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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. ES S. FI Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dott. ER HI EL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 411/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2025
promossa da in persona del procuratore pro tempore, rappresentata da " , Parte_1 Parte_2 già rappresentata e difesa dall'avv. Alessia De Ambrosiis, giusta mandato allegato all'atto di Parte_3 appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Teramo, via Trento e Trieste n. 29/31;
Appellante
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Di Gravio, giusta mandato in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio del difensore in Avezzano, via Benedetto Croce n. 4;
Appellata
avverso la sentenza n. 256/2023 pubblicata dal Tribunale di Avezzano il 20.10.23 nel procedimento civile n.
1170/2018, avente ad oggetto opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, previamente acquisito d'ufficio il fascicolo del procedimento civile iscritto al n. R.G. n. 1170/2019 avanti il Tribunale di
Avezzano, 1. accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di gravame di cui in narrativa;
2. riformare la sentenza n. 256/2023 del 02.10.2023, pubblicata il 20.10.2023 dal Tribunale di Avezzano,
Giudice Dott.ssa Maria Proia, a definizione della causa distinta al R.G. 1170/2019, non notificata;
3. in accoglimento di tutti i motivi di gravame dedotti nel presente atto, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado e, per l'effetto, ritenere valido ed efficace quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. il contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Dr. di Avezzano del 17 luglio Persona_1
1992 rep. 2604/246, munito e spedito in forma esecutiva in data 28 luglio 1992.
4. condannare al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello dell'Aquila:
1)- Dichiarare inammissibile e infondato in fatto e in diritto e comunque rigettare l'appello avversario per le causali di cui in narrativa;
2)- Rigettare tutte le richieste avversarie.
Emanare ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Salvo ogni diritto.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando:
“
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo l'atto di precetto impugnato.
Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.831,00.”
2. Questi lo svolgimento del processo ed i fatti come sintetizzati dal Giudice di primo grado.
“La presente causa è scaturita dall'atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, con il quale la Sig.
si è opposta all'atto di precetto, notificato in data 30.6.2019, su istanza di , in Controparte_1 Parte_4 nome e per conto della , avente ad oggetto il pagamento della somma di € 662.814,28, Parte_1 oltre interessi legali e le spese.
Si è regolarmente costituita la in nome e per conto della Controparte_2 Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario a rogito del
Notaio Dr. di Avezzano del 17 luglio 1992 rep. 2604/246, e del correlato atto di precetto Persona_1 notificato in data 25.06.2019 dalla ovvero, in subordine, l'esatta misura del credito, Controparte_2 ritenuto di giustizia, per il quale la - è legittimata ed ha diritto ad agire in via Parte_1 esecutiva in danno della Signora . Controparte_1
Nel corso dell'istruttoria, il giudice, in persona del dott. A. Dell'Orso, ha accolto l'istanza di sospensione del titolo esecutivo, con ordinanza del 12.11.2019. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., il giudice, con ordinanza del 5.6.2020, ha rigettato la richiesta di C.T.U. ed ha rinviato la causa per p.c. all'udienza del 25.2.21. A seguito di due rinvii d'ufficio, all'udienza del 2.3.23, le parti hanno precisato le loro conclusioni ed il giudice, concessi termini di cui all'art. 190 c. p.c., a far data dal 6.4.23, ha trattenuto la causa in decisione.
Emerge dagli atti che, in data 17 luglio 1992, l'allora (già Controparte_3 [...]
), aveva stipulato, con la sig.ra Controparte_4 CP_1
un contratto di mutuo fondiario, a rogito del Notaio Dr. di Avezzano, rep.
[...] Persona_1
2604/246, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 38 e Ss. del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto la somma di Lire 370.000.000.
A garanzia del capitale mutuato, in data 18 luglio 1992, era stata iscritta, presso Conservatoria dei RR.II. di
L'Aquila R.P. 1293 – R.G. 12617, un'ipoteca volontaria in primo grado sino alla concorrenza di Lire
740.000.000, oltre interessi dovuti a norma dell'art. 39, III comma del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, rinnovata in data 27 giugno 2012 R.P. n. 931 R.G. n. 14344.
Tuttavia, essendo la Sig. Liberatore venuta meno al puntuale ed integrale pagamento delle rate dovute, la l'aveva dichiarata decaduta dal beneficio del termine. CP_3
Pertanto, in data 20 giugno 2019, la in nome, per conto, e nella sua qualità di Controparte_2 procuratrice speciale di ha notificato, in data 25 giugno 2019, alla mutuataria Parte_1 debitrice, l'atto di precetto di pagamento per la somma di € 662.814,28, oltre, interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, oltre le competenze dell'atto di precetto, le spese di notifica e le successive occorrende.
Successivamente, è stato notificato il pignoramento immobiliare iscritto al R.G.104/19 dinanzi al Tribunale di
Avezzano.”
3. All'esito dell'istruttoria, esclusivamente documentale, il Tribunale accoglieva l'opposizione, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite
4.La sentenza è stata tempestivamente impugnata dalla la quale ne chiede la Parte_1 riforma, affidando l'appello a due motivi.
Con comparsa del 21.01.25 si è costituita , la quale resiste all'appello, invocandone Controparte_1
l'inammissibilità, per violazione dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., ed in ogni caso l'infondatezza, e per l'effetto insiste sulla conferma della sentenza gravata.
5. Con ordinanza del 27.11.2025 il Collegio ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Va rigettata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto il gravame appare sufficientemente esposto in chiave dialettica con il provvedimento impugnato, ancorché con la riproposizione di argomenti in parte già dedotti in primo grado.
7. Primo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc per erronea ed omessa valutazione in fatto e in diritto circa le risultanze probatorie.
7.1 Il Tribunale così ha deciso:
“Ciò posto, l'opponente eccepisce, in via principale che il contratto di mutuo, in quanto contratto “reale”, nel caso in esame, non si sarebbe perfezionato, in assenza della consegna della somma mutuata. Infatti, solo da tale momento sorge l'obbligo di rimborso in capo al mutuatario.
Pertanto, solo ove sia provata l'effettiva dazione della somma, il contratto di mutuo può costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 3 c.p.c. Nel caso in esame, al contrario, la proprietà del denaro sarebbe rimasta della mentre al ricorrente CP_3 sarebbe stato trasferito soltanto il potere di disporre del relativo valore. La fattispecie in esame dovrebbe, quindi, essere correttamente inquadrata, sempre secondo la tesi dell'opponente, non nella fattispecie del mutuo, bensì, in quella dell'apertura di credito, con la conseguenza che non può costituire valido titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l'erogazione della somma sia condizionata all'adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova, venendo meno, in tali ipotesi, il requisito della traditio………Ciò posto, occorre, a questo punto affrontare la questione sollevata da parte opponente in ordine all'idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Secondo autorevole giurisprudenza, “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.” (Cass. sent.
N.6174 del 05/03/2020).
Orbene, nel caso in esame, ai sensi dell'articolo 2) del contratto, la consegna del denaro non è stata immediata e contestuale alla sottoscrizione del contratto, bensì è stata subordinata al deposito della documentazione gli menzionata.
Infatti, tutti gli adempimenti e le formalità previste, quali la sottoscrizione di una polizza, l'iscrizione ipotecaria, come osservato dal precedente giudice assegnatario della presente causa, sono stati imposti non nell'interesse del mutuatario, bensì del mutuante, essendo volti a fornire strumenti a garanzia della pretesa creditoria.
Tali adempimenti, dunque, devono essere valutati come condizioni sospensive, alle quali sono subordinati gli effetti giuridici del contratto di mutuo.
Né, per converso, può essere eccepita la circostanza dell'avvenuto rimborso di alcune rate da parte dell'opponente, in quanto tale circostanza sta a dimostrare soltanto il fatto che il denaro è stato consegnato, in quanto parte mutuataria ha assolto gli adempimenti previsti a suo carico. Peraltro, se ciò non fosse accaduto, non vi sarebbe stato motivo di agire per le vie legali.
Peraltro, si osserva che, ai sensi dell'articolo 3) del suddetto contratto è stato previsto anche il rilascio della quietanza come adempimento indispensabile per considerare il mutuo come titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 c.p.c.
Dalla lettura delle clausole sopra indicata consegue che la consegna della somma era stata differita in un momento successivo, in quanto il mutuatario si era impegnato a non prelevare le somme in questione, sino a quando non fossero stati posti in essere gli adempimenti previsti nel contratto a pena di risoluzione.
Peraltro, appare significativo l'utilizzo della locuzione “Il prelevamento di detta somma dal citato conto corrente potrà avvenire soltanto dopo che sia trascorso il termine di 10 (dieci) giorni a partire dalla data dell'iscrizione ipotecaria di cui al successivo art. 4 e dopo che si siano verificate le seguenti condizioni e gli adempimenti di seguito previsti: a) la Parte mutuataria si impegna a non prelevare dal conto corrente sopra indicato la somma concessale a mutuo (che pertanto resta indisponibile), fino a quando a giudizio della non abbia CP_3 fornito la prova che sugli immobili ipotecati non esistano precedenti iscrizioni passive, né trascrizioni ostative, che la detta iscrizione è stata operata regolarmente ed utilmente e che sono state adempiute tutte le altre condizioni convenute nel presente contratto e, comunque, non prima del termine di dieci giorni.” Lo scopo perseguito dalle parti, dunque, era quello di evitare l'erogazione della somma fino al decorso di dieci giorni dalla pubblicazione delle formalità ipotecarie, al fine di tutelare la Banca dal rischio di revocatoria fallimentare dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 39 TUB.
Tale articolo, infatti, dispone che, quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione del l'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti.
In sostanza, si assiste ad una scissione tra la stipulazione del contratto e l'erogazione della somma di denaro e, in assenza dell'attestazione in ordine all'erogazione della somma mutuata, il contratto intercorso tra le parti non è sufficiente a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, l'opposizione va accolta.”
7.2 Il gravame, in sintesi, vuol sostenere la natura di titolo esecutivo, posto a base dell'intimato precetto, del contratto di mutuo fondiario stipulato il 17.7.1992, con cui, ad avviso dell'appellante, l'allora
[...] concedeva ed erogava in unica soluzione, contestualmente alla stipula del citato Controparte_3 contratto, alla sig.ra un mutuo di lire 370.000.000. Controparte_1
Si richiama, all'uopo, il principio di diritto secondo cui il contratto di mutuo costituisce valido titolo esecutivo, allorquando vi sia stata la traditio della somma pattuita;
traditio che, secondo il principio richiamato, si ha con la mera messa a disposizione giuridica.
In altri termini, il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario si assume che sussista, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo.
Ancora, richiamando giurisprudenza di questa stessa Corte, viene ribadito in appello che, ai sensi dell'art. 1813 c.c., il contratto di mutuo, per la sua natura reale ad efficacia obbligatoria, è altresì perfetto quando l'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante, e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato a essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Si contesta, pertanto, che il Tribunale abbia invece inteso la consegna della somma mutuata, intesa in senso restrittivo materiale, come sottoposta a condizione sospensiva, dunque privativa delle perfezione del contratto stesso e, per conseguenza, del carattere esecutivo del titolo come previsto dall'art. 474 c.c., determinata da quanto previsto dall'art. 2 del patto, ovvero che la mutuataria provvedesse appena possibile al deposito di ulteriori documenti, richiamati analiticamente dalla medesima disposizione, così ignorando l'evidenziato principio della “disponibilità giuridica”, quale valida alternativa a quello della disponibilità materiale.
8. L'appello non merita accoglimento nel merito per le ragioni che seguono.
Si rende necessario, in premessa, puntualizzare il thema decidendum del giudizio e, a corollario, evidenziare i principi applicabili in materia di perfezionamento del contratto di mutuo.
8.1 L'odierno giudizio, introdotto con opposizione a precetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c., ha come unica materia del contendere la questione se il contratto di mutuo posto in esecuzione dal mutuante abbia i requisiti di titolo esecutivo, ossia di un titolo che contenga un diritto certo, liquido ed esigibile, siccome dettato dall'art. 474, 2° comma, n. 3, c.p.c. In questa sede, non può assumere rilievo la presenza di elementi che attengono all'esistenza dell'obbligazione in sé: in tal senso, è chiaro il principio generale applicabile, che la Suprema Corte ha indicato riunita in unica assise: “Presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l'accertamento dell'esistenza di un'obbligazione.” (Cass, SS.UU., sent. n. 19280/18).
È ovvio, infatti, che l'appellata sia debitrice, ma ciò che essa contestava è che il mutuo fosse titolo esecutivo, tale da legittimare controparte a precettare.
La stessa Corte di legittimità, ancora in materia generale di procedimento per opposizione all'esecuzione forzata, in coerenza sistematica col predetto principio, ha rilevato che l'oggetto del giudizio così circoscritto ha per necessità logica priorità assorbente sulle stesse ragioni poste in opposizione, se è vero che: “In sede di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione.” (Cass. sez. II, sent. n. 21240/19).
Venendo al caso di specie, dunque, questa Corte è investita del compito di accertare se il contratto di mutuo, stipulato il 17.7.92 tra la mutuante e la mutuataria , Controparte_3 Controparte_1 fosse idoneo a legittimare, avendone i requisiti, l'azione esecutiva minacciata con l'opposta intimazione.
8.2 L'art. 1813 c.c., che ha a definire il tipo di contratto oggetto di causa, prevede da una parte la consegna del bene, dall'altra l'obbligo a restituirla: da qui, la giurisprudenza consolidata ha tratto che esso ha carattere reale e anche efficacia obbligatoria.
Si ricorda che il carattere reale fa sì che la traditio del bene rappresenti un elemento necessario nella struttura della fattispecie contrattuale, che si pone già sul piano della formazione e non solo dell'esecuzione del contratto: pertanto, la sola manifestazione del consenso non è sufficiente a perfezionarlo. Ora, tanto va nel solco della secolare concezione tradizionale, già precedente al Legislatore del 1942 vigente, e in sostanza mai abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, questa ha dovuto adeguare la norma in esame ai diversi strumenti di conferimento del denaro, via via affermatisi nel corso dell'evoluzione tecnologica e che erano impensabili nel 1942, come, ad esempio, il trasferimento virtuale per mezzo di bonifici, assegni o giroconti, e non più mediante la consegna materiale: tanto ha reso l'obbligo di un'interpretazione della medesima disposizione di legge che fosse adeguata ai tempi attuali. In tali casi, infatti, al momento della sottoscrizione, pur dichiarata la consegna del denaro tramite tali strumenti, non si può certo dire che materialmente sia immediatamente disponibile dal mutuatario.
In questo contesto l'azione nomofilattica della Suprema Corte, peraltro richiamata dal gravame, ha più volte e da tempo precisato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato a essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.” (Cass. sez. III, ord. n. 9229/2022); ancora in tal senso, per il diverso caso concreto di accredito in conto corrente: “Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso.” (Cass. sez. III, ord. 37654/21). Come risulta chiaro, il concetto di “disponibilità giuridica”, ossia l'uscita del bene dalla sfera patrimoniale del mutuante e l'entrata in quella del mutuatario, garantisce, per un verso, il carattere reale del contratto, con gli effetti che ne conseguono sul momento del suo perfezionamento;
per altro verso, colma una lacuna, determinata sostanzialmente dalla prassi concreta dovuta all'evoluzione tecnologica dei mezzi di tradizione del denaro.
8.3 Orbene, così definita in astratto, occorre a questo punto chiarire in quali casi si concreta la “disponibilità giuridica”.
Già dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (come anche da quella di questa stessa Corte, indicata in appello e di cui a sentenza n. 1251/23), si evince che, in tutti i casi posti alla sua attenzione, lo stesso contratto sottoscritto dalle parti prevedesse quella fase “intermedia”, in cui sul piano materiale il denaro, il cui trasferimento è pur disposto in contemporanea con la sottoscrizione, non è più nel patrimonio dell'istituto ma non ancora nella diponibilità materiale del finanziato: in particolare, ciò può accadere attraverso un deposito cauzionale non fruttifero, oppure un conto corrente del mutuatario (ma il conto corrente potrebbe anche essere intestato a terzi delegati e l'effetto sarebbe analogo, come pure accade nel caso di consegna al soggetto venditore della casa il cui acquisto è finanziato con il mutuo).
In altri termini, in tutti i casi era espressamente prevista la formazione di un titolo autonomo di disponibilità
a suo beneficio, ancorché per il mutuatario ne fosse momentaneamente sospesa la materiale disponibilità.
A dette ipotesi fa riferimento (ossia alla questione del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, pur in presenza del deposito cauzionale) la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 5968 del 06 marzo
2025, in cui si afferma che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”
Con detta pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato la esecutività del mutuo, benché contestuale alla costituzione di pegno e/o deposito cauzionale, ma nel caso che ne occupa ciò non è avvenuto in quanto nessun pegno o deposito venne costituito, per cui il richiamo operato da parte appellante a detto principio è inconferente.
8.4 Venendo al caso di specie, infatti, facendo ossequio al principio di diritto, secondo cui “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.” (Cass., Sez. III, sentenza n. 6174/20), occorre ripercorrere la lettera del contratto posto in esecuzione.
All'art. 2, esso recita: “La somma mutuata verrà consegnata alla parte mutuataria non appena, a cura di questa saranno stati consegnati alla Banca i seguenti documenti: a)- copia esecutiva del presente contratto;
b)- nota originale di iscrizione di ipoteca derivante dal presente mutuo;
c)- certificati ipotecari, ovvero dichiarazione del notaio rogante, dai quali risulti che a carico della parte datrice di ipoteca e dei suoi danti causa, nel ventennio e sino al giorno successivo a quella della avvenuta pubblicazione dell'ipoteca derivante da questo atto, non esistono sugli immobili offerti in garanzia, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli o altri vincoli dotali o privilegi di sorta eccezion fatta che per quanto appreso;
d)- polizza assicurativa, relativa all'immobile offerto in garanzia per lire 740.000.000 (settecentoquarantamila) contratta con compagnia di gradimento della contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas, dalla caduta di fulmine ed aereo, CP_3 portante vincolo delle eventuali indennità a favore della ”. Controparte_3
Ora, risulta evidente che il trasferimento della somma venne sottoposta alla condizione che, nell'interesse del mutuatario, venissero prodotti ulteriori documenti necessari;
né si legge in alcuna altra parte del contratto alcun riferimento alle modalità della disposizione immediata del trasferimento, ancorché in conto corrente con fruizione sottoposta a termine, oppure con la costituzione di deposito cauzionale infruttifero: in altri termini, non emerge alcuna costituzione di un titolo autonomo a beneficio della parte appellata, tale da poterne assumere la disponibilità giuridica.
Piuttosto, analizzando i documenti richiesti dalla banca, tra essi emergono in particolare i certificati ipotecari dai quali risultasse che, sugli immobili offerti in garanzia (per 740 milioni di lire, sulla somma finanziata di 370 milioni di lire), non esistessero nel ventennio iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o altri vincoli dotali o privilegi.
Invero, la certificazione, che attesti l'integrità della garanzia immobiliare offerta, ritiene la debba Pt_5 considerarsi necessariamente prodromica alla formazione della volontà stessa a contrarre del mutuante, ed in quali termini, in considerazione dello stretto rapporto tra somma mutuata e somma garantita con l'ipoteca: contrariamente opinando, ossia volendo intendere tale produzione documentale come una mera integrazione formale del contratto da intendersi perciò già perfetto, si giungerebbe ad una interpretazione incoerente del medesimo.
A conforto di tale direzione interpretativa, peraltro, giunge la stessa allegazione di parte appellante, depositata in atti in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., relativa all'estratto contabile, da cui si evince che l'erogazione è stata annotata in data 30.7.92, dunque successivamente alla sottoscrizione del 17 luglio.
8.5 Per quanto evidenziato, non si può che concludere sulla natura meramente rituale della quietanza a saldo, rilasciata dalla mutuataria e di cui si fa menzione all'art. 3 del contratto.
Invero, sul punto si rammenta che: “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.” (Cass. sez. III, sent. n. 6174/20).
Orbene, fermo restando l'onere probatorio che ricade sul soggetto che vuol vantare il diritto alla restituzione del bene mutuato, parte appellante non ha offerto prova della traditio del denaro, nemmeno sotto forma di disponibilità giuridica nelle forme in cui di regola essa si concreta, al momento della sottoscrizione;
né essa emerge dalla lettura del contratto stipulato.
Dalla sua interpretazione emerge, piuttosto, uno sdoppiamento degli atti, di mutuo ed erogazione, in assenza di prova che entrambi abbiano rispettato i requisiti di forma necessari, con relativa quietanza a saldo formata nella medesima forma, ossia per atto pubblico o scrittura autenticata.
Ed invero, nonostante la formale dichiarazione di quietanza di cui all'art. 3, la consegna della somma non avvenne al momento della stipula, ma fu rimandata a data successiva al verificarsi di evento in quel momento futuro ed incerto, ossia la consegna da parte della mutuataria dei documenti di cui al predetto articolo 2.
La previsione contrattuale che qui rileva, quindi, sottoponeva a condizione sospensiva la disponibilità della somma da parte del mutuatario. 8.6 In definitiva, il motivo di gravame non può trovare accoglimento, in quanto il contratto di mutuo, palesemente sottoposto a condizione sospensiva e posto a base del precetto, sulla cui opposizione in questa sede si discorre, da solo non poteva dirsi autonomo e valido titolo esecutivo, privo com'era del potere rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, come dettato dall'art. 474, 2° comma, n. 3, c.p.c.
Quanto deciso, in virtù del richiamato principio di priorità logica che riveste la validità del titolo esecutivo nei procedimenti ex art. 615 c.p.c., ha carattere assorbente le altre questioni, in particolare quella riproposta da parte appellata/opponente, relativa alla contestata legittimazione attiva del creditore opposto, oggi appellante, in ogni caso esaminata e ritenuta infondata dal Tribunale con motivazione non contestata con appello incidentale.
9. Secondo motivo: Violazione dell'art. 91 c.p.c.
9.1 Il Tribunale sul punto ha deciso come di seguito.
“Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.”
9.2 La parte appellante si duole, in sintesi, che il Giudice di prossimità abbia ritenuto la sua soccombenza integrale, in ordine alle spese di lite, nonostante il rigetto di fatto di tutte le altre eccezioni avanzate da parte opponente (sulla mancata notifica e sul difetto di legittimazione attiva del creditore).
9.3 Il motivo va respinto.
Invero, la domanda di dichiarazione di illegittimità del precetto, ancorché sorretta da più eccezioni di parte opponente, è stata dal Tribunale accolta sulla scorta del dirimente rilievo della inefficacia del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.: ragione che, come avanti osservato, ha natura preliminare e dirimente sulle altre.
In ogni caso, la reciproca soccombenza, pur configurabile per il caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, può giustificare la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. SS.UU., sent. n. 32061/22).
Ora, gli “altri” presupposti previsti dalla predetta disposizione che debbono coesistere assieme alle ragioni della reciproca soccombenza, ossia l'assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non sono emerse nel presente giudizio.
10. In conclusione, l'appello merita il rigetto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti per valore (precetto di pagamento per la somma di € 662.814,28), con applicazione della tariffa minima per la fase di trattazione del presente grado, in ragione della sua sinteticità, e media per altre.
La somma viene ottenuta aumentando del 10% il compenso che spetterebbe secondo lo scaglione sino a
520mila euro (17179,00 euro), ossia in euro 18.896,90, che parte appellante deve rifondere come sotto.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002
(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n.
256/2023 data dal Tribunale di Avezzano, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna la parte appellante a rifondere al procuratore antistatario di le spese Controparte_1 del grado, che si liquidano in euro 18.896,90, oltre spese generali e accessori di legge.
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore
ER HI EL
Il Presidente
ES S. FI