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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/11/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5761/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5761/2024, promossa con ricorso depositato il 25/11/2024 da:
1) (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]
2) (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Simona Aspesi (C.F. – C.F._3
P.I ) del Foro di Busto Arsizio, con studio in Samarate (Va), via Nino P.IVA_1
Locarno n. 87/89;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SI TI in data
02.09.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI
TI alla parte II n.10 Serie A anno 2020 in data pari data;
□ separati consensualmente con sentenza n. 172/2025 pubblicata il 25.02.2025
□ con i seguenti figli maggiorenni ed autosufficienti economicamente: Persona_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SI TI in data 02.09.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI TI alla parte II n.10 Serie A anno 2000 in data 02.09.2000;
• Ordinare al Comune di SI TI e Cardano al Campo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in
SI TI Gallarate in data 02.09.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI TI alla parte II n.10 Serie A anno 2000 in data 02.09.2000 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ________19.11.2025___.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Pag. 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5761/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5761/2024, promossa con ricorso depositato il 25/11/2024 da:
1) (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a [...]
2) (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Simona Aspesi (C.F. – C.F._3
P.I ) del Foro di Busto Arsizio, con studio in Samarate (Va), via Nino P.IVA_1
Locarno n. 87/89;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SI TI in data
02.09.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI
TI alla parte II n.10 Serie A anno 2020 in data pari data;
□ separati consensualmente con sentenza n. 172/2025 pubblicata il 25.02.2025
□ con i seguenti figli maggiorenni ed autosufficienti economicamente: Persona_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto depositato in data 25.11.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SI TI in data 02.09.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI TI alla parte II n.10 Serie A anno 2000 in data 02.09.2000;
• Ordinare al Comune di SI TI e Cardano al Campo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• Dichiarare compensate le spese legali
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in
SI TI Gallarate in data 02.09.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI TI alla parte II n.10 Serie A anno 2000 in data 02.09.2000 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ________19.11.2025___.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
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