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Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 24/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato il seguente
DECRETO con cui: esaminata l'istanza, iscritta al n. 1229 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta ex art. 17 della legge n. 108 del 1996 da
( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CATERINO MARIA TERESA
( ; C.F._2
rilevato che l'art. 17, comma 1, della predetta legge prevede che «il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione»; considerato che nel caso in esame ricorrono i presupposti di legge per la concessione della chiesta riabilitazione, visto che il debitore sembra aver adempiuto le obbligazioni per le quali i protesti risultanti dalla visura dell'ufficio del registro dei protesti erano stati levati (come risulta dal deposito dei titoli e dalla quietanza rilasciata dal prenditore con sottoscrizione autenticata) ed è inoltre trascorso almeno un anno da quando i protesti sono stati levati senza che il debitore ne abbia subiti ulteriori (il che pure risulta dalla predetta visura dei protesti rilasciata dalla C.C.I.A.A.); ritenuto che l'istanza meriti di essere accolta;
ACCORDA la riabilitazione prevista dall'art. 17 della legge n. 108 del 1996 in favore dell'istante Parte_1
Aversa, 24/04/2025
, nato il [...] a [...] ( . C.F._1
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
TERZA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Michelangelo Petruzziello, ha pronunciato il seguente
DECRETO con cui: esaminata l'istanza, iscritta al n. 1229 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, proposta ex art. 17 della legge n. 108 del 1996 da
( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CATERINO MARIA TERESA
( ; C.F._2
rilevato che l'art. 17, comma 1, della predetta legge prevede che «il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione»; considerato che nel caso in esame ricorrono i presupposti di legge per la concessione della chiesta riabilitazione, visto che il debitore sembra aver adempiuto le obbligazioni per le quali i protesti risultanti dalla visura dell'ufficio del registro dei protesti erano stati levati (come risulta dal deposito dei titoli e dalla quietanza rilasciata dal prenditore con sottoscrizione autenticata) ed è inoltre trascorso almeno un anno da quando i protesti sono stati levati senza che il debitore ne abbia subiti ulteriori (il che pure risulta dalla predetta visura dei protesti rilasciata dalla C.C.I.A.A.); ritenuto che l'istanza meriti di essere accolta;
ACCORDA la riabilitazione prevista dall'art. 17 della legge n. 108 del 1996 in favore dell'istante Parte_1
Aversa, 24/04/2025
, nato il [...] a [...] ( . C.F._1
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello