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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5767/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 08.01.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Daniela
Bucci (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
APPELLANTE -
E
c. f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocati Mario
Bussoletti (c.f. ) e Andrea Pantellini (c.f. C.F._3
) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._4
APPELLATA-
E
(c.f. ) -APPELLATO Controparte_2 C.F._5
CONTUMACE-
(c.f. ) - APPELLATA Controparte_3 C.F._6
CONTUMACE-
(c.f. ) cessata c/o l'assuntore del Controparte_4 P.IVA_2 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore - APPELLATA CONTUMACE-
[...]
r.g. n. 1 Oggetto: appello di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
, e avverso la sentenza, resa tra le parti, dal CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale Ordinario di Latina n. 1996/2023, in data 28.09.2023, a definizione del giudizio recante n° R.G. 6109/2020 promosso da nei confronti di Controparte_1
, , e - oggetto: Parte_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
giudizio di divisione endoesecutiva -
IN FATTO E IN DIRITTO
L'11.12.2020, notifica, unitamente all'ordinanza del 27.10.2020, Controparte_1
emessa dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 135/2018 del Tribunale di Latina, a , presso l'avv. Bucci, citazione nel giudizio di divisione Parte_1 disciplinato dall'art. 601 c.p.c., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ (…) dichiarare lo scioglimento della comunione del bene immobile descritto in premessa disponendo la vendita del bene non materialmente divisibile come stabilito dal G.E. con ordinanza in data 27 ottobre 2020, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra gli aventi diritto, tenuto conto delle spese affrontate nell'interesse della procedura. Nel caso di opposizione dei litisconsorti ex art. 784 c.p.c., condannare i medesimi alle spese del giudizio".
A sostegno delle rassegnate conclusioni, le seguenti allegazioni:
- Nella predetta procedura esecutiva immobiliare, promossa da Controparte_1
nei confronti di , viene pignorata la quota di proprietà di
[...] Parte_1 quest'ultimo, pari ad un mezzo indiviso su immobili nel comune di Bassiano
(LT), via del Plebiscito 15 (appartamento ai piani primo e secondo di catastali sei vani confinante con detta Via del Plebiscito, Vicolo Primo e Vicolo Terzo, salvo altri, categoria A2, classe 3, vani 6, rendita 278,89, riportato al Catasto del
Comune di Bassiano al foglio 17, particella 219, sub. 4 di proprietà per 1/2 di tre locali pertinenziali e contigui ad uso magazzino posti al piano Pt_1
seminterrato confinanti con Via del Plebiscito, Vicolo Primo e Vicolo Terzo, salvo altri, categoria C2, classe 8 di m.q. 23 (rendita euro 28,51), m.q. 74
(rendita euro 91,72) e m.q. 37 (rendita euro 45,86) riportati al Catasto del
Comune di Bassiano al foglio 17, particella 219, sub. 5, 6, 7 di proprietà per 1/2 di il tutto avente diritto all'atrio e vano condominiale di circa mq 33 Pt_1
distinto al Catasto del Comune di Bassiano al foglio 17, particella 219, sub., bene comune e non censibile).
r.g. n.
2 - Titolare della restante quota degli immobili di cui al punto precedente, al momento del pignoramento, è , che il 31.10.2020 ha ricevuto Controparte_2
l'avviso previsto dall'art. 599 c.p.c.
Si costituisce e rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
<< (…) 1) In via preliminare dichiarare: a) l'improcedibilità del giudizio di divisione per mancata indicazione dei dati identificativi degli immobili nell'ordinanza del
27/10/2020 e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 307 cpc;
b) Improcedibilità del giudizio di divisione per mancata notifica dell'atto introduttivo e dell'ordinanza alla sig.ra , coniuge del sig. Controparte_3 [...]
, litisconsorte necessario ex art. 102 cpc, e per l'effetto dichiarare l'estinzione Pt_1
della procedura esecutiva ex art. 307 cpc;
c) l'improcedibilità del giudizio di divisione stante la tardività della notifica eseguita al sig. , e per l'effetto Parte_1 dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 307 cpc;
2) In via subordinata qualora il Giudice, esperiti i controlli relativi alla ritualità e regolarità delle notifiche, alla regolarità della trascrizione della citazione e del deposito della documentazione ipotecaria ovvero della relazione notarile, da parte dell'attore, ritenga il giudizio di divisione regolarmente instaurato previa precisazione che il bene oggetto del giudizio è quello individuato catastalmente nell'atto di acquisto del 16/1/2006 per atto notaio
rep. 14928, racc. 2696 e precisamente “Appartamento al piano secondo di Per_1
catastali sei vani confinante con detta Via del Plebiscito, Vicolo Primo e Vicolo Terzo, salvo altri, categoria A2, classe 3, vani 6, rendita 278,89, riportato al Catasto del
Comune di Bassiano al foglio 17, particella 219, sub. 4 di proprietà per 1/2 del Sig.
tre locali pertinenziali e contigui ad uso magazzino posti al piano seminterrato Pt_1
confinanti con Via del Plebiscito, Vicolo Primo e Vicolo Terzo, salvo altri, categoria
C2, classe 8 di m.q. 23 (rendita euro 28,51), m.q. 74 (rendita euro 91,72) e m.q. 37
(rendita euro 45,86) riportati al Catasto del Comune di Bassiano al foglio 17, particella
219, subb. 5, 6, 7 di proprietà per 1/2 del Sig. il tutto avente diritto all'atrio e Pt_1
vano condominiale di circa mq 33 distinto al Catasto del Comune di Bassiano al foglio
17, particella 219, sub. 1 (bene comune non censibile)”, espletata la CTU ai fini della valutazione del bene stesso, , dichiarare e disporre: a) lo scioglimento della comunione forzosa e individuando due porzioni in natura, e per Parte_1 Controparte_2
l'effetto previa formazione di un progetto di divisione, procedere all'attribuzione delle stesse e dei relativi conguagli mediante sorteggio o in difetto mediante sentenza, ordinando le relative volture;
b) In difetto, qualora l'immobile non fosse divisibile in
r.g. n. 3 natura, valutata la economicità della vendita nell'interesse delle parti esecutate, disporre la vendita dello stesso al pubblico incanto, e previa formazione di un progetto di distribuzione della somma ricavata, procedere alla assegnazione delle somme.>>
Il comproprietario dell'immobile, , si costituisce e non si oppone alla Controparte_2
divisione, chiedendo, accertata la non comoda divisibilità degli immobili, lo scioglimento della comunione mediante vendita e formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra gli aventi diritto, la propria, pari al 50%.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…): a) dichiara lo scioglimento della comunione sul seguente compendio immobiliare sito nel comune di Bassiano (LT), via del Plebiscito n. 15 costituito da: appartamento al piano secondo di catastali sei vani, posto ai piani primo e secondo, censito al catasto del Comune di Bassiano al foglio 17, particella 219, subalterno 4 e tre locali pertinenziali e contigui ad uso magazzino posti al piano seminterrato, censiti al catasto del Comune di Bassiano al foglio 17, particella 219, subalterni 5, 6, 7, con la quota di comproprietà del bene comune non censibile, al foglio 17, particella 219, subalterno 1, mediante la vendita dello stesso;
b) ordina al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Latina di trascrivere la presente sentenza;
c) liquida le spese di lite in favore di in euro 5.900,00 per Controparte_1
compensi (di cui euro 1.800,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva e euro 2.800,00 per la fase decisoria), oltre euro oltre spese generali, IVA e
CPA, € 786,00 per spese;
d) condanna a rifondere al predetto creditore le spese di lite come sopra Parte_1
liquidate;
e) compensa quanto al resto le spese di lite;
f) dispone la vendita del compendio immobiliare con separata ordinanza, delegando la stessa all'avv. Alessandra Amidei>.
A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni.
- L'atto introduttivo è stato tempestivamente notificato anche al procuratore del e anche per la udienza fissata, ai sensi dell'art. 164 comma 2° c.p.c., nel Pt_1
rispetto dei termini a comparire.
- La eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio, per mancata indicazione, nell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 600 c.p.c., dei beni da dividere,
r.g. n. 4 non ha pregio: l'ordinanza richiama gli atti del pignoramento;
dunque, deve riferirsi a tutti i beni oggetto del pignoramento e il giudizio di divisione è introdotto non con la notifica dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 600 c.p.c., ma con separato atto di citazione che riporta la esatta indicazione dei beni da dividere.
- Nel merito:
a) Dagli atti emerge che i beni sono, pro quota e pro-indiviso, per il 50% di proprietà di (debitore) e per il restante 50% di . Parte_1 Controparte_2
b) La relazione di stima redatta nella procedura esecutiva immobiliare evidenzia l'indivisibilità dei beni. Non è necessario disporre una c.t.u., anche in considerazione del fatto che la divisibilità del bene non va valutata soltanto in astratto, ma deve coniugarsi con il concetto di comodità della stessa. La divisione postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr. Cass. n. 12498/2007; n.
14577/2012; 407/2014).
Nel concreto, il compendio pignorato è composto da un appartamento e tre locali magazzino del centro storico;
sono immobili di vecchia costruzione, che richiedono interventi di ristrutturazione e di manutenzione;
l'immobile, pur di dimensioni non modeste, è vetusto, dunque necessita di opere interne di manutenzione ordinaria e straordinaria;
per rendere l'immobile fruibile in due porzioni autonome, bisogna fronteggiare importanti spese, sempre laddove il frazionamento sia comunque attuabile anche secondo la normativa urbanistica;
l'unica modalità per pervenire allo scioglimento della comunione consiste, in difetto di una richiesta di assegnazione da parte del comproprietario, nella vendita dell'intero compendio, con attribuzione, al comproprietario, della metà della somma ricavata dalla vendita, al netto delle spese, e distribuzione della restante somma tra i creditori dell'esecutato.
- Spese di lite.
r.g. n. 5 Quando si verte in ipotesi di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere stato eseguito un pignoramento su quota indivisa dell'esecutato, vige il criterio generale della soccombenza.
, comproprietario, non si è mai opposto alla divisione. Controparte_2
Nei rapporti tra i due comproprietari, le spese di compensano, posto che il condividente beneficia degli effetti dello scioglimento della comunione.
L'esecuzione è stata promossa nei confronti di , che deve Parte_1
rimborsare alla società attrice tutte le spese processuali da essa sostenute (ad eccezione della fase istruttoria non espletata), liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
Tra e la parte creditrice di compensano, stante la mancata Controparte_2
opposizione del . CP_2
, con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<<(…) : 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e della ordinanza del 28/9/2023 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1996/2023 emessa dal Tribunale di Latina, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Alessandra Lulli, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6109/2020 RGAC, depositata in cancelleria in data 28/9/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “(…): 1) In via preliminare dichiarare: a) La nullità della ordinanza del 27/10/2020 stante la mancata indicazione dei dati identificativi dell'immobile oggetto del giudizio di divisione e per l'effetto l'improcedibilità del giudizio di divisione de quo, con l'ulteriore effetto di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 307 cpc;
2) In via subordinata qualora il Giudice, esperiti i controlli relativi alla ritualità e regolarità delle notifiche, alla regolarità della trascrizione della citazione e del deposito della documentazione ipotecaria come indicata nell'ordinanza del 27/10/2020, ovvero della relazione notarile, da parte dell'attore, ritenga il giudizio di divisione regolarmente instaurato previa precisazione che il bene oggetto del giudizio è quello individuato catastalmente nell'atto di acquisto del 16/1/2006 per atto notaio rep. 14928, racc. 2696 e precisamente Per_1
“Appartamento al piano secondo di catastali sei vani confinante con detta Via del
Plebiscito, Vicolo Primo e Vicolo Terzo, salvo altri, categoria A2, classe 3, vani 6,
r.g. n. 6 rendita 278,89, riportato al Catasto del Comune di Bassiano al foglio 17, particella
219, sub. 4 di proprietà per 1/2 del Sig. tre locali pertinenziali e contigui ad uso Pt_1
magazzino posti al piano seminterrato confinanti con Via del Plebiscito, Vicolo Primo e
Vicolo Terzo, salvo altri, categoria C2, classe 8 di m.q. 23 (rendita euro 28,51), m.q. 74
(rendita euro 91,72) e m.q. 37 (rendita euro 45,86) riportati al Catasto del Comune di
Bassiano al foglio 17, particella 219, subb. 5, 6, 7 di proprietà per 1/2 del Sig. il Pt_1 tutto avente diritto all'atrio e vano condominiale di circa mq 33 distinto al Catasto del
Comune di Bassiano al foglio 17, particella 219, sub. 1 (bene comune non censibile)”, espletata la CTU ai fini della valutazione della divisibilità dell'immobile e della determinazione del valore del bene stesso, dichiarare e disporre: a) lo scioglimento della comunione forzosa e individuando due porzioni Parte_1 Controparte_2 in natura, e per l'effetto previa formazione di un progetto di divisione, procedere all'attribuzione delle stesse e dei relativi conguagli mediante sorteggio o in difetto mediante sentenza, ordinando le relative volture;
b) In difetto, qualora l'immobile non fosse divisibile in natura, valutata la economicità della vendita nell'interesse delle parti esecutate, disporre la vendita dello stesso al pubblico incanto, e previa formazione di un progetto di distribuzione della somma ricavata, procedere alla assegnazione delle somme;
In via istruttoria, chiede ammettersi CTU per la determinazione della divisibilità dell'immobile, del valore dell'immobile e la formazione del progetto di divisione in natura o mediante assegnazione delle somme ricavate dalla vendita “e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) Disporsi la CTU al fine di verificare la effettiva vendibilità dell'immobile oggetto del giudizio di divisione, previa verifica della regolarità urbanistica dello stesso con particolare riferimento alla agibilità e alla conformità dell'immobile ai titoli edificatori
e successive variazioni.
In difetto, qualora la Corte ritenesse valida l'acquisizione della relazione di stima espletata nel giudizio di esecuzione immobiliare n° 135/2018 RGE si chiede comunque
r.g. n. 7 di sottoporre all'esperto stimatore i chiarimenti sugli argomenti evidenziati e precisamente, in contraddittorio con il CTP Geom. : Persona_2
a) Regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del giudizio e corrispondenza alla situazione catastale.
b) Necessità, di richiedere nuova concessione edilizia (ora Permesso a Costruire), al fine di validare la variazione catastale dell'immobile sito in Bassiano distinto al foglio
18 mappale 219 da 1 a 3 Unità Abitative.
c) Necessità di acquisire le autorizzazioni del Ministero dei beni Culturali,
Architettonici e Ambientali, del Genio Civile per le zone simiche S3, con tutti i relativi elaborati comprovanti la stabilità sismica a seguito della divisone in 3 Unità.
d) Precisare che il bene sottoposto a pignoramento e al presente giudizio di divisione è solo
l'appartamento individuato alla particella 2019 sub 4, posto al piano 2.
e) Precisare e chiarire se i lavori indicati nella istanza di concessione edilizia per la divisione dell'immobile in più unità immobiliari sono stati realizzati;
Pertanto, si ritiene necessario che l'esperto precisi, allo stato, se le opere necessarie per la divisione dell'immobile, come previste nella richiesta di concessione edilizia del
2/10/1998 dalla quale è stato dato seguito al frazionamento catastale, siano ancora realizzabili o se occorre presentare una nuova richiesta, e per l'effetto indichi gli attuali vincoli paesaggistico ambientali;
A tal fine, si chiede che l'esperto specifichi tali costi, compresi gli oneri urbanistici o quanto necessario per la relativa domanda di abitabilità/agibilità.
3) Ammettersi prova per testi, indicando a teste il geom. sulla Persona_2
seguente circostanza:
a) Vero che l'immobile sito in Bassiano, costituito da appartamento al piano secondo di sei vani, confinante con detta Via del Plebiscito, Vicolo Primo e Vicolo Terzo, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 18 mappale 219 sub 4, è sottoposto al vincolo storico- paesaggistico culturale da parte della Sovrintendenza ai beni storici.
b) Vero che i precedenti proprietari e hanno presentato la Controparte_6 Pt_2 domanda per l'ottenimento della prescritta Concessione Edilizia per: “Esecuzione di opere di ristrutturazione interna con variazione del numero di Unità Immobiliari su un fabbricato sito in Bassiano Via Plebiscito, distinto in Catasto alla M.U. Mappale219”.
c) Vero che le opere oggetto di concessione venivano eseguite e veniva rilasciato il certificato di abitabilità e agibilità;
r.g. n. 8 d) Conferma delle note critiche e della relazione>>. resiste alle censure, di cui chiede il rigetto, con favore delle spese Controparte_1
di lite.
propone cinque motivi di appello. Parte_1
A) Rubricato: “Nullità dell'ordinanza ex art. 600 cpc del 27/10/2020 emessa del procedimento esecutivo n° 135/2018 RGE Tribunale di Latina (doc.4)”.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio di divisione per mancata indicazione, nell'ordinanza ex art. 600 c.p.c., dei beni da dividere. L'appellante allega la inidoneità di detta ordinanza all'introduzione del giudizio endoesecutivo e la inidoneità dell'atto di citazione a integrare la ordinanza stessa, con conseguente estinzione del giudizio di esecuzione, per il combinato disposto degli artt. 181 bis c.p.c. disp.att. e l'art.600 c.p.c.
B) Rubricato: “Mancato esame della eccezione di improcedibilità del giudizio di divisione per mancato deposito della documentazione ipotecaria ex art. 567 cpc sul nominativo del comproprietario come richiesto nelle ordinanze del
22/12/2020 e 27/01/2021, in contrasto con quanto previsto dall'art. 567 cpc stesso, con erronea valutazione degli elementi di prova ex art 115 e 116 cpc
(doc. 14 e 15)”. L'appellante allega la omessa valutazione della eccezione di improcedibilità della domanda per mancato deposito della documentazione ipotecaria relativa al nominativo del comproprietario ( ). Tal Controparte_2
fine, sostiene che la relazione depositata da parte attrice non è sostitutiva della certificazione richiesta con le ordinanze del 22.12.2020 e del 27.01.2021; che in difetto di tale documentazione non può essere disposta la divisione del bene;
che il difetto di tale documentazione non è superabile mediante c.t.u. o con il deposito della relazione notarile sostitutiva sugli immobili, con conseguente estinzione della procedura esecutiva.
C) Rubricato: “Nullità della relazione di stima acquisita d'ufficio, erronea valutazione della relazione e mancata ammissione della CTU con violazione degli art. 115 e 116 cpc.”. Vi si censura la decisione di disporre la vendita dell'intero compendio immobiliare sulla base della relazione di stima redatta nell'ambito della procedura esecutiva, secondo l'appellante, non utilizzabile nel giudizio di divisione. L'appellante aggiunge che erroneamente la relazione è stata ritenuta esaustiva per la valutazione dell'immobile; che la relazione è errata r.g. n. 9 nella parte in cui considera che anche il primo piano dell'immobile è oggetto di esecuzione, laddove la esecuzione deve riguardare solo il piano secondo e le cantine corrispondenti al sub. 4, 5, 6 e 7; che il giudizio di divisione non può estendersi al piano primo e ai beni comuni costituiti dall'atrio e dal vano condominiale, indicati erroneamente nella nota di trascrizione della domanda giudiziale che, secondo l'appellante, non potevano essere aggrediti in quanto inseriti nel fondo patrimoniale.
D) Rubricato: “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie ex art. 115 e 116 cpc in riferimento all'esame della relazione di stima elaborata nella procedura esecutiva ed erronea applicazione della normativa ex art. 599 cpc”. Vi si lamenta la errata valutazione della relazione di stima e delle planimetrie catastali. A tal fine sostiene la consistenza funzionale e strutturale unitaria dell'immobile (dotato di un unico bagno e di una sola cucina); di essere proprietario della quota pari al 50% dell'intero immobile per due distinti atti di acquisto del 2006, ma che l'oggetto dei separati acquisiti si è unificato ( di fatto e in diritto), con la conseguenza che il primo giudice non avrebbe dovuto ritenere ammissibile il giudizio di divisione.
E) Rubricato: “Mancata valutazione della quietanza liberatoria ex art. 115 e 116 cpc ai fini della prosecuzione del giudizio”, si contesta la decisione del
Tribunale per l'omessa pronuncia sull'ammissibilità del documento, depositato in atti, dal quale si evince che la , con la dichiarazione del Controparte_1
20.07.1989, ha liberato il debitore solidale dalla richiesta di Controparte_7
qualsiasi risarcimento che sarebbe derivato dai giudizi in essere. Sostiene
l'appellante che, in conseguenza di ciò, il credito della si Controparte_1 sarebbe ridotto e che il Giudice avrebbe dovuto ritenere l'improcedibilità del giudizio di divisione per mancanza di legittimazione ed interesse ad agire dell'attore.
L'appello non ha pregio.
Di seguito, la valutazione dei motivi di appello, nell'ordine logico di trattazione.
Motivo di appello sub E)
Attiene alla persistenza della legittimazione ad agire del creditore che agisce in sede esecutiva.
Il giudizio di divisione endoesecutiva è parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, tuttavia autonomo, perché soggettivamente ed oggettivamente r.g. n. 10 distinto da questo, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione, né una fase.
Permane una correlazione funzionale del giudizio di divisione endoesecutiva al processo esecutivo, uno dei cui effetti è il mantenimento, in capo al creditore esecutante, della sua legittimazione ad agire in divisione, fintantoché in capo a lui permanga la qualità di creditore.
Il documento in oggetto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non concretizza “quietanza liberatoria” per il debitore solidale e certo non incide, anche per altre ragioni di cui di seguito, sulla legittimazione ad agire del creditore esecutante.
L'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, infatti, consegue solo alla riscossione della somma dovuta e la quietanza liberatoria (rilasciata a saldo di ogni pretesa) deve essere intesa come manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto dei suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale (Cass. n. 21400 del 19/07/2023).
Nel concreto, tale dichiarazione di soddisfacimento non si ravvisa nel documento in oggetto, in quanto, ove pure si ritenesse che il credito nei confronti di è Controparte_7
lo stesso per il quale, complessivamente, la sta agendo esecutivamente Controparte_1
nei confronti di in questa sede, il testo del citato documento non Parte_1
contiene gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto e, in esso, la non abdica o transige su propri diritti, che anzi dichiara intende coltivare Controparte_1
con la richiamata azione giudiziale intrapresa nei confronti del già nel 1989 ( e CP_7 di cui l'appellante non documenta o chiede di documentare l'esito).
In tale lettera, la rappresenta solo, nel momento in cui la sottoscrive, di Controparte_1 non avere intenzione di procedere esecutivamente nel confronti del debitore solidale (“
In relazione all'azione formulata nei suoi confronti con atto di citazione notificato le in data/6/1989, ferme rimanendo le domande ivi formulate, le comunichiamo che in caso di esito positivo per noi del detto giudizio, non è nostra intenzione agire nei suoi confronti per la liquidazione dei danni vantati in quella sede, impegnandoci sin d'ora a non porre in esecuzione eventuali condanne pronunciate a suo carico nel detto giudizio né comunque ad agire in qualsiasi sede per la liquidazione dei detti danni senza, naturalmente, che ciò possa comportare alcun accrescimento delle nostre pretese nei confronti degli altri convenuti nello stesso giudizio. Dichiariamo altresì di non aver proposto, nei suoi confronti, alcuna azione penale né di intendere proporre alcuna querela penale per il reato di concorrenza sleale e fatti inerenti o connessi”).
r.g. n. 11 Tale considerazione è sufficiente al rigetto della censura.
In ogni caso giova precisare che in tema di obbligazioni solidali, la circostanza che il creditore accetti da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo (e in questo caso, ripetesi, non emergono dal testo del documento in oggetto pagamenti da parte del Modesti), rilasciandone “quietanza” e non riservandosi, o escludendo, come nel concreto, di agire nei confronti dello stesso debitore per il residuo, integra gli estremi della rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'artt. 1311, secondo comma, n. 1), cod. civ., con conseguente conservazione dell'azione nei confronti degli altri condebitori, non rinvenendosi nella specie gli estremi per l'applicazione della remissione del debito liberatoria per gli altri coobbligati, disciplinata dall'art. 1301, primo comma, cod. civ., giacché l'effetto della rinuncia è solo quello di rinunciare alla garanzia rappresentata dalla possibilità di agire esecutivamente verso quello specifico coobbligato e non quello di abdicare al diritto di esigere dagli altri coobbligati il pagamento di quanto dovuto (Cass. n. 1453 del 27/01/2015)
Motivo di appello sub A).
L'appellante sostiene la improcedibilità del presente giudizio per genericità della ordinanza emessa ai sensi dell'art. 600 c.p.c. che il primo giudice esclude anche in ragione della avvenuta notifica, unitamente a detta ordinanza, di un atto di citazione in cui sono riportati tutti i dati che l'appellante lamenta non essere nella ordinanza in oggetto.
Le censure non intaccano tale punto di motivazione che da solo sostiene adeguatamente il rigetto della eccezione.
Il giudizio di divisione endoesecutivo, infatti, come già accertato condivisibilmente con la sentenza impugnata, è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e la iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione;
nondimeno, ove il giudice dell'esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza - se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa - non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall'inosservanza delle minori forme sufficienti (Cass. n. 20817 del 20/08/2018 già richiamata dal primo giudice).
r.g. n. 12 La ordinanza in data 27.10.2020, il G.E. dispone procedersi al giudizio di divisione, in relazione agli immobili descritti, con notifica di un atto di citazione contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del codice di rito, ai debitori, ai comproprietari, ai creditori costituiti nella procedura esecutiva, ai creditori iscritti del debitore e del comproprietario nel termine di cui all'articolo 163 bis codice di rito, con successiva iscrizione al ruolo del giudizio, con trascrizione della domanda giudiziale, fissando dinanzi a sé l'udienza per la comparizione delle parti nel procedimento esecutivo e non è oggetto di contestazione la circostanza per la quale il creditore procedente ha introdotto ritualmente tale giudizio.
Nessuna lesione può ritenersi riconducibile a tale modalità di introduzione del giudizio di divisione endoesecutivo e, in vero, sul punto la domanda dell'esecutato è assolutamente carente.
Motivo di appello sub B)
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi,
l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate.
Ciò vale anche nel caso in cui, come nel concreto, si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita (Cass. n. 10067 del
28/05/2020)
Motivo di appello sub C)
Quanto alla inutilizzabilità della relazione di stima dell'esperto.
Il giudizio di divisione cd. endoesecutiva, pur non potendo essere considerato una fase o un sub-procedimento di quello di espropriazione immobiliare in cui si innesta, è a quest'ultimo strutturalmente e funzionalmente connesso, cosicché nel primo sono utilizzabili non solo le prove che vi siano state ritualmente acquisite, ma anche gli atti e documenti contenuti nel fascicolo dell'esecuzione (Cass. n. 4473 del 11/02/2022), con conseguente piena utilizzabilità della relazione redatta dall'esperto incaricato dal G.E.
r.g. n. 13 Quanto alla inesatta identificazione del bene.
L'appellante, premesso di aver acquistato i beni oggetto della procedura esecutiva con due distinti atti di acquisto, sostiene che “il giudizio di divisione deve riguardare esclusivamente l'immobile individuato dal secondo titolo d'acquisto e quindi il piano secondo e le cantine” e che gli “altri piani o locali del suddetto immobile, ancorché di proprietà del sig. poiché non oggetto del giudizio di esecuzione”, circostanza Pt_1
smentita dalla chiara lettera dell'atto di pignoramento che fa riferimento esattamente al bene oggetto della sentenza impugnata in questa sede che recepisce, sul punto, la relazione dell'esperto nominato dal G.E..
Non ha alcun rilievo la “integrazione di fondo patrimoniale” per atto a rogito del notaio in Roma, 29.03.2017. n. rep. 77613 per evidente anteriorità del titolo e Persona_3
della procedura esecutiva, con conseguente inopponibilità del fondo.
Quanto alla dedotta irregolarità urbanistica.
Si tratta, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, seppure a diversi fini argomentativi, di un immobile ubicato all'interno del centro storico del paese la cui epoca di edificazione è iniziata, come da relazione dell'esperto nominato dal GE ai sensi dell'art. 568 c.p.c. in epoca antecedente al 01.09.1967 e dunque regolare per la legge n.
47/1985 e tale considerazione è assorbente.
Giova precisare, tuttavia, che in forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del
1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi
(divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cfr. Cass. S.U.
n. 25021 del 07/10/2019)
Motivo di appello sub D)
La dedotta consistenza funzionale e strutturale unica allegata dall'appellante è proprio una delle ragioni della disposta vendita;
dunque, non è utile alla difesa dell'appellante.
La dedotta “unificazione” dell'acquisto della quota complessiva, pur avvenuto con due atti diversi, non rileva atteso che, per quanto al motivo di appello sub C) in punto di
(in)esatta identificazione del bene esecutato, il bene esecutato, ripetesi, è rappresentato r.g. n. 14 complessivamente, per la identificazione della quota di proprietà del dall'oggetto Pt_1
di entrambi gli atti di acquisto, con conseguente mancanza di pregio anche delle difese in punto di inammissibilità e improcedibilità della esecuzione “parziale” del compendio svolte diffusamente, ma con argomenti che non si pongono in relazione critica con la decisione, che accerta la indivisibilità del bene anche per le sue caratteristiche.
Anche le allegazioni difensive per le quali il bene, in ragione dei “dei vincoli paesaggistici e storici” cui sarebbe sottoposto non è divisibile in natura non hanno pregio, dato che proprio la accertata indivisibilità del bene “in natura” ha determinato la disposizione di vendita nell'ambito del giudizio esecutivo.
Non si pone in relazione critica con la sentenza, bensì con le allegazioni difensive della controparte, la difesa dell'appellante per la quale “non poteva applicarsi la normativa di cui all'art. 599 cpc, richiamata dal creditore, non potendo considerare il suddetto immobile un bene indiviso sic ed simpliciter”.
Ciò detto, appare ultronea la prova per testi richiesta.
Spese di lite.
Vengono dichiarate non ripetibili rispetto alle parti non costituite in giudizio.
Tra e seguono la soccombenza e si liquidano ex Parte_1 Controparte_1
dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: fino a euro 52.000,00; compensi medi).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull' appello di nei confronti Parte_1
Con di , , e avverso Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Latina n. 1996/2023, in data
28.09.2023, a definizione del giudizio recante n° R.G. 6109/2020 promosso da
[...]
nei confronti di , , e Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 Controparte_4
, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Controparte_3
- Rigetta l'appello.
r.g. n. 15 - Dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti delle parti non costituite e condanna a rifondere, a le spese del grado che Parte_1 Controparte_1
liquida, in euro 9.991,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 05.03.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 16