova né dell'an, né del quantum debeatur predetti - che non risultano Pt_1
nemmeno specificamente allegati -, ne discende l'infondatezza della menzionata domanda risarcitoria, che, pertanto, non può che essere rigettata.
Ogni altra questione rimane assorbita. Tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata e dell'esito complessivo del giudizio, ritiene il Tribunale che ricorrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza di un terzo;
per il residuo il in persona Controparte_1
del curatore, deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute da
, nella qualità suesposta, ritenuta la causa di merito a valore indeterminabile Parte_1
con complessità bassa, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in persona del giudice unico, dott.ssa
ID PE, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 1241/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- accoglie la domanda di reintegra del possesso, formulata da , quale titolare Parte_1
della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”;
- rigetta la domanda di risarcimento danni, avanzata da , quale titolare della Parte_1
ditta individuale “Apicoltura Cioffi”;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta da , Parte_1
nella qualità di titolare della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”;
- compensa tra le parti le spese di giudizio fino alla concorrenza di un terzo e, per il residuo, condanna il in persona del curatore, a rifondere a , Controparte_1 Parte_1
quale titolare della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”, le spese di lite della presente fase, che sono liquidate in Euro 3.873,30 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'Avv.
Francesco Mandara, antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa ID PE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa ID PE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1241/2022 avente ad oggetto: giudizio di merito a seguito di giudizio possessorio, vertente
TRA
titolare della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”, nato a [...], il Parte_1
15.06.1953, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Mandara, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Stabia, n.
57
Attore
E
(n. 61/2002, Trib. Torre Controparte_1
Annunziata), C.F. , in persona del curatore, dott. con P.IVA_1 CP_2
studio in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I, n. 242, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Antonio Fiordoro, elettivamente domiciliato in Torre
Annunziata (NA), alla Via L. Zuppetta, n. 21
Convenuto
CONCLUSIONI
La difesa di parte attrice, nell'ambito delle proprie note, depositate, in data 27.06.2025, in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, ha concluso perché il Tribunale adotti i seguenti provvedimenti: “A) Accogliere anche nel merito la proposta di reintegra in possesso del passaggio cosi come articolata e richiesta da esso;
B) Accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale e per Parte_1
l'effetto condannare esso fallimento al pagamento della complessiva somma di euro 45.422,50 oltre CP_1 interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo a cui vanno aggiunte euro 438,50 per spese di registrazione del provvedimento cautelare non avendovi provveduto il curatore;
C)Condanna di esso fallimento al pagamento di tutte le spese diritti ed onorari di lite anche ex art 96 cpc per lite temeraria, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario per averne fatto anticipo. Insiste affinchè la causa sia riservata a sentenza con i termini 190 cpc”.
Con le note depositate, in data 04.07.2025, in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025 la difesa di parte convenuta ha concluso “per l'integrale accoglimento delle proprie richieste e, in particolare, affinchè il Tribunale adito voglia: a) PRELIMINARMENTE, rigettare la domanda proposta da col ricorso introduttivo, per carenza di legittimazione attiva;
b) NEL Parte_1
MERITO, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
c) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal in quanto inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, del tutto Pt_1
infondata, sia in fatto, sia in diritto, e non provata. d) Con vittoria di spese e competenze di difesa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 703 c.p.c. in data 06.03.2022, l'istante ha lamentato lo spoglio, ad opera della parte avversa, della detenzione qualificata ovvero del possesso del passaggio nel fondo intercluso di proprietà di , ove il ricorrente ha Controparte_3
allocato arnie di sua proprietà, fondo ubicato in Torre Annunziata (NA) e meglio identificato in atti e accessibile dai contigui fondi di proprietà del Controparte_1
pertanto, , quale titolare della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”, ha
[...] Parte_1
domandato all'adito Tribunale di essere reintegrato nella detenzione qualificata ovvero nel possesso suddetti mediante “l'immediata consegna della chiave, del lucchetto apposto alla catena di chiusura del cancello di accesso al viale dei fondi di proprietà di esso ”, premettendo che la CP_1
parte resistente, nel mese di novembre dell'anno 2021, “ha… apposto una ulteriore catena al cancello di accesso ai fondi…, impedendo di fatto l'accesso ed il transito ad essi e i quali lo Pt_1 CP_3
avevano esercitato, pacificamente, palesemente ed ininterrottamente dal mese di novembre 2019”.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, in persona del Curatore, dott. CP_2
contestando l'interclusione del fondo per cui è lite, eccependo la carenza di
[...]
legittimazione attiva in capo al ricorrente, nonché contestando al ricorrente il mancato esercizio del possesso sull'area oggetto di disputa, chiedendo, dunque, rigettarsi l'interdetto possessorio. Con ordinanza del 23.06.2022, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al resistente di reintegrare immediatamente l'istante nel possesso del passaggio nei fondi di proprietà del da cui si accede al fondo sito in Torre Annunziata (NA), riportato Controparte_1
nel catasto di siffatto Comune al foglio 12, part. 2346 e part. 2355, di proprietà di
[...]
, mediante consegna delle chiavi del lucchetto della catena apposta al cancello CP_3
di accesso ai fondi di parte resistente, con condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese processuali a favore del ricorrente.
All'esito di reclamo proposto dal detta ordinanza veniva Controparte_1
parzialmente riformata con riferimento alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite, nel mentre veniva confermata per il resto.
Con istanza per la prosecuzione del giudizio di merito depositata il 28.10.2022, la resistente ha chiesto di “fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, al fine di accogliere le seguenti conclusioni: a) PRELIMINARMENTE, rigettare la domanda proposta da col ricorso Parte_1
introduttivo, per carenza di legittimazione attiva;
b) NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
c) Con vittoria di spese e competenze di difesa”.
Con comparsa depositata in data 24.02.2023, , nella qualità suindicata, ha Parte_1
ribadito le ragioni poste a sostegno della già invocata tutela possessoria, ha rappresentato di aver patito danni a cagione della condotta perpetrata ex adverso, ha domandato di
“accogliere anche nel merito la proposta di reintegra in possesso del passaggio cosi come articolata e richiesta”, oltreché di accogliere “la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare esso fallimento al pagamento della complessiva somma di euro 45.422,50 oltre interessi e svalutazione CP_1
dalla domanda al soddisfo”, con condanna della controparte “al pagamento di tutte le spese diritti ed onorari di lite anche ex art 96 cpc per lite temeraria”, da liquidarsi a favore del “procuratore antistatario per averne fatto anticipo”.
Raccolta la prova testimoniale, con ordinanza depositata in data 04.08.2025 all'esito del decorso del termine fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 07.07.2025, sulle conclusioni in epigrafe riportate, il Tribunale ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti finali a decorrere dall'01.09.2025.
*** Occorre premettere che il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal D.L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, sebbene diviso in due fasi, conserva, nondimeno, una struttura unitaria ed è retto dal ricorso introduttivo iniziale, sicché il giudizio di merito a cognizione piena, quantunque reso eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria;
la fase del merito possessorio, invero, concreta una continuazione della fase sommaria e non un giudizio nuovo. Ne discende che gli atti introduttivi del giudizio sono quelli con cui si apre la fase sommaria. La fase di merito è volta, sostanzialmente, all'approfondimento delle questioni di rito e di merito già emerse nella prima fase e, se necessario, allo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
Ciò posto, si reputa che, a seguito della cognizione piena della fase merito e all'esito dell'espletata istruttoria, la domanda di reintegra nel possesso sia fondata e debba essere accolta.
Valga, invero, rimarcare che la legittimazione attiva all'azione di spoglio spetta al possessore, ossia a colui il quale esercita sulla cosa un potere che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, e al detentore, ossia a colui che esercita il potere di fatto sulla cosa con l'animus detinendi, con l'intenzione cioè di tenere la cosa medesima a sua disposizione per l'esercizio di un proprio diritto. In dettaglio, il soggetto che fa valere in sede possessoria, al fine di conseguire la reintegrazione del possesso, non già il pregresso esercizio da parte sua di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, ma un potere di fatto accompagnato dal riconoscimento di una detenzione, ha l'onus non solo di specificare, ma anche di provare il titolo in base al quale esercitava il potere sul bene.
L'azione di spoglio tutela, infatti, solamente la detenzione qualificata, quella cioè in cui il rapporto di fatto con la cosa è in funzione dell'interesse del detentore, quale mezzo per l'esercizio di un suo diritto.
Tanto chiarito, i testi escussi hanno pienamente confermato l'assunto della detenzione qualificata della res da parte di quale titolare della ditta individuale Parte_1
“Apicoltura Cioffi”. In particolare, il teste ha dichiarato, con la conoscenza dello stato dei Testimone_1
luoghi, derivantegli dalla assidua frequentazione degli stessi, di aver fatto accesso, in molte occasioni, unitamente al ricorrente, al fondo di proprietà del Controparte_1
attraverso un cancello al quale era apposto un catenaccio le cui chiavi erano nella disponibilità dell'istante che tale via di passaggio e di accesso aveva costituito l'unico Pt_1
percorso praticabile per l'accesso al fondo intercluso, ove erano stati collocati gli alveari del di aver notato, per la prima volta, un giorno del mese di novembre dell'anno Pt_1
2021, l'alterazione dello stato dei luoghi rispetto alla situazione pregressa, a causa della collocazione, al cancello predetto, di “una catena che non vi era in precedenza”, tale da rendere del tutto impraticabile l'apertura del cancello medesimo.
Il testimone ha riferito circostanze collimanti con le dichiarazioni Testimone_2
suddette, comprovanti l'esercizio di una pratica di passaggio lungo i fondi del CP_1
al fine di accedere al fondo di proprietà di , oltreché la
[...] Controparte_3
disponibilità, in capo al delle chiavi del cancello di accesso al fondo di proprietà Pt_1
della parte resistente.
Anche le dichiarazioni rese dal teste e dal teste danno Testimone_3 Testimone_4
conto della pratica di passaggio del attraverso il fondo di proprietà della resistente, Pt_1
atteso che ambedue i testimoni hanno riferito di essersi personalmente attivati per mediare con il curatore del Fallimento, Dott. allo scopo di facilitare un'intesa tra questi e CP_2
, con riferimento alla questione del sopravvenuto impedimento al mentovato Parte_1
passaggio, funzionale al raggiungimento del fondo dove il predetto aveva allocato Pt_1
le proprie arnie.
Quanto precede disvela, dunque, la dimostrazione dell'esercizio del potere da parte di
. Parte_1
In ordine al titolo legittimante la detenzione qualificata, l'esistenza di un contratto di comodato utile a tal fine può ritenersi provata presuntivamente in considerazione della disponibilità delle chiavi, idonee a permettere l'accesso al fondo, in capo al Pt_1
dell'ubicazione, all'interno del fondo, di arnie di proprietà di , della mancanza Parte_1
di un diverso titolo di detenzione dell'area. Né è possibile ritenere che la menzionata attività fosse in qualche modo tollerata dal
Controparte_1
In disparte la circostanza, già evidenziata nella fase interdittale, che, in proposito, l'onere probatorio incombeva sulla parte resistente, va detto che la mera conoscenza dell'altrui potere di fatto sulla cosa non implica tolleranza del suo esercizio, la quale è caratterizzata dalla condiscendenza del dominus, derivante da rapporti di buon vicinato, di parentela, di amicizia, di cortesia o di opportunità manifestata al destinatario in modo che quest'ultimo ne abbia consapevolezza e nell'usufruire del bene abbia sempre presente l'eventualità e la legittimità del sopravveniente divieto (Cass. civ., sez. II, 01/12/1997, n. 12133); nulla di tanto è emerso in corso di causa, anzi il teste ha dichiarato che gli accessi Testimone_2
erano effettuati senza preventive comunicazioni ad alcuno;
coerentemente con quanto precede, anche il teste ha affermato che gli accessi erano praticati Testimone_1
“senza mai ricevere opposizione di alcuno e senza mai dover chiedere ad alcuno di poter entrare”.
Peraltro, la significativa durata dell'attività svolta dal per come emersa dall'istruttoria Pt_1
è atta a integrare un elemento presuntivo in favore dell'esclusione di una semplice tolleranza, trattandosi di rapporti non di parentela, ma di buon vicinato, in relazione ai quali, essendo questi di per sé labili e mutevoli, è più improbabile il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.
Risulta, poi, evidente che lo spoglio è stato praticamente ammesso dal CP_1
CP_1
In proposito, si richiama il contenuto dell'interrogatorio libero reso dal curatore del resistente, dott. nel corso della fase interdittale, con cui egli CP_1 CP_2
ammette di avere apposto una catena sul cancello, al chiaro ed esclusivo fine di ostacolare e impedire l'esercizio del passaggio, in disparte la mancata specifica contestazione sull'assunto di . Parte_1
Sussiste, in considerazione di quanto precede, anche l'animus spoliandi, che risiede – come noto – nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (Cass. civ., n. 2316/2011).
Tanto importa l'accoglimento della domanda di reintegra nel possesso. Quanto alla domanda di risarcimento danni, spiegata da nella qualità Parte_1
suindicata, la stessa non può trovare accoglimento, non essendo la stessa provata.
Va evidenziato, invero, che la Corte di cassazione ha statuito nei seguenti termini (ai quali questo Giudice intendere aderire): “Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito.
Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni” (Cass., sezione II civile, ordinanza n. 31642 del 4 novembre 2021).
Nel caso di specie, alcun elemento probatorio a suffragio della spiegata pretesa risarcitoria può trarsi dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi;
nemmeno va sottaciuto che nel verbale di consegna delle chiavi per l'accesso al fondo intercluso dell'11.07.2022 all'esito dell'accoglimento dell'azione di spoglio intentata dal (cfr. doc. F, produzione per Pt_1
), si legge, testualmente, che le 27 arnie ubicate nel fondo di proprietà del sig. Parte_1
“al momento risultano vuote da sciami d'api” (cfr. pag. 2); né risulta dirimente il contenuto CP_3
della perizia versata in atti dalla difesa di (cfr. doc. I), in quanto atto di parte. Parte_1
La domanda va, quindi, rigettata.
L'ulteriore domanda avanzata da nella qualità suddetta, intesa a ottenere la Parte_1
condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è priva di fondamento. Controparte_1
Difatti, per effetto del consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo
Giudice, in tema di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, che ha natura di responsabilità extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 9080 del 2013; n. 13395 del 2007; n.
3388 del 2007; cfr., di recente, Trib. Lecco sez. IV, 01/10/2025, n. 455); di talché, non avendo il dato prova né dell'an, né del quantum debeatur predetti - che non risultano Pt_1
nemmeno specificamente allegati -, ne discende l'infondatezza della menzionata domanda risarcitoria, che, pertanto, non può che essere rigettata.
Ogni altra questione rimane assorbita. Tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata e dell'esito complessivo del giudizio, ritiene il Tribunale che ricorrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza di un terzo;
per il residuo il in persona Controparte_1
del curatore, deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute da
, nella qualità suesposta, ritenuta la causa di merito a valore indeterminabile Parte_1
con complessità bassa, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in persona del giudice unico, dott.ssa
ID PE, definitivamente pronunciando sulla causa n. R.G. 1241/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- accoglie la domanda di reintegra del possesso, formulata da , quale titolare Parte_1
della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”;
- rigetta la domanda di risarcimento danni, avanzata da , quale titolare della Parte_1
ditta individuale “Apicoltura Cioffi”;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta da , Parte_1
nella qualità di titolare della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”;
- compensa tra le parti le spese di giudizio fino alla concorrenza di un terzo e, per il residuo, condanna il in persona del curatore, a rifondere a , Controparte_1 Parte_1
quale titolare della ditta individuale “Apicoltura Cioffi”, le spese di lite della presente fase, che sono liquidate in Euro 3.873,30 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'Avv.
Francesco Mandara, antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa ID PE