Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01771/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto da US AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Dino Caudullo e Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’ottemperanza
alle sentenze del Tribunale di IA, sezione lavoro, n. 2784 del 2023 e n. 4079 del 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione delle sentenze in epigrafe, passate in giudicato, come da attestazione prodotta in giudizio, le quali sono state notificate via pec al Ministero resistente, con cui è stato:
- dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati;
- condannato il Ministero intimato all’attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica di cui trattasi, nei termini di cui in motivazione, per il valore complessivo ivi indicato, oltre accessori.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
3. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge come le sentenze di cui trattasi siano ormai divenute irrevocabili e che le stesse siano state ritualmente notificate all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
4. Deve pertanto essere disposto che L’Amministrazione intimata provveda a dare esecuzione a tali provvedimenti giurisdizionali, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore di parte ricorrente.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni all’esecuzione del titolo giudiziale in commento.
6. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone i presupposti.
Si liquidano, pertanto, gli interessi legali sul valore della carta in questione, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta.
7. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle somme liquidate a titolo di astreinte e delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 850,00 (euro ottocentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO