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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/06/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1612/2024
da: (C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_1
Andrea n. 77/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cola (C.F. ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata nello studio del predetto difensore in Bellaria Igea Marina (RN) – 47814 -
alla Piazza Falcone Borsellino n. 18, come da procura alle liti allegata al ricorso;
Ricorrente
contro
: (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , rappresentato e difeso Controparte_2 Controparte_3
dai funzionari delegati Dott. Avv. Stefano Rozza e Dott. Avv. Raffaele Cortese come da delega del
Dirigente dell' , ed elettivamente domiciliato Controparte_4
presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, 116, edificio Controparte_3
4;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
accogliere il presente ricorso e per l'effetto: Tribunale di Treviso
accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della "Carta Elettronica per l'aggiornamento
e la Formazione del docente" prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni
scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e
quindi per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi Euro 1.500,00 e dunque
dichiarare la responsabilità contrattuale del;
Controparte_1
Cont condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come
indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In ogni caso, con
vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n.
55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con
tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del
procuratore dichiaratosi antistatario.»
Per parte resistente:
«In via principale:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Tribunale di Treviso
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, ha adito l'intesto tribunale, esponendo Parte_1
di aver prestato servizio quale docente con contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e lamentando di non aver mai ricevuto il beneficio della "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente", dell'importo di euro 500,00 annui, che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 riserva ai soli docenti di ruolo.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto che tale disparità di trattamento sia illegittima e discriminatoria, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 283 del D.Lgs. n.
297/1994, degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del 29.11.2007, nonché dei principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Parte ricorrente ha richiamato, a fondamento della pretesa, la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022, l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022 (causa C-
450/21) e, da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, le quali hanno sancito il diritto dei docenti precari, a determinate condizioni, a percepire il medesimo beneficio.
Ha concluso l'attrice chiedendo l'accertamento del proprio diritto a fruire del bonus di cui sopra e la condanna del all'attribuzione della Carta Docente in forma specifica per le annualità CP_1
dedotte in ricorso, per un valore complessivo di euro 1.500,00.
Si è costituito in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, trattandosi di controversia afferente ad atti di macro-organizzazione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che la "Carta
Docente" non costituisce retribuzione ma un munus finalizzato a sostenere l'obbligo di formazione
"obbligatoria, permanente e strutturale" che grava sui soli docenti di ruolo. Ha argomentato che la
- 3 - Tribunale di Treviso
differenziazione trova fondamento in "ragioni oggettive" ammesse dal diritto europeo e che la formazione dei docenti a tempo determinato è comunque garantita attraverso altri canali, come il
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e ha richiesto, in caso di accoglimento, di rapportare l'importo del beneficio all'effettivo servizio prestato e di limitare il riconoscimento ai soli contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, come statuito dalla Suprema Corte.
All'esito del deposito delle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione del 12
giugno 2025, la causa viene decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dal resistente. CP_1
Quanto al difetto di giurisdizione, si osserva che la questione controversa non attiene alla legittimità
di atti di macro-organizzazione della Pubblica Amministrazione, poiché parte ricorrente non domanda l'annullamento di alcun atto amministrativo generale. La pretesa ha invece ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo, la cui spettanza discende direttamente dalla legge e dalla sua interpretazione alla luce dei principi eurounitari e costituzionali. La giurisdizione appartiene,
pertanto, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. La ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto che, in qualità di datore di lavoro, è Controparte_1
tenuto a riconoscere il beneficio in questione, evocandolo ritualmente in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La disciplina normativa di riferimento è costituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il quale ha istituito la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", dell'importo nominale di euro 500 annui. I successivi
- 4 - Tribunale di Treviso
decreti attuativi (D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno confermato l'esclusione del personale docente con contratto a tempo determinato dal novero dei beneficiari.
Tale esclusione, tuttavia, è stata ritenuta discriminatoria e illegittima dalla giurisprudenza di legittimità nazionale e sovranazionale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, ha affermato che un sistema di formazione "a doppia trazione", che sostiene economicamente solo i docenti di ruolo, collide con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Il Giudice amministrativo ha evidenziato che il diritto-dovere di formazione e aggiornamento professionale grava su tutto il personale docente, in quanto strumentale a garantire la qualità
complessiva dell'insegnamento, e che non sussistono ragioni oggettive per differenziare il trattamento sulla base della sola natura temporanea del rapporto di lavoro.
Ha inoltre precisato che la disciplina legislativa deve essere letta in complementarità con le previsioni del CCNL di categoria (artt. 63 e 64 del CCNL 2007), che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale,
senza distinzioni.
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022
(causa C-450/21), ha stabilito che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(allegato alla direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa nazionale che riservi il beneficio della
Carta ai soli docenti di ruolo. La Corte ha qualificato l'indennità come rientrante tra le "condizioni di impiego", per le quali vige il principio di non discriminazione, non ravvisando ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento. Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia
hanno efficacia vincolante per il giudice nazionale e producono effetti retroattivi, con il solo limite dei rapporti giuridici esauriti.
Infine, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha statuito che la Carta
Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto (ai sensi
- 5 - Tribunale di Treviso
dell'art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche,
ovverosia fino al 30 giugno (ai sensi dell'art. 4, comma 2, della medesima legge), senza che rilevi l'omessa presentazione di una precedente domanda amministrativa.
La Corte ha altresì precisato che, per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico, il rimedio esperibile è quello dell'adempimento in forma specifica, con l'attribuzione della Carta secondo le sue modalità proprie, e che la relativa azione si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, segnatamente dai contratti di lavoro prodotti sub docc. 1-3, emerge che la ricorrente ha prestato servizio quale docente a tempo determinato con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, per un numero di giorni superiore a 180 in ciascun anno scolastico, per le seguenti annualità e presso i seguenti istituti:
per l'anno scolastico 2022/2023, presso l'Istituto Comprensivo Statale di Montebelluna;
per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Castelfranco Veneto;
per l'anno scolastico 2024/2025, risulta titolare di un contratto fino al termine delle attività
didattiche presso il medesimo istituto.
La ricorrente, risultando ancora inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze e titolare di un incarico per l'anno scolastico in corso, deve considerarsi interna al sistema scolastico.
È quindi pacifico e documentato che la ricorrente abbia svolto servizio con contratti fino al termine delle attività didattiche per tutti gli anni scolastici per cui è causa, rientrando pienamente nella tipologia di incarichi per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al beneficio.
L'Amministrazione resistente non ha allegato né dimostrato la sussistenza di "ragioni obiettive"
idonee a giustificare il trattamento differenziato.
- 6 - Tribunale di Treviso
L'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata. Il ricorso è stato notificato CP_1
nell'ottobre del 2024, mentre la pretesa più risalente riguarda l'anno scolastico 2022/2023, il cui diritto è sorto nel settembre 2022. Il termine quinquennale non risulta pertanto decorso.
Neppure coglie nel segno la difesa ministeriale secondo cui il diritto si estinguerebbe al termine dell'anno scolastico di riferimento. Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito,
l'art. 6 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 prevede che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico siano rese disponibili nella Carta dell'anno successivo, a dimostrazione del fatto che l'importo non deve essere necessariamente speso nell'annualità di erogazione, ma può essere cumulato. La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma possono essere compensate per metà, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, consolidatasi solo di recente con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte. La metà residua, liquidata come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria, è posta a carico del resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi CP_1
antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di Parte_1
Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il a mettere a disposizione della parte ricorrente Controparte_1
l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente, che si liquida in complessivi Euro 550,00, oltre rimborso spese forfettarie
- 7 - Tribunale di Treviso
nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele Cola,
procuratore antistatario.
Treviso, 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1612/2024
da: (C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_1
Andrea n. 77/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cola (C.F. ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata nello studio del predetto difensore in Bellaria Igea Marina (RN) – 47814 -
alla Piazza Falcone Borsellino n. 18, come da procura alle liti allegata al ricorso;
Ricorrente
contro
: (C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , rappresentato e difeso Controparte_2 Controparte_3
dai funzionari delegati Dott. Avv. Stefano Rozza e Dott. Avv. Raffaele Cortese come da delega del
Dirigente dell' , ed elettivamente domiciliato Controparte_4
presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, 116, edificio Controparte_3
4;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione,
accogliere il presente ricorso e per l'effetto: Tribunale di Treviso
accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della "Carta Elettronica per l'aggiornamento
e la Formazione del docente" prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni
scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e
quindi per le annualità richieste in ricorso e così per complessivi Euro 1.500,00 e dunque
dichiarare la responsabilità contrattuale del;
Controparte_1
Cont condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto come
indicato al punto precedente, oltre interessi e/o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In ogni caso, con
vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n.
55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con
tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del
procuratore dichiaratosi antistatario.»
Per parte resistente:
«In via principale:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 2 - Tribunale di Treviso
Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, ha adito l'intesto tribunale, esponendo Parte_1
di aver prestato servizio quale docente con contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e lamentando di non aver mai ricevuto il beneficio della "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente", dell'importo di euro 500,00 annui, che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 riserva ai soli docenti di ruolo.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto che tale disparità di trattamento sia illegittima e discriminatoria, in quanto contrastante con il disposto dell'art. 283 del D.Lgs. n.
297/1994, degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria del 29.11.2007, nonché dei principi costituzionali di eguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Parte ricorrente ha richiamato, a fondamento della pretesa, la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022, l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022 (causa C-
450/21) e, da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, le quali hanno sancito il diritto dei docenti precari, a determinate condizioni, a percepire il medesimo beneficio.
Ha concluso l'attrice chiedendo l'accertamento del proprio diritto a fruire del bonus di cui sopra e la condanna del all'attribuzione della Carta Docente in forma specifica per le annualità CP_1
dedotte in ricorso, per un valore complessivo di euro 1.500,00.
Si è costituito in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, trattandosi di controversia afferente ad atti di macro-organizzazione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che la "Carta
Docente" non costituisce retribuzione ma un munus finalizzato a sostenere l'obbligo di formazione
"obbligatoria, permanente e strutturale" che grava sui soli docenti di ruolo. Ha argomentato che la
- 3 - Tribunale di Treviso
differenziazione trova fondamento in "ragioni oggettive" ammesse dal diritto europeo e che la formazione dei docenti a tempo determinato è comunque garantita attraverso altri canali, come il
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e ha richiesto, in caso di accoglimento, di rapportare l'importo del beneficio all'effettivo servizio prestato e di limitare il riconoscimento ai soli contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, come statuito dalla Suprema Corte.
All'esito del deposito delle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di discussione del 12
giugno 2025, la causa viene decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere disattese le eccezioni sollevate dal resistente. CP_1
Quanto al difetto di giurisdizione, si osserva che la questione controversa non attiene alla legittimità
di atti di macro-organizzazione della Pubblica Amministrazione, poiché parte ricorrente non domanda l'annullamento di alcun atto amministrativo generale. La pretesa ha invece ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo, la cui spettanza discende direttamente dalla legge e dalla sua interpretazione alla luce dei principi eurounitari e costituzionali. La giurisdizione appartiene,
pertanto, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. La ricorrente ha correttamente individuato nel il soggetto che, in qualità di datore di lavoro, è Controparte_1
tenuto a riconoscere il beneficio in questione, evocandolo ritualmente in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
La disciplina normativa di riferimento è costituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il quale ha istituito la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", dell'importo nominale di euro 500 annui. I successivi
- 4 - Tribunale di Treviso
decreti attuativi (D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno confermato l'esclusione del personale docente con contratto a tempo determinato dal novero dei beneficiari.
Tale esclusione, tuttavia, è stata ritenuta discriminatoria e illegittima dalla giurisprudenza di legittimità nazionale e sovranazionale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022, ha affermato che un sistema di formazione "a doppia trazione", che sostiene economicamente solo i docenti di ruolo, collide con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
Il Giudice amministrativo ha evidenziato che il diritto-dovere di formazione e aggiornamento professionale grava su tutto il personale docente, in quanto strumentale a garantire la qualità
complessiva dell'insegnamento, e che non sussistono ragioni oggettive per differenziare il trattamento sulla base della sola natura temporanea del rapporto di lavoro.
Ha inoltre precisato che la disciplina legislativa deve essere letta in complementarità con le previsioni del CCNL di categoria (artt. 63 e 64 del CCNL 2007), che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire strumenti e risorse per la formazione a tutto il personale,
senza distinzioni.
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022
(causa C-450/21), ha stabilito che la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(allegato alla direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa nazionale che riservi il beneficio della
Carta ai soli docenti di ruolo. La Corte ha qualificato l'indennità come rientrante tra le "condizioni di impiego", per le quali vige il principio di non discriminazione, non ravvisando ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento. Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia
hanno efficacia vincolante per il giudice nazionale e producono effetti retroattivi, con il solo limite dei rapporti giuridici esauriti.
Infine, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha statuito che la Carta
Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto (ai sensi
- 5 - Tribunale di Treviso
dell'art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche,
ovverosia fino al 30 giugno (ai sensi dell'art. 4, comma 2, della medesima legge), senza che rilevi l'omessa presentazione di una precedente domanda amministrativa.
La Corte ha altresì precisato che, per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico, il rimedio esperibile è quello dell'adempimento in forma specifica, con l'attribuzione della Carta secondo le sue modalità proprie, e che la relativa azione si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, segnatamente dai contratti di lavoro prodotti sub docc. 1-3, emerge che la ricorrente ha prestato servizio quale docente a tempo determinato con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, per un numero di giorni superiore a 180 in ciascun anno scolastico, per le seguenti annualità e presso i seguenti istituti:
per l'anno scolastico 2022/2023, presso l'Istituto Comprensivo Statale di Montebelluna;
per l'anno scolastico 2023/2024, presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Castelfranco Veneto;
per l'anno scolastico 2024/2025, risulta titolare di un contratto fino al termine delle attività
didattiche presso il medesimo istituto.
La ricorrente, risultando ancora inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze e titolare di un incarico per l'anno scolastico in corso, deve considerarsi interna al sistema scolastico.
È quindi pacifico e documentato che la ricorrente abbia svolto servizio con contratti fino al termine delle attività didattiche per tutti gli anni scolastici per cui è causa, rientrando pienamente nella tipologia di incarichi per i quali la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al beneficio.
L'Amministrazione resistente non ha allegato né dimostrato la sussistenza di "ragioni obiettive"
idonee a giustificare il trattamento differenziato.
- 6 - Tribunale di Treviso
L'eccezione di prescrizione sollevata dal è infondata. Il ricorso è stato notificato CP_1
nell'ottobre del 2024, mentre la pretesa più risalente riguarda l'anno scolastico 2022/2023, il cui diritto è sorto nel settembre 2022. Il termine quinquennale non risulta pertanto decorso.
Neppure coglie nel segno la difesa ministeriale secondo cui il diritto si estinguerebbe al termine dell'anno scolastico di riferimento. Come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito,
l'art. 6 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 prevede che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico siano rese disponibili nella Carta dell'anno successivo, a dimostrazione del fatto che l'importo non deve essere necessariamente speso nell'annualità di erogazione, ma può essere cumulato. La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma possono essere compensate per metà, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, consolidatasi solo di recente con l'intervento nomofilattico della Suprema Corte. La metà residua, liquidata come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria, è posta a carico del resistente, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi CP_1
antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di Parte_1
Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 tramite la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il a mettere a disposizione della parte ricorrente Controparte_1
l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente, che si liquida in complessivi Euro 550,00, oltre rimborso spese forfettarie
- 7 - Tribunale di Treviso
nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Daniele Cola,
procuratore antistatario.
Treviso, 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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