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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia nella controversia previdenziale in materia di riliquidazione pensione, in grado di appello iscritta al numero 261 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Insalata e Salvatore De Felice Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rapp. p.t. , rappr., rappr. e dif. dall'avv. Mariateresa Nasso CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29/07/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 218 del 29.01.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda proposta relativa al ricalcolo della pensione in godimento con neutralizzazione delle settimane di contribuzione accreditate per gli anni 1996-1997 in quanto sfavorevoli, con recupero delle settimane già maturate per esposizione amianto e non computate, derivandone un rateo di €
1697,52.
In particolare, il giudice di prime cure, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.
264/94, n. 388/95 ha ritenuto che la sterilizzazione possa intervenire con riguardo ad un periodo contributivo continuativo e non anche con riguardo a periodi intermedi, altrimenti dilatandosi artificiosamente il quinquennio di riferimento al fine di selezionare settimane connotate da una più elevata contribuzione. Ha, altresì, evidenziato che neutralizzando le retribuzioni degli anni 1996- 1997 e degli anni successivi 1008-2000, si addiverrebbe ad una decurtazione del trattamento pensionistico.
1.1. Parte appellante ha lamentato la erronea applicazione della giurisprudenza della Consulta e di legittimità, deducendo di avere chiesto la neutralizzazione esclusivamente degli anni 1996 e 1997, conservando il diritto alla pensione, recuperando settimane non utilizzate per esposizione ad amianto già accreditate.
1.2. Parte appellata, costituita in giudizio ha reiterato l'eccezione di decadenza triennale dell'azione ed ha contestato l'appello chiedendone il rigetto.
Ha, in particolare, dedotto che in seguito a domanda amministrativa del 12.02.2020, l'istituto ha provveduto, in data 16.4.2020 a riliquidare il rateo pensionistico in € 1573,72 (maggiore rispetto al rateo iniziale di € 1570,50).
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza dell'08.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. E' utile richiamare, ai fini della ricostruzione del regime normativo e dei principi di diritto affermati in materia, la recente sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav., 29/09/2021,
n.26442 di seguito riportata per chiarezza espositiva:
“6. In diritto si osserva che la L. n. 297 del 1982, art. 3, prevede che “1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.... 8. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno
1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultate dalle ultime
260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".
7. La norma impugnata è stata più volte dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale:
(….) d. con sentenza n. 264 del 1994 (nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima);
8. In tale quadro normativo, il motivo di ricorso non può che ritenersi infondato.
9. Infatti, anche nel regime normativo seguente ai detti interventi costituzionali, rimane rilevante il periodo legislativamente fissato del quinquennio previsto dalla norma ed entro il quale può operare il principio di neutralizzazione delle contribuzioni ridotte. Le situazioni sottoposte al giudizio della Corte riguardavano del resto lavoratori, già in possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima, che avevano subito, in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retribuzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzianità contributiva.
10. Come precisato nelle circolari n. 52 e 133 del 1995 dell ai fini dell'applicabilità della CP_1 sentenza n. 264/94 la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, e cioè in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso;
conseguentemente, se la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di contribuzione, la sentenza in questione non è applicabile.
11. L'affermazione è in linea con quanto già affermato da questa Corte di legittimità, che nella sentenza n. 11649 del 14/5/2018 ha espressamente confermato l'operatività del riferimento all'ultimo quinquennio come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione.
12. Infatti, in base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima è finalizzata ad evitare un depauperamento del trattamento pensionistico causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro, onde con riferimento a tale quinquennio solamente opera il principio di neutralizzazione in discorso.
In particolare, le sentenze della Corte costituzionale che hanno inciso sulla norma hanno lasciato immutato il periodo di riferimento temporale del quinquennio, che è presupposto necessario dell'applicabilità del principio.
Nello stesso senso, deve richiamarsi quanto da ultimo statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 82 del 2017, che dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, nella parte in cui non prevede il diritto alla
"neutralizzazione"dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3,36 e 38 Cost., dal medesimo Tribunale ordinario di Ravenna.
13. La stessa Corte costituzionale ha poi ritenuto in linea generale che rientra nella discrezionalità del legislatore - che non può essere sindacata dalla corte se non dia luogo a risultati irrazionali o contrari ai principi costituzionali - la determinazione dei criteri e dei coefficienti di calcolo per la determinazione della pensione, nel caso costituiti dalla retribuzione annua media pensionabile dall'anzianità contributiva. La Corte Costituzionale, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la "neutralizzazione" dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha infatti precisato come "L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del
1994, punto 3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori".
2.2. Alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L 503/1992 di riforma del sistema pensionistico, applicabile al caso di specie, come interpretata nella sentenza della Cassazione n.
28025/2018, per le pensioni liquidate dopo il 1 gennaio 1993, l'importo della pensione è determinato dalla somma: “a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992”; la predetta sentenza precisa che la quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982, continua a beneficiare della neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione (paragr. 6).” insomma oggi, secondo il disposto dell'art. 13, D.Lgs. n. 503 del 1993, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio;
in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione.”1
2.3. Pertanto, dopo l'introduzione della riforma del sistema pensionistico non è venuta meno l'esigenza di neutralizzare alcuni periodi di contribuzione minore, in ossequio alle sentenze della
Corte Costituzionale innanzi richiamate, perché tutti gli anni di lavoro antecedenti al 1/1/93 continuano a soggiacere alla precedente disciplina pensionistica e formano la cd quota A di pensione.
La neutralizzazione deve intervenire su periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima.
2.4. Orbene, nel caso di specie, già a livello assertivo, non si evince se gli anni oggetto di domanda non siano necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, non consentendo ciò la verifica della astratta loro escludibilità incidente sulla quota A della pensione. CP_ Inoltre, in seguito a domanda amministrativa del 12.02.2020, l' ha riconosciuto, in sede di riliquidazione del 16.4.2020, un rateo maggiore di € 1573,72.
Non risulta pertanto possibile per l'appellante scegliere quali annualità neutralizzare al fine di recuperare gli anni di contribuzione rivalutata per beneficio amianto.
2.5. Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, la domanda proposta in appello deve essere rigettata.
3. La novità e complessità della questione giustificano la compensazione delle spese del giudizio, con applicazione, ove sussistenti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del
2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello; dichiara compensate le spese di lite, con applicazione, ove sussistenti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Taranto, 08 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez L, sent. N 29967/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia nella controversia previdenziale in materia di riliquidazione pensione, in grado di appello iscritta al numero 261 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Insalata e Salvatore De Felice Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rapp. p.t. , rappr., rappr. e dif. dall'avv. Mariateresa Nasso CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 29/07/2021, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 218 del 29.01.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda proposta relativa al ricalcolo della pensione in godimento con neutralizzazione delle settimane di contribuzione accreditate per gli anni 1996-1997 in quanto sfavorevoli, con recupero delle settimane già maturate per esposizione amianto e non computate, derivandone un rateo di €
1697,52.
In particolare, il giudice di prime cure, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.
264/94, n. 388/95 ha ritenuto che la sterilizzazione possa intervenire con riguardo ad un periodo contributivo continuativo e non anche con riguardo a periodi intermedi, altrimenti dilatandosi artificiosamente il quinquennio di riferimento al fine di selezionare settimane connotate da una più elevata contribuzione. Ha, altresì, evidenziato che neutralizzando le retribuzioni degli anni 1996- 1997 e degli anni successivi 1008-2000, si addiverrebbe ad una decurtazione del trattamento pensionistico.
1.1. Parte appellante ha lamentato la erronea applicazione della giurisprudenza della Consulta e di legittimità, deducendo di avere chiesto la neutralizzazione esclusivamente degli anni 1996 e 1997, conservando il diritto alla pensione, recuperando settimane non utilizzate per esposizione ad amianto già accreditate.
1.2. Parte appellata, costituita in giudizio ha reiterato l'eccezione di decadenza triennale dell'azione ed ha contestato l'appello chiedendone il rigetto.
Ha, in particolare, dedotto che in seguito a domanda amministrativa del 12.02.2020, l'istituto ha provveduto, in data 16.4.2020 a riliquidare il rateo pensionistico in € 1573,72 (maggiore rispetto al rateo iniziale di € 1570,50).
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza dell'08.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. E' utile richiamare, ai fini della ricostruzione del regime normativo e dei principi di diritto affermati in materia, la recente sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav., 29/09/2021,
n.26442 di seguito riportata per chiarezza espositiva:
“6. In diritto si osserva che la L. n. 297 del 1982, art. 3, prevede che “1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.... 8. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno
1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultate dalle ultime
260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".
7. La norma impugnata è stata più volte dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale:
(….) d. con sentenza n. 264 del 1994 (nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima);
8. In tale quadro normativo, il motivo di ricorso non può che ritenersi infondato.
9. Infatti, anche nel regime normativo seguente ai detti interventi costituzionali, rimane rilevante il periodo legislativamente fissato del quinquennio previsto dalla norma ed entro il quale può operare il principio di neutralizzazione delle contribuzioni ridotte. Le situazioni sottoposte al giudizio della Corte riguardavano del resto lavoratori, già in possesso del requisito dell'anzianità contributiva minima, che avevano subito, in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione della retribuzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal corrispondente incremento dell'anzianità contributiva.
10. Come precisato nelle circolari n. 52 e 133 del 1995 dell ai fini dell'applicabilità della CP_1 sentenza n. 264/94 la diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, e cioè in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso;
conseguentemente, se la riduzione della retribuzione ha avuto inizio anteriormente alle ultime 260 settimane di contribuzione, la sentenza in questione non è applicabile.
11. L'affermazione è in linea con quanto già affermato da questa Corte di legittimità, che nella sentenza n. 11649 del 14/5/2018 ha espressamente confermato l'operatività del riferimento all'ultimo quinquennio come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione.
12. Infatti, in base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima è finalizzata ad evitare un depauperamento del trattamento pensionistico causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro, onde con riferimento a tale quinquennio solamente opera il principio di neutralizzazione in discorso.
In particolare, le sentenze della Corte costituzionale che hanno inciso sulla norma hanno lasciato immutato il periodo di riferimento temporale del quinquennio, che è presupposto necessario dell'applicabilità del principio.
Nello stesso senso, deve richiamarsi quanto da ultimo statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 82 del 2017, che dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, nella parte in cui non prevede il diritto alla
"neutralizzazione"dei periodi di contribuzione per disoccupazione e per integrazione salariale anche oltre i limiti del quinquennio, sollevata, in riferimento agli artt. 3,36 e 38 Cost., dal medesimo Tribunale ordinario di Ravenna.
13. La stessa Corte costituzionale ha poi ritenuto in linea generale che rientra nella discrezionalità del legislatore - che non può essere sindacata dalla corte se non dia luogo a risultati irrazionali o contrari ai principi costituzionali - la determinazione dei criteri e dei coefficienti di calcolo per la determinazione della pensione, nel caso costituiti dalla retribuzione annua media pensionabile dall'anzianità contributiva. La Corte Costituzionale, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la "neutralizzazione" dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha infatti precisato come "L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4. del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del
1994, punto 3. del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori".
2.2. Alla luce della disciplina transitoria stabilita dall'art 13 L 503/1992 di riforma del sistema pensionistico, applicabile al caso di specie, come interpretata nella sentenza della Cassazione n.
28025/2018, per le pensioni liquidate dopo il 1 gennaio 1993, l'importo della pensione è determinato dalla somma: “a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503 del 1992”; la predetta sentenza precisa che la quota A di pensione, in quanto calcolata in ossequio al disposto della L. n. 297 del 1982, continua a beneficiare della neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione (paragr. 6).” insomma oggi, secondo il disposto dell'art. 13, D.Lgs. n. 503 del 1993, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio;
in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione.”1
2.3. Pertanto, dopo l'introduzione della riforma del sistema pensionistico non è venuta meno l'esigenza di neutralizzare alcuni periodi di contribuzione minore, in ossequio alle sentenze della
Corte Costituzionale innanzi richiamate, perché tutti gli anni di lavoro antecedenti al 1/1/93 continuano a soggiacere alla precedente disciplina pensionistica e formano la cd quota A di pensione.
La neutralizzazione deve intervenire su periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima.
2.4. Orbene, nel caso di specie, già a livello assertivo, non si evince se gli anni oggetto di domanda non siano necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, non consentendo ciò la verifica della astratta loro escludibilità incidente sulla quota A della pensione. CP_ Inoltre, in seguito a domanda amministrativa del 12.02.2020, l' ha riconosciuto, in sede di riliquidazione del 16.4.2020, un rateo maggiore di € 1573,72.
Non risulta pertanto possibile per l'appellante scegliere quali annualità neutralizzare al fine di recuperare gli anni di contribuzione rivalutata per beneficio amianto.
2.5. Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, la domanda proposta in appello deve essere rigettata.
3. La novità e complessità della questione giustificano la compensazione delle spese del giudizio, con applicazione, ove sussistenti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del
2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello; dichiara compensate le spese di lite, con applicazione, ove sussistenti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Taranto, 08 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez L, sent. N 29967/2022