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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 335/2021 avverso la sentenza n. 359/2021 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, resa nel procedimento iscritto al n. 1303/2019
R.G., avente ad oggetto : nullità di clausole di contratti di mutuo bancario e domande di ripetizione somme
T R A
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO soc. coop. a r.l., in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in San SA (CH) (p.
Iva 01738660693 e c.f. 00674390703), rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino
Onofrillo giusta procura allegata alla citazione in appello -pec: pasqualino.onofrillo@pec.ordineavvocativasto.it
APPELLANTE ed APPELLATA LE
E
GE D'SC (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Rossano Iannone in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello - pec: avv.rossanoiannone@postecert.it NI OM (c.f. LMNTN56P21F576G) rappresentato e difeso dall'Avv. Rita
Menna in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello -pec: studiolegalemenna@certmailcnf.it
APPELLATI ed APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come segue: avv. Onofrillo per l'appellante principale accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza n. 359 del
13.09.2021 emessa dal Tribunale di Larino, rigettare ogni domanda ed eccezione avversaria formulata in primo grado, e nella presente sede di appello, ritenendo e dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante Banca di Credito Cooperativo della
Valle del Trigno soc. coop. in favore degli appellati sig.ri NI AL e GE
D'ZO, ad alcun titolo;
- con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio in base ai valori medi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., oltre accessori come per legge, per
i motivi spiegati;
in subordine, con compensazione delle predette spese avv. ti Iannone e Menna per gli appellanti incidentali insistono per l'ammissione della ctu richiesta sulla scorta dei quesiti articolati;
in subordine si riportano alle comparse di costituzione con atto di appello incidentale e chiedono l'integrale accoglimento delle domande avanzate [pagamento della somma di €
17.776,17 a titolo di interessi usurari, quale differenza tra € 46.639,69 (interessi e costi pagati dai mutuatari e non dovuti, per le violazioni relative alla normativa antiusura) e la somma di € 28.863,52 riconosciuta nella sentenza di 1° grado, nella misura del 50% ciascuno;
dichiarare nulla ai sensi dell'art. 1419, co.2, c.c. la clausola del contratto di mutuo relativa alla pattuizione del saggio di interessi e l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 117 T.U.B. con condanna al pagamento di € 26.872,22 in misura del 50%
2 ciascuno quale differenza tra interessi pagati e interessi dovuti] con contestuale rigetto dell'appello principale e condanna alle spese del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 359 pubblicata il 13/09/2021 e notificata il 15/09/2021, il Tribunale di Larino in composizione monocratica ha accolto per quanto di ragione le domande proposte dai coniugi GE D'ZO ed NI AL nei confronti della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno soc. coop. a r.l.:
- per l'accertamento della natura usuraria degli interessi corrispettivi e moratori previsti dai contratti di mutuo ipotecario n. 103775 dell'8/07/1999 e n.20199 del 25/03/2002, nonché per la condanna della convenuta alla restituzione ai sensi dell'art. 1815, co.2,
c.c. degli interessi corrisposti -pari ad € 46.693,69- e per l'esclusione degli interessi dalle rate di mutuo a maturarsi;
- in via subordinata, per la dichiarazione di nullità dei mutui a causa della indeterminatezza dell'oggetto e della violazione di norme imperative derivanti dalla capitalizzazione degli interessi mediante il piano di ammortamento “alla francese”, con conseguente condanna della banca alla restituzione di € 26.872,22 quale differenza fra interessi pagati ed interessi dovuti ex art 117 T.u.b. o della somma da accertare;
- in ulteriore subordine, per la restituzione della somma di € 5.589,47 versata a titolo di interessi moratori usurari.
Il Tribunale, recependo le valutazioni della ctu espletata, ha ritenuto applicati interessi anatocistici ed usurari dalla banca, che ha condannato a versare agli attori la somma di €
28.863,52 (di cui € 25.682,96 per interessi usurari ed € 3.180,56 per altri importi non dovuti), oltre interessi dalla domanda al saldo, spese di causa e di ctu.
2.-- Avverso tale pronuncia ha proposto appello con citazione notificata il 12/10/2021 la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno soc. coop.a r.l., chiedendo, in riforma della decisione impugnata e riproponendo le conclusioni rassegnate in primo grado, l'integrale rigetto delle domande degli appellati con vittoria o compensazione delle spese.
3 Gli appellati hanno resistito all'appello ed in via incidentale hanno chiesto la modifica della pronuncia di primo grado, nei sensi come sopra precisati.
La Corte - accolta per ricorrenza di fumus boni iuris e di periculum in mora l'istanza di inibitoria dell'esecutività della sentenza appellata avanzata dalla banca e disattesa la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio avanzata da entrambe le parti - si è riservata per la decisione con ordinanza del 15/03/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
3.-- Motivi di appello principale
A) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 644, commi 3 e 4, c.p. e della l. n.
108/1996; degli artt. 116, 117 e 125 T.U.B.; nonché degli artt. 1346, 1418, 1283, 1284,
c.c.; degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che della giurisprudenza in materia, anche di legittimità
B) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 281/sexies, 277, 132, comma 2, n. 4) e
118 disp. di att. al c.p.c.; nonché dell'art. 19 D.L. n. 83/2015 che ha modificato il D.L.
n. 179/2012; oltre che degli artt. 115, 116 c.p.c.; nonché degli artt. 191 e segg. c.p.c.: in particolare dell'art. 194, comma 2) c.p.c. e dei connessi artt. 90, 91, e 92, disp. di att. al
c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost.
C) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91, c.p.c.; e in subordine dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato dalle parti con atto notarile dell'8/07/1999 per il finanziamento dell'importo corrispondente ad euro 82.633,10 ed il successivo atto di rinegoziazione del 25/03/2002 per il finanziamento di euro 88.906,55 prevedevano:
a) il piano di ammortamento di n. 120 rate mensili a partire dal 31 agosto 1999 e fino al
31/07/2009; interessi corrispettivi al tasso del 6,70% (fisso per le prime 5 rate e per le successive pari all'euribor sei mesi anno commerciale 360 giorni, vigenti alla data del 31/12/2001 più uno spread di 4 punti);
4 sulle somme scadute e non pagate;
il pagamento di un tasso di mora maggiorato di 4 punti percentuali rispetto al tasso convenzionale (6,70% + 4,00 = 10,70%);
b) il piano di ammortamento di 89 rate mensili dal 31 marzo del 2002 fino al 31 luglio
2009; interessi corrispettivi al tasso del 7,256% (pari all'euribor sei mesi anno commerciale
360 giorni, vigenti alla data del 31/12/2001 più uno spread di 4 punti); il pagamento di un tasso di mora maggiorato di 4 punti percentuali rispetto al tasso convenzionale (6,70% + 4,00 = 10,70%).
Con i primi due motivi, oltre a lamentare irregolarità procedurali nello svolgimento della ctu, si censura l'acritica adesione del tribunale alle conclusioni del tecnico d'ufficio (omettendo la dovuta considerazione delle motivate osservazioni mosse dalla consulente di parte della banca) in ordine al regime finanziario c.d. di “ammortamento alla francese”, sia dal punto di vista delle scienze economiche, che sul piano delle relative conseguenze giuridiche, sottolineando che, diversamente da quanto concluso dalla sentenza impugnata, il “piano di ammortamento alla francese” non produce anatocismo per effetto di innalzamento surrettizio dei tassi di interesse indicati in contratto;
in secondo luogo, si sostiene che non si riscontra indeterminatezza dei tassi, né fenomeni usurari o di nullità di clausole relative a tali tassi, tali da comportare la necessità di rideterminarli in misura legale.
I motivi sono fondati.
3.1. - Secondo la tesi attorea, confermata dalla ctu svolta in primo grado dalla dr.
GE Totta e fatta propria dal tribunale, il cd. piano di ammortamento alla francese
(adottato per le rate di entrambi i mutui in questione ed allegato ai contratti) darebbe vita a una capitalizzazione degli interessi composta, vietata dall'art. 1283 c.c., e non conosciuta dal contraente, in quanto nei contratti non è indicato il regime finanziario utilizzato per calcolare le rate dei mutui.
Come chiarito dalla S.C., caratteristica strutturale del piano di ammortamento alla francese è la previsione di singoli ratei composti da quote di restituzione del capitale e
5 quote di pagamento degli interessi in rapporto variabile nella successione delle rate, muovendo “dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante,
e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire;
secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate;
sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (Cass., n. 14166/2021).
Con riferimento a ciascuna rata, la quota di interessi è calcolata applicando il tasso pattuito soltanto sul capitale residuo, e tanto è sufficiente a escludere qualunque fenomeno anatocistico, la cui sussistenza richiede che gli interessi scaduti producano ulteriori interessi, in violazione del divieto posto dall'art. 1283 c.c. e salve le eccezioni previste dalla norma.
Non emerge peraltro nel caso dalla ctu che la quota di interessi di ciascuna delle rate del piano di ammortamento sia stata calcolata, oltre che sul capitale residuo ancora da pagare, anche su interessi scaduti: il tecnico d'ufficio afferma in proposito che
“sebbene il concetto di interesse composto noto alla matematica finanziaria non sia necessariamente equivalente a quello di anatocismo coniato in ambito giuridico, resta il fatto che il regime finanziario utilizzato per il calcolo della rata costante, non è stato esplicitato nel mutuo oggetto di causa”.
In realtà, l'affermazione che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime composto indica semplicemente che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, ma non su altri interessi, bensì sul solo capitale residuo: ciò che unicamente rileva ai fini della legittimità del piano di ammortamento è il rispetto dell'art. 1283 c.c., quindi il calcolo della quota di interessi unicamente sul capitale residuo, fatto mai esplicitamente contestato dagli appellati e non smentito dagli accertamenti tecnici, a nulla rilevando la nozione di interesse composto operante nel campo della matematica finanziaria o attuariale;
una volta rispettato il precetto indicato resta irrilevante la conclusione del un mutuo con tale forma di ammortamento (Cass. n.
34677/2022).
6 Neppure coglie nel segno l'argomento sostenuto dagli attuali appellati e dalla ctu, secondo cui il piano di ammortamento alla francese deve essere espressamente previsto nella clausola relativa agli interessi, pena l'indeterminatezza della stessa.
Premesso che, nella specie, non si prospetta in alcun modo da parte dei mutuatari che il tasso variabile previsto comporti il rinvio ad elementi incerti o aleatori, né tanto è stato rilevato in sede di ctu, osserva il collegio -anche in riferimento all'unico isolato precedente di questa corte citato dagli appellati, superato da numerose pronunce di segno contrario- che sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte a sezioni unite con pronuncia da cui non vi è motivo di dissentire (sent. n. 15130 del 29/05/2024), escludendo che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., il contratto di mutuo risultando conforme ai requisiti legali previsti dagli artt. 1813 ss. c.c., quando include una chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
La Corte ha anche escluso che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti: la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana" non costituisce pertanto un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, in quanto la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, ma dipende dalla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale.
7 3.2 - La censura riguarda inoltre le conclusioni tratte dal tribunale circa il ritenuto superamento dei tassi soglia ex l n. 108/1996 in base alle ricostruzioni della ctu.
In ordine all'applicazione, ritenuta dal consulente d'ufficio, di tassi debitori corrispettivi superiori alla soglia usuraria nel corso del rapporto di conto corrente, come evidenziato dall'appellante, l'irrilevanza dell'usurarietà sopravvenuta è stata affermata dalle sezioni Unite della Cassazione del 19/10/2017, n. 24675 (conf. Cass. 2023/n.
24743), la quale ha chiarito che allorché il tasso degli interessi concordato tra le parti superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (tanto in linea con la l. n.24/2001 di interpretazione autentica della l. n.
108/1996, secondo cui la valutazione di congruità del tasso deve essere riferita solo all'epoca in cui esso è stato pattuito, non rilevando l'eventuale superamento successivo del tasso soglia, dipendente dal ribasso di questo).
Sul punto, la ctu ha escluso l'esistenza della “usura contrattuale”, rilevando che il tasso di interesse annuo effettivo globale (TAEG), non risulta superiore al corrispondente tasso soglia in vigore alla data di sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 per il periodo corrispondente e per la relativa categoria di operazioni;
l'ausiliare ha poi affermato la riscontrabilità dell”usura in concreto” verificando il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto di mutuo, assumendone la natura usuraria e la non debenza da parte degli attori, accertamento privo di rilevanza, per quanto esposto.
Con riferimento specifico agli interessi moratori, secondo quanto evidenziato dall'appellante conformemente all'indirizzo della S.C. (Cass. civ., Sez. III, 28/06/2019,
n. 17447), gli stessi sono alternativi a quelli corrispettivi, in quanto riferiti a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo ed attiene al regolare
8 adempimento, mentre quello di mora si computa sulla rata scaduta ed impagata, applicandosi in caso di inadempimento.
Le sez. un. della S.C., con sentenza n. 19597 del 2020, hanno confermato l'orientamento favorevole alla rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura (purché però valutati separatamente e non cumulativamente agli interessi corrispettivi), chiarendo la metodologia da seguire per la rilevazione dell'usura: occorre rendere operativo il confronto con un adeguato tasso soglia, applicando il principio di simmetria, per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo
“simmetrica” rispetto al TEGM (il quale non include la rilevazione degli interessi di mora).
A tal fine, secondo la Cassazione, occorre incrementare il TEGM della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse categorie di operazioni finanziarie) dai decreti ministeriali, donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Tenuto presente che la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura ha carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile ed è applicabile dal giudice d'ufficio (Cass. 13 maggio 2020, n. 8883), in base ai D.M. relativi ai trimestri di riferimento per i mutui in questione (in G.U. n. 151/1999 e n. 295/2001), il “tasso soglia di mora” si determina secondo la formula <(TEGM + 2,1) x 1,5>>, vale a dire sommando al TEGM di riferimento la maggiorazione media degli interessi dei tassi di mora di cui all'art. 3, co.4 del D.M., nonché il 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996.
