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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Cagliari, sezione civile, in funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa Presidente relatrice
Grazia Maria Bagella Consigliera
Daniela Coinu Consigliera in esito all'udienza del 29 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 124/2021 R.G. dell'anno 2021, proposta da
l' con sede in Roma, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Mariantonietta Piras e Stefania Sotgia giusta procura generale alle liti del 21.07.2015 a firma del dott. Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura Persona_1 dell'ente
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari CP_1 presso lo studio dell'avv. Andrea Pisanu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: Voglia la Corte “in riforma della sentenza n. 1056/2020 del Tribunale di Cagliari- Sezione Pt_1
Lavoro, respingere le domande proposte con il ricorso di primo grado e per l'effetto: 1) dichiarare la decadenza e/o la prescrizione del diritto azionato;
2) rigettare l'avversa domanda perché infondata nel merito, anche con riferimento all'eccepito giudicato;
3) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, Pt_ dichiarare l' tenuto al pagamento della somma che risulterà dovuta, con applicazione delle trattenute fiscali di legge Pt_ ed entro i limiti dell'eccepita prescrizione;
4) condannare il signor a rimborsare all' le somme lorde CP_1 liquidate in suo favore, nelle more del giudizio, per dare attuazione alla sentenza impugnata, oltre accessori di legge;
5) con vittoria di spese e competenze, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: Voglia la Corte “
1. rigettare l'appello proposto dall' perché infondato e confermare in ogni sua Pt_1 parte la Sentenza emessa dal Giudice di Primo Grado;
2. condannare altresì l'appellante al pagamento delle spese pagina 1 di 9 giudiziali, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore costituito.
3. ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a € 23.493,36 come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della domanda si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a carico dell'appellato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.12.2016, ha convenuto in giudizio l' davanti alla CP_1 Pt_1 sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto alla ricostituzione della pensione n. 10040997, cat. VO, in godimento dal 1.03.2015, con retrodatazione della decorrenza a far data dalla prima domanda amministrativa di accesso alla pensione di anzianità, con allegata domanda per usufruire anche dei benefici previsti per i lavoratori esposti all'amianto, proposta in data
21.10.2005, rigettata dall'istituto per mancanza del raggiungimento dei contributi necessari, per effetto della maggiorazione contributiva ottenuta a seguito del riconoscimento dei benefici connessi all'esposizione all'amianto per il periodo dal 24.09.1973 al 31.12.1991, esclusi i periodi di cassa integrazione, mediante moltiplicazione per 1,5 ai fini di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, con sentenza della Corte d'Appello di
Cagliari, n. 192/2015 e il pagamento dei ratei arretrati e maturati, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
Ha precisato che, a seguito della predetta sentenza n. 192/2015, in data 29.06.2015, aveva proposto istanza amministrativa di riliquidazione della pensione nel frattempo riconosciuta, ma con decorrenza solo dal
01.03.2015, a far data invece dalla prima domanda di pensionamento del 21.10.2005, quando aveva già un'anzianità contributiva tale che, con l'aggiunta della rivalutazione del beneficio amianto, riconosciutagli successivamente con la sentenza n. 192/2015, fin da allora gli avrebbe garantito il godimento della pensione di anzianità.
L'istanza era stata rigettata dall in data 05.05.2016, con la motivazione che la contribuzione per la Pt_1 quale era stata richiesta la ricostituzione della pensione era stata già considerata nel calcolo della stessa ed infatti l con lettera del 05.08.2016, gli aveva specificato di avere riliquidato la pensione dal 1.03.2015 e Pt_1 fino al 31 agosto 2016, riconoscendo in suo favore un credito di 7.020,50 €, ricalcolandola perciò a decorrere dal 1.03.2015 e non dal 1.11.2005, che era invece la data dalla quale comunque egli aveva maturato i contributi utili per il riconoscimento del trattamento previdenziale, sebbene solo con la sentenza n. 192/2015 citata gli fosse stato riconosciuto il diritto alla rivalutazione dei contributi versati per l'esposizione ultradecennale all'amianto, confermato anche dall che aveva indicato nell'estratto conto previdenziale Pt_1
879 settimane di esposizione all'amianto quale periodo contributivo utile alla pensione.
