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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice istruttore Dott. Stefano Sajeva, in funzione di giudice unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n° 12994 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
, n.q. di Custode Giudiziario del Parte_1
compendio immobiliare pignorato nella procedura esecutiva recante Rg
Es n. 113/2021 TRIB PA ai danni anche della Controparte_1
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gorgone Marina, P.IVA_1
giusta procura in calce ricorso.
RICORRENTE
e
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
(C.F. ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_1
Carini (PA) in data 4 settembre 1954, n.q. di titolare della omonima ditta individuale (P. IVA ), con Parte_3 P.IVA_2
sede in Carini (PA), Viale Primavera n.15, rappresentato e difeso dall'Avv.
Natoli Oreste, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Monreale, CP_2 P.IVA_3
Via Archimede n.11, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Mangiapane Daniela, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTI
nonché nei confronti di
(P. IVA/ C.F. Controparte_1
), con sede legale in Carini, Via Don Luigi Sturzo n.232, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
RESISTENTE – CONTUMACE
FATTI CONTROVERSI
Con ricorso, depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il 24 ottobre
2023, la ricorrente in epigrafe indicata allegava: (i) di agire quale custode giudiziario (giusta decreto di nomina del 28 giugno 2022) della procedura esecutiva immobiliare avviata su impulso della Controparte_3
(creditrice della giusta decreto ingiuntivo n. Controparte_1
3062/2019 - emesso dall'intestato Tribunale il 04 -05/06/2019 per complessivi € 231.722,09) con atto di pignoramento notificato 14 marzo
2021 (e trascritto il successivo 27 aprile 2021 ai nn.19183/14843) avente ad
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
oggetto, fra gli altri, il fabbricato industriale sito in Carini (PA), Via Don
Lugi Sturzo n.232, piano T (censito al N.C.E.U. del Comune di Carini al foglio 16, particella 1824, sub 7); (ii) che il suddetto immobile era detenuto dalla società giusta contratto di locazione stipulato in data CP_2
(anteriore alla trascrizione del pignoramento) 14.06.2017 (e registrato in
Palermo il successivo 29.06.2017), per il canone mensile di € 15.210,36 oltre
IVA; (iii) che in data successiva alla trascrizione del pignoramento - e segnatamente il 14 gennaio 2022 - (n.q. di titolare della Parte_2
omonima ditta individuale) aveva trascritto anche sul predetto cespite e in danno della debitrice esecutata un provvedimento di sequestro conservativo adottato dall'intestato Tribunale il 29 dicembre 2021 poi convertitosi in pignoramento giusta sentenza n.1124 dell8 marzo 2023; (iv)
che detto creditore aveva avviato due procedure espropriative presso terzi
(nn. 480/2022 R.G.E. e 538/2022 R.G.E. del Tribunale di Palermo) poi riunite e definite con ordinanza di assegnazione del 23 giugno 2023 in suo favore del credito vantato dalla per canoni locativi nei Controparte_1
confronti della società fino alla concorrenza dell'importo di € CP_2
172.040,00, (iv) che pertanto il conduttore aveva provveduto al pagamento del suddetto importo in favore della e accantonando Pt_2
cautelativamente l'importo di € 325.881,44 quali canoni di locazione maturati dal mese di dicembre 2021 (parte) a quello di aprile 2023; (v) che,
detto provvedimento di assegnazione non le era opponibile ai sensi dell'art. 2912 c.c. in quanto la procedura esecutiva nella quale era stata nominata custode era stata avviata con atto di pignoramento notificato e trascritto in data precedente e per legge aveva ad oggetto anche i frutti civili prodotti dall'immobile oggetto di pignoramento. Sulla scorta di dette premesse, la ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accertare
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l'inefficacia e/o inopponibilità alla procedura esecutiva immobiliare
(recante Rg. Es. n.113/2017 TRIB PA) e, dunque, la ineseguibilità in suo danno della ordinanza di assegnazione resa in data 23 giugno 2023 in favore della ditta e per l'effetto di accertare il suo diritto ad Pt_2
ottenere la restituzione dalla predetta di quanto indebitamente riscosso a titolo di canoni per la locazione dell'immobile di cui sopra data dalla trascrizione del pignoramento.
Con atto del 19 ennaio 2024 si costituiva in giudizio il resistente n.q. di titolare della omonima ditta individuale Parte_2
eccependo il difetto di legittimazione del custode a spiegare le suddette domande e nel merito invocandone il rigetto, rilevando che il provvedimento di assegnazione era divenuto irretrattabile e in assenza di fatti sopravvenuti non poteva essere rimesso in discussione.
Con comparsa del 19 gennaio 2024 si costituiva la resistente
[...]
CP_ la quale chiedeva fosse accertato e dichiarato che le trattenute cautelative effettuate sui canoni dalla stessa dovuti alla in Controparte_1
virtù di sequestro conservativo presso terzi – successivamente convertito in pignoramento- su istanza di e la corresponsione al Parte_2
creditore procedente degli importi Controparte_4
dovuti sempre a titolo di canoni locativi alla in virtù di CP_1
precedente pignoramento presso terzi, sono stati tutti effettuati per incolpevole ignoranza in ordine alla pregressa procedura esecutiva oggetto di causa (r.g. es. 113/2021 tribunale di Palermo).
All'udienza del 30 gennaio 2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla resistente , Controparte_1
non costituitasi, ne veniva dichiarata la contumacia.
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La causa, istruita a mezzo di produzione documentale nella contumacia di (ritualmente vocata e non Controparte_1
comparsa), perveniva in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate oralmente dalle parti.
MERITO DELLA LITE
Le domande di parte ricorrente sono rigettate per le ragioni appresso indicate.
In primo luogo, va confermata la legittimazione del custode, odierno ricorrente, a proporle: per pacifico indirizzo, infatti, il custode dei beni pignorati è investito della titolarità di un ufficio al quale la legge attribuisce la funzione di conservare e amministrare i beni, fine per il quale può stare in giudizio come attore o come convenuto a tutela della conservazione del bene e per preservare la funzione strumentale e può
esercitare le situazioni soggettive di cui sono titolari i debitori in relazione al bene pignorato, assumendo la qualità di parte (in tal senso fra le numerose Cass. n. 4468/2005).
Ciò posto, parte ricorrente, n.q. di custode nominato dal Giudice
dell'esecuzione in data 28 giugno 2022 nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E 113/2021 (avviata in danno della Controparte_1
con atto di pignoramento immobiliare notificato in data
[...]
14.03.2021 e trascritto il successivo 27.04.2021 dalla Controparte_3
per il tramite della allora procuratrice speciale
[...] [...]
socio unico) e nella quale si iscrive anche il fabbricato Controparte_4
industriale sito in Carini (PA), Via Don Lugi Sturzo n.232, piano T,
(censito al N.C.E.U. del Comune di Carini al foglio 16, particella 1824, sub
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7) domanda in questa sede la restituzione della somma complessiva di euro 172.040,00 oltre interessi dal pagamento, che è stata riscossa dalla
(a sua volta creditrice della Controparte_5 [...]
) in esecuzione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. Controparte_1
553 c.p.c. il 23 giugno 2022 nell'ambito delle procedure riunite di esecuzione presso terzi (portanti nn. R. G.E 480/2022 e 538/2022 R.G.E.) nei confronti della conduttrice del predetto fabbricato in forza di CP_2
contratto di locazione stipulato in data (anteriore alla trascrizione del pignoramento) 14.06.2017 (e ritualmente registrato in Palermo il successivo 29.06.2017 al numero 2587 serie 3/T).
Va segnalato, che è pacifico nella presente sede: (i) che il conduttore,
terzo pignorato, al momento in cui ha reso la propria dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (il 3 marzo 2022) ignorava senza sua colpa l'esistenza della procedura esecutiva immobiliare avviata dalla
[...]
a socio unico per il tramite della allora procuratrice Controparte_3
speciale ed infatti è lo stesso custode ad Controparte_4
ammettere che il primo accesso nel fabbricato condotto dalla è CP_2
avvenuto soltanto in data 21 aprile 2023.
Ciò posto, va ricordato in linea generale, che il pignoramento avente ad oggetto un bene immobile si estende automaticamente ai suoi frutti, ex art. 2912 c.c.; tra questi, ove l'immobile sia messo a rendita, rientrano anche i frutti civili, ossia i canoni dovuti al debitore esecutato per la locazione dell'immobile stesso (sul tema, cfr. Cass. n. 8998/2023).
Può accadere, tuttavia, che, in pendenza di tale procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto immobile condotto in locazione da un terzo, quest'ultimo venga raggiunto a sua volta da un autonomo pignoramento, nelle forme del presso terzi, ex artt. 543 ss. c.p.c., con cui
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altro creditore assoggetti a vincolo esecutivo dette somme, che però (come già detto) sono da considerarsi già pignorate ex art. 2912 c.c. da parte dal creditore che aveva avviato l'esecuzione immobiliare.
In tali ipotesi, se il terzo debitore è a conoscenza della preesistente pendenza di quest'ultima (ad es., perché il custode giudiziario dell'immobile si sia già palesato, chiedendogli di pagare a sue mani il canone dovuto al debitore, con piena efficacia liberatoria), il conflitto tra creditori concorrenti è agevolmente risolvibile: il terzo, nella normalità dei casi, può limitarsi a rendere dichiarazione che contempli fedelmente la circostanza che i canoni sono stati già pignorati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare (e che, pertanto, egli sta effettuando i relativi pagamenti al custode, se del caso indicandone gli estremi), sicché il giudice dell'esecuzione del pignoramento presso terzi (fatte salve eventuali iniziative oppositive del creditore pignorante insoddisfatto) non può assegnare un credito di cui egli non può disporre.
Laddove, invece, come nel nostro caso, il terzo pignorato non solo non dichiari la preesistenza di una procedura esecutiva immobiliare che investa anche i canoni (il che, come si vedrà tra breve, può dipendere o da mancata conoscenza tout court della pendenza, oppure da libera e consapevole scelta del terzo), ma renda dichiarazione di quantità positiva ex art. 547 c.p.c., ed il giudice dell'espropriazione presso terzi proceda dunque, nell'incolpevole ignoranza della precedente procedura immobiliare, all'assegnazione dei canoni ex art. 553 c.p.c. in favore del creditore pignorante, occorre distinguere due profili:
(i) il rapporto fra il terzo pignorato e il creditore procedente;
(ii) il rapporto fra il creditore assegnatario e il ceto creditorio dell'esecuzione immobiliare preesistente.
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Con riguardo al primo profilo, come esattamente eccepito dalla resistente il terzo pignorato, quando ha reso una dichiarazione Pt_4
positiva e sia stata di conseguenza pronunciata l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., diviene ipso iure debitore del creditore procedente e non può più adempiere nelle mani di soggetti diversi se prima non sia stata rimossa l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione.
L'impugnazione dell'indicato provvedimento, secondo prevalente indirizzo, può avvenire soltanto nelle forme dell'art. 617 c.p.c. e nel termine indicato dalla disposizione: l'opposizione agli atti esecutivi,
infatti, è l'unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto o confutare l'interpretazione della dichiarazione del terzo, anche con riguardo all'entità e esigibilità del credito, data dal giudice dell'esecuzione (Cass., n.
20310/2012), per impugnare la decisione delle questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore (Cass., n. 7706/2017), per far valere la violazione del diritto di difesa del terzo dichiarante a causa del mancato o inadeguato suo coinvolgimento nella fase di accertamento incidentale davanti al giudice dell'esecuzione oppure la violazione del contraddittorio col debitore con conseguente invalidazione dell'ordinanza (Cass., n.
11191/2019).
Epperò, una volta spirato detto termine, l'ordinanza diviene irretrattabile: la stessa, infatti ha prodotto ed esaurito i suoi effetti -
ovvero la cessione pro solvendo del diritto di credito all'assegnatario/creditore - e l'eventuale conoscenza da parte del terzo dichiarante della pendenza dell'altra procedura acquisita dopo la notifica
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dell'ordinanza di assegnazione è un fatto in sé del tutto irrilevante (sul punto Cass. n. 10912/2017).
Si osserva, inoltre, che perchè il terzo possa opporre ex art. 617
c.p.c. l'ordinanza di assegnazione, non è sufficiente che essa sia fondata su una dichiarazione di quantità affetta da errore di fatto, ma è pure necessario che il terzo, accortosi dell'errore (e sempre che sia a lui non imputabile, tanto dovendo per definizione escludersi ove la pendenza di procedura esecutiva immobiliare sia già nota al terzo stesso), abbia revocato detta dichiarazione al G.E. e che questi, ciononostante, abbia comunque emesso l'ordinanza senza tenerne conto. (cfr. Cass. n.