Relativamente al primo mutuo il T.E.G.M. pari a 4,92 + 2,1 x 1,5 dà il tasso soglia del
10,53: il tasso di mora convenuto del 10,70% risulta pertanto superiore al tasso soglia nella misura dello 0,17%.
Diversamente, per il secondo mutuo il T.E.G.M. pari a 5,51 + 2,1 x 1,5 dà il tasso soglia dell'11,42: il tasso di mora convenuto del 10,70% risulta pertanto inferiore al tasso soglia.
9 In base al principio affermato dalle citate Sezioni unite n. 19597 del 2020, il disposto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., va applicato limitatamente al surplus usurario, restando esclusa la gratuità del muto e dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, ai sensi dell'art. 1224, co.1, c.c.
Con la costituzione in primo grado, la banca convenuta ha richiamato la consulenza di parte datata 26/02/2020 a firma della dr. Luciana Cucinella, contenente alle pagg. 17- 18 il prospetto analitico -redatto in base al suddetto tasso soglia nella percentuale del
10,53- degli interessi di mora extra soglia versati dai mutuatari per un totale di €
2.027,23 sulle rate dalla n. 13 alla 31 del primo mutuo n. 103775 del 08/7/1999; la stessa appellante ha riconosciuto il diritto degli attori alla restituzione dei soli suddetti interessi: l'importo, che trova corrispondenza nelle ricevute prodotte in primo grado dagli attuali appellati (cfr. ricevuta per rate dalla 13 alla 31 del mutuo del 1999, versate il 25/03/2002) può pertanto essere riconosciuto loro dovuto, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale dalla data della domanda del 20/11/2019 al saldo.
3.3-- Il terzo motivo, attenendo alle spese giudiziali, va esaminato tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
4.-- Motivi di appello incidentale
Le motivazioni di cui al paragrafo n.
3.2 che precede, in base alle quali è stato accolto il motivo di appello principale in ordine alla non riconoscibilità dell'usura sopravvenuta, e riformata la decisione di primo grado quanto all'importo riconoscibile ai mutuatari per interessi moratori ultra soglia, comportano l'assorbimento del primo motivo di appello incidentale, con cui i D'ZO-AL insistono per il riconoscimento della somma di € 17.776,17 a titolo di interessi usurari, quale differenza tra € 46.639,69 per interessi asseritamente versati in violazione della normativa antiusura e la somma di € 28.863,52 riconosciuta nella sentenza appellata.
Il secondo motivo di appello incidentale, con cui si insiste per la declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 1419, co.2, c.c. della clausola del contratto di mutuo relativa alla pattuizione del saggio di interessi, ai fini dell'applicazione dei tassi previsti dall'art. 117
10 T.U.B. con ricalcolo del piano di ammortamento e condanna al pagamento di ulteriori €
26.872,22 è a sua volta assorbito da quanto esposto nel paragrafo n. 3.1.
5.-- Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 per il primo grado ed alle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022 per il presente appello avuto riguardo al valore della controversia, parametri fra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione (inibitoria in appello) e decisionale, sono poste per due terzi a carico degli appellati in considerazione della soccombenza pressochè integrale, con declaratoria di compensazione fra le parti per la quota residua in considerazione dei differenti orientamenti giurisprudenziali, risolti in corso di impugnazione, sulla questione della verifica della natura usuraria del tasso di mora ed in tema di ammortamento con metodo alla francese.
Il compenso liquidato in primo grado al ctu viene posto in via definitiva a carico della parte appellante in ragione di 1/3 e per il residuo a carico degli appellati, con vincolo di solidarietà fra tutte le parti.
Va dato atto che a norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002 gli appellanti incidentali sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il
12/10/2021 dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno soc. coop. a r.l. in persona del l.r.p.t. avverso la sentenza n. 359/2021 del Tribunale di Larino in composizione monocratica nei confronti di GE D'ZO ed NI AL, nonché sull'appello incidentale proposto da questi ultimi, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l'appellante a versare agli appellati (in luogo dell'importo di € 28.863,52 di cui alla sentenza impugnata) la somma di € 2.027,23 oltre agli interessi al tasso legale dal
20/11/2019 al saldo, in ragione del 50% ciascuno;
b) rigetta l'appello incidentale;
11 c) condanna in solido gli appellati a rimborsare all'appellante principale i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per tale quota, per il primo grado, in € 3.742,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, e per il presente appello in € 536,00 per esborsi ed in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, dichiarando compensata fra le parti la quota residua per entrambi i gradi e ponendo in via definitiva il compenso liquidato in primo grado al ctu a carico della parte appellante per un terzo e per il residuo a carico degli appellati, con vincolo di solidarietà fra tutte le parti;
d) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti incidentali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 23/11/2023.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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