Articolo 10 della Legge 16 aprile 1954, n. 202
Articolo 9Articolo 11
Versione
19 agosto 1954
Art. 10.
Il testo dell' art. 976 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 976 (Concorso dei creditori). - "Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970: tuttavia il risarcimento per danni alle persone non puo' superare la somma di cinque milioni duecentomila lire per ciascuna persona".
Entrata in vigore il 19 agosto 1954