Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8879-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 30 maggio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 8879/2023 R.G.A.C., sono presenti gli Avv.ti
Cesare Leone e Marco Passalacqua per RI GE UC, e l'Avv.
Roberto Mauroner per l Controparte_1
.
[...]
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
Gli avv.ti Leone e Passalacqua chiedono la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatari.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:25, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8879/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
UC RI GE ( rappresentata e dife- C.F._1
sa dagli avv.ti Cesare Leone ( e Marco Passalac- Email_1
qua ( per procura allegata all'atto di cita- Email_2
zione;
- attrice -
E
Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresen-
[...]
tata e difesa dall'avv. Roberto Mauroner ( Email_3
per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna l ON
, in persona del legale rappresentante pro tem-
[...]
pore, al pagamento in favore di UC RI GE della com-
plessiva somma di € 50.942,75, oltre interessi, dalla data del sini-
stro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
2) condanna l' ON
, in persona del legale rappresentante pro tem-
[...]
pore, al pagamento delle spese di lite sostenute da UC RI
GE, che si distraggono in favore degli avv.ti Cesare Leone e
Marco Passalacqua e si liquidano in complessivi € 4.354,00, di cui
€ 545,00 per spese, ed € 3.809,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico dell' ON
, in persona del legale rappresentante pro tem-
[...]
pore.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, UC RI GE ha chiesto la condanna dell'
[...]
, ai sensi Controparte_4
dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni – quantificati nella com-
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Sezione Terza Civile
plessiva somma di € 53.100,50 – conseguenti ad un infortunio verificatosi a il 27 maggio 2021, verso le 8:30, quando l'attrice “si trovava CP_3
presso l'ospedale “ ” di per svolgere la parte burocratica CP_3 CP_3
del pre-ricovero per un intervento oculistico … si recava, all'interno dello
stesso nosocomio, presso l'ambulatorio per effettuare un prelievo ematico …
Effettuato il prelievo ematico, l'attrice usciva dal predetto ambulatorio,
scendendo il gradino di marmo ivi esistente, che però, a causa della pioggia
di quella giornata, era viscido e scivoloso, in questo modo perdeva l'equili-
brio e cadeva pesantemente a terra” [cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2], riportando lesioni personali.
❖❖❖
Tanto premesso, allorquando venga in considerazione la responsabilità
ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere proba-
torio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di perti-
nenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato –
che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connatu-
rale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché
provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinan-
dosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno
(cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-
re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente,
per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale
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tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr.
Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurreb-
be ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costi-
tuita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia inte-
grare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.,
con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante se-
condo l'incidenza della colpa del danneggiato (ex plurimis, Cass. civ. n.
3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).
In proposito è utile evidenziare che “l'ipotesi del concorso di colpa del
danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente
ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non con-
cretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere
esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune
indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla
quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella pro-
duzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e ri-
chieste formulate dalla parte” (Cass. civ. n. 6529/2011).
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Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, es-
sendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità
tra l'evento lesivo del 27 maggio 2021e le condizioni (potenzialmente peri-
colose) del luogo del sinistro.
E invero, il teste escusso, , ha confermato la dina- Testimone_1
mica dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che
“L'incidente è avvenuto il 27 maggio 2021, verso le 10:30 circa. Mi trovavo
con mia moglie e mia nuora al CTO di perché mia moglie doveva CP_3
fare un piccolo intervento all'occhio. Da lì l'accettazione ci ha mandato a
[...]
per il prericovero e per prendere la cartella clini-ca. Ci siamo quindi Pt_1
spostati a , abbiamo girato vari reparti. Ad un certo punto siamo CP_3
andati in un altro padiglione per fare un prelievo di sangue ma non era il
posto giusto e quindi siamo andati via. Mentre uscivamo mia moglie nello
scendere le scale esterne è scivolata perché la scala era bagnata, infatti
quel giorno pioveva. Ricordo che non c'era passa-mano e non neppure stri-
sce antiscivolo. Nel momento dell'incidente mi trovavo dietro mia moglie e
mia nuora. A seguito della caduta mia moglie lamentava dolori alla gamba
destra. Subito è accorso un dipendente dell'Azienda che mi ha aiutato a
mettere mia moglie su una sedia con le rotelle e l'ho accompagnata al pron- to soccorso dove le hanno riscontrato la frattura del femore. Riconosco il luogo del sinistro come quello raffigurato nelle fotografie che mi vengono
esibite (doc. 4, allegato all'atto di citazione).” [cfr. verbale di udienza 5 marzo
2024].
A tal proposito deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inattendi-
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bilità sollevata dall'Azienda convenuta con riferimento al teste Tes_1
, stante la sua qualità di coniuge in regime di separazione legale
[...]
con l'attrice dal momento che non è emerso alcun elemento da cui desu-
mere la perdita di credibilità dello stesso e non esistendo alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale (Cass. civ. n. 2295/2021).
