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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 20171/2024 R.G.L. vertente tra rappresentato e difeso, giusta procura in calce in atti dagli Parte_1
Avv.ti Maria Rosa Bellezza e Rosangela Ausiello, coi quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Bellezza in Ercolano (Na) alla Via Alessandro Rossi n. 42
- Ricorrente
CONTRO
in p.l.r.pt. con sede legale in Via Tora, 14, 84018 Controparte_1
Scafati SA
- Resistente contumace
Oggetto: quantificazione spettanze post sentenza di accertamento mansioni superiori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 23 settembre 2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio per accertare e dichiarare che in forza della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 5182/2024, ha diritto alla somma di € 1.830,98 a titolo di differenze retributive oltre interessi e onorari e per la condanna della CP_1
[... alla corresponsione in suo favore della somma di € 1.830,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma minore o maggiore che dovesse risultare a seguito di CTU contabile;
vinte le spese con attribuzione.
Ha esposto:
- di essere stato dipendente dal 01/11/20016 della società che si è Parte_2 occupata della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Ercolano, con mansioni di operatore ecologico ed inquadramento nel livello 3A del CCNL dei dipendenti da società esercenti servizi di igiene ambientale FISE;
- di essere stato assunto, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. di settore che prevede il diritto al passaggio di gestione, presso la con decorrenza dal 01/05/2022 con CP_1
1 il profilo contrattuale 4B e mansioni di autista caposquadra, in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro con la in data 30/04/2022 per scadenza Parte_2 del contratto di appalto e subentro della nuova società risultata affidataria CP_1 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Ercolano con decorrenza dall'1/05/2022;
- di non aver mai svolto mansioni di operatore ecologico, né quella di autista caposquadra, bensì di sorvegliante con diritto al superiore inquadramento contrattuale nel livello 5B, per entrambe le società;
- di aver ottenuto, nel giudizio intrapreso contro la (la cui posizione è stata Parte_2 stralciata in forza di un accordo tra la parti) e la con la sentenza Controparte_1
n. 5182/2024 il riconoscimento delle mansioni superiori riportando la parte dispositiva: “(…) A accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5B a far data dal 1^ maggio all'agosto 2022; - condanna la la pagamento in favore delle differenze retributive maturate CP_1 per l'effetto dell'inquadramento nel superiore livello 5 B dal mese di maggio 2022 e sino all'effettivo soddisfo del diritto”;
- di non aver mai ottenuto, nonostante i numerosi solleciti, le differenze retributive riconosciute in sentenza.
Ha illustrato i criteri cui è ispirato il conteggio elaborato dal consulente del lavoro dott. (allegato in atti) le cui somme sono state quantificate in € Persona_1
1.830,98 di cui € 1.409,17 a titolo di differenze retributive per il riconoscimento del livello 5B ed € 421,81 a titolo di differenze dovute sul TFR. elaborato sulla base delle tabelle retributive CCNL FISE ASSOAMBIENTI e cedolini paga.
Nella contumacia della resistente società , acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha indicato nella sentenza n. 5182/2024, il fatto costitutivo dei propri crediti con riferimento a date precise e a ben individuate categorie delle fonti collettive richiamate.
Trattandosi di domanda di quantificazione di diritti già accertati nell' an è indispensabile rifarsi alla pronuncia giudiziale.
Il dispositivo corretto è il seguente: “accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5B a far data dal 1^ maggio all'agosto 2022;
- condanna la al pagamento in favore delle differenze retributive maturate CP_1 per l'effetto dell'inquadramento nel superiore livello 5 B dal mese di maggio 2022 e sino all'effettivo soddisfo del diritto;
-condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi € 1500.00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione.”
2 La domanda di condanna al pagamento delle differenze per mansioni superiori va accolta, i conteggi analitici allegati in atti, sono idonei a fondare la pronuncia perché svolti secondo criteri intellegibili e sviluppati con metodo contabile scevro da errori di sorta.
Conclusivamente la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate in dispositivo.
Su tali somme spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo con attribuzione.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda e condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 1.830,98 di cui € 1.409,17 a titolo di differenze retributive per il riconoscimento del livello 5B ed € 421,81 a titolo di differenze dovute sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze all'effettivo soddisfo;
b) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1 ricorrente liquidate in complessivi € 850,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 20171/2024 R.G.L. vertente tra rappresentato e difeso, giusta procura in calce in atti dagli Parte_1
Avv.ti Maria Rosa Bellezza e Rosangela Ausiello, coi quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Bellezza in Ercolano (Na) alla Via Alessandro Rossi n. 42
- Ricorrente
CONTRO
in p.l.r.pt. con sede legale in Via Tora, 14, 84018 Controparte_1
Scafati SA
- Resistente contumace
Oggetto: quantificazione spettanze post sentenza di accertamento mansioni superiori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 23 settembre 2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio per accertare e dichiarare che in forza della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 5182/2024, ha diritto alla somma di € 1.830,98 a titolo di differenze retributive oltre interessi e onorari e per la condanna della CP_1
[... alla corresponsione in suo favore della somma di € 1.830,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma minore o maggiore che dovesse risultare a seguito di CTU contabile;
vinte le spese con attribuzione.
Ha esposto:
- di essere stato dipendente dal 01/11/20016 della società che si è Parte_2 occupata della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Ercolano, con mansioni di operatore ecologico ed inquadramento nel livello 3A del CCNL dei dipendenti da società esercenti servizi di igiene ambientale FISE;
- di essere stato assunto, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. di settore che prevede il diritto al passaggio di gestione, presso la con decorrenza dal 01/05/2022 con CP_1
1 il profilo contrattuale 4B e mansioni di autista caposquadra, in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro con la in data 30/04/2022 per scadenza Parte_2 del contratto di appalto e subentro della nuova società risultata affidataria CP_1 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Ercolano con decorrenza dall'1/05/2022;
- di non aver mai svolto mansioni di operatore ecologico, né quella di autista caposquadra, bensì di sorvegliante con diritto al superiore inquadramento contrattuale nel livello 5B, per entrambe le società;
- di aver ottenuto, nel giudizio intrapreso contro la (la cui posizione è stata Parte_2 stralciata in forza di un accordo tra la parti) e la con la sentenza Controparte_1
n. 5182/2024 il riconoscimento delle mansioni superiori riportando la parte dispositiva: “(…) A accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5B a far data dal 1^ maggio all'agosto 2022; - condanna la la pagamento in favore delle differenze retributive maturate CP_1 per l'effetto dell'inquadramento nel superiore livello 5 B dal mese di maggio 2022 e sino all'effettivo soddisfo del diritto”;
- di non aver mai ottenuto, nonostante i numerosi solleciti, le differenze retributive riconosciute in sentenza.
Ha illustrato i criteri cui è ispirato il conteggio elaborato dal consulente del lavoro dott. (allegato in atti) le cui somme sono state quantificate in € Persona_1
1.830,98 di cui € 1.409,17 a titolo di differenze retributive per il riconoscimento del livello 5B ed € 421,81 a titolo di differenze dovute sul TFR. elaborato sulla base delle tabelle retributive CCNL FISE ASSOAMBIENTI e cedolini paga.
Nella contumacia della resistente società , acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha indicato nella sentenza n. 5182/2024, il fatto costitutivo dei propri crediti con riferimento a date precise e a ben individuate categorie delle fonti collettive richiamate.
Trattandosi di domanda di quantificazione di diritti già accertati nell' an è indispensabile rifarsi alla pronuncia giudiziale.
Il dispositivo corretto è il seguente: “accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5B a far data dal 1^ maggio all'agosto 2022;
- condanna la al pagamento in favore delle differenze retributive maturate CP_1 per l'effetto dell'inquadramento nel superiore livello 5 B dal mese di maggio 2022 e sino all'effettivo soddisfo del diritto;
-condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi € 1500.00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione.”
2 La domanda di condanna al pagamento delle differenze per mansioni superiori va accolta, i conteggi analitici allegati in atti, sono idonei a fondare la pronuncia perché svolti secondo criteri intellegibili e sviluppati con metodo contabile scevro da errori di sorta.
Conclusivamente la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate in dispositivo.
Su tali somme spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo con attribuzione.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda e condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 1.830,98 di cui € 1.409,17 a titolo di differenze retributive per il riconoscimento del livello 5B ed € 421,81 a titolo di differenze dovute sul TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze all'effettivo soddisfo;
b) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_1 ricorrente liquidate in complessivi € 850,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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