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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1520/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione civile
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Andrea Ghinetti Presidente
Dott. Niccolo' Bencini Giudice
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1520/2024 R.G. avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” promosso da:
(c.f. , nata ad OLEGGIO (NO) in [...] Parte_1 C.F._1
04/05/1955, residente in [...], elettivamente domiciliata in Oleggio, via
Del Moro n. 77, presso lo studio dell'avv. PAOLA GOFFREDI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e da
(c.f. , nato ad [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Oleggio, via Del Moro n. 77, presso lo studio dell'avv. PAOLA GOFFREDI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Conclusioni dei ricorrenti:
“Che Ill.mo Tribunale di Novara adito, a parziale modifica della sentenza nr. 283/2016 pubblicata in data 21.04.2016, emessa dal Tribunale di Novara, Voglia disporre la revisione delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c. alle seguenti CONDIZIONI “il Sig. a partire dal mese di CP_1 giugno 2024 verserà alla Sig.ra la somma di € 100,00= mensili rivalutabili, oltre al Pt_1 rimborso del 50% delle spese sanitarie che dovessero occorrere alla Sig.ra non dispensate Pt_1 dal Servizio Sanitario Nazionale, invece della somma di € 450,00= aumentabile sino ad € 600,00= mensili attualmente in vigore” Fermi gli altri punti della predetta sentenza Spese compensate.”.
Conclusioni del P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27/05/2024, i sigg.ri e Parte_1 CP_1
hanno dedotto: - che, con sentenza n. 283/2016 il Tribunale di Novara ha pronunciato la
[...] cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ponendo a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di importo pari ad euro 450,00, aumentabile Pt_1 sino ad euro 600,00, a titolo di assegno divorzile, oltre al 50% di tutte le spese sanitarie della sig.ra non dispensate dal SSN;
- che le parti intendono diminuire il quantum dell'assegno Pt_1 divorzile previsto in favore della sig.ra atteso che ella ha maturato il diritto al percepimento Pt_1 della pensione sociale e che il sig. si è ritirato dal lavoro con una conseguente diminuzione CP_1 delle sue entrate.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto che, a modifica della sentenza di divorzio, fosse posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un assegno di CP_1 Pt_1 divorzile di importo mensile pari ad euro 100,00, rivalutabile e con decorrenza a partire dal mese di giugno 2024, oltre al rimborso del 50% delle spese sanitarie che dovessero occorrere alla sig.ra non dispensate dal SSN. Pt_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice relatore le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore ha riferito al Collegio in camera di consiglio. Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dalla presente pronuncia, risultando congrua la determinazione del quantum previsto a titolo di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, tenuto conto delle conformi dichiarazioni delle parti e delle risultanze reddituali agli atti. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , a parziale modifica della sentenza n. 283/2016 resa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Novara, così provvede: 1) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un CP_1 Pt_1 assegno di divorzile mensile di importo pari ad euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e con decorrenza a partire dal mese di giugno 2024, oltre al rimborso del 50% delle spese sanitarie che dovessero occorrere alla sig.ra non dispensate dal SSN;
Pt_1
2) fermo nel resto quanto di ragione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara, in data 28/3/2025
IL PRESIDENTE
pag. 2 di 3 Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI NOVARA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione civile
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Andrea Ghinetti Presidente
Dott. Niccolo' Bencini Giudice
Dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1520/2024 R.G. avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” promosso da:
(c.f. , nata ad OLEGGIO (NO) in [...] Parte_1 C.F._1
04/05/1955, residente in [...], elettivamente domiciliata in Oleggio, via
Del Moro n. 77, presso lo studio dell'avv. PAOLA GOFFREDI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e da
(c.f. , nato ad [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Oleggio, via Del Moro n. 77, presso lo studio dell'avv. PAOLA GOFFREDI, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Conclusioni dei ricorrenti:
“Che Ill.mo Tribunale di Novara adito, a parziale modifica della sentenza nr. 283/2016 pubblicata in data 21.04.2016, emessa dal Tribunale di Novara, Voglia disporre la revisione delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis.29 c.p.c. alle seguenti CONDIZIONI “il Sig. a partire dal mese di CP_1 giugno 2024 verserà alla Sig.ra la somma di € 100,00= mensili rivalutabili, oltre al Pt_1 rimborso del 50% delle spese sanitarie che dovessero occorrere alla Sig.ra non dispensate Pt_1 dal Servizio Sanitario Nazionale, invece della somma di € 450,00= aumentabile sino ad € 600,00= mensili attualmente in vigore” Fermi gli altri punti della predetta sentenza Spese compensate.”.
Conclusioni del P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27/05/2024, i sigg.ri e Parte_1 CP_1
hanno dedotto: - che, con sentenza n. 283/2016 il Tribunale di Novara ha pronunciato la
[...] cessazione degli effetti civili del loro matrimonio ponendo a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di importo pari ad euro 450,00, aumentabile Pt_1 sino ad euro 600,00, a titolo di assegno divorzile, oltre al 50% di tutte le spese sanitarie della sig.ra non dispensate dal SSN;
- che le parti intendono diminuire il quantum dell'assegno Pt_1 divorzile previsto in favore della sig.ra atteso che ella ha maturato il diritto al percepimento Pt_1 della pensione sociale e che il sig. si è ritirato dal lavoro con una conseguente diminuzione CP_1 delle sue entrate.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto che, a modifica della sentenza di divorzio, fosse posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un assegno di CP_1 Pt_1 divorzile di importo mensile pari ad euro 100,00, rivalutabile e con decorrenza a partire dal mese di giugno 2024, oltre al rimborso del 50% delle spese sanitarie che dovessero occorrere alla sig.ra non dispensate dal SSN. Pt_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice relatore le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore ha riferito al Collegio in camera di consiglio. Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dalla presente pronuncia, risultando congrua la determinazione del quantum previsto a titolo di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, tenuto conto delle conformi dichiarazioni delle parti e delle risultanze reddituali agli atti. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , a parziale modifica della sentenza n. 283/2016 resa dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Novara, così provvede: 1) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra un CP_1 Pt_1 assegno di divorzile mensile di importo pari ad euro 100,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e con decorrenza a partire dal mese di giugno 2024, oltre al rimborso del 50% delle spese sanitarie che dovessero occorrere alla sig.ra non dispensate dal SSN;
Pt_1
2) fermo nel resto quanto di ragione;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara, in data 28/3/2025
IL PRESIDENTE
pag. 2 di 3 Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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