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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/08/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15/2025
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
BARBARA BORTOT Presidente
GAETANO CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in riassunzione da
(C.F. residente a [...] C.F._1
n. 15; (C.F. ), residente a [...] Controparte_1 C.F._2
– Calle Millet n. 2; (C.F. , residente a [...]al Controparte_2 C.F._3
Tagliamento (UD) – via Viatis n. 5/A; (C.F. , residente a Controparte_3 C.F._4
NA EO (UD) – via Don Giovanni Monai n. 10; (C.F. Controparte_4
), residente in [...]; C.F._5 Controparte_5
(C.F. ), residente a [...] e C.F._6 [...]
(C.F. ), residente in [...] C.F._7
Stazione n. 32, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gianmaria Monico (C.F.
PEC e dall'avv. Lorenzo Gennari C.F._8 Email_1
(C.F. – PEC , con elezione di domicilio C.F._9 Email_2
presso lo studio di quest'ultimo in Udine – via Crispi n. 3
Parti ricorrenti in riassunzione/appellate
1 contro civilmente riconosciuto con D.P.R. Controparte_7 Controparte_8
765/58, C.F. e P.IVA , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_1
legale rappresentante Dott.ssa C.F. , con sede legale in Ponte CP_9 C.F._10
Lambro (CO), Via Don Luigi Monza n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti,
dall'Avv. Giorgio Albè del Foro di Milano (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._11
ai sensi e per gli effetti di legge presso l'indirizzo di posta elettronica certificata il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Email_3
cancelleria via fax al n. 0331.637439 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
. ecavvocati. Emai_4 Email_5
Parte resistente in riassunzione/appellante
OGGETTO: riassunzione a seguito di Cass. 22268/2023 che ha cassato, con rinvio, la sentenza n.
78/2023 della Corte d'Appello di Trieste – Sezione Lavoro
IN PUNTO: cambio di CCNL;
differenze retributive
Conclusioni:
Per parti riassumenti:
“In via principale:
- respingere il ricorso in appello dell' per tutti i motivi esposti ed in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_2
- confermare, per l'effetto, se del caso anche sulla scorta di diverse motivazioni sulla base delle ragioni addotte e rinnovate ad ogni effetto
dagli appellati, la sentenza n. 75/2022 del Tribunale di Pordenone – Sezione Lavoro, con ogni conseguente statuizione;
Quanto alle spese:
Con vittoria di spese e competenze di lite per compenso professionale del presente grado e del giudizio avanti la Suprema Corte di
Cassazione che, con ordinanza n. 26666/2024, ha rimesso alla Corte d'Appello di Venezia anche la liquidazione delle spese relative al
giudizio di legittimità, oltre 15% spese generali, cpa ed IVA di legge;
Condannare l' al rimborso del contributo unificato relativo al giudizio di legittimità (pari ad € 701,00) ed Controparte_7 alla presente fase del giudizio di secondo grado”.
Per CP_10
“- in riforma della sentenza n. 75/2022, pubblicata il 17.08.2022 dal Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, non
notificata, accogliere il ricorso in appello proposto dall' e per l'effetto respingere tutte le domande proposte Controparte_7 dai Sigg.ri , , , , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 CP_5
nei confronti dell con i ricorsi introduttivi di primo grado;
[...] Controparte_7
- condannare i Sig.ri , , , , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 Parte_1 Controparte_6 Controparte_3
2 Controparte_
a restituire a tutto quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza n. Controparte_7
75/2022;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge del presente
grado di giudizio e dei giudizi avanti la Corte di Cassazione ed il Tribunale di Pordenone”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza la Corte d'Appello di Trieste aveva riformato la sentenza n. 75/2022 del Tribunale di Pordenone, che, viceversa, aveva accolto le domande dei lavoratori,
condannato l'associazione “ ” (successivamente, anche a pagare le Controparte_7 CP_10
differenze retributive pretese dagli stessi. Con ordinanza n. 26666/2024 la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dei lavoratori e ha cassato la sopra indicata sentenza della Corte
d'Appello di Trieste, rinviando a codesta Corte.
1.1. I sigg. , , , e sono Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
dipendenti di che svolge attività in ambito sanitario e socio assistenziale, erogando servizi di CP_10
diagnosi e cura nonché di riabilitazione, anche extraospedaliera. Gli stessi sono stati assunti presso la sede di San Vito al Tagliamento (PN) come personale non medico con applicazione del CCNL
Sanità Privata 2002-2005, il quale, all'art. 4 prevedeva che “il presente contratto conserva la sua
validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”. Dopo lunghe trattative e previa sottoscrizione di un'ipotesi di accordo del 10.6.2020 (non ratificata nel termine), le parti sociali in data 8.10.2020
sottoscrivevano il nuovo CCNL (CCNL IRCCS) il quale prevede – in particolare – il riconoscimento di un aumento tabellare con efficacia retroattiva dal 1°.
7.2020 e l'erogazione “una tantum” di €
1.000,00 a ristoro del disagio per il ritardato rinnovo (art. 54).
L nel frattempo, in data 27.1.2020, aveva comunicato che dal mese successivo CP_10
avrebbe applicato ai lavoratori in questione il CCNL CDR (relativo al personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione); in data 18.2.2020 aveva provveduto a sospendere tale modifica;
in data 29.7.2020 era receduta dalla propria organizzazione di categoria,
, per giusta causa, con effetto immediato (recesso del quale si era limitata a prendere Pt_3 Pt_3
atto, senza contestazioni); infine, in data 10.12.2020, comunicava la revoca della sospensione CP_10
del CCNL CDR, con effetto retroattivo dall'1.2.2020.
I lavoratori, ritenendo di aver diritto all'applicazione del nuovo CCNL Sanità Privata (CCNL
3 IRCCS), hanno instaurato la presente causa al fine di ottenere il pagamento delle relative differenze retributive maturate e non percepite dal 1°.7.2020.
