Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 11/10/2023, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2023
N. 02282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01375/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
Annullamento del silenzio inadempimento in ordine al procedimento amministrativo di concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare, instaurato il 27 ottobre 2022 e avente n. MI1408196344
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente, cittadino extracomunitario, agisce perché sia accertata il silenzio la illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie;
che, in via preliminare, il Tribunale ha segnalato a verbale, ex art. 73 cpa, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
che, infatti, la giurisdizione sul nulla osta per ricongiungimento per motivi familiari appartiene al giudice ordinario, sicché il giudice amministrativo difetta di giurisdizione anche con riguardo alla sottostante azione di silenzio ex artt. 31 e 117 cpa (ex plurimis, Tar Latina, n. 522 del 2021);
che il ricorso è perciò inammissibile, e potrà essere riassunto nel termine perentorio di legge avanti all’AGO, ex art. 11 cpa;
che, nondimeno, nel peculiare caso di specie le spese sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore dell’AGO, ex art. 11 cpa.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Anna Corrado, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.