Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 4409 del 2024, proposto da
Zelcod s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Zeppa, Camilla Amunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montefalcone di Val Fortore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Montefalcone di Val Fortore con riferimento all’istanza PAS, presentata dalla ricorrente in data 7 febbraio 2024 (prot. 851 dell’8.2.2024) e rinnovata, con reinoltro dell’istanza e della documentazione, in data 19.3.2024 con prot. n. 1725 e n. 1726 del 19.3.2024, per la realizzazione, nel territorio del detto comune, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 500 KW nonché per l’accertamento dell'obbligo (e conseguente condanna a procedere) del Comune di Montefalcone di Val Fortore di provvedere, con riferimento alla medesima istanza, con l’adozione di un provvedimento espresso, in particolare mediante indizione di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 28 del 2011 ovvero comunque mediante acquisizione diretta dagli altri enti interessati dei pareri necessari, con la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia,
nonché, per quanto occorrer possa, per l’annullamento della comunicazione prot. 3710 in data 17 giugno 2024 del Comune di Montefalcone di Val Fortore – Ufficio Tecnico Comunale e di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montefalcone di Val Fortore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio il deducente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Montefalcone di Val Fortore con riferimento all’istanza PAS, presentata dalla ricorrente in data 7.2.2024 (prot. 851 dell’8.2.2024) e rinnovata, con reinoltro dell’istanza e della documentazione, in data 19.3.2024 con prot. n. 1725 e n. 1726 del 19.3.2024, tesa ad ottenere la definizione del procedimento di autorizzazione per la realizzazione, nel territorio del detto comune, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 500 KW nonché per l’accertamento dell'obbligo (e conseguente condanna a procedere) del Comune di Montefalcone di Val Fortore di provvedere, con riferimento alla medesima istanza, con l’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia;
Rilevato che, dall’esposizione dei fatti è emerso invece che l’amministrazione resistente ha riscontrato le precitate istanze della ricorrente con la nota prot. n. 3710 del 17 giugno 2024, con la quale l’opera da realizzare è stata ritenuta non assoggettabile alla procedura di PAS in quanto non erano allegati all’istanza “autorizzazioni e/o pareri, necessari alla realizzazione dell’intervento”;
che detta nota è stata oggetto di impugnativa con il medesimo ricorso introduttivo, spiegata in via gradata e tuzioristica, rimarcando parte ricorrente che la stessa costituirebbe nient’altro che una mera comunicazione interlocutoria;
Ritenuto che, in ragione dell’emanazione di detto provvedimento espresso, il ricorso avverso il silenzio è divenuto improcedibile, concentrandosi l’interesse di parte ricorrente nella contestazione di tale atto sopravvenuto, idoneo a determinare un’attuale lesione degli interessi di parte, tenuto conto, in particolare, dell’arresto procedimentale che ne consegue;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità in parte qua del ricorso originario, ossia limitatamente alle censure dedotte avverso il silenzio, riservando al definitivo il regolamento delle spese;
Ritenuto, infine, di rinviare per il seguito all’udienza di trattazione, fissata come in dispositivo, al fine della prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), non definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’azione proposta avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a.;
Fissa per il proseguo la prima udienza pubblica del mese di febbraio 2026 per la trattazione con il rito ordinario delle ulteriori censure spiegate avverso l’atto prot. n. 3710 del 17 giugno 2024.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO