Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 131/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2019 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. dott. rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Londrino, elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Garibaldi n. 61;
- Attrice-
Nei confronti di
Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Generoso Di Biase, presso il cui studio CP_2
elettivamente domicilia in Aversa, al Viale Giolitti (ang. P.zza Amedeo), 48;
-Convenuto-
avente ad OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 22.10.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' Controparte_1
conveniva in giudizio il dott. , al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“condannare il convenuto al ristoro dei danni patrimoniale e non patrimoniali patiti dall'attrice a seguito delle inadempienze fiscali ivi rappresentate che comportavano ingenti ripercussioni
pagina 1 di 4
Condannare il convenuto al ristoro altresì delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Si costituiva in giudizio il convenuto dott. , il quale preliminarmente, contestava la nullità CP_2 dell'atto di citazione per eccessiva genericità, chiedendo il rigetto della domanda in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del 22.10.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti del dott. al fine di sentire accertare la sua CP_2
responsabilità professionale e di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la presunta violazione dei doveri professionali, derivanti da alcune inadempienze fiscali.
Innanzitutto, si ritiene opportuno ricordare che la responsabilità professionale del commercialista rientra nelle responsabilità da inadempimento contrattuale, che scatta tutte le volte in cui il professionista non adempie all'incarico ricevuto secondo la diligenza e la perizia propria della sua professione. La Suprema Corte ha chiarito che <La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente>>
(Cass. Sez. 3, Ord. n. 13873 del 06/07/2020)
Ciò precisato, si ritiene che parte attrice non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito prova, a monte, del presunto danno subito.
Con riferimento al danno risarcibile, è ormai principio costante in giurisprudenza, quello secondo cui:
“Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista” (Tribunale di Milano, sez. I, n. 6867/2020; Tribunale di Milano, sez. I,
n. 2484/2020).
Questi oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'avere pagina 2 di 4 dichiarato all'erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
Tanto premesso, nel caso in esame, dall'analisi della documentazione versata in atti, tra l'altro allegata solo da parte convenuta, si evince che l' , con missiva del 07.06.2016, comunicava CP_3 all'Associazione che, a seguito di controlli effettuati in merito alle agevolazioni contributive, CP_1 previste dall'art. 8 co. 9 della Legge 407/90 per le assunzioni di inoccupati/disoccupati da almeno 24 mesi, era stato accertato il superamento del limite reddituale previsto dalla normativa vigente per il lavoratore sig. e per il quale era stata ricalcolata la contribuzione dovuta per un Parte_2 importo pari ad € 13.689,00 comprensivo di sanzioni (Cfr. allegato al fascicolo telematico di parte convenuta). Riguardo a tale accertamento, che potrebbe rappresentare un danno risarcibile, non si comprende quale potrebbe essere la responsabilità del dott. , avendo fornito il sig. CP_2 Pt_2 un'autocertificazione (v. allegato al fascicolo di parte convenuta) attestante il proprio stato di disoccupazione, condizione sufficiente per l'associazione per beneficiare delle agevolazioni contributive ai sensi della Legge 407/1990. Pertanto, rispetto a tale danno non vi è prova del nesso con una condotta colposa del commercialista, condotta che, tra l'altro, nemmeno la parte attrice individua.
Parte attrice riferiva, inoltre, di altre presunte inadempienze fiscali a carico del convenuto, in particolare, relativamente alla dichiarazione dei redditi 2017, affermava che il dott. non lo CP_2 avrebbe informato del pagamento dell'imposta dovuta di € 2.312,00, ma oltre al fatto che non si capisce in cosa consisterebbe la responsabilità del professionista, in ogni caso non vi sarebbe prova del danno, non risultando documentate né tantomeno dedotte eventuali sanzioni irrogate.
Analogo ragionamento è applicabile alle presunte inadempienze in merito alla dichiarazione IVA per l'anno 2016, dalla quale risulterebbe una differenza a debito dell'associazione di € 1.676,00 che risultava non versata, anche in questo caso, infatti, non si capisce in cosa consisterebbe la responsabilità del professionista e non vi sarebbe prova del danno.
In merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte attrice, si precisa che non si è ritenuta ammissibile la prova testimoniale, dalla stessa articolata nella seconda memoria istruttoria, in quanto avente ad oggetto circostanze documentali o comunque da provare documentalmente, così come non si è ritenuto di dover disporre ctu contabile, perché la consulenza sarebbe stata esplorativa, non avendo parte attrice depositato documentazione da cui poter evincere un collegamento tra il danno subito (quale?) e l'azione omissiva del professionista (quale?).
Per le ragioni esposte, la domanda va rigettata.
Con riguardo alle spese di giudizio le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della pagina 3 di 4 causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere (con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale data la natura documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del Controparte_1 dott. delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 3386,00 per compensi, CP_2
oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge
S.M.C.V., 12/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 4 di 4