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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 16001 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 21.02.2025
nella causa civile promossa da: contro Parte_1 CP_1
Il Giudice,
visto l'ordinanza (ordinaria/riservata/ ex art.127 ter cpc) del 8.5.2024 con cui veniva fissata l'odierna udienza a trattazione scritta per discussione e decisione ex art.437 c.p.c., ed ex art.127 ter c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note scritte coincidente con la stessa data d'udienza;
lette le note scritte già depositate dalle parti, con cui hanno discusso brevemente la causa;
si allega al presente verbale la sentenza ex art.437 c.p.c., da intendersi letta in udienza ex art.127 ter u.c. c.p.c.;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Roma, 21/02/2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia 2
R.G. n. 16001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Pronunciata ex art. 437 c.p.c. nella causa in grado d'appello, decisa in camera di consiglio,
iscritta al n.16001 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (C.F. ), residente in [...]. Traversetolo n.326, Parte_1 C.F._1
Parma, rappresentato e difeso dall'Avv. Delfo Maria Sambataro (C.F. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza dei Martiri di Belfiore n.4, CP_1
- Appellante
E
(C.F. ), con sede in Piazza del Campidoglio, 1, in CP_1 P.IVA_1 CP_1
persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella De Fazio Controparte_2
(C.F. ) in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio C.F._3 [...]
, Repertorio n.22416 Raccolta n.11992, del 23.06.2023, ed elettivamente domiciliata Per_1
negli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in Via del Tempio di Giove n.21; CP_1
- Appellata/contumace 3
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
Per l'appellante: 4
Per Roma Capitale:
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di impugnava, ex artt.6 e 7 CP_1 Parte_1
d.lgs. n.150/2011, il verbale di accertamento n.ro 683853 del 06.04.2023 elevato per violazione dell'art.7, commi 1/14 Codice della Strada (C.d.S.), elevata a seguito della circolazione con il motociclo Tg EB82009 sulla corsia riservata ai mezzi pubblici del trasporto urbano nella percorrenza di una strada (tangenziale Est di interdetta al traffico veicolare in orario notturno. CP_1
L'opponente lamentava l'illegittimità delle sanzioni deducendo a) l'esenzione del divieto per i motoveicoli che, viste le ridotte dimensioni e non recando ingombro, possono transitare sulle corsie riservate;
b) la mancata contestazione immediata dell'illecito, ex art.201 CdS;
c) la metodologia del rilievo mediante Sirio VES 1.0.; nonché d) lo stesso avverarsi del fatto contestato.
Il si costituiva contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione. CP_3 5
Il Giudice di Pace di con sentenza n.21137/2023, depositata in cancelleria il 29.12.2023, CP_1
rigettava l'opposizione confermando il verbale di accertamento n.683853 del 06.04.2023,
compensando le spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello, innanzi al su intestato Tribunale, il sig. Parte_1
al fine di ottenere la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di CP_1
ha statuito che “ il transito di mezzi a 2 ruote, non costituisce un intralcio allo svolgimento del relativo
servizio di pubblico trasporto, in considerazione del ridotto ingombro, nella ipotesi in cui la sanzione
sia stata elevata da operatori che non abbiano contestato immediatamente il fatto ma, non nella
ipotesi in cui la sanzione sia stata accertata da un dispositivo telematico” così omettendo di applicare il principio in virtù del quale “i ciclomotori sono liberi di circolare nelle corsie preferenziali senza
dover incorrere in alcuna sanzione” (cfr. Cass sent. 16801/2022) applicabile in ogni circostanza.
Nello specifico, con unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della impugnata sentenza per aver il Giudice di Primae Curae erroneamente confermato il verbale di accertamento della violazione dell'art.7/1-14 pur essendo la circolazione del ciclomotore di sua proprietà sulla corsia preferenziale (Tangenziale Est) in orario compreso tra le 23,00 e le 6,00 consentita.
Sosteneva, infatti, che i veicoli a due ruote viste le ridotte dimensioni e l'agilità dei movimenti non costituendo intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici, erano autorizzati a transitare liberamente nelle corsie riservate ai mezzi pubblici del Comune di CP_1
Si costituiva in giudizio contestando l'avverso atto di appello di cui domandava il CP_1
rigetto. In particolare deduceva che a) con Ordinanza Sindacale n. 293/2010 riguardante i provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento acustico ambientale e di nuova viabilità sulla
Tangenziale Est, era stato istituito il divieto di transito notturno dalle ore 23,00 alle ore 6,00, b) la determinazione Dirigenziale n. 1496 del 30.12.2010 del Dipartimento Mobilità e Trasporti aveva autorizzato la rilevazione automatica delle infrazioni per la circolazione non autorizzata sulla predetta corsia dal 31.01.20111, attraverso il sistema “SIRIO VES 1.0”, previsto dall'art. 117 comma 133/bis 6
L. 15/05/1997 n. 127 omologato ai sensi dell'art. 45 del C.d.S., dal con Controparte_4
Decreto n. 4040 del 2.06.2006; c) la presenza della segnaletica stradale era stata allegata in atti.
La causa, dopo diversi passaggi, era spedita in decisione all'udienza cartolare del 21.02.2015 ai sensi dell'art.437 e 127 ter c.p.c.
****.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto. Parte_1
Con unico motivo di gravame ha censurato la sentenza impugnata per aver Parte_1
quest'ultimo rigettato l'opposizione da esso appellante proposta avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art.7/1-14, disattendendo il principio di diritto impartito dagli Ermellini in virtù
del quale “circolare nelle corsie preferenziali senza dover incorrere in alcuna sanzione”.
L'ordinanza del sindaco con cui vengono disposti, ai sensi dell'art.7, comma 1, cod. strada, divieti di circolazione in alcune zone della città, ai fini di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e/o acustico, costituisce un provvedimento amministrativo cosiddetto presupposto, quello cioè
integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta pena (nella specie,
limitazione della circolazione sulla Tangenziale Est di dalle 23:00 di notte alle 06:00 del CP_1
mattino, motivata dalla necessità di ridurre l'inquinamento acustico).
Sul punto occorre precisare che laddove, come nel caso in esame, si sollevino censure che comportino l'esame di una norma giuridica secondaria (quale appunto un regolamento o di una delibera comunale o sindacale) è necessario che detto atto sia allegato e prodotto in giudizio;
infatti, soggiacendo tale atto alle stesse regole e termini ordinariamente previsti in materia di allegazioni e produzioni di parte,
“non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto
il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit
curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli
provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori può acquisirne diretta 7
conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti” (Cass. n.12547/2016, Cass.
n.1391/2014; Cass. n.12786/2006; Cass. n.18661/2006).
Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che, in primo grado, l'appellata non CP_1
avendo fornito in giudizio il provvedimento amministrativo (ordinanza sindacale) di previsione ed individuazione delle corsie riservate ai mezzi pubblici dal quale risulterebbe la limitazione della circolazione notturna finanche per i veicoli a due ruote sulla Tangenziale Est di è venuta meno CP_1
al preciso onere probatorio, sulla stessa incombente, ragione per cui non è possibile verificare se l'appellante abbia effettivamente violato le limitazioni ivi previste.
In altri termini, in assenza di detta documentazione, non può dirsi se il tratto stradale rientrasse o meno tra quelli configuranti il divieto di transito e neppure si può dire se il motoveicolo in questione rientrasse o meno “tra le categorie di veicoli autorizzati al transito della corsia riservata”, sicché in mancanza di ulteriori elementi, non può stabilirsi se, al momento della contestate infrazioni (accesso nella ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici), l'appellante avesse o meno rispettato tutte le concrete modalità eventualmente stabilite da per il concreto esercizio del diritto CP_1
di libero accesso e se, quindi, fosse da ritenersi non autorizzato a tale accesso per il mancato rispetto di tali specifiche modalità.
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori, non avendo prodotto in CP_1
giudizio la delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato, in accoglimento dell'opposizione ex art.7, D.lgs. nr.150/2011, e con assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione, occorre annullare il verbale n.683853 del 6.04.2023 in contestazione, non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che l'appello proposto da debba essere accolto e che, per l'effetto, la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
debba essere riformata, con declaratoria di annullamento del verbale n.683853 06.04.2023. 8
Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
sulla base del valore della causa (decisum, € 98,40), tenuto conto dei criteri minimi di cui al D.M.
147/2022, atteso il ridotto importo e l'impegno non gravoso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da in riforma Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace di n.21137/23 emessa in data 20.12.2023, depositata presso CP_1
la cancelleria il 29.12.2023, così provvede:
▪ annulla il verbale di accertamento n.ro 683853 del 06.04.2023 emesso da CP_1
▪ condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei CP_1
confronti della parte attrice , liquidate ex D.M. 147/2022 in euro 173,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15% oltre IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dell'Avv. Sambataro Delfo Maria dichiaratosi antistatario;
▪ condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_1
nei confronti della parte appellante , liquidate ex D.M. 147/2022 in euro 331,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15% oltre IVA e CPA secondo legge,
rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dell'Avv. Sambataro Delfo Maria
dichiaratosi antistatario.