13143/2017 - non massimata - nonché Cass. n. 5489/2019; Cass. n.
5467/2020; Cass. n. 18109/2020; Cass. n. 13144/2021; Cass. n. 1163/2022;
Cass. n. 1172/2022).
Tali considerazioni non valgono invece nei rapporti fra il creditore assegnatario dei canoni di locazione e il creditore che abbia precedentemente avviato l'esecuzione immobiliare con riguardo all'immobile condotto in locazione e nel cui perimetro si iscrivono ope legis (art. 2912 c.c.) i canoni prodotti dal bene dopo la notifica del pignoramento.
In tal caso, è infatti evidente che, mercé un pignoramento presso terzi che si svolga nei termini suddetti, il creditore pignorante
(consapevole o meno della pendenza della procedura immobiliare, non importa), con l'assegnazione del credito, finisce col sottrarsi al concorso già ritualmente (come, se non altro, nella fattispecie che si sta considerando) da altri avviato, mediante il pignoramento immobiliare e gli eventuali interventi spiegati in quella sede da uno o più creditori;
anzi,
in tal guisa, egli finisce inevitabilmente con l'alterare l'ordine del concorso
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stesso (quantomeno, sulla massa costituita dai frutti civili), ledendo certamente i diritti dei creditori concorrenti e, in definitiva, la stessa par
condicio creditorum, interferendo indebitamente sulla gestione dei frutti civili di un bene la cui espropriazione è rimessa invece ad altro giudice (in tal senso Cass. n. 11698/2024).
Tale creditore pregiudicato (e nel suo interesse il nominato custode)
che abbia ignorato senza colpa l'esistenza del suddetto procedimento presso terzi ben potrà proporre dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione un'azione diretta di cognizione "per accertare che il terzo
pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del
credito (e, se del caso, ottenere la restituzione delle somme già incassate)” ma soltanto facendo valere “circostanze modificative o estintive sopravvenute alla
conclusione del processo esecutivo" (così, Cass. n. 12690/2022 nonché Cass. n.
11698/2024).
Tanto chiarito, nel caso che ci occupa l'azione di accertamento proposta dal custode può ritenersi astrattamente ammissibile.
In concreto, però, la stessa non merita accoglimento perché
l'odierno ricorrente, nominato custode anche del fabbricato industriale sito in Carini (PA), Via Don Lugi Sturzo n.232, piano T, già nel giugno
2022, era a conoscenza della pendenza del procedimento esecutivo presso terzi (portante il n. 480/22 R.G.E.) avviato dall' Controparte_5
nei confronti del conduttore prima dell'adozione
[...] CP_2
dell'ordinanza di assegnazione: è documentalmente provato, infatti, che il custode ne sia stato specificamente informato proprio dal legale rappresentante della società conduttrice già in sede di primo accesso (cfr.
verbale del 21 aprile 2023) e dunque ben prima dell'adozione dell'ordinanza di assegnazione (23 giugno 2023), sicché questi avrebbe
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dovuto e potuto far valere le proprie ragioni costituendosi nel predetto procedimento.
Per tale assorbente ragione, la domanda è rigettata per difetto di presupposti.
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In considerazione dell'esito del giudizio, le spese sostenute dai resistente costituiti - liquidate ex DM 55/14 e ss. mm. sulla base del valore della causa (euro 172.040,00) escludendo la liquidazione della fase istruttoria (poiché la causa è stata decisa sulla base dei documenti prodotti a corredo degli atti introduttivi) applicando i parametri minimi per tutte le restanti fasi (attesa la spiccata semplicità dell'accertamento richiesto) in euro 4.217,00 per compensi, oltre esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale - ai sensi dell'art. 91 c.p.c. vanno poste integralmente a carico del ricorrente soccombente.
Nulla va disposto in favore del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA le domande spiegate da parte ricorrente.
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, che liquida per ciascuno in euro 4.217,00
per compensi, oltre esborsi, iva, cpa e rimborso spese generali pari al 15%
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sul compenso totale.
Si comunichi
Così deciso a Palermo 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Sajeva
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