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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato, nell'ambito dell'Ufficio del processo, dal giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1857/2022 R.G., avente ad oggetto “assicurazione sulla vita”;
tra
, , rappresentata e difesa dall'avv.A. Masi, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio a Erchie in via G. Marconi, 30 è elettivamente domiciliata;
attrice
e
P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. M.Mungari presso il cui studio a Roma in via Guido D'Arezzo, 32 è elettivamente domiciliata;
convenuta
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il proprio diritto Controparte_1 alla liquidazione dei fondi maturati dal contratto di polizza vita “Programma dinamico Formula 7”, stipulato con la società convenuta in data 04/04/2003 e scaduto il 19/5/2010 perchè non prescritto e, per l'effetto, ordinare a di liquidare i fondi maturati alla scadenza del contratto, Controparte_1 oltre gli interessi moratori maturati a partire dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione e con il favore delle spese e compensi del presente giudizio.
1 In punto di fatto, ha assunto l'attrice di aver stipulato in data 04.4.2003 due polizze sulla vita
“Programma dinamico - Formula 7”, rispettivamente n. 50001059999 e n. 50001060021, con
[...]
con decorrenza dal 04/4/2003 al 19/5/2010, versando un unico premio di 7.000,00 per CP_1 ciascuna polizza e di avere chiesto il 03/9/2012 di procedere alla liquidazione delle polizze scadute.
L'assicuratore, con nota del 05/9/2012, Le ha comunicato di non poter accogliere la domanda di liquidazione in quanto il termine previsto per la richiesta di pagamento era oramai prescritto.
A sua volta, l'attrice ha sostenuto l'infondatezza del rifiuto in quanto le condizioni di polizza prevedevano la seguente clausola: "L'art. 2952 del codice civile dispone che se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno (due anni dopo la riforma della L. 166/2008) da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, trascorso l'anno di prescrizione, la politica di è quella di non CP_1 avvalersi di tale diritto per tutti i dieci anni successivi all'evento".
Con lettera a.r. del 24/11/2012 l'attrice ha contestato quanto asserito dall'istituto assicuratore, senza però ricevere alcun riscontro positivo per la soluzione della controversia e in data 16/09/2015 ha presentato istanza di mediazione presso l'organismo dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, tuttavia non si è presentata, facendo pervenire a mezzo fax la dichiarazione di non Controparte_1 adesione.
Tanto precisato, parte attrice, nel dedurre che il proprio diritto alla riscossione delle somme maturate non era prescritto al momento della richiesta in forza del termine prescrizionale decennale, ha incardinato il presente giudizio per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate.
costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto azionato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952, 2° comma, c.c. Ha assunto, in particolare, che la fattispecie de qua è assoggettata alla disciplina normativa di cui alla l. n. 166 del 27.10.2008 (entrata in vigore dal 28 ottobre 2008 sino al 19 ottobre 2012) che, come noto, modificando il secondo comma dell'art. 2952 c.c., aveva ampliato a due anni (anziché ad un anno) il termine prescrizionale relativo ai diritti derivanti dai contratti di assicurazione e riassicurazione.
Pertanto, precisato che il termine prescrizionale applicabile al caso di specie era di due anni, la convenuta ha evidenziato che il diritto dell'attrice alla liquidazione del capitale assicurato relativo alle polizze vita n. 50001059999 e n. 50001060021, denominate Programma Dinamico- Formula 7, stipulate entrambe dalla contraente/assicurata in data 4.04.2003, era sorto alla data di scadenza delle predette polizze, maturata al 19.05.2010. Inoltre, ha dedotto che i diritti dei beneficiari di polizza hanno trovato il loro titolo e fondamento nel contratto di assicurazione al quale essi si riferiscono, di talché il termine di prescrizione di cui all'art. 2952, II co., c.c. ha cominciato a decorrere dalla data in cui il diritto può essere esercitato e, dunque, dal momento del verificarsi del fatto/evento cui il diritto stesso si ricollega. Ha escluso l'applicabilità alla controversia in oggetto del termine prescrizionale decennale come introdotto per i contratti di assicurazione sulla vita dal D.L. n.
179/12, successivamente convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 che ha modificato l'art. 2952 2° comma c.c..
2 La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e, precisate le conclusioni, all'udienza del 17.5.2024 è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art 190 c.p.c..
In primo, luogo, si rileva che nella nota informativa del contratto Programma dinamico-
Formula 7 al secondo capoverso è scritto che “l'art. 2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno (due anni dopo la riforma della legge 166/2008) da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Tuttavia, trascorso l'anno di prescrizione, la politica di
è quella di non avvalersi di tale diritto per tutti dieci anni successivi all'evento”. CP_1
E' indubbio che l' non abbia avvisato il beneficiario - in violazione dei Controparte_2 principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 е 1375 с.c. - del fatto che la mancata richiesta di riscossione entro due anni dall'evento avrebbe comportato la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c, di conseguenza, la perdita del capitale maturato, pur se nel contratto era scritto che il beneficiario avrebbe potuto esercitare i diritti entro il decennio dall'evento. E' noto che
"l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio" (Cass. n. 3462/2007).
Nel caso specifico, un comportamento improntato a correttezza e buona fede avrebbe imposto alla società di assicurazioni, una volta venuta a scadenza la polizza, di avvisare parte attrice del fatto che l'esercizio del diritto alla riscossione del capitale era soggetto al termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 2952 c.c. (nella formulazione vigente ratione temporis).
Del resto, un siffatto obbligo informativo è, tutt'oggi, espressamente previsto dall'art. 17 del
Regolamento ISVAP n. 35/2010 ("Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private"), che impone alle imprese assicuratrici di inviare al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta contenente, oltre alla indicazione del termine di scadenza ed alla documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione, una specifica avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle relative conseguenze in caso di omessa richiesta entro i predetti termini (anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni).
Sostiene su punto l'istituto assicuratore di avere dato ampia diffusione, sia con comunicati stampa mediante l'avvertenza contenuta sul sito WEB della stessa Compagnia (www.postevita.it), oltre che negli appositi “avvisi” pubblicati presso gli Uffici, sia anche attraverso le comunicazioni ad personam all'informativa ex adverso pretesa, avendo così adeguatamente assolto ai propri doveri di correttezza e buona fede.
Ebbene, occorre rilevare che da parte della società convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non è stata fornita alcuna prova nel presente giudizio né dei comunicati stampa, né della richiamata avvertenza contenuta sul sito WEB della Compagnia e negli appositi “avvisi”;
3 quanto, poi, alle comunicazioni ad personam non vi è prova del ricevimento delle comunicazioni da parte dell'attrice, quale destinataria.
Tale violazione ha costituito di per sé inadempimento e comporta, ex art. 1453 с.с., l'obbligo di risarcire il danno che ne sia eventualmente derivato (cfr. Cass. civ. n. 1618/2009, n. 21250/2008 e n. 2855/2005), per la cui liquidazione può farsi riferimento alla misura della prestazione ineseguita
(cfr. Cass. civ. n. 2788/1999).
Ed invero, deve ritenersi che la domanda di parte attrice al pagamento delle somme previste dal contratto in caso di riscatto della polizza debba intendersi e interpretarsi come diretta a ottenere il risarcimento derivante dalla dedotta, e provata, condotta colposa della controparte, nella misura corrispondente al valore di riscatto della polizza. Nel caso in esame, infatti, il danno subito da parte attrice coincide con il capitale non incassato in conseguenza del mancato tempestivo esercizio del diritto di riscossione.
Per dovere di completezza, si segnala che, nelle more, il termine di prescrizione invocato dalle ex art. 2952 c.c. è stato riportato da due anni a dieci anni per effetto del D.L. 179/2012; CP_1 invero, l'art.22 comma 14 modificato dalla legge di conversione n. 221/2012 dispone: “al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”. Tale norma non trova applicazione nel caso di specie, poiché, al momento della sua entrata in vigore, il, la prescrizione era già maturata. La modifica all'art. 2952, comma II, c.c., infatti, introdotta dal D.L. n. 179/2012, infatti, può trovare applicazione per tutti i fatti verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della l. 17 dicembre 2012 n. 221 (avvenuta il 19 dicembre 2012) e per quelli per i quali alla data di entrata in vigore della legge il termine di prescrizione biennale non sia ancora maturato, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Ad abundantiam, si rileva l'irrilevanza nella controversia che ci occupa, della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sent. Cost. n. 32 del 29 febbraio 2024, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, comma II, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3 comma 2-ter del DL 28.8.2008 n. 134 (convertito con modificazioni nella L 27.10.2008 n. 166) e antecedente a quello sostituito con l'art. 22 comma 14 del DL 18.10.2012 n. 179, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita per i quali opera la prescrizione decennale. E' noto che la decisione di incostituzionalità di una norma non ha effetto sui rapporti esauriti (cfr “Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza” - cfr. Cass. 7057/1997 cit.; come pure
01/02/1996, n. 891). Ebbene, nel caso di specie, si deve ritenere che al momento della pronuncia della sentenza di illegittimità costituzionale, il termine prescrizionale di due anni – e non di dieci,
4 data la mancata applicazione del D.L. n. 179/2012, per le ragioni anzidette – fosse già decorso, il diritto estinto e dunque il relativo rapporto esaurito.
In conclusione, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto rivendicato da parte attrice, deve ritenersi sussistente l'obbligazione pecuniaria posta a carico della convenuta, cui, peraltro, l'istituto assicuratore poteva più facilmente adempiere poichè le somme in questione erano ancora nella propria disponibilità, essendo state diversamente destinate nel corso del giudizio.
La domanda attorea, pertanto, ha giuridico fondamento, per cui deve trovare integrale accoglimento.
Le spese ed i compensi del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidati, in applicazione dei parametri dettatati dal D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato dall'Ufficio del processo nella persona del giudice onorario, dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1857/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
condanna al pagamento in favore di parte attrice del valore di riscatto Controparte_1 delle polizze “Programma dinamico - Formula 7”, rispettivamente n. 50001059999 e n.
50001060021 secondo i criteri previsti in polizza;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore di delle spese della Parte_1 lite, che liquida in 3.300,00 euro oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per legge.
Brindisi, 28 aprile 2025
Il Giudice
Roberta Marra
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