Roma, così decisa in Camera di Consiglio in data 21.02.2025
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia
R.G. n. 16001 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
XIIIa SEZIONE CIVILE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 21.02.2025
nella causa civile promossa da: contro Parte_1 CP_1
Il Giudice,
visto l'ordinanza (ordinaria/riservata/ ex art.127 ter cpc) del 8.5.2024 con cui veniva fissata l'odierna udienza a trattazione scritta per discussione e decisione ex art.437 c.p.c., ed ex art.127 ter c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note scritte coincidente con la stessa data d'udienza;
lette le note scritte già depositate dalle parti, con cui hanno discusso brevemente la causa;
si allega al presente verbale la sentenza ex art.437 c.p.c., da intendersi letta in udienza ex art.127 ter u.c. c.p.c.;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Roma, 21/02/2025
Il Giudice dott. Guido Garavaglia 2
R.G. n. 16001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Pronunciata ex art. 437 c.p.c. nella causa in grado d'appello, decisa in camera di consiglio,
iscritta al n.16001 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (C.F. ), residente in [...]. Traversetolo n.326, Parte_1 C.F._1
Parma, rappresentato e difeso dall'Avv. Delfo Maria Sambataro (C.F. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza dei Martiri di Belfiore n.4, CP_1
- Appellante
E
(C.F. ), con sede in Piazza del Campidoglio, 1, in CP_1 P.IVA_1 CP_1
persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella De Fazio Controparte_2
(C.F. ) in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio C.F._3 [...]
, Repertorio n.22416 Raccolta n.11992, del 23.06.2023, ed elettivamente domiciliata Per_1
negli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in Via del Tempio di Giove n.21; CP_1
- Appellata/contumace 3
Avente ad oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art.22 L. 689/1981 (violazione codice strada)
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate,
Per l'appellante: 4
Per Roma Capitale:
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di impugnava, ex artt.6 e 7 CP_1 Parte_1
d.lgs. n.150/2011, il verbale di accertamento n.ro 683853 del 06.04.2023 elevato per violazione dell'art.7, commi 1/14 Codice della Strada (C.d.S.), elevata a seguito della circolazione con il motociclo Tg EB82009 sulla corsia riservata ai mezzi pubblici del trasporto urbano nella percorrenza di una strada (tangenziale Est di interdetta al traffico veicolare in orario notturno. CP_1
L'opponente lamentava l'illegittimità delle sanzioni deducendo a) l'esenzione del divieto per i motoveicoli che, viste le ridotte dimensioni e non recando ingombro, possono transitare sulle corsie riservate;
b) la mancata contestazione immediata dell'illecito, ex art.201 CdS;
c) la metodologia del rilievo mediante Sirio VES 1.0.; nonché d) lo stesso avverarsi del fatto contestato.
Il si costituiva contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione. CP_3 5
Il Giudice di Pace di con sentenza n.21137/2023, depositata in cancelleria il 29.12.2023, CP_1
rigettava l'opposizione confermando il verbale di accertamento n.683853 del 06.04.2023,
compensando le spese di lite.
Avverso detta pronuncia proponeva appello, innanzi al su intestato Tribunale, il sig. Parte_1
al fine di ottenere la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di CP_1
ha statuito che “ il transito di mezzi a 2 ruote, non costituisce un intralcio allo svolgimento del relativo
servizio di pubblico trasporto, in considerazione del ridotto ingombro, nella ipotesi in cui la sanzione
sia stata elevata da operatori che non abbiano contestato immediatamente il fatto ma, non nella
ipotesi in cui la sanzione sia stata accertata da un dispositivo telematico” così omettendo di applicare il principio in virtù del quale “i ciclomotori sono liberi di circolare nelle corsie preferenziali senza
dover incorrere in alcuna sanzione” (cfr. Cass sent. 16801/2022) applicabile in ogni circostanza.
Nello specifico, con unico motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della impugnata sentenza per aver il Giudice di Primae Curae erroneamente confermato il verbale di accertamento della violazione dell'art.7/1-14 pur essendo la circolazione del ciclomotore di sua proprietà sulla corsia preferenziale (Tangenziale Est) in orario compreso tra le 23,00 e le 6,00 consentita.
Sosteneva, infatti, che i veicoli a due ruote viste le ridotte dimensioni e l'agilità dei movimenti non costituendo intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici, erano autorizzati a transitare liberamente nelle corsie riservate ai mezzi pubblici del Comune di CP_1
Si costituiva in giudizio contestando l'avverso atto di appello di cui domandava il CP_1
rigetto. In particolare deduceva che a) con Ordinanza Sindacale n. 293/2010 riguardante i provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento acustico ambientale e di nuova viabilità sulla
Tangenziale Est, era stato istituito il divieto di transito notturno dalle ore 23,00 alle ore 6,00, b) la determinazione Dirigenziale n. 1496 del 30.12.2010 del Dipartimento Mobilità e Trasporti aveva autorizzato la rilevazione automatica delle infrazioni per la circolazione non autorizzata sulla predetta corsia dal 31.01.20111, attraverso il sistema “SIRIO VES 1.0”, previsto dall'art. 117 comma 133/bis 6
L. 15/05/1997 n. 127 omologato ai sensi dell'art. 45 del C.d.S., dal con Controparte_4
Decreto n. 4040 del 2.06.2006; c) la presenza della segnaletica stradale era stata allegata in atti.
La causa, dopo diversi passaggi, era spedita in decisione all'udienza cartolare del 21.02.2015 ai sensi dell'art.437 e 127 ter c.p.c.
****.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'appello proposto da è fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto. Parte_1
Con unico motivo di gravame ha censurato la sentenza impugnata per aver Parte_1
quest'ultimo rigettato l'opposizione da esso appellante proposta avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art.7/1-14, disattendendo il principio di diritto impartito dagli Ermellini in virtù
del quale “circolare nelle corsie preferenziali senza dover incorrere in alcuna sanzione”.
L'ordinanza del sindaco con cui vengono disposti, ai sensi dell'art.7, comma 1, cod. strada, divieti di circolazione in alcune zone della città, ai fini di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e/o acustico, costituisce un provvedimento amministrativo cosiddetto presupposto, quello cioè
integrativo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta pena (nella specie,
limitazione della circolazione sulla Tangenziale Est di dalle 23:00 di notte alle 06:00 del CP_1
mattino, motivata dalla necessità di ridurre l'inquinamento acustico).
Sul punto occorre precisare che laddove, come nel caso in esame, si sollevino censure che comportino l'esame di una norma giuridica secondaria (quale appunto un regolamento o di una delibera comunale o sindacale) è necessario che detto atto sia allegato e prodotto in giudizio;
infatti, soggiacendo tale atto alle stesse regole e termini ordinariamente previsti in materia di allegazioni e produzioni di parte,
“non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto
il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "iura novit
curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli
provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori può acquisirne diretta 7
conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti” (Cass. n.12547/2016, Cass.
n.1391/2014; Cass. n.12786/2006; Cass. n.18661/2006).
Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che, in primo grado, l'appellata non CP_1
avendo fornito in giudizio il provvedimento amministrativo (ordinanza sindacale) di previsione ed individuazione delle corsie riservate ai mezzi pubblici dal quale risulterebbe la limitazione della circolazione notturna finanche per i veicoli a due ruote sulla Tangenziale Est di è venuta meno CP_1
al preciso onere probatorio, sulla stessa incombente, ragione per cui non è possibile verificare se l'appellante abbia effettivamente violato le limitazioni ivi previste.
In altri termini, in assenza di detta documentazione, non può dirsi se il tratto stradale rientrasse o meno tra quelli configuranti il divieto di transito e neppure si può dire se il motoveicolo in questione rientrasse o meno “tra le categorie di veicoli autorizzati al transito della corsia riservata”, sicché in mancanza di ulteriori elementi, non può stabilirsi se, al momento della contestate infrazioni (accesso nella ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici), l'appellante avesse o meno rispettato tutte le concrete modalità eventualmente stabilite da per il concreto esercizio del diritto CP_1
di libero accesso e se, quindi, fosse da ritenersi non autorizzato a tale accesso per il mancato rispetto di tali specifiche modalità.
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori, non avendo prodotto in CP_1
giudizio la delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato, in accoglimento dell'opposizione ex art.7, D.lgs. nr.150/2011, e con assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione, occorre annullare il verbale n.683853 del 6.04.2023 in contestazione, non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che l'appello proposto da debba essere accolto e che, per l'effetto, la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
debba essere riformata, con declaratoria di annullamento del verbale n.683853 06.04.2023. 8
Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,
sulla base del valore della causa (decisum, € 98,40), tenuto conto dei criteri minimi di cui al D.M.
147/2022, atteso il ridotto importo e l'impegno non gravoso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da in riforma Parte_1
della sentenza del Giudice di Pace di n.21137/23 emessa in data 20.12.2023, depositata presso CP_1
la cancelleria il 29.12.2023, così provvede:
▪ annulla il verbale di accertamento n.ro 683853 del 06.04.2023 emesso da CP_1
▪ condanna alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio nei CP_1
confronti della parte attrice , liquidate ex D.M. 147/2022 in euro 173,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15% oltre IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dell'Avv. Sambataro Delfo Maria dichiaratosi antistatario;
▪ condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio CP_1
nei confronti della parte appellante , liquidate ex D.M. 147/2022 in euro 331,00 Parte_1
per compensi professionali, oltre spese generali al 15% oltre IVA e CPA secondo legge,
rimborso del contributo unificato da distrarsi in favore dell'Avv. Sambataro Delfo Maria
dichiaratosi antistatario.
Roma, così decisa in Camera di Consiglio in data 21.02.2025
Il Giudice
dott. Guido Garavaglia