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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7060 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. MA Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza contestuale , nella causa iscritta sotto il numero RG 26174/2024 Previdenza tra
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo
MA TE elett.te dom.ta presso il suo studio in Sant'Arpino alla via A. Volta
n°9, in virtù di mandato in calce al ricorso telematico;
RICORRENTE
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe ,in data 5.1.2024 , ad esaurimento del procedimento amministrativo , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a indennità di accompagnamento e disabilità grave richiesta con domanda amministrativa del 30.5.2023 .
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
1 29.11.2024 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dalla data della domanda/ verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, eseguita nuova indagine medico-legale stanti le articolate contestazioni all'elaborato peritale precedente, il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è infondata e va rigettata.
Ed invero, anche all'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, risultano tuttora insussistenti i presupposti per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta .
Non ricorrono ,infatti, le condizioni per riconoscere la necessità di assistenza continua .
4)Il nuovo consulente tecnico nominato da questo Tribunale, esaminando analiticamente le censure esposte nell'opposizione - circa la relazione di CTU depositata nella fase di ATP- e valutando tutta la certificazione medica allegata, sostanzialmente ha confermato il giudizio negativo già espresso dall'altro consulente.
Le patologie accertate sono le seguenti :
IPERTENSIONE ARTERIOSA CON SEGNI STRUMENTALI DI DISFUNZIONE V.S. DI
I GRADO. POLIARTROSI IN ESITI DI FRATTURE COSTALI DESTRE V-VI-VII-VIII
COSTA, DI MODESTO SIGNIFICATO ED INCIDENZA FUNZIONALE. IPOACUSIA DI
ASSAI MODESTO FUNZIONALE. ESITI DI REMOTA ISTEROANNESSIECTOMIA.
. DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO DI ATTUALE MODESTO CP_2
SIGNIFICATO.
Si legge , poi , negli atti quanto ritenuto dal CTU in ordine alla valutazione di dette patologie che :
La ricorrente NON NECESSITA di accompagnamento in quanto IN GRADO di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
NON SI riconosce la condizione di HANDICAP con connotazione di gravità.
Le censure esposte in ricorso, dunque, non possono essere condivise.
2 La valutazione compiuta dal CTU infatti non evidenzia errori metodologici , appare persuasiva e dunque va condivisa e fatta propria dal giudicante.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Non ricorrono ,dunque, i requisiti per il riconoscimento dei benefici richiesti .
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5)L'appartenenza della parte ricorrente alle fasce di reddito protette, come dichiarato ai sensi ai sensi degli artt. 76 co. da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
D.P.R. n. 115/2002, comporta irripetibilità delle spese di giudizio .
Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli così decide:
a)Rigetta la domanda .
b)Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio .
c) Liquida le spese di consulenza con separato provvedimento .
Napoli, 8.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dr. MA Gallo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr. MA Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza contestuale , nella causa iscritta sotto il numero RG 26174/2024 Previdenza tra
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Angelo
MA TE elett.te dom.ta presso il suo studio in Sant'Arpino alla via A. Volta
n°9, in virtù di mandato in calce al ricorso telematico;
RICORRENTE
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino 22.03.2024 (rep. Persona_1
37875/7313) dall'avv. Agostino Di Feo tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S.
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)L'istante in epigrafe ,in data 5.1.2024 , ad esaurimento del procedimento amministrativo , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa a indennità di accompagnamento e disabilità grave richiesta con domanda amministrativa del 30.5.2023 .
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
2)Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
1 29.11.2024 , proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario addotto e chiedendo quindi la condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1 richiesta dalla data della domanda/ verifica o da altra accertata in corso di giudizio.
L si costituiva ,deducendo la genericità delle deduzioni contenute in ricorso CP_1
e concludendo per il rigetto della domanda con conferma delle risultanze dell'accertamento medico legale svolto nella precedente fase.
All'odierna udienza, eseguita nuova indagine medico-legale stanti le articolate contestazioni all'elaborato peritale precedente, il Giudice decideva la causa con sentenza a motivazione contestuale letta e allegata al verbale .
°°°°°
3)La domanda è infondata e va rigettata.
Ed invero, anche all'esito del nuovo accertamento medico legale condotto, risultano tuttora insussistenti i presupposti per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta .
Non ricorrono ,infatti, le condizioni per riconoscere la necessità di assistenza continua .
4)Il nuovo consulente tecnico nominato da questo Tribunale, esaminando analiticamente le censure esposte nell'opposizione - circa la relazione di CTU depositata nella fase di ATP- e valutando tutta la certificazione medica allegata, sostanzialmente ha confermato il giudizio negativo già espresso dall'altro consulente.
Le patologie accertate sono le seguenti :
IPERTENSIONE ARTERIOSA CON SEGNI STRUMENTALI DI DISFUNZIONE V.S. DI
I GRADO. POLIARTROSI IN ESITI DI FRATTURE COSTALI DESTRE V-VI-VII-VIII
COSTA, DI MODESTO SIGNIFICATO ED INCIDENZA FUNZIONALE. IPOACUSIA DI
ASSAI MODESTO FUNZIONALE. ESITI DI REMOTA ISTEROANNESSIECTOMIA.
. DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO DI ATTUALE MODESTO CP_2
SIGNIFICATO.
Si legge , poi , negli atti quanto ritenuto dal CTU in ordine alla valutazione di dette patologie che :
La ricorrente NON NECESSITA di accompagnamento in quanto IN GRADO di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
NON SI riconosce la condizione di HANDICAP con connotazione di gravità.
Le censure esposte in ricorso, dunque, non possono essere condivise.
2 La valutazione compiuta dal CTU infatti non evidenzia errori metodologici , appare persuasiva e dunque va condivisa e fatta propria dal giudicante.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante.
L'elaborato in atti appare motivato e non suscettibile di censure e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Non ricorrono ,dunque, i requisiti per il riconoscimento dei benefici richiesti .
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5)L'appartenenza della parte ricorrente alle fasce di reddito protette, come dichiarato ai sensi ai sensi degli artt. 76 co. da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
D.P.R. n. 115/2002, comporta irripetibilità delle spese di giudizio .
Le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto .
P.Q.M.
Il giudice unico del Tribunale di Napoli così decide:
a)Rigetta la domanda .
b)Dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio .
c) Liquida le spese di consulenza con separato provvedimento .
Napoli, 8.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dr. MA Gallo
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