E ciò nonostante il riconoscimento ottenuto con la citata sentenza n. 192 del 2015, con la quale erano state riconosciute le settimane contributive di esposizione all'amianto e conseguentemente il suo diritto ad un aumento dell'anzianità contributiva tale da incidere sia sull'anticipazione all'accesso al pensionamento che sull'importo delle prestazioni pensionistiche, richieste già dal 21.10.2005 che, se tempestivamente attribuite, gli avrebbero consentito il godimento immediato della pensione, fin da quella data nella quale aveva raggiunto non solo il limite di età richiesto dal legislatore ma anche l'anzianità contributiva necessaria. pagina 2 di 9 Da ciò il suo diritto, in virtù “della disciplina normativa di cui al DPR 639/1970 - modificato dalla legge n. 111/2011
- agli articoli 47 e 47 bis” di veder riliquidata la sua pensione dalla domanda del 21.10.2005, trattandosi di diritto ad ottenere i ratei di pensione arretrati ancorché non liquidati, perciò soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, qui non maturata, e la conseguente condanna dell cui aveva più volte fatto Pt_1 ricorso in tal senso (ricorso del 28.09.2016 e del 29.09.2016), rimasti privi di riscontro, al pagamento dei ratei di pensione arretrati e maturati da tale data, con gli accessori di legge.
*
L' si è costituito in giudizio e ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda, la Pt_1 decadenza dall'azione giudiziaria e la prescrizione sia decennale del diritto che quinquennale dei ratei, contestando inoltre nel merito la fondatezza dell'avversa pretesa, essendo passata in giudicato, per mancata impugnazione, la sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 192/2015, nella parte in cui il giudice di prime cure si era limitato a dichiarare l'accertamento della sua esposizione all'amianto e del diritto alla conseguente rivalutazione per 1,5 del relativo periodo assicurativo, ma aveva omesso di pronunciarsi sulla ricostituzione della pensione e relativa liquidazione, precludendo perciò la possibilità a di CP_1 ripresentare la domanda oggetto di controversia.
Con ricorso notificato all'istituto il 29.10.2008, infatti, aveva domandato al Tribunale di CP_1
Cagliari non solo la declaratoria del proprio diritto al beneficio di cui all'art. 13 l. n. 257/1992, ma anche la condanna dell' alla costituzione in suo favore della pensione di anzianità e così aveva concluso anche Pt_1 davanti alla Corte di Appello di Cagliari, quando, proposto gravame, aveva domandato sia il riconoscimento del superiore coefficiente di 1,5 rispetto a quello di 1,25 attribuitogli dal Tribunale, sia dichiararsi l Pt_1 tenuto a costituire la sua pensione di anzianità con decorrenza dal giorno in cui fosse risultata maturata l'anzianità contributiva necessaria tenuto conto del periodo di rivalutazione.
La Corte d'Appello di Cagliari, al pari del Tribunale, con la decisione n. 192/2015 sopra citata, ormai passata in giudicato, aveva accolto l'appello, ma si era limitata a dichiarare il suo diritto alla rivalutazione contributiva in oggetto, con coefficiente di moltiplicazione di 1,5, senza pronunziarsi in merito alla costituzione della pensione di anzianità come richiesto e alla riliquidazione della prestazione pensionistica, con pagamento dei ratei maturati e di conseguenza sarebbe stato onere di ricorrere avverso la CP_1 statuizione in questione per ottenerne la riforma, in modo da vedersi riconosciuto anche il diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità qui controversa e da ottenere la condanna dell al pagamento Pt_1 delle differenze sui reati maturati, con gli accessori di legge, una volta proceduto alla riliquidazione della pensione con la decorrenza in origine richiesta.
Correttamente pertanto, ha concluso l nel suo caso si era data attuazione al giudicato, applicando la Pt_1 normativa vigente.
L'istituto, infatti, aveva accolto la domanda presentata da il 22.01.2015, liquidando in suo favore la CP_1 pensione VO, che aveva poi ricostituito nel 2016, in esito alla statuizione della Corte di Appello, su domanda dell'interessato, nella quale non vi era alcuna specifica istanza finalizzata ad anticipare la decorrenza del beneficio, senza tralasciare che comunque mai controparte aveva opposto giudizialmente, nei termini pagina 3 di 9 decadenziali previsti dalla legge, il provvedimento del 21.10.2005 con la conseguenza che gli atti dovevano essere considerati intangibili, salva revisione in autotutela da parte dell Pt_1
*
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1056 del 23.11.2020, rigettate le eccezioni preliminari dell'istituto convenuto, ha accolto il ricorso nel merito, condannando l' alla ricostituzione della pensione del Pt_1 ricorrente a far data dal 1.11.2005, e al pagamento dei ratei di pensione arretrati e maturati, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite.
Più precisamente il primo giudice ha rilevato che, come ricavabile sia dal ricorso di primo grado proposto nel 2008 allegato agli atti (RG 154) che da quello in appello proposto nel 2011 (RG 627/2011), doveva ritenersi accertato che il ricorrente avesse all'epoca richiesto oltre alla rivalutazione della provvista contributiva in virtù dell'esposizione ultradecennale all'amianto, anche il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità per effetto della rivalutazione medesima, già peraltro oggetto della domanda amministrativa del 21.10.2005 e che la domanda di pensione non fosse stata delibata in primo grado e tantomeno in appello o in altro giudizio precedente a quello qui oggetto di esame.
E poiché il giudice adito nel precedente giudizio non si era pronunciato sulla domanda di pensione (nè vi erano gli estremi di una reiezione implicita della stessa o si era verificato in quel giudizio l'assorbimento della domanda di pensione nella decisione della domanda di rivalutazione contributiva), secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte residuava in capo al ricorrente la facoltà alternativa di far valere l'omissione o in sede di gravame (scelta che non aveva compiuto) o riproponendo la domanda in un procedimento separato, che era quanto aveva fatto con l'instaurazione del presente CP_1 giudizio, “nel quale, per effetto del giudicato formatosi sulla rivalutazione contributiva”, doveva “riconoscersi che egli avrebbe avuto diritto alla retrodatazione della pensione alla data dallo stesso indicata nel ricorso introduttivo (dalla Pt_ domanda di pensionamento del 21.10.2005), non specificamente contestata dall' .
Sulla scorta di tali premesse, quindi, il Tribunale, dopo aver osservato che l non aveva specificamente Pt_1 contestato la data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità per effetto della rivalutazione contributiva documentata dal ricorrente, aveva affermato il diritto del ricorrente “alla retrodatazione della rivalutazione contributiva con riferimento alla domanda amministrativa presentata nell'ottobre 2005, posto che tale domanda era stata pienamente accolta in punto di diritto alla rivalutazione, mentre nessuna pronuncia era stata resa riguardo alla domanda di pensione, ben potendo il ricorrente riproporre autonoma azione giuridica in tal senso in alternativa alla proposizione del gravame avverso la sentenza per omessa pronuncia sul punto”, dichiarando perciò tenuto l alla ricostituzione della pensione in godimento da parte di dal 01.11.2005, primo giorno Pt_1 CP_1 del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa in esame del 21/10/2005.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'istituto, cui ha resistito . CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Decadenza dall'azione
Con il primo motivo l' ripropone l'eccezione di decadenza già respinta dal Tribunale. Pt_1
Il motivo si basa sull'affermazione, corretta ma irrilevante, che il diritto alla rivalutazione contributiva è pagina 4 di 9 autonomo rispetto a quello a pensione e che, pertanto, rispetto alla domanda di pensione del 21.10.2005, il ricorso giudiziale introdotto il 31.12.2016 sarebbe giunto a decadenza maturata.
Il motivo è basato sulla sintetica affermazione della sentenza al riguardo, ma non sui fatti di causa, peraltro ben noti all' documentati in causa e non contestati specificamente. Pt_1
In data 21.10.2005 il ricorrente ha pacificamente presentato domanda amministrativa per l'accesso alla pensione di anzianità, chiedendo anche il riconoscimento dei benefici previsti per i lavoratori esposti all'amianto, rigettata dall' poiché non aveva l'anzianità contributiva sufficiente (doc. 1 di . Pt_1 CP_1
In data 15.01.2008 ha, poi, depositato ricorso davanti al Tribunale di Cagliari per ottenere il CP_1 riconoscimento dei benefici derivanti dall'esposizione all'amianto (doc. 3 che è riferito al procedimento Pt_1 distinto al racl. 154/2008).
Con tale ricorso sono stati espressamente richiesti da sia l'accertamento dell'esposizione all'amianto e CP_1 del relativo diritto alla ricostituzione dell'anzianità contributiva (punti da 1 a 3 delle conclusioni rassegante alle pagg. 3/4), sia la condanna specifica dell' alla costituzione in suo favore della pensione di anzianità Pt_1 con decorrenza dal giorno in cui risultava aver maturato l'anzianità contributiva necessaria, tenuto conto del periodo di rivalutazione oggetto di controversia e la liquidazione della prestazione “pagando anche i ratei già maturati a quella data, con gli interessi legali (o la rivalutazione monetaria Istat se di importo maggiore) dalle singole scadenze al saldo” (v. punti 4 e 5 delle conclusioni rassegnate a pag. 4).
Il Tribunale (con sentenza n. 1287/2011 in data 17.05.2011) e la Corte d'Appello di Cagliari (con sentenza n.
192/2015 del 01.04.2015, depositata il 22.06.2015) si sono pronunciate esclusivamente sul riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto e sul diritto di alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma CP_1
8, l. n. 257/1992 con il relativo coefficiente di rivalutazione (All. 4/5/6 al fascicolo di primo grado dell' . Pt_1
In definitiva, quindi, con la domanda amministrativa del 21 ottobre 2005 sono stati esercitati due separati diritti, quello alla pensione con relativi ratei e quello alla rivalutazione contributiva.
Essi sono stati poi azionati in giudizio nel mese di gennaio 2008, entro i tre anni e trecento giorni dalla domanda amministrativa del 21.10.2005 come previsto dalla normativa vigente, il che rende evidente che la decadenza non si è verificata.
Il diritto a pensione era quindi già stato azionato ed in tale stato è rimasto fino alla sentenza del 2011, confermata nel 2015, per cui nessun nuovo termine di decadenza poteva maturare e tantomeno ricominciare a decorrere dalla sentenza del 2011, poiché questo corrisponde al sistema di funzionamento della prescrizione, non della decadenza.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Eccezione di prescrizione
L' ha riproposto l'eccezione di prescrizione (quinquennale e decennale), che non è stata espressamente Pt_1 presa in esame dal Tribunale, e ha affermato che i termini sarebbero decorsi in relazione alla domanda di pensione del 21.10.2005.
Il motivo è infondato nel merito e non tiene conto delle risultanze processuali. CP_ Premesso che aveva proposto, peraltro senza esito, domanda all' il 21 dicembre 1995 con CP_1 pagina 5 di 9 il fine di ottenere il riconoscimento dell'esposizione qualificata all'amianto (v. pag. 3 del ricorso del
15.01.2008 in atti), il diritto a pensione con i relativi ratei, oggetto della domanda proposta il 21.10.2005, unitamente a quello alla rivalutazione contributiva derivante dall'esposizione all'amianto, come sopra rilevato, era stato poi ulteriormente azionato il 15.01.2008 e vi era un procedimento in corso, fino alle sentenze del 17.05.2011 e del 15.06.2015 di cui sopra, che aveva ad oggetto anche il pagamento dei ratei maturati e gli accessori di legge.
Permangono, di conseguenza, gli effetti sostanziali della domanda, ovvero l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione dalla proposizione della domanda stessa e fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha chiuso il giudizio (2943 e 2945 c.c.).
Nel mese di dicembre 2016 è poi stata proposta la presente controversia, dal che risulta evidente che l'eccezione di prescrizione, anche quinquennale con riferimento ai ratei e agli accessori, è priva di fondamento.
Eccezione di giudicato implicito
La sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1287 del 2011, che ha definito il procedimento n. 154/2008 di Pt_2 confermata in appello nel 2015 (RG 627/2011), nell'accertare il diritto di alla rivalutazione CP_1 contributiva, nulla ha statuito in merito alla sua domanda di condanna alla costituzione e al pagamento della pensione di anzianità e dei relativi ratei arretrati, con gli accessori di legge, preceduta dalla domanda amministrativa del 21.10.2005 e pacificamente proposta da con il ricorso depositato in data 15.01.2008, CP_1 come rilevabile dalla lettura dei punti 4 e 5 delle conclusioni del medesimo rassegnate nel ricorso alla pagina
4.
L' afferma che con ciò la pronunzia sulla domanda di pensione sarebbe stata del tutto omessa dal Pt_1 giudice ed eccepisce, perciò, l'esistenza di un giudicato al riguardo.
E poiché non aveva impugnato il relativo capo di sentenza, di conseguenza sarebbe inibita CP_1 un'ulteriore pronuncia.
Rileverebbe, inoltre, sotto altro aspetto, il comportamento processuale tenuto da che non avendo CP_1 impugnato il capo della sentenza sulla domanda di pensione, di fatto avrebbe così rinunciato al diritto a pensione richiesto con la domanda del 2005.
Il motivo è privo di fondamento.
E' nozione corrente, alla stregua dell'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, che l'omessa pronunzia sulla domanda di pensione da parte del primo giudice e del giudice d'appello, continui a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr. Cass. sez. lav. n. 21257 del 2014).
Più precisamente, avendo il giudice di primo grado, così come quello d'appello, nel precedente giudizio omesso di pronunciarsi sulla domanda di pensione e non ricorrendo gli estremi di una reiezione implicita della domanda proposta, non essendosi neppure verificato in quel giudizio l'assorbimento della domanda di pagina 6 di 9 pensione nella decisione della domanda di rivalutazione contributiva, aveva la facoltà alternativa di CP_1 far valere l'omissione in sede di gravame, scelta questa che peraltro non aveva compiuto o di proporre la domanda in separato giudizio, scelta che ha compiuto con la proposizione del presente giudizio nel quale, per effetto del giudicato formatosi sulla rivalutazione contributiva, deve riconoscersi che egli avrebbe avuto diritto alla retrodatazione della pensione alla data di proposizione della domanda amministrativa del mese di ottobre 2005, come correttamente affermato nella sentenza oggetto dell'odierno appello (v. Cass. n. 11356 del 2006, n. 15461 del 2008 e da ultimo n. 14253/2019 e n. 3527/2020).
Questo è ciò che si è verificato in concreto, per cui manca qualsiasi elemento che possa essere considerato statuizione in relazione alla domanda di pensione.
E se nessuna pronunzia è stata, neppure implicitamente, adottata, nessun giudicato può essersi formato, per cui il motivo è infondato anche nel merito.
Solo per inciso, si rileva che l'unica statuizione in relazione alla domanda di pensione coerente con la pronuncia effettivamente adottata, sarebbe stata quella di accoglimento, per cui se si volesse configurare un giudicato, esso sarebbe di accoglimento e non di rigetto.
Nè, a dire il vero, il comportamento processuale tenuto dall'appellato nel non impugnare la sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sul diritto a pensione, può essere interpretato in termini di volontà di rinunciare al diritto alla pensione rivendicato già nel mese di ottobre 2005, se si considera l'alternativa sopra evidenziata e la circostanza che, dopo la pronunzia della sentenza n. 192 del 1 aprile 2015, depositata il 15 giugno 2015, una volta ottenuto accertamento definitivo dell'esposizione qualificata all'amianto, nel mese di dicembre 2016 abbia proposto l'odierno ricorso, incompatibile con la volontà di rinunciare al diritto alla pensione, non prima di avere proposto istanza di riliquidazione in sede amministrativa in data 29.06.2015
(doc. 3 in atti) ed ancora ricorso all' in data 29.09.2016 (doc. 6 in atti). Pt_1
Mancata contestazione specifica da parte dell' Pt_1
La sentenza, ha rilevato l avrebbe erroneamente ritenuto non contestato specificamente da parte Pt_1 dell'istituto il fatto che avesse documentato il suo diritto alla retrodatazione della pensione CP_1 riconosciuta dal mese di ottobre 2005, benchè avesse prodotto a supporto gli estratti conto CP_1 previdenziali e specificato quando aveva maturato i requisiti per la pensione di anzianità per effetto della rivalutazione contributiva, nonché la data di decorrenza del trattamento pensionistico in godimento e il periodo di retrodatazione richiesto, senza considerare che il contenuto della memoria difensiva dell' Pt_1 mostrava chiaramente che l'istituto aveva interloquito in merito alla mancata riliquidazione con la decorrenza originariamente richiesta, esplicitando le sue ragioni ed insistendo di aver operato in linea con le disposizioni normative applicabili nel caso di specie.
Anche tale motivo non è fondato.
Come può evincersi dalla memoria di costituzione dell l'istituto aveva al proposito sostenuto di avere Pt_1
“fatto corretta applicazione della sentenza della Corte di Appello, rispettando non solo le norme ed i principi vigenti in materia, ma anche la sentenza da ultimo indicata”, rideterminando quindi nel 2016, “in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, l'importo della provvista contributiva in base ai periodi di esposizione all'amianto giudizialmente pagina 7 di 9 riconosciuti; come conseguenza della rivalutazione della provvista contributiva ha riconosciuto la pensione in godimento”.
Va al proposito prima di tutto chiarito che, la censurata affermazione del primo giudice, che contrariamente a quanto sostenuto da non contiene alcun riferimento alla correttezza della quantificazione del CP_1 credito riportata in ricorso, va letta ed interpretata in ragione della domanda di condanna generica formulata nelle conclusioni da che fin dal giudizio di primo grado, ma anche in precedenza, aveva concluso CP_1 domandando la condanna dell' “al pagamento dei ratei di pensione arretrati e maturati, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione dalle singole scadenze sino al saldo” e che, infatti, una generica condanna ha ottenuto dal Tribunale.
E ciò si spiega se si considera che quelli che ha definito conteggi, altro non sono che un CP_1 incomprensibile elenco di somme, quantificate in un importo annuale complessivo per ciascun anno, non accompagnato da alcuna specificazione sui parametri e sui criteri utilizzati per quantificare gli arretrati maturati, la cui esatta determinazione non era e non è, comunque, oggetto di questo giudizio, a fronte della domanda di condanna generica dal medesimo formulata, che evidentemente rimanda ad altre sedi per la quantificazione del credito, tanto più che l' sarebbe comunque tenuto a pagare gli importi dovuti previa Pt_1 applicazione delle trattenute fiscali di legge, come previsto dagli artt. 17, comma 1, lett. b) e 50, comma 1 del
Tuir e con interessi e rivalutazione come per legge ovvero maggior misura tra interessi e rivalutazione.
Né la genericità dei conteggi richiedeva da parte dell più che generiche contestazioni e tanto cioè è vero Pt_1 che il primo giudice a tali conteggi non attribuito alcuna rilevanza nella decisione adottata, nella quale non li ha mai menzionati e che è appunto limitata ad una statuizione di condanna generica alla ricostituzione della pensione dal 21.10.2005, con decorrenza di legge e al pagamento dei ratei di pensione arretrati e maturati, in conformità peraltro alla domanda formulata dallo stesso CP_1
Ciò premesso, venendo al motivo di censura, va rilevato che dal tenore della sentenza emerge con evidenza che ciò che il primo giudice ha inteso dire con le contestate affermazioni, nell'affermare il diritto di CP_1 alla retrodatazione della pensione dalla prima domanda del 21.10.2005, con decorrenza di legge dal
1.11.2005, è solo che il diritto di di beneficiare della pensione di anzianità dal 2005 era supportato da CP_1 dati documentali non contestati dall' ovvero dall'attestazione, attraverso la produzione dell'estratto Pt_1 contributivo, di possedere già dalla data della domanda proposta nel mese di ottobre 2005 sia i contributi necessari, una volta riconosciuto il suo diritto alla rivalutazione contributiva richiesta, che i requisiti di età previsti per tale trattamento pensionistico dalla normativa all'epoca vigente, circostanze queste effettivamente che mai l' ha contestato, avendo invece indirizzato le proprie difese sulla invocata Pt_1 decadenza e sulla prescrizione del diritto, nonché sull'eccezione di giudicato formulata, al fine di giustificare la correttezza della diversa e successiva decorrenza riconosciuta (1.03.2015).
In conclusione, in ragione dei motivi sopra esposti, l'appello proposto dall' deve ritenersi infondato e al Pt_1 rigetto dello stesso segue la conferma della sentenza appellata.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, calcolate sui valori minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta (valore indeterminabile basso, senza fase istruttoria), seguono la soccombenza e devono essere, perciò, pagina 8 di 9 poste a carico dell che va condannato alla loro rifusione alla parte appellata, nonché distratte in favore Pt_1 del suo procuratore, che ne ha dichiarato l'anticipazione.
In ragione della pronunzia di rigetto del gravame, si dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002
n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, in data Pt_1
23/11/2020, n. 1056, che per l'effetto conferma;
condanna l appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di , Pt_1 CP_1 liquidandole in complessivi 3.473,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del suo difensore, che ha dichiarato di essere anticipatario.
Dichiara che sussistono i presupposti per ritenere tenuta la parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 l. 228-2012.
Cagliari, 11 aprile 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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