La sentenza del Tribunale di Pordenone – poi riformata dalla Corte d'Appello di Trieste –
accoglieva le domande dei lavoratori, così motivando:
“ …. proprio con riferimento al "CCNL sanita privata", la cui permanente applicabilità è qui in discussione, la Suprema Corte abbia di recente posto in rilievo come tale contratto, pur fissando in origine un termine di durata prevedesse al contempo una clausola di ultrattività - non legale ma pattizia - secondo la quale, "in ogni caso, (esso avrebbe) conserva(to)Ia sua validità fino alia sottoscrizione del nuovo C.C.N.L." (v. art. 4, comma 2, sub doc. 8 nel fascicolo di parte resistente). Ebbene, su queste basi non controvertibili, "poiché la
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…. Su queste basi, priva di effetto deve considerarsi, a ben vedere la stessa "comunicazione di recesso immediato" per giusta Pt_ causa indirizzata n 29.7.2020 dalla resistente ad (v. doc, 14, ibidem), posto che il momento in cui, a seguito di recesso, viene meno l'obbligo del datore di lavoro di applicare i contratti collettivi negoziati dal sindacato non può coincidere con quello dell'annullamento della precedente affiliazione, ma deve necessariamente riferirsi al termine di scadenza dell'accordo sindacale in essere, con inclusione - per quanto dianzi verificato - del periodo di sua ultrattività sino al rinnovo. Si consideri, oltretutto e conclusivamente sul punto, che nelle lettere di assunzione delle ricorrenti figura un chiaro rinvio al CCNL per il personale non medico dipendente delle Strutture Sanitarie private Laiche e Religiose aderenti all " quale fonte di regolazione delle modalità e della misura dei possibili miglioramenti a cui, nel Pt_3 prosieguo, sarebbe stata suscettibile la retribuzione delle ricorrenti medesime (v. il doc. 6 nel fascicolo della resistente), da ciò derivando
..secondo taluni - la necessita di riconoscere, a tali clausole di rinvio, effetti ulteriori ed autonomi rispetto alla mera valenza confermativa dell'affiliazione datoriale al sindacato di categoria, proprio in quanto destinati, per l'appunto, a segnare la sopravvivenza del vincolo applicativo del CCNL e dei suoi rinnovi rispetto al recesso del datore di lavoro, con la possibilità di liberarsene, quindi, non già mediante svincolo unilaterale, ma solo consensualmente (art. 1372, comma 1 cod. civ.).Pur ritenendosi dirimenti le superiori constatazioni, giova qui ulteriormente notare come l'accoglimento dei ricorsi al vaglio possa trovare fondamento anche in forza di un'alternativa e più diretta argomentazione, basata sulla sola delimitazione di senso attribuibile alle domande svolte dalle ricorrenti. Queste ultime, in effetti, si sono limitate a chiedere - come osservato dal patrocinio attoreo - null'altro che "... la corresponsione delle differenze retributive (e dell'una tantum) maturate e non percepite dal mese di luglio del 2020 alla data di deposito del ricorso introduttivo (9.12.2020, rectius 7.12 2020 - N.D.R.)" (v., così, a pag. 1 delle note autorizzate). Orbene, non è revocabile in dubbio che, quantomeno nell'arco temporale sopra indicato, l avesse continuato CP_7 ad applicare proprio quel CCNL sanità poi rinnovato in via definitiva nel mese di ottobre 2020. Occorre rammentare, infatti: 1) che la resistente, dopo la comunicazione del 27.1.2020 con la quale aveva informato parti sociali e dipendenti che, a decorrere dal 01/02/2020, si sarebbe attenuta al diverso “CCNL CDR” del 05.12.2012, in data 19.2.2020, a fronte delle accese contestazioni sindacali, si era risolta a sospendere - come in effetti unilateralmente sospese- l'applicazione di quest'ultimo accordo collettivo (v. doc.13 nel fascicolo della convenuta), mantenendo così inalterati, tra l'altro, tutti gli elementi retributivi preesistenti;
2) che, in tale contesto, era poi intervenuta, tra le parti datoriali (ARIS compresa) e le OO.SS, l'ipotesi di accordo del 10.6.2020 per il rinnovo del CCNL per il personate non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione;
(v. doc. 8 nel fascicolo attoreo); 3) che la piena consapevolezza, da parte della resistente, non solo della vincolatività di quell'intesa, ma anche - di riflesso – della CP_7 permanente applicabilità, a quell'epoca, del vecchio - CCNL Sanita", e indirettamente desumibile proprio da sopravvenuta - per quanto Pt_ inefficace, alla luce dei superiori rilievi - revoca dell'affiliazione ad operata il 29.7.2020 dalla resistente medesima, dolendosi quest'ultima, non a caso, del fatto che "l'ipotesi di accordo ... sottoscritta da AIOP in data 10.6.2020 ... (aveva) introdotto all'art. 1, Pt_4 comma 2, una disposizione difficilmente rinvenibile in altri CCNL ... che stabiliva: «il presente contratto si applica anche ai centri di riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre intesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarle private>>". (v. doc. 14 nel fascicolo della convenuta); 4) che solo il 10.12.2020, e quindi a pochi giorni di distanza dal già avvenuto deposito dei ricorsi di cui trattasi, l' aveva revocato l'iniziale sospensione temporanea del "CCNL CDR", CP_7 pretendendo di ripristinarne l'applicazione con effetto retroattivo "dalla sua originaria decorrenza del 01 febbraio 2020." (v., cosi, doc.. 17 e 18, ibidem). Sicché, anche a non voler discutere della peraltro inevitabile e permanente applicabilità, ai rapporti di lavoro delle ricorrenti, del rinnovato "CCNL Sanita", dovrà quantomeno alternativamente rilevarsi agli essenziali fini del presente giudizio - che, periodo all'interno del quale si collocano le pretese azionate da e da per ottenere il pagamento dell'una tantum e delle Parte_5 Persona_1 differenze retributive maturate a decorrere dall' 01/07/2020, il predetto CCNL doveva sicuramente considerarsi in vigore e, come tale, era anche idoneo a determinare la definitiva acquisizione di quei diritti nel patrimonio delle ricorrenti, con conseguente impossibilita, per l' ASSOCIAZIONE, di revocare detta acquisizione mediante atto di improbabile efficacia ablativa dichiaratamente retroattiva.
” (pagg. 4-9). La sentenza della Corte d'Appello di Trieste – accogliendo l'impugnazione di – ha CP_10
riformato la sentenza del primo giudice, così motivando:
“Le parti continuano a discutere, anche in questo grado di giudizio, sulla interpretazione da attribuire all'art.4 comma 2 del CCNL Pt_ 2002-2005 per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, e DG ("In ogni caso, il presente contratto conserva
4 la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL") e in particolare se questa disposizione contenga un (nuovo) termine (ulteriore e successivo a quello del 31/12/2005, fissato nel primo comma dell'articolo in esame) oppure abbia trasformato il contratto a tempo indeterminato (rendendo così possibile il recesso delle parti in ogni momento). Il Tribunale di Pordenone ha optato per la seconda alternativa, seguendo il recente orientamento della Corte di Cassazione che, occupandosi proprio del significato della norma sopra citata, ha affermato che "la previsione della perdurante vigenza fino alla nuova stipulazione ha il significato della previsione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata, benché indeterminato nel 'quando', atteso che il contratto collettivo di diritto comune è regolato dalla libera volontà delle parti, che possono in tal modo regolare gli effetti del contratto scaduto quanto al termine di efficacia previsto nella prima parte della stessa norma" (così, in motiva-zione, Sez.L, Sentenza n.3672 del 12/2/2021); e che si tratti proprio di un termine si ricava, secondo la pronuncia appena citata, dal "principio generale nelle obbligazioni da contratto per cui il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e/o nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione, per cui ricorre l'ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente" e dal testo della norma contrattuale, da cui risulterebbe la chiara enunciazione della volontà delle parti contraenti di esprimere un termine finale.
…..in questa sede è però inutile approfondire il tema generale della efficacia nel tempo del contratto collettivo e quello specifico del valore da attribuire alla clausola di ultrattività inserita nel CCNL Sanità Privata 2002-2005, poichè la causa può essere decisa anche indipendentemente dalla soluzione di questi problemi. Se infatti quello previsto dalla clausola sopra citata è - come ha ritenuto il Giudice di primo grado ed affermano gli appellati - un termine, si deve allora ritenere che il CCNL in cui la clausola è contenuta sia scaduto l'8 ottobre 2020, contestualmente alla stipula del Pt_ nuovo CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP e all' , e da quel momento abbia automaticamente perso efficacia, venendo sostituito da quello relativo al periodo 2016-2018, che è appunto quello su cui i ricorrenti in primo grado hanno fondato le loro domande. Ciò che rileva ai fini della decisione non è quindi se l fosse legittimata a recedere dal CCNL Controparte_7 2002-2005 nel periodo intermedio fra la sua scadenza originaria (31/12/2005) e il nuovo termine introdotto dalla clausola di ultrattività (individuato, a posteriori, nella data dell'8 ottobre 2020), e quindi ad applicare (dopo il recesso) il CCNL per il personale dipendente da Residenze Sani-tarie Assistenziali e Centri di Riabilitazione del 5/12/2012, ma se, una volta scaduto definitivamente il vecchio CCNL Sanità Privata a seguito del verificarsi del termine (prorogato), quello nuovo sia o no applicabile all appellante. CP_7 A questo proposito si deve rilevare che l' con lettera di data 29/7/2020, ha dichiarato di Controparte_7 recedere da (acronimo di "per giusta causa e con effetto immediato"; e di ciò Pt_3 Controparte_11 ha preso atto con nota prot.n.1122/20 del 3/8/2020 (senza sollevare alcuna contestazione riguardo ai motivi ed all'efficacia di tale Pt_3 recesso). Ne consegue che alla data dell'8 ottobre 2020 - quando unitamente ad A.I.O.P. (ovvero l Pt_3 Controparte_12
), ha stipulato con le Organizzazioni Sindacali e nonchè con , il CCNL per i
[...] CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 lavoratori operanti negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza - l' " non era più rappresentata da una delle associazioni datoriali contraenti e quindi (se anche le fosse Controparte_7 rimasto applicabile, fino alla sua scadenza naturale e cioè fino all'8 ottobre, il vecchio CCNL Sanità Privata 2002-2005) non può invece ritenersi soggetta, da quella data, al nuovo CCNL e ciò sulla base del consolidato (e non contestato) principio secondo cui i contratti collettivi di diritto comune valgono esclusivamente per i soggetti (lavoratori e datori di lavoro) iscritti alle associazioni stipulanti (salvo che a tali contratti abbiano aderito anche per fatti concludenti). In senso contrario alla conclusione cui si è giunti non può essere richiamato l'art.1 comma 2 del CCNL 2016-2018 ("Il presente contratto si applica anche ai Centri di Riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottino il previgente CCNL per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private"); questa norma è infatti contenuta in un contratto collettivo che non è applicabile, per le ragioni sopra esposte, all e pertanto - se anche al personale non medico del Centro Controparte_7 di Riabilitazione di San Vito al Tagliamento fosse stato ancora applicabile, alla data della ipotesi di accordo siglata il 10 giugno 2020, il CCNL Sanità Privata 2002-2005 (per effetto della clausola di ultrattività ivi contenuta e della decisione presa da "La Nostra Famiglia" a febbraio 2020 di sospendere temporaneamente la variazione del contratto collettivo applicato) - ciò non consentirebbe comunque a questi lavoratori di avvalersi (per il futuro e cioè a partire dall'8 ottobre 2020) della disciplina del nuovo CCNL 2016-2018 (sia per la parte normativa che economica), essendo stato questo concluso da un'associazione cui il datore di lavoro non era più iscritto al momento della stipula. Non vi è poi alcuna prova certa che l'Associazione abbia manifestato, anche per fatti concludenti, la volontà Controparte_7 di aderire, per quanto riguarda i rapporti con i lavoratori come i ricorrenti in primo grado, al già citato CCNL del 2020; in particolare non può essere utilizzato come prova in tal senso il fatto che, dopo l'ottobre 2020, l' abbia continuato ad inserire nei cedolini paga CP_7 (fino a dicembre) gli istituti e il trattamento economico previsto dal (vecchio) CCNL Sanità Privata, avendo essa nel contempo chiarito ai dipendenti, con la nota del 10 dicembre 2020 (contenente la revoca della sospensione della applicazione del CCNL CDR), che i "riferimenti...al CCNL applicato al 31 gennaio 2020" (ovvero il CCNL Sanità Privata) dovevano ritenersi "solo utili ai fini dell'elaborazione del LUL...senza alcun altro effetto legale e/o contrattuale". E' certo quindi che l datrice di lavoro non ha mai dichiarato (fino all'8 ottobre 2020) di voler continuare ad applicare CP_7 il CCNL Sanità Privata 2002-2005 e tanto meno, dopo la suddetta data, di voler applicare il nuovo CCNL 2016-2018 (e cioè quello da cui deriverebbero i crediti azionati dai lavoratori con i ricorsi di primo grado). La sentenza di primo grado deve essere perciò riformata e le domande proposte dai lavoratori integralmente respinte;
da ciò consegue il loro obbligo di restituire quanto percepito in esecuzione della pronuncia del Tribunale di Pordenone. Data la complessità e la novità delle questioni trattate, sussistono validi motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio” (pagg. 6-10). La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dei lavoratori, così
motivando:
“
4. Per la sua priorità logico-giuridica, va preliminarmente affrontato il secondo motivo di
ricorso, meritevole di accoglimento nei sensi appresso chiariti.
5
5. Questa Corte ha già affermato che i contratti collettivi di diritto comune, costituendo
manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, operano esclusivamente entro l'ambito
temporale concordato dalle parti. L'opposto principio di ultrattività sino ad un nuovo regolamento
collettivo - secondo quanto era previsto dall'art. 2074 cod. civ. concepito nella vigenza dell'abrogato
sistema corporativo -, ponendosi come limite alla libera volontà delle organizzazioni sindacali,
sarebbe in contrasto con la garanzia prevista dall'art. 39 Cost. (Cass. sez. un. n. 11325/2005).
All'autonomia collettiva è rimessa altresì la scelta di stipulare un'eventuale clausola di
ultrattività, in tal caso di natura pattizia e non eteronoma: ciò è quanto accaduto nella specie.
Come questa Corte ha già più volte affermato nei precedenti arresti citati dai giudici d'appello
proprio con riferimento all'art. 4, co. 2, CCNL c.d. Sanità privata, alla previsione della perdurante
vigenza del contratto fino alla nuova stipulazione dev'essere riconosciuto il significato della
indicazione, mediante la clausola di ultrattività, di un termine di durata chiaramente individuato in
relazione a un evento futuro ma certo nell'an, benché privo di una precisa collocazione cronologica
ossia incerto soltanto nel quando (Cass. nn. 3671 e 3672/2021; Cass. n. 40409/2021; Cass. n.
33892/2022).
Trattandosi, dunque, di un termine pur sempre di durata ossia di efficacia del CCNL (c.d.
termine finale), trova applicazione il principio, affermato più volte da questa Corte (ex multis Cass.
n. 21537/2019) secondo cui dal contratto non è possibile recedere anticipatamente prima della
scadenza di quel termine (se non per giusta causa, nella specie non prospettata dalle parti e quindi
estranea all'ambito del presente giudizio).
Peraltro, secondo consolidato insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare
continuità, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti
stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare
le conseguenze della disdetta. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito recedere
unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai
sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi
di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori (Cass. n.
8994/2011; già prima v. Cass. n. 3296/2002 e Cass. n. 15863/2002).
6 Ne consegue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del
contratto collettivo applicato, seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al
momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno
diverso (Cass. n. 25062/2013). Va tuttavia precisato che, una volta scaduto il termine, il recesso del
singolo datore di lavoro non sarebbe neppure necessario, essendo sufficiente – appunto – la
scadenza del termine, salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione imprenditoriale alla quale
sia iscritto il singolo datore di lavoro, perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad
applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
6. Nel caso di specie, dunque, il CCNL che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto
efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020, e pertanto fino a quella data era certamente
vincolante nei confronti dell , con conseguente inefficacia della sua disdetta del CP_7
gennaio 2020.
La lettera del 18.2.2020 con cui l comunicava alle organizzazioni sindacali il CP_7
proprio intento di sospendere l'applicazione del CCNL CDR ha, d'altra parte, confermato detta
situazione giuridica in atto ed ha assunto valore di impegno espresso, da parte dell CP_7
stessa, di continuare l'applicazione del CCNL Sanità privata;
la Corte di appello ha, invero, accertato
che effettivamente, dopo il 18.2.2020, è stato mantenuto il trattamento economico del CCNL Sanità
privata applicato a tutti i lavoratori fino al 31.1.2020. Trattandosi di comunicazione avente natura di
atto unilaterale recettizio, la volontà di continuare ad applicare il CCNL Sanità privata ha prodotto
effetti già nel momento in cui è pervenuta a conoscenza delle organizzazioni sindacali destinatarie:
la successiva revoca era inidonea, senza il consenso della controparte, ad eliminare l'effetto
negoziale già prodotto. Ne consegue che, una volta comunicata espressamente la volontà di
ripristino dell'operatività del CCNL Sanità Privata, non era sufficiente - per la sua rimozione (e
conseguente applicazione di un diverso trattamento economico) - la revoca unilaterale
dell (ossia la lettera del 10.12.2020), ma era necessario che le controparti sociali (o, CP_7
se del caso, ciascun lavoratore) vi aderissero, potendo semmai – la suddetta revoca – valere, in
applicazione del principio generale di libertà negoziale, quale (mera) proposta per la stipulazione di
un nuovo contratto di lavoro con differente contenuto.
7 ……
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo nei sensi sopra
chiariti, con rinvio al giudice di merito indicato in dispositivo, che valuterà, in punto di fatto e in
concreto, le conseguenze del diritto dei lavoratori all'applicazione del CCNL Sanità privata (rectius
CCNL IRCCS) dopo l'8 ottobre 2020.” (pagg. 5-10).
2. I sigg. , , , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
hanno proposto ricorso in riassunzione sulla base della suddetta ordinanza della Corte di CP_6
Cassazione, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi.
I lavoratori ripercorrono la vicenda, chiedono la conferma della sentenza del Tribunale di
Pordenone e ribadiscono le proprie pretese. Alla luce della suddetta ordinanza della Corte di
Cassazione, evidenziano che il CCNL Sanità privata è vincolante per in quanto con lettera CP_10
del 18.2.2020 l'associazione si era impegnata a continuarne l'applicazione e la revoca unilaterale del 10.12.2020 non è idonea a caducare l'effetto negoziale di tale comunicazione.
3. Si è costituita l contestando il ricorso in riassunzione e chiedendone il rigetto. Illustra CP_10
i servizi sanitari che svolge, in diverse sedi, e in particolare quelli del centro di San Vito al
Tagliamento (PN) ove lavorano le controparti. Evidenzia che le controparti hanno svolto esclusivamente attività relative alla riabilitazione e non alla diagnosi e cura. Ripercorre la vicenda anche processuale, precisando di aver pagato quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di
Pordenone – con riserva di ripetizione – e di non aver ottenuto la restituzione a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Trieste. Rileva che, contrariamente a quanto affermato in Cass.
n. 26666/2024, non esiste alcuna “lettera del 18.02.2020” né alcun atto relativo e tale errore inficia tutta la pronuncia;
aggiunge che, se il riferimento è alla comunicazione del 19.2.2020, la Corte di
Cassazione ne ha comunque dato un'interpretazione difforme da quella prospettata dalle parti nei precedenti gradi di giudizio e in violazione dell'effetto devolutivo.
L evidenzia che la Corte d'Appello di Trieste ha escluso la sussistenza di un CP_10
comportamento concludente volto a recepire il CCNL IRCCS dopo l'8.10.2020 e la statuizione sul punto è passata in giudicato. Ritiene, pertanto, che i lavoratori hanno eventualmente diritto all'applicazione del CCNL Sanità Privata, atteso che non è sussistente né risulta provato alcun
8 comportamento concludente volto a recepire il CCNL IRCCS;
precisa che i riferimenti al CCNL
Sanità Privata contenuti nei cedolini derivavano da motivazioni tecniche e organizzative, non costituenti riconoscimento legale o contrattuale, e che essa doveva attendere la conclusione delle trattative con le organizzazioni sindacali prima di applicare il CCNL CDR.
4. All'udienza del 10.7.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è
stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso in riassunzione dei lavoratori è infondato mentre l'appello originariamente proposto dall è fondato e deve essere accolto per le dirimenti ragioni che seguono, che CP_10
assorbono ogni ulteriore questione.
6. I principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio sono coerenti con alcuni precedenti che avevano già risolto alcune delle questioni in diritto dirimenti ai fini della decisione. Peraltro, l'ordinanza di rinvio ha risolto solo alcune delle questioni dirimenti ai fini del decidere, e comunque demanda a questa Corte alcune valutazioni di fatto, nei termini che seguono.
6.1. Ebbene, in forza dell'ordinanza di rinvio e di alcuni precedenti quali, in particolare, Cass.
n. 26927/2024, deve ritenersi che il CCNL Sanità Privata con scadenza 31.12.2005 era un contratto a termine con clausola di ultrattività (art. 4) contenente un termine certus an e incertus quando,
rappresentato dalla stipulazione del nuovo CCNL. Tale orientamento ha, inoltre, ribadito che il singolo datore di lavoro, aderente a una delle Organizzazioni stipulanti il CCNL, non può recedere unilateralmente dal CCNL (essendo tale facoltà concessa solo ai soggetti stipulanti e, dunque, alle organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti) ma è obbligato ad applicarlo sino alla sua scadenza,
salvo che il CCNL venga rinnovato dall'associazione alla quale sia iscritto tale datore di lavoro,
perché in tal caso quest'ultimo sarà vincolato anche ad applicare il nuovo CCNL in virtù del principio di rappresentanza sindacale.
Ed invero, nel caso di specie, il CCNL Sanità che aveva scadenza al 31/12/2005 in realtà ha avuto efficacia fino al suo rinnovo, avvenuto l'8 ottobre 2020, e pertanto, trattandosi di CCNL a termine, fino a quella data era certamente vincolante nei confronti di con conseguente CP_10
9 inefficacia della sua disdetta del gennaio 2020.
6.2. Né è possibile ritenere nulla per indeterminatezza la clausola di ultrattività di cui all'art. 4 del CCNL Sanità Privata scaduto il 31.12.2005, come già chiarito dalla Suprema Corte: “La
clausola non è di contenuto indeterminato, in quanto individua esattamente e specificamente
l'evento (rinnovazione del CCNL) al quale è collegata la cessazione della durata (rectius
dell'efficacia) del CCNL, che deve ritenersi certo nell'an – visto il sistema di relazioni industriali, nel
quale la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo rappresentano i principali strumenti
dell'attività svolta dai soggetti collettivi ex art. 39 Cost. – ed incerto solo nel quando, incertezza
connaturata all'inesistenza di obblighi a contrarre nell'ambito dell'attività sindacale e, in generale,
nel nostro ordinamento (salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore, nella specie
insussistenti).” (Cass. n. 26927/2024).
6.3. Per quanto sin qui esposto, alla luce del complessivo contenuto dell'ordinanza di rinvio,
letta alla luce della formulazione del secondo motivo di ricorso accolto e dei precedenti in materia, il passaggio ove la Suprema Corte chiede a questa Corte di valutare “ in punto di fatto e in concreto,
le conseguenze del diritto dei lavoratori all'applicazione del CCNL Sanità privata (rectius CCNL
IRCCS) dopo l'8 ottobre 2020.” debba intendersi nel senso che questa Corte, alla luce dei principi sopra richiamati in punto impossibilità per di sottrarsi all'applicazione del CCNL Sanità prima CP_10
della sua scadenza, debba valutare se, dopo tale scadenza (8.10.2020) tale contratto o, meglio, il suo rinnovo, continui a vincolare tenuto conto del fatto che la Suprema Corte non ha rimesso CP_10
in discussione l'accertamento compiuto dalla Corte d'Appello di Trieste sul fatto che nel luglio 2020
era receduta da e che dopo l'8.10.2020 non si configurano comportamenti concludenti CP_10 Pt_3
in capo a volti all'applicazione del CCNL Sanità, nella versione originaria o rinnovata. CP_10
Ebbene, questa Corte esaminati i documenti di causa, osserva quanto segue.
Come già accertato dalla Corte d'Appello di Trieste (pag. 8 della sentenza), accertamento e questione non rimessi in discussione dalla Suprema Corte, medio tempore, il 29.7.2020, era CP_10
receduta dall'Organizzazione datoriale di appartenenza , firmataria del CCNL Sanità Privata, Pt_3
con effetto immediato, per giusta causa.
Sicchè, quantomeno dal momento del rinnovo del CCNL Sanità (avvenuto con la stipula del
10 CCNL IRCCS), avvenuto il giorno 8.10.2020, non era più vincolata al predetto contratto in CP_10
virtù del principio di rappresentanza sindacale, come del resto riconosciuto anche dal precedente di legittimità Cass. n. 26927/2024: “Dunque è esatto in via di principio, come afferma la ricorrente, che
“quantomeno a decorrere dal 08.10.2020 era libera di applicare il CCNL CDR o anche di non CP_10
applicarne nessuno, attesa l'efficacia e la validità del recesso/disdetta … comunicati
tempestivamente” (v. ricorso per cassazione, p. 35).” (Cass. n. 26927/2024).
6.4. Come detto, la questione del recesso di da non è messa in discussione CP_10 Pt_3
dall'ordinanza di rinvio, ma, in ogni caso, questa Corte rileva che non coglie nel segno il richiamo all'art. 24 c.c. che prevede, in via generale “L'associato può sempre recedere dall'associazione se
non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve
essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso in
corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”.
Ed invero, con la lettera del 29.7.2020 ha intimato ad il recesso per giusta causa CP_10 Pt_3
con effetto immediato ed ne ha preso atto, dichiarando di rispettare la scelta e senza Pt_3
contestare l'efficacia immediata del recesso o la sussistenza della giusta causa (v. lettera del
3.8.2020 di ). Deve, dunque, ritenersi verosimile che lo Statuto di consentisse il recesso Pt_3 Pt_3
con effetto immediato per giusta causa o che, comunque, sia intervenuto un accordo tra le parti
( e ) sul punto. CP_10 Pt_3
7. La Corte d'Appello di Trieste ha ritenuto, con valutazione in fatto non rimessa in discussione dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte, che dopo l'8.10.2020 non si configuri in capo a un comportamento concludente volto all'applicazione del CCNL Sanità nella sua CP_10
versione anteriore, non più vigente, né nella versione rinnovata e vigente, per l'appunto, da tale data,
il CCNL IRCCS (pag. 9 della sentenza della Corte d'Appello di Trieste).
Questa Corte condivide tale valutazione e ritiene che, dopo l'8.10.2020, non fosse più CP_10
vincolata all'applicazione del CCNL Sanità Privata (né nella versione anteriore, non più vigente, né
nella versione rinnovata e vigente, per l'appunto, da tale data, il CCNL IRCCS) nemmeno per comportamenti concludenti, ovverosia per effetto di una spontanea recezione tacita o implicita di quella determinata “fonte” collettiva.
11 7.1. Trattasi, del resto, di una valutazione in fatto, come riconosciuto dalla Suprema Corte
nella pronuncia Cass. n. 26927/2024, insindacabile in sede di legittimità.
7.2. Ebbene, anche questa Corte ritiene che l'attento esame di tutti i documenti di causa,
anteriori e posteriori all'8.10.2020 evidenzi la ferma, costante, esplicita e inequivoca volontà di CP_10
di sostituire il CCNL Sanità Privata con altro CCNL (ed in particolare con il CCNL CDR) nella regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale addetto ai centri di riabilitazione.
Sicchè non si configura un comportamento concludente tale da vincolare ad applicare CP_10
il CCNL Sanità Privata rinnovato (rectius CCNL IRSCC) dopo l'8.10.2020. La non ha tenuto CP_10
alcun comportamento tale da configurare spontanea recezione tacita o implicita del CCNL Sanità,
perché ha sempre contestato la sua applicazione (sin dal gennaio 2020, momento in cui non poteva ancora legittimamente variare il CCNL applicato), ed in particolare dopo l'8.10.2020 (momento a partire dal quale poteva legittimamente variare il CCNL), applicandolo dichiaratamente solo in via temporanea (e manifestando espressamente di non volersi con tale applicazione temporanea obbligare pro futuro) per il tempo strettamente necessario a chiudere le trattative in corso con il proprio personale dipendente addetto ai centri di riabilitazione e, dopo il conclamato fallimento delle trattative medesime (due mesi dopo il rinnovo del CCNL Sanità), per il tempo tecnico strettamente necessario alla riorganizzazione amministrativa conseguente alla transizione in oggetto (che coinvolgeva numerosissime sedi e numerosissimi lavoratori in tutta Italia).
7.3. In particolare, sotto tale profilo, la volontà di non applicare più il CCNL Sanità Privata
emerge già dalle lettere del 27-28 gennaio 2020 con le quali manifestava alle OO.SS. e a CP_10
tutti i propri dipendenti del settore la volontà di variare il CCNL applicato al personale impiegato nei centri di riabilitazione, applicando il CCNL CDR.
Ancorchè si tratti di comunicazioni sul piano giuridico inidonee allo scopo nel momento in cui sono state formulate, non potendo, per quanto precede, a quella data l (ancora) sottrarsi CP_10
all'applicazione del CCNL Sanità Privata, si tratta di comportamento senz'altro valutabile per ricostruire la volontà di anche posteriore all'8.10.2020 e, dunque, per escludere, come detto, CP_10
dopo tale data, la sussistenza di un comportamento concludente che vincoli a continuare ad CP_10
applicare il CCNL Sanità Privata e suoi rinnovi.
12 Con successiva lettera del 19.2.2020, l ha comunicato la sospensione della variazione CP_10
del CCNL (dal CCNL Sanità Privata al CCNL CDR) comunicata il mese precedente.
Questo perché, come si evince dalla lettura di tale documento, dopo le citate lettere del gennaio 2020 si è aperto un tavolo di trattative tra l e le Organizzazioni Sindacali, le CP_7
quali avevano rappresentato ad il possibile impiego, a sostegno del settore, di finanziamenti CP_10
regionali, con correlata riduzione del costo del lavoro che avrebbe potuto incidere sulla decisione di variazione del CCNL o, comunque, di adottare eventuali accordi migliorativi in merito. In tale contesto, si è riservata di valutare la prospettiva ribadendo, comunque, la volontà già CP_10
manifestata (“senza con ciò innovare sulla decisione originariamente assunta”). Tanto che, nella medesima lettera, si specifica che la sospensione dell'applicazione del CCNL CDR sarebbe avvenuta solo con riferimento al personale già in forza al 31.1.2020, mentre sarebbe proseguita per il personale assunto dal 1°.2.2020 (al quale, evidentemente, sin dall'assunzione è stato applicato il
CCNL CDR, del pari stipulato da , a cui, a quella data, era ancora aderente). Anche il Pt_3 CP_10
documento in esame, dunque (ferma, per quanto precede, l'inefficacia giuridica dell'indicazione del
CCNL CDR con riferimento al personale il cui rapporto di lavoro era stato regolato dal CCNL Sanità
Privata e che aveva diritto alla applicazione di quest'ultimo sino all'8.10.2020), esprime un comportamento di contrario alla perdurante applicazione del CCNL Sanità Privata e utile a CP_10
interpretare il comportamento di successivo all'8.10.2020 nel senso di escludere la CP_10
sussistenza di un comportamento concludente favorevole all'applicazione del CCNL Sanità.
Emblematico, nel senso qui sostenuto, il fatto che ai neoassunti addetti ai centri di riabilitazione abbia applicato il CCNL CDR. CP_10
Ancora, in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente della CP_10
volto alla perdurante applicazione del CCNL Sanità Privata dopo il suo rinnovo, si richiama il recesso per giusta causa di dall'organizzazione datoriale del 29.7.2020 che fonda la giusta causa CP_10 Pt_3
proprio nel fatto che, durante le trattative per il rinnovo del CCNL Sanità Privata, è stata sottoscritta una ipotesi di accordo del 10.6.2020 che prevedeva un vincolo all'applicazione del CCNL rinnovato anche ai centri di riabilitazione che, alla data di sottoscrizione della ipotesi di accordo in questione,
adottavano il CCNL Sanità previgente.
13 Va qui puntualizzato che tale ipotesi di accordo era soggetta a ratifica “entro e non oltre” il
30.7.2020, ratifica pacificamente non intervenuta, v. doc. 1 dei lavoratori che consiste in un comunicato delle OO.SS che denunciano la mancata ratifica dell'ipotesi di accordo di cui si discorre,
non immediatamente vincolante, come ammesso dalla medesime OO.SS, e la rottura delle trattive.
La mancata ratifica dell'ipotesi di accordo entro il termine essenziale del 30 luglio 2020 ha, dunque,
comportato la caducazione di tale documento, come riconosciuto dalle stesse OO.SS nel citato comunicato. In ogni caso, è decisivo il fatto che, al momento della stipula del CCNL IRCCS
(ancorchè con effetti retrodatati al 1°.7.2020), non era più affiliata ad , e non era più CP_10 Pt_3
vincolata all'applicazione della contrattazione sottoscritta da tale associazione datoriale.
Del resto, il doc. 16 dei lavoratori non prova affatto la ratifica dell'ipotesi di accordo del
10.6.2020, essendo un articolo di stampa in cui le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per la “conferma” di una decisione dalla Conferenza Stato-Regioni che aveva disposto che ogni
Regione provvedesse - con risorse a carico del Fondo Sanitario regionale - al riconoscimento della compartecipazione al 50% per il rinnovo del CCNL del personale non medico della sanità privata. Si
tratta, del resto, di un documento del settembre 2020 e, quindi, in ogni caso successivo al recesso
Pt_ di da . CP_10
Anche successivamente al rinnovo CCNL Sanità (rectius, da quel momento, CCNL IRCCS),
l ha tenuto comportamenti che escludono la volontà di recepire tale rinnovo. CP_10
Innanzitutto, pacificamente, il CCNL IRCCS non è stato mai applicato da che, in via CP_10
transitoria, ha continuato per qualche mese ad applicare il “vecchio” CCNL Sanità, comunque espressamente dichiarando le ragioni di tale temporanea applicazione e ribadendo sempre la volontà di passare al CCNL CDR, v. testè infra.
In particolare, a partire dai prospetti paga di ottobre 2020, ha pacificamente eliminato CP_10
il codice 031, indicante il “vecchio” CCNL Sanità.
Inoltre, dalla lettura della lettera 6.11.2020 dell' a tutti gli addetti al comparto non CP_10
medico emerge che, dopo il rinnovo CCNL Sanità, sono continuati gli incontri e le trattative tra le
Organizzazioni Sindacali e l che ribadiva di non voler più applicare tale contratto, CP_10
coerentemente al comportamento inequivoco tenuto sino al quel momento, ma rimaneva disponibile
14 a trovare possibili contemperamenti con le esigenze dei lavoratori: “In questi mesi La Nostra
Famiglia, pur confermando in ogni occasione la sua scelta, non ha mai smesso di interrogarsi sulle
soluzioni In grado di contemperare le richieste dei lavoratori con la necessità di garantire continuità
e sostenibilità In una visione di lungo periodo… La proposta discussa oggi…..”.
In tale lettera l sintetizza ai dipendenti la proposta discussa con le OO.SS, incentrata CP_10
sull'applicazione, agli addetti ai centri di riabilitazione, del CCNL CDR medio tempore rinnovato nel
2020, con alcuni miglioramenti.
Il 10.12.2020 l scrivendo alle OO.SS, ha dichiarato di revocare la sospensione CP_10
temporanea dell'applicazione del CCNL CDR disposta nel febbraio 2020 per i dipendenti al
31.1.2020 addetti ai centri di riabilitazione “in considerazione del venir meno dei motivi che l'avevano
determinata”, precisando che a tale personale sarebbe stato applicato da (non più aderente, CP_10
a tale data, ad ) il CCNL CDR sino alla sottoscrizione della contrattazione di settore. Pt_3
Con comunicazione in pari data (10.12.2020) indirizzata ai dipendenti l ha ribadito che CP_10
“come anticipato con nostra comunicazione del 6 novembre u.s. e nel corso degli incontri con le
Organizzazioni Sindacali, l ha deciso di applicare ai dipendenti non medici il CCNL CP_7
coerente con l'attività svolta”, ovverosia il CCNL CDR. ha richiamato “La proposta CP_10
comunicatale il 6.11.2020 …. ” proseguendo “Purtroppo le trattative hanno avuto esito negativo e
non possiamo quindi che dare applicazione rigorosa del CCNL per il personale dipendente da
Residenze Sanitarie Assistenziali …” (ovverosia, al CCNL CDR).
In tale lettera, l ha inequivocabilmente chiarito: “Per una questione meramente tecnica CP_10
temporanea, … gli importi indicati nel CCNL CDR verranno indicati in maniera esplicita nel LUL di
gennaio 2021: i riferimenti che troverete nel LUL di novembre e dicembre, quindi, al CCNL applicato
al 31 gennaio 2020 sono solo utili ai fini dell'elaborazione del LUL stesso, senza alcun altro effetto
legale e/o contrattuale …. L'orario di lavoro settimanale è fissato in 38 ore come previsto all'art. 18
del CCNL CDR …. Dal 01.05.2021 …..Per una questione meramente tecnica e per consentire di
mantenere la stessa retribuzione nel LUL troverà ancora il riferimento all'orario di lavoro settimanale
di 36 ore anziché di 38, ma solo appunto allo scopo di ovviare alle logiche del programma di
elaborazione dati, senza alcun valore legale e/o contrattuale.
15 Conseguentemente le 2 ore settimanali prestate in meno dal 01.11.2020 al 30.4.2021
verranno conteggiate a parte e risulteranno a debito da parte Sua”.
Anche tale lettera depone inequivocabilmente in senso contrario alla configurazione di un comportamento concludente di nel senso dell'applicazione del CCNL Sanità rinnovato. La CP_10
volontà espressa è quella di applicare il CCNL CDR, tant'è che solo per ragioni tecniche legate all'elaborazione di un elevato numero di cedolini paga (sono stati allegati 1600 addetti ai centri di riabilitazione in tutta Italia) la transizione è avvenuta gradualmente sul piano tecnico: emblematica la pianificazione del passaggio dal vecchio al nuovo orario di lavoro (36 ore del CCNL Sanità/38 ore del CCNL CDR).
7.4. In definitiva, deve ritenersi che, se prima dell'8.10.2020 l non era libera di CP_10
disapplicare il CCNL Sanità Privata, dall'8.10.2020 poteva farlo, non essendo più vincolata per rappresentanza sindacale (non essendo più affiliata ad ) all'applicazione del CCNL Sanità Pt_3
rinnovato (CCNL IRCCS).
Né, per tutto quanto esposto, si configura un comportamento concludente vincolante CP_10
ad applicare, anche dopo l'8.10.2020 il CCNL Sanità rinnovato (CCNL IRCCS) posto che, sia prima che dopo tale data, ha sempre espresso la volontà di mutare CCNL;
inoltre, l'applicazione del CP_10
CCNL Sanità (mai del rinnovato IRCCS) è avvenuta dichiaratamente in via temporanea, nelle more delle trattative con le OO.SS per una soluzione che tenesse conto delle esigenze dei lavoratori e,
fallite le trattative, per il tempo tecnico strettamente necessario ad adeguare il settore amministrativo di gestione del personale alla transizione al CCNL CDR (si tenga presente l'elevatissimo numero di sedi e di dipendenti interessati sul territorio nazionale).
Un tanto, sempre nella ferma, espressamente e inequivocabilmente dichiarata da CP_10
volontà di svincolarsi dal CCNL Sanità.
Non vi sono, in definitiva, elementi, secondo questa Corte, per la configurazione di un comportamento concludente di segno diverso.
8. Questa Corte ritiene, infine, che, dopo l'8.10.2020, non fosse più vincolata CP_10
all'applicazione del CCNL Sanità Privata (né nella versione anteriore a tale data, non più vigente, né
nella versione rinnovata e vigente da tale data: il CCNL IRCCS) nemmeno per effetto delle clausole
16 di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro.
8.1. Ed invero, questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, in via generale, il rinvio contenuto nella lettera di assunzione alla contrattazione collettiva lascia, in generale, impregiudicata la natura del CCNL come
“fonte” eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro che resta esterna e non viene recepita / non si incorpora nel contenuto regolatorio del contratto individuale. In tale prospettiva, la “fonte” esterna
è, come tale, suscettibile di essere modificata nel tempo, secondo le ordinarie dinamiche sindacali
(v. Cass. 18902/2024 che richiama Cass. n. 5285/1989) e, dunque, secondo le regole derivanti dall'affiliazione e dalla rappresentatività sindacale.