Anche il teste ha confermato la dinamica Testimone_2
dell'incidente, precisando che “L'incidente è avvenuto il 27 maggio 2021,
verso le 9:30/10:00 circa. Mi trovavo con i miei suoceri al CTO perché mia
suocera doveva fare una visita oculistica. Eseguita la visita siamo stati
mandati a per fare i prelievi per il prericovero. Abbiamo girato CP_3
diversi padiglioni, e da ultimo siamo saliti in padiglione per fare il prelievo
ma anche questo era sbagliato. Nell'uscire però mia suocera scivolava per-
ché il gradino era bagnato dal momento che pioveva. Non vi era passamano
né a terra str-sce antiscivolo. Nel momento del sinistro mi trovavo dietro mia
suocera che era uscita dalla porta per prima. È caduta a terra e lamentava
dolori alla gamba destra. Subito è accorso un infermiere che con una sedia
a rotelle l'ha accompagnata al pronto soccorso dove le hanno riscontrato la
frattura del femore. Riconosco il luogo del sinistro come quello raffigurato
nelle fotografie che mi vengono esibite (doc. 4, allegato all'atto di citazione).
Non ricordo in quale padiglione è caduta mia suocera. Ricordo che la porta
d'ingresso è vicina alla pediatria e da quella porta entravano ed uscivano
tutti.” [cfr. verbale di udienza 18 ottobre 2022].
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale
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sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sulla convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
Prova che, nel caso che ci occupa, non è stata raggiunta.
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, conden-
sate nella relazione in atti (e non contestate dalle parti), questo giudice ri-
tiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al pre-
detto incidente delle lesioni (“frattura pertrocanterica femore di dx”) refer-
tate all'attrice presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale in data CP_3
27 maggio 2021 [cfr. relazione del C.T.U. dott.ssa , pag. 5]. Persona_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua ri-
conducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'Azienda ospedaliera convenuta, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappre-
sentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso
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fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da inter-
rompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Infondata è a tal proposito l'eccezione di parte convenuta secondo cui
“il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria formulata
con l'atto introduttivo del giudizio, con particolare riferimento anche al luogo
dell'asserita caduta, sia rimasto privo di idoneo supporto probatorio … dai
terminali e dalla piattaforma digitale del nosocomio di e, nello CP_3
specifico, dall'U.O. di Oculistica, non risulta alcun invito per il giorno
27.05.2021 della Sig.ra RI né che la stessa abbia eseguito un prelievo
ematico in regime di pre-ricovero quella stessa mattina” [cfr. note conclusive,
pag. 2].
Invero, è pacifico che la caduta dell'attrice sia avvenuta all'interno dell'Azienda convenuta, risultando, quindi, irrilevante il motivo per cui l'attrice si trovasse in quei luoghi.
Non può, infine, configurarsi un concorso di colpa di UC RI
GE, atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento – quali risultanti dall'attività istruttoria – inducono a ritenere che esso non po-
tesse essere previsto né, tantomeno, evitato dalla stessa.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda spiegata nei confronti dell'
[...]
che va quindi condanna- Controparte_4
ta a risarcire i danni sofferti da UC RI GE in conseguenza di esso.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che le lesioni riportate in occasione della caduta del 27 maggio 2021
hanno provocato a UC RI GE una inabilità temporanea asso-
luta di 8 giorni, una inabilità temporanea parziale di 65 giorni (di cui 15
giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 30 giorni al 50% e ulteriori 20
giorni al 25%) e, infine, un danno biologico permanente pari al 16%
dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esau-
stivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente moti-
vato le proprie conclusioni [relazione cit., pag. 5 e 6].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
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Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
bile come reato: Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica
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figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da
Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai con-
solidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attrice, a titolo di danno non patrimoniale di carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 16% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (69 anni), la somma complessiva di €
46.429,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €
4.396,67, da moltiplicare per il grado di invalidità (16) e per il coefficiente
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(0,660) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di
intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente
costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso
che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risen-
tirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "spe-
cifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali
rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle
conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sof-
ferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarci-
torio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n.
23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
(Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).
Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presume-
re - né l'attrice ne ha dato prova - la presenza di circostanze "specifiche ed
eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.
Occorre comunque considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già
contemplano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggetti-
va.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi
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– la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 4.513,75 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 50.942,75, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da UC RI
GE in conseguenza dell'incidente.
Occorre considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contem-
plano, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale pondera-
to per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.
Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisio-
ne sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli
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indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal
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danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità tempo-
ranea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a UC RI GE - al cui pagamento deve essere con-
dannata l' Controparte_4
– ammonta a € 50.942,75, oltre interessi, da calcolarsi con le
[...]
modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., la convenuta Controparte_4
in persona dell'amministratore pro tempore, va condannata al
[...]
pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, che devono essere distratte in favore dei procuratori di parte attrice che ne hanno fat-
to richiesta.
- 16 - Tribunale di Palermo
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Il compenso professionale ai difensori viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000), i parametri minimi in considerazione del grado di complessità della controversia.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attrice –
vanno poste, in via definitiva, a carico dell'
[...]
. Controparte_4
❖❖❖
Così deciso a Palermo, in data 30 maggio 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digi-
tale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 17 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile