Articolo 10 della Legge 24 aprile 1935, n. 740
Articolo 9Articolo 11
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18 giugno 1935
Art. 10.

La Commissione si riunira' a Roma dietro invito che, di volta in volta, sara' emanato dal Sinistro per l'agricoltura e per le foreste.

Presidente della Commissione e' il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale potra' delegare a rappresentarlo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.

Il vice presidente verra' eletto in seno alla Commissione stessa e durera' in carica due anni.

Segretario della Commissione e' l'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.

I componenti la Commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.
Entrata in vigore il 18 giugno 1935