8.2. In questa prospettiva, per tutto quanto precede, non può sostenersi che le clausole di rinvio contenute nei contratti individuali di lavoro imponessero a l'applicazione del CCNL CP_10
Sanità anche dopo la sua scadenza, l'8.10.2020, in quanto dopo tale data non era più CP_10
obbligata ad applicare quel contratto (né nella versione originaria, scaduta, né nella versione rinnovata, id est CCNL IRCCS), non essendo più affiliata ad . Pt_3
8.3. Coerentemente con il predetto generale orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, si ritiene che anche nel caso di specie - in cui era, all'epoca di stipulazione dei CP_10
contratti individuali per cui è causa, già iscritta all'organizzazione sindacale ARIS, stipulante il CCNL
Sanità Privata (sino al 2012 unico contratto di settore) – le clausole di rinvio di cui si discorre,
contenute nei contratti individuali di lavoro, debbano essere interpretate, (non essendo stati allegati e provati indici fattuali di segno diverso), come una mera dichiarazione ricognitiva di un obbligo che già derivava (allora) in capo alla dall'iscrizione all'associazione datoriale (ovverosia CP_10 Pt_3
quello di applicare il CCNL Sanità, sino al 2012 unico contratto di settore).
Le clausole contenute nei contratti individuali sono, invero, del tutto generiche, fanno talvolta riferimento al solo settore ( “CCNL vigente per il personale non medico dipendente da Enti
ecclesiastici che gestiscono Case di Cura, Centri di Riabilitazione ed Ospedali Classificati”) e/o all'associazione datoriale stipulante (“contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei
Centri di Riabilitazione associati ad ”), e/o sono per lo più redatte in un'epoca in cui Pt_3
pacificamente, l'unico contratto del settore stipulato da era il CCNL Sanità (ante 2012), sicchè Pt_3
17 non è dirimente nemmeno l'indicazione del CCNL “vigente”.
8.4. Non si configura, viceversa, una volontà negoziale che individui ulteriori obblighi tra le parti, ed in particolare l'obbligo di di continuare ad applicare il CCNL Sanità (allora vigente e/o CP_10
eventualmente rinnovato) per tutta la durata di quei rapporti di lavoro, a prescindere dalle dinamiche delle relazioni sindacali. Questo perché non sono stati specificamente allegati e provati elementi,
nella formulazione delle clausole dei contratti individuali di lavoro (come detto, generiche) o aliunde
ricavabili, che consentano di ritenere sussistente un obbligo in capo a di continuare ad CP_10
applicare il CCNL Sanità e i suoi eventuali futuri rinnovi anche nel caso di mutamento dell'affiliazione sindacale.
Si è sopra argomentato sul perché non si configura un comportamento concludente in tal senso.
8.5. Né vi è alcun elemento (né testuale né aliunde ricavabile) che induca a ritenere che, nel caso di specie, in deroga all'orientamento generale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione,
le parti abbiano inteso incorporare nel contratto individuale il CCNL Sanità, nella sua formulazione originaria e/o anche nelle successive modifiche (inserendo, per tal via, un obbligo non modificabile unilateralmente dal datore di lavoro).
8.6. Non c'è, in definitiva, alcun elemento che induca a ritenere che il datore di lavoro CP_10
abbia inteso, al momento della stipula dei contratti individuali, sostanzialmente abdicare pro futuro
alla possibilità di cessare di applicare il CCNL Sanità mediante il recesso dall'associazione datoriale stipulante.
8.7. In conclusione, stante la genericità delle clausole di rinvio contenute nei contratti individuali e in difetto di altri specifici elementi, sulla base di un ragionamento presuntivo basato sull'id quod plerumque accidit (per cui il datore di lavoro iscritto ad una organizzazione datoriale, in via generale, fa riferimento nelle lettere di assunzione al CCNL che è vincolato ad applicare, ciò che non implica, di per sé solo e in difetto di ulteriori elementi, alcuna ulteriore manifestazione di volontà
negoziale nel senso di abdicare alla possibilità di recedere in futuro dal sistema di rappresentanza sindacale), si deve escludere che le parti abbiano voluto, in deroga ai principi generali, recepire il
CCNL Sanità, incorporandolo nel contratto individuale, o comunque obbligare ad applicare, CP_10
18 per tutta la durata dei rapporti di lavoro in questione, il CCNL Sanità e i suoi rinnovi.
8.8. Del resto, anche il lavoratore qualifica come “formale” il richiamo al CCNL contenuto nelle lettere di assunzione, peraltro senza allegare specificamente la formulazione di tale richiamo né indicare elementi testuali o di altro tipo a sostegno dell'asserito effetto che tale richiamo dovrebbe,
nella sua prospettazione, avere (ovverosia quello di obbligare ad applicare il rinnovo del CCNL CP_10
Sanità ancorchè non più affiliata all'organizzazione datoriale che lo ha stipulato).
Prospettazione che, per quanto precede, questa Corte ritiene infondata.
Né risulta dirimente che, dopo il legittimo recesso da , abbia inteso applicare il Pt_3 CP_10
CCNL CDR, ritenuto dalle lavoratrici “peggiorativo”, non configurandosi, anche per quanto precede,
un diritto quesito delle lavoratrici medesime ad un determinato trattamento economico normativo (v.
Cass. 18902/2024).
9. Quale elemento che corrobora le conclusioni sin qui raggiunte, questa Corte rileva che il
CCNL CDR è stato sottoscritto anche da , sindacato di iscrizione del lavoratore per cui è CP_14
causa.
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione (ivi incluse le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria sollevate in sede di udienza di discussione),
il ricorso in riassunzione è infondato e, in accoglimento dell'appello originariamente proposto da e in riforma dell'impugnata sentenza, le domande proposte dai lavoratori in epigrafe indicati CP_10
in primo grado devono essere rigettate.
Per l'effetto, i predetti lavoratori devono essere condannati a restituire a Controparte_7
tutto quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza del Tribunale di
[...]
Pordenone impugnata (è pacifico tra le parti che la sentenza sia stata eseguita).
11. In considerazione della numerosità e della complessità, in fatto e in diritto, delle questioni di causa, sulle quali vi è contrasto nella giurisprudenza di merito, le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
19 1) in accoglimento dell'appello proposto da , rigetta le Controparte_7
domande proposte dai Sigg.ri , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4
, , e , accolte in primo Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5
grado;
2) condanna i Sig.ri , , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 [...]
, , e a restituire a Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 Controparte_5 CP_7
tutto quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza del Controparte_7
Tribunale di Pordenone n. 75/2022;
3) compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Venezia, il giorno 10.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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