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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del Lavoro, all'udienza del 23.01.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 3718/2022 discussa all'udienza del 23.01.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine Parte_1 del ricorso dall'avv.to Fabio Stranieri, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosalba Caracuta CP_1
Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.11.2022, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante agricolo a far data dal 1980 alle dipendenze di diverse aziende agricole e per periodi variabili e a partire dal 2000 quale artigiano intonacatore – chiedeva il riconoscimento della malattia professionale “meniscopatia ginocchio dx e sx” da cui risulta affetto.
Rappresentava che l' anche a seguito di ricorso amministrativo, aveva CP_1 negato la natura professionale della malattia denunciata non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente e la patologia da cui risulta affetta.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, che la malattia indicata avesse determinato un danno biologico pari all'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, da quella ritenuta di giustizia con condanna dell' del dovuto. CP_1 Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti eccependo CP_1 la natura ad eziologia multifattoriale della malattia denunciata e ha concluso per il rigetto del ricorso
Istruita la causa con la prova testimoniale e con la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede:
“In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto
e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento
è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, accertate le mansioni di bracciante agricolo espletate dal ricorrente attraverso la prova testimoniale (cfr. dichiarazioni testimoniali di e ) è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio Tes_1 Tes_2 al fine di accertare se l'istante fosse affetto dalla malattia denunciata in data
20.08.2021 e l'esistenza del nesso di causalità tra la patologia stessa e le mansioni svolte dal ricorrente nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica e la data di insorgenza.
Ebbene, questo giudice osserva che il CTU nominato, Dott. , Persona_1 nella relazione depositata in data 11.05.2024, a seguito della sua indagine medico legale, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da “esiti lievemente disfunzionali di meniscectomia selettiva mediale e condroplastica artroscopica ginocchio sinistro per lesione complessa menisco mediale e condropatia condropatia femororotulea III° , esiti lievemente disfunzionali di meniscectomia selettiva mediale e condroplastica artroscopica ginocchio sinistro per lesione corpo-corno posteriore menisco interno e condropatia femororotulea II°”.
Nella sua relazione, al fine di dimostrare la correlazione tra la malattia denunciata e la specifica lavorazione a cui il ricorrente era adibito, il sanitario ha argomentato : “Si ritiene che nel caso in esame possa soccorrere la Circolare n. 81 del 27 dicembre 2000 della Direzione CP_1
Centrale Prestazioni ad oggetto: “malattie da sovraccarico biomeccanico/posture incongrue e microtraumi ripetuti: modalità di trattazione delle pratiche”, che a pagina 7, quando esamina le “patologie del ginocchio” chiarisce che “alcune attività lavorative come quelle dei piastrellisti, parquettisti, lucidatori e altre attività similari, che prevedono o la posizione in ginocchio e/o un frequente passaggio dalla stazione eretta alla posizione accovacciata e viceversa, sono causa di patologie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio quali borsiti (prerotulea, più raramente sottorotulea e della zampa d'oca), tendinopatia quadricipitale e degenerazioni meniscali” (Acclusa come Allegato n.1).”
Sulla scorta di tali osservazioni ha concluso che “Ad avviso dello scrivente ed alla luce di tali indicazioni scientifiche, può pertanto ritenersi abbastanza provato che la malattia “esiti lievemente disfunzionali di meniscectomia selettiva mediale e condroplastica artroscopica ginocchio sinistro per lesione complessa menisco mediale e condropatia condropatia femororotulea III° , esiti lievemente disfunzionali di meniscectomia selettiva mediale e condroplastica artroscopica ginocchio sinistro per lesione corpo-corno posteriore menisco interno e condropatia femororotulea II° ”, possa avere origine professionale”.
Facendo applicazione delle percentuali di cui al D.M. 12.07.2000 ed applicando il calcolo riduzionistico a scalare, ha quantificato il danno nella misura del “5,87 % circa, da arrotondare al 6” con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né successivamente – idonee ad infirmarne la valenza.
Le spese di giudizio – liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1 dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 6% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 20.08.2021 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_1 rivalutazione del dovuto sino al soddisfo. Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente liquidate in €.1.200,00 per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Brindisi, 23.01.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola