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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2025
N. R.G. 1379/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.3915/2024 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr.ssa CAPELLI, pubblicata il 10 ottobre 2024, promossa da:
con l'avv. LEONARDO VESCI elettivamente domiciliata, Parte_1 ai fini del presente giudizio, presso l'indirizzo PEC , Email_1
contro
, con l'avv. MAURIZIO BORALI e l'avv. DANIELE Controparte_1
SANTAGOSTINO e presso il loro studio elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 4
20122 MILANO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In via principale:
Pagina 1 - rigettare tutte le domande accolte in primo grado con la predetta sentenza n. 3915/2024 in favore del IG , in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche parziale della sentenza n. 3915/2024 impugnata:
- accertare e dichiarare l'inesistente prova del danno e conseguente l'assenza di possibile risarcimento del danno;
- accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle somme richieste dal IG
dal 6 dicembre 2018, o dalla diversa data che verrà accertata in giudizio e Controparte_1
ritenuta di giustizia;
- quanto alle somme rivendicate a titolo di risarcimento del danno, ridurre la % (percentuale) riconosciuta in motivazione, parametrare il quantum alla mensilità netta e non lorda e, come esposto in punto di diritto, comunque ridurre l'abnorme quantum riconosciuto rispetto all'effettivo nocumento e la conseguente somma risarcitoria;
Da ultimo:
-per gli effetti, disporre la restituzione totale in favore della della Parte_1 somma di € 15.470,66 versata in esecuzione del provvedimento reso dal Giudice in primo grado, oltre interessi di legge dal dì della erogazione al saldo effettivo;
In ogni caso:
-con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: omissis”.
Per la PARTE APPELLATA
1) In via principale: respingere l'appello avversario perché infondato, confermando i capi di sentenza oggetto dell'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale:
a) accertare e dichiarare la soccombenza virtuale di in Parte_1
ordine alla domanda sub. 4) di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
3) in ogni caso, condannare la società alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori del signor , antistatari CP_1
In via istruttoria: omissis
Pagina 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 3915/24 pubblicata il 10/10/24 il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione
Lavoro, nella causa promossa da contro ha così Controparte_1 Parte_1
deciso:
“1) accerta e dichiara l'assenza di una concordata collocazione dell'orario di lavoro tra la ricorrente e la società datrice
2) per l'effetto, determina che al ricorrente venga applicata un orario di lavoro, nelle settimane di tutti i mesi di ciascun anno, distribuito su cinque giorni la settimana con due giorni consecutivi di riposo a rotazione e almeno una domenica di riposo su sette consecutive, a partire dall'orario di apertura della sala;
3) condanna la società resistente a risarcire al ricorrente il danno causato dalla condotta accertata, determinato in complessivi euro 15.470,66 oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) compensa le spese di lite tra le parti”.
Con ricorso depositato in data 01/12/23 ha adito in giudizio la datrice di Controparte_1 lavoro lamentando l'illegittimità del trasferimento disposto presso il Parte_1
punto vendita di Parma Centro, con lettera datata 31 luglio 2023 e chiedendo la sua assegnazione presso uno dei punti vendita siti in Lombardia (Rozzano, Vimercate o Cerro
Maggiore), o comunque più prossimo alla sua residenza. Ha insistito anche per la condanna della società al risarcimento del danno alla stessa cagionato oltre al pagamento delle spese sostenute per effetto del trasferimento.
Ha criticato, inoltre, la mancata e/o non corretta predeterminazione della collocazione temporale della prestazione a tempo parziale e comunque dell'assegnazione di turni di lavoro variabili e senza una cadenza predeterminata. Ha, in conclusione, chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con assegnazione di un turno di lavoro distribuito su 5 giorni la settimana con 2 giorni consecutivi di riposo a rotazione ed almeno una domenica di riposo su
7 consecutive, che tenesse conto delle responsabilità familiari, della necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, degli spostamenti necessari in conseguenza della sede di lavoro, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
Pagina 3 Questi i fatti dallo stesso esposti:
. di lavorare alle dipendenze della società resistente dal 1°giugno 2006 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, trasformato poi in indeterminato, con contratto a tempo parziale (75%), inquadramento al liv. C del CCNL esercizi cinematografici1 e mansioni di “Addetto di (doc.2) e di avere svolto la prestazione, sin dall'inizio CP_2
del rapporto, presso il cinema Odeon di Milano;
. in data 1° agosto 2023, The Space Cinema 1 srl aveva cessato le proprie attività presso il suddetto cinema in ragione del mancato rinnovo del contratto di locazione dei locali, di proprietà del fondo;
CP_3
. con lettera del 5 giugno 2023, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 9 “
[...]
C.C.N.L., l'organizzazione datoriale Controparte_4
“Associazione Nazionale Esercenti Cinema”, aveva avviato il processo di convocazione e incontri delle OO.SS; tale procedura si era chiusa con un mancato accordo in data 25 luglio
2023;
. in data 31 luglio 2023, aveva inviato a tutte le risorse occupate presso il cinema Parte_1
Odeon di Milano la lettera di trasferimento, individuando per il ricorrente, quale nuova sede di assegnazione, Parma Centro, distante oltre cento chilometri dalla residenza;
. lo stesso lavoratore aveva quindi presentato ricorso ex art. 700 cpc, chiedendo la revoca del trasferimento a Parma e l'assegnazione ad uno dei cinema gestiti dalla società in provincia di
Milano, evidenziando le oggettive difficoltà (economiche, familiari ed organizzative) cui il provvedimento aziendale lo esponeva;
. il ricorso cautelare era stato respinto;
. il ricorrente aveva quindi instaurato il presente giudizio di merito per fare accertare l'illegittimità del provvedimento aziendale in quanto contrario ai principi di correttezza e buona fede.
Si è costituita ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto del Parte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare, ha contestato la violazione dei principi di correttezza e buona fede, rappresentando, da un lato, l'insussistenza di posti vacanti o disponibili presso le sedi lombarde, dall'altro, l'utilizzo di criteri oggettivi per la comparazione dei dipendenti e la scelta delle sedi di destinazione, assegnando priorità a categorie protette e fruitori di permessi ai sensi della L. 104/1992 nonché punteggi per carichi di famiglia o situazioni personali meritevoli di tutela.
Pagina 4 Con riferimento alla collocazione dell'orario, ha eccepito l'insussistenza di comportamenti illegittimi, evidenziando come il rapporto di lavoro si fosse svolto senza alcuna doglianza da parte del dipendente al riguardo. Ha negato inoltre la configurabilità di un pregiudizio concreto in danno del lavoratore ed ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione parziale del diritto, confutando i conteggi avversari.
Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, e disattendendo l'eccezione di prescrizione parziale avanzata dalla società, ha respinto la domanda del ricorrente rilevando che il trasferimento del ricorrente presso la sede di Parma centro “appare del tutto legittimo e, non solo conforme alle esigenze organizzative della azienda, ma anche disposto nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede”.
Sul punto infatti il primo giudice, ha così argomentato: “Il ricorrente ha contestato la sua mancata assegnazione presso altre sedi più vicine alla propria abitazione in particolare
Vimercate, Cerro Maggiore e Rozzano.
La società ha tuttavia allegato e dimostrato, anche con testi, che al momento del trasferimento la situazione era la seguente:
-presso la sede di Vimercate non vi erano posti vacanti;
- presso la sede di Cerro Maggiore era possibile inserire esclusivamente n. 4 risorse in quanto la disponibilità oraria settimanale da ricoprire con personale Staff a tempo indeterminato era pari a 131 ore;
-presso la sede di Rozzano, era possibile inserire esclusivamente n. 1 risorsa in quanto la disponibilità oraria a tempo indeterminato era pari a 28 ore.
Ha inoltre allegato e dimostrato che nella comparazione tra i dipendenti da assegnare alle sedi più vicine, è stata data obbligatoria priorità alle categorie protette ed ai fruitori di
Per permessi Legge n. 104/92 (tre dipendenti , , ). Per_1 Per_3
Ha poi esposto di aver operato sul residuo personale un equo bilanciamento tra:
1) il criterio dell'anzianità aziendale, dando valore 1 ogni 5 anni (ma ovviamente riparametrando al dettaglio le anzianità intermedie con ovviamente ogni anno 0,2 – ogni sei mesi 0,1 e così via);
2) il criterio “carichi / situazioni familiari / personali”
Secondo tali criteri esposti nella tabella riassuntiva della memoria pag.7 la società convenuta ha effettuato la scelta della sede di destinazione per il sig. . CP_1
Pagina 5 Il ricorrente è stato assegnato alla sede di Parma centro, tenendo in considerazione la anzianità di servizio e il figlio a carico.
Secondo tali criteri la scelta operata dalla società convenuta appare del tutto corretta e rispettosa dei criteri esposti, con applicazione corretta dei punteggi assegnati.
Si aggiunga che il ricorrente al momento del trasferimento non era fruitore dei benefici della legge 104 come del resto da lui stesso pacificamente dichiarato specificando di “supportare”
i genitori nell'assistenza della sorella disabile.
Risulta, infatti, che solo successivamente al trasferimento e più specificamente con provvedimento del 6 ottobre 2023, l'INPS ha accolto la richiesta del ricorrente “di giorni di permesso per assistere disabile (la sorella, ndr)”, ai sensi dell'art. 33, comma 3 L. 104/92, con effetto dal 15 ottobre 2023 al 15 novembre 2026 (doc. 20);
La società ha dunque dimostrato di aver applicato con rigore i criteri indicati anche con riferimento alle posizioni contestate in ricorso delle seguenti lavoratrici:
1 la IGa che ha un'anzianità di servizio di oltre 16 anni (assunzione 4 Parte_2
settembre 2006) ed ha un familiare in gestione con disabilità (doc. allegato);
2 la IGa che ha un'anzianità di servizio di oltre 27 anni (assunzione Parte_3
19 ottobre 1995) ed ha subito un intervento salvavita [……….]
Si aggiunga che il ricorrente non ha specificamente indicato come tale circostanza avrebbe impattato sul proprio trasferimento, tanto più che la società ha dimostrato attraverso il deposito dei LUL di non aver proceduto ad ulteriori assunzioni a termine dopo il trasferimento del sig. . CP_1
In conclusione dall'istruttoria svolta e dall'esame dei documenti prodotti, non è emerso che vi fossero posti a tempo indeterminato vacanti e disponibili più vicini rispetto a Parma alla residenza del ricorrente, né risulta smentita la temporaneità dell'esigenza occupazionale che ha determinato le scelte imprenditoriali di utilizzare risorse a termine piuttosto che a tempo indeterminato, pertanto il trasferimento a Parma del ricorrente è stato determinato da effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive e adottato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Alla luce delle considerazioni che precedono non vi può essere dubbio sulla correttezza e buona fede della società ricorrente e ciò anche in relazione al comportamento processuale della stessa che, nelle more del giudizio, non appena si è aperta una posizione a tempo indeterminato sulla sede di Vimercate la ha offerta al ricorrente, che ha ritenuto di non poterla accettare per incompatibilità dei turni richiesti, con le proprie esigenze familiari”.
Pagina 6 Il Tribunale ha ritenuto invece fondata l'ulteriore doglianza del ricorrente, relativa alla mancata -pianificazione oraria nel corso dei 18 anni di servizio, non cogliendo nel segno le osservazioni della società convenuta secondo la quale sarebbe legittima un'organizzazione dei turni basata su una rotazione settimanale degli stessi e sempre variabile.
In proposito ha richiamato sentenza del Tribunale di Milano che ha chiarito che “nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale in turni su fasce orarie prestabilite, appare necessario che nel contratto di lavoro sia recepita una turnazione tale da consentire al lavoratore (che l'abbia accettata con la sottoscrizione del contratto) di conoscere preventivamente la collocazione oraria della sua prestazione anche in un futuro non prossimo” (Trib. Milano del 21 luglio 2016, n. 1437, che richiama a sua volta Trib. Milano del 31 dicembre 2007).
Pertanto, anche in virtù di quanto stabilito dal D. lgs 61/2000 e dal D. lgs 81/15, governanti la materia, il primo giudice ha accertato il diritto del ricorrente a svolgere attività lavorativa in favore di con orario distribuito su 5 giorni la settimana con 2 giorni consecutivi di Parte_1
riposo a rotazione ed almeno una domenica di riposo su 7 consecutive, a partire dall'orario di apertura della sala.
Ha condannato inoltre la società convenuta al risarcimento del danno al lavoratore nella misura di complessivi euro 15.470,66, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al soddisfo, assumendo quale parametro la retribuzione ordinaria di cui ai cedolini prodotti e ritenendosi equa una misura del danno pari al 10% della retribuzione annua percepita.
Da ultimo, quanto alla sollevata eccezione di prescrizione dei crediti vantati in giudizio, il
Tribunale ha richiamato recente sentenza della Corte di Cassazione del 6 settembre 2022, n.
26246, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Sul punto ha pertanto così concluso: “Nel caso, trattandosi di somma di natura risarcitoria, il termine di prescrizione
Pagina 7 decennale non era decorso per i ratei arretrati anteriormente all'entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, ed essendo il rapporto di lavoro ancora in essere, nessuna prescrizione può allo stato dirsi maturata”.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto depositato in data Parte_1
19/012/24, insistendo per la parziale riforma della sentenza di primo grado.
Questi i motivi di appello:
1. Inesistente violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 61/2000 e art. 5 d. Lgs n. 81/2015: legittimità della condotta aziendale
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui aveva qualificato la sua condotta come illegittima sul mero presupposto del reiterarsi dell'asserito inadempimento aziendale sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza tenere conto:
- dell'organizzazione dell'Azienda e del Multiplex dove aveva lavorato/lavora il , CP_1
dove gli orari di lavoro dei dipendenti vengono effettuati in base alla programmazione dei film nelle diverse sale ed alla loro durata. Programmazione che, talvolta, può variare anche con cadenza settimanale, in relazione alle “uscite” dei film nelle sale cinematografiche;
-dell'assenza di alcuna lamentela da parte del lavoratore prima del presente giudizio;
-della mancanza di alcun pregiudizio e danno subito dal dipendente, dal momento che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (prima part time 75 % e poi, del maggio 2007 part-time 50%) concluso con il IG era stato stipulato ritualmente CP_1
per iscritto con specifica indicazione della durata della prestazione lavorativa (n. 20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, in un orario compreso dalle 12.00 alle 3.30 del mattino) in ossequio a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 61/2000 ed ora dall'art. 5 del D.Lgs. n.
81/2015; nonché dall'art. 13 CCNL utilizzato in Azienda che prevedono, che per la validità del contratto a tempo parziale, lo stesso: deve essere redatto per iscritto;
deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa.
Ribadisce inoltre che nei Multisala ove aveva lavorato/lavora attualmente l'odierno appellato
(prima ex Odeon ed ora Parma Centro), i turni lavorativi (notoriamente pomeridiani, con orari prolungati nel fine settimana) venivano generalmente comunicati a tutti i dipendenti con n.
7/10 giorni di anticipo, tempo necessario e sufficiente affinché un lavoratore potesse organizzarsi il proprio tempo libero.
2. Inesistente diritto al risarcimento del danno: erroneità della motivazione sul punto
Pagina 8 Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto al lavoratore un risarcimento del danno pure in assenza di alcun pregiudizio dallo stesso subito per la mancata predeterminazione oraria, determinato equitativamente nella misura del 10% della retribuzione annua percepita.
Sul punto parte appellante ribatte che, come per altro già rilevato dal primo giudice in sentenza, il lavoratore -che, ricorda, nonostante la lunga durata del rapporto di lavoro intercorso non aveva mai fatto pervenire all'Azienda formali lamentele – nessuna prova aveva prodotto in atti a supporto della sua doglianza in merito al pregiudizio dallo stesso subito.
Ricorda infatti che, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice in sentenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno solo in presenza di eventuali comportamenti abusivi del datore di lavoro, e, nella fattispecie, sia controparte (il quale non aveva nemmeno dimostrato quali danni fossero allo stesso derivati dalla asserita diminuzione della disponibilità del proprio tempo libero), che il primo Giudice, non avevano riscontrato alcun tipo di condotta illecita da parte della Parte_1
3. Violazione ed errata interpretazione dell'art. 1226 c.c. erroneità e, in ogni caso, abnormità della liquidazione equitativa effettuata dal giudice di primo grado
Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza di prime cure anche in merito Parte_1
al profilo della quantificazione del risarcimento operata dal primo giudice, considerando la valutazione equitativa dallo stesso effettuata errata e non condivisibile. Sul punto, infatti, evidenzia che, essendo notorio che la valutazione del danno devesse strettamente legarsi al pregiudizio subito dal lavoratore per la mancata collocazione oraria della prestazione lavorativa, nonché alla perdita di ulteriori (e documentate) posizioni lavorative, tali assunti non erano mai stati dimostrati dal . CP_1
Nella denegata ipotesi di conferma di tale capo della sentenza chiede, per lo meno, la riduzione della percentuale riconosciuta nella sentenza di primo grado (10%), in misura non superiore al 3% della retribuzione mensile (riparametrando il quantum alla mensilità netta e non lorda e tenendo conto solo del lavoro effettivo escludendo i periodi di ferie, permessi).
A supporto di tale indicazione richiama la recente ordinanza della Corte di Cassazione (n.
11133/2024 resa in data 11 aprile 2024) che aveva confermato la Sentenza della Corte
d'appello Lavoro di Milano n. 1115/2019 che in un caso analogo aveva liquidato il danno ex art. 10 comma II D.Lgs. n. 81/2015 in via equitativa nella misura del 5% della retribuzione annua percepita dal lavoratore limitatamente ai periodi di lavoro effettivo, con esclusione,
Pagina 9 quindi, delle ferie, dei permessi, delle festività e di quant'altro non rientrante nel lavoro effettivo.
4. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2948 c.c. prescrizione parziale delle pretese del signor CP_1
Con il quarto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di prescrizione parziale dalla stessa avanzata, dal momento che, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione quinquennale relativa ai crediti da lavoro decorre durante il rapporto di lavoro laddove quest'ultimo sia assistito da “stabilità reale”, cioè dalla tutela reintegratoria (per il lavoro privato cfr. art. 18 della L. n. 300/1970).
Il Giudice di primo grado, nella tesi del gravame, avrebbe dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2948, n. 4, c.c., riconoscere prescritte le pretese economiche vantate a titolo di danno da parte dell' odierno appellato sino a tutto il 6 dicembre 2018, atteso che il primo atto con il quale la stessa aveva rivendicato nei confronti della il risarcimento invocato Parte_1
era il ricorso di primo grado, notificato in data 6 dicembre 2023.
5. Istanza di restituzione delle somme dovute dalla in ragione della Parte_1
decisione di primo grado
Con il quinto e ultimo motivo di appello chiede, nell'auspicato accoglimento del presente gravame e della integrale o anche parziale riforma della sentenza impugnata, la restituzione in favore della della somma di € 15.470,66 corrisposta dall'Azienda Parte_1
stessa al lavoratore in esecuzione del provvedimento reso dal Giudice in primo grado
Con memoria depositata in data 27/03/25 si è costituito in giudizio Controparte_1
insistendo per la conferma della sentenza di prime cure nella parte in cui il primo giudice aveva accertato l'illegittimità del comportamento aziendale, consistente nell'omessa predeterminazione dell'orario di lavoro, determinandone giudizialmente la distribuzione e disponendo il risarcimento del danno patito.
Sul punto, ribadendo che in quasi 20 anni di servizio presso la società, non era mai sia stata fornita allo stesso una pianificazione oraria definibile come tale, insiste nel ribadire la violazione della normativa in tema di orario part-time (D. Lgs. 61/2000 prima e D. Lgs.
81/2015 poi), preso atto della quale il primo Giudice, correttamente, aveva applicato le sanzioni previste dalla legge.
Pagina 10 Sulla presunta prescrizione e sull'istanza di restituzione delle somme percepite parte appellata ribatte che controparte sul punto si era limitata a richiamare le osservazioni del primo Giudice in ordine, alla nota sentenza della Cassazione n. 26246/2022.
Chiede pertanto che le doglianze avversarie vengano dichiarate infondate.
Parte appellata, premettendo di accettare la quantificazione del risarcimento disposta dal
Primo Giudice, oltre – seppur non condividendolo – al capo di pronuncia sulla base del quale era stato ritenuto legittimo il trasferimento a Parma, propone appello incidentale in punto di soccombenza virtuale, ravvisabile nell'aver controparte dichiaratamente aderito ad una domanda (seppur subordinata) azionata in ricorso (domanda di riavvicinamento ex L. 104/02 presso una sede più prossima al domicilio dell'assistita). Sul punto denuncia infatti , CP_1
il primo giudice, omettendo peraltro di darne conto nelle motivazioni, aveva (erroneamente, a suo avviso) compensato integralmente le spese di lite.
Il Tribunale, denuncia parte appellante incidentale, una volta rigettate le domande principali, - che avevano tutt'altro altro oggetto, ossia la declaratoria di illegittimità in radice del trasferimento -, non avrebbe comunque potuto esimersi dall'esaminare la domanda subordinata, peraltro azionata espressamente “in caso di mancato accoglimento delle domande sub. 1, 2 e 3”; dovendo contestualmente prendere atto che controparte, a fronte di una condotta successiva all'introduzione del giudizio, vi avesse formalmente e dichiaratamente aderito. Ciò avrebbe anzitutto imposto, sul punto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
che secondo il costante insegnamento della Cassazione “deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio”; e “si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta”. Cioè quanto avvenuto nel caso di specie.
Dopodiché il primo Giudice avrebbe dovuto rammentare l'art. 91 c.p.c., che regola il principio della soccombenza, in ragione del quale nessuno può essere onerato da spese che non si sarebbero rese necessarie se la sua controparte avesse agito nel rispetto del diritto e/o secondo buona fede.
Sicché la parte che ha di fatto imposto l'instaurazione o la prosecuzione del giudizio, deve farsi carico (se non integralmente, quantomeno in parte) dei relativi costi.
Pagina 11 Deduce quindi parte appellante incidentale che, una volta dichiarata cessata la materia del contendere, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Chiede dunque la riforma della prima sentenza sul punto, con condanna della società alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 9 aprile 2025 la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello principale è infondato e dev'essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Questa Corte si è già espressa in fattispecie sovrapponibili alla presente, e su motivi di impugnazione pressochè coincidenti con quelli introdotti nel presente giudizio, le motivazioni di tali pronunce sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. in particolare Corte d'Appello di
Milano sentenza n. 1016/2024 e 1017/2024, Presidente Casella, est. Sommariva)
Sul primo motivo di appello: violazione dell'art 2 D.Lgs. 61/2000 e 5 D. Lgs. 81/2015
“Tanto l'art. 2 del D. lgs. n. 61/2000, applicabile ratione temporis avuto riguardo all'epoca di assunzione del ricorrente e di successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato con riduzione della percentuale di part time, quanto il successivo art. 5 del D. lgs. n. 81/2015, al secondo comma, prevedono che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”; il terzo comma dell'art. 5 del D. lgs. n. 81/2015 precisa, inoltre, che “Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”.
Nel caso esaminato il mancato rispetto delle sopra trascritte prescrizioni legislative risulta palese, là dove la lettera di assunzione del 14.1.2003 recava indicazione esclusivamente della percentuale dell'orario – “Part Time (80%)”- senza nulla specificare in merito alla collocazione temporale dell'orario, rimasta totalmente indefinita, come reso evidente dall'esplicita dichiarazione, nella stessa riportata, della disponibilità del lavoratore a “prestare attività nei giorni domenicali, festivi e con orari notturni articolati e/o avvicendati” (vd. doc.
19 fascicolo primo grado appellato).
Né l'omissione risulta in alcun modo emendata nella comunicazione del 23.8.2003 di trasformazione del contratto a tempo indeterminato con riduzione dell'orario da 32 a 30 ore
Pagina 12 settimanali, corrispondenti a un part-time al 75% (doc. 19-bis fascicolo primo grado appellato). La previsione, nella stessa contenuta, di distribuzione dell'orario di 30 ore settimanali su cinque giorni lavorativi, senza alcuna ulteriore specificazione, come correttamente statuito dal primo giudice, non è, infatti, per nulla rispettosa del dettato normativo, che prescrive la puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario con rifermento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, là dove, per contro, nella clausola contrattuale in esame non si fa neppure rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
La circostanza che, in concreto, l'appellante – nel corso del rapporto- abbia comunicato i turni, di regola, con un preavviso di 7/10 giorni non vale certo a sanare l'indeterminatezza della clausola contrattuale (ferma, peraltro, l'esiguità del preavviso stesso), né ad escludere il richiesto intervento di determinazione giudiziale delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (ex artt. 8, comma 2, D. lgs. 61/2000 e 10, comma 2, D. lgs. n. 81/2015), intervento correttamente attuato dal Tribunale contemperando, in modo del tutto ragionevole, le esigenze aziendali con quelle personali, familiari e lavorative del (il quale continua Pt_4
a risiedere a Milano, coi genitori anziani e, a seguito del mutamento della sede di lavoro, si trova a sostenere tempi di percorrenza media in auto di circa un'ora e mezza, con un aggravio di costi e di tempi tale – a parità di durata della prestazione lavorativa- da acuire l'esigenza di preventiva conoscenza e di razionalizzazione della collocazione temporale del proprio impegno lavorativo presso l'appellante).
La decisione al riguardo assunta dal primo giudice va, pertanto, confermata, essendo coerente con il dettato normativo e con l'orientamento di rigore al riguardo espresso dalla Cassazione, secondo cui “In tema di lavoro a tempo parziale, il dovere del giudice di determinare, ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 ed ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di omessa indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario, trova applicazione anche in caso di mancata puntuale indicazione della collocazione dei turni di lavoro, senza che ciò determini alcuna lesione dell'autonomia negoziale.” (così Cass. n. 11333/2024). La giurisprudenza di legittimità, proprio nell'ordinanza depositata dall'appellante (di cui sopra è stata riprodotta la massima), avuto riguardo alla portata dell'art. 5, comma 3, del D. lgs. n. 81/2015 (a mente del quale “Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma
2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”), chiarisce che “quest'ultima previsione … deve essere interpretata in coerenza sistematica con il primo ed il secondo comma dello stesso art.5; nel senso della necessità che i
Pagina 13 turni di lavoro restino indicati per iscritto nel medesimo contratto, con specifica indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”, mentre, prosegue la Suprema Corte,
“Non è possibile sostenere invece che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell'orario part time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) comporti anche la deroga all'esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro (che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite). Posto che una simile interpretazione sarebbe illogica ed in contrasto anche con la ratio protettiva del part time: sarebbe, infatti, sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l'esigenza di indicazione puntuale dell'orario di lavoro nel contratto part time. E ciò porterebbe a legittimare sostanzialmente la mancata indicazione di qualsiasi orario, come è accaduto, appunto, col contratto di lavoro in oggetto, in cui non è contenuta alcuna indicazione dei turni programmati e solo si prevede che essi sarebbero stati comunicati al in via CP_5
successiva, alla fine dell'anno precedente ("Sulla base dell'esigenze organizzative produttive, entro il 31 dicembre di ogni anno, la collocazione, per l'anno successivo, dell'orario di lavoro nell'ambito dei turni mensili, per i mesi di gennaio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre- dicembre, che Ella sarà tenuto di volta in volta ad osservare").
Una previsione che consentisse l'esercizio di questa facoltà al datore di lavoro si porrebbe perciò contro la ratio protettiva del part time - richiamata alla base della decisione anche dalla
Corte di appello - la quale richiede invece una immediata indicazione dell'articolazione oraria dell'attività al fine di consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero;
posto che la normativa si pone l'obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriori e di vita quotidiana.
La tesi sostenuta dalla ricorrente principale si pone contro queste esigenze di tutela che risultano altresì rimarcate nella sentenza n. 210/1992 della Corte Cost. la quale ha affermato che "non vi è quindi alcuna ragione, né alcuna possibilità di attribuire alla normativa una interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno non sia determinata o non sia resa determinabile in base a criteri oggettivi ma sia invece rimessa allo ius variandi del datore di lavoro".
(…) Sulla scorta delle premesse, va, pertanto, affermato che nessuna previsione di legge, di contratto collettivo o di contratto individuale preveda il potere unilaterale che la datrice di
Pagina 14 lavoro ricorrente ha preteso di esercitare con l'indicare i turni solo successivamente, in via annuale, al proprio dipendente part time.
(…)
E' necessario perciò adottare una interpretazione logica e sistematica per armonizzare la normativa primaria e quella secondaria. In altri termini, per quanto riguarda i turni assegnati ai lavoratori part-time, le indicazioni di legge e di contratto possono ritenersi rispettate solo quando - in mancanza di clausole flessibili elastiche - nel contratto di lavoro part time vengano indicati i turni in modo preciso e costante, in modo da rendere noto al lavoratore come verrà eseguita nel tempo la propria prestazione. Questo tipo di facoltà è anche quella attualmente consentita dal comma 3 dell'art.5 del D.Lgs. 81 del 2015 richiamato dalla ricorrente Non può invece ritenersi che la stessa dichiarazione a verbale di cui si discute, possa riferirsi al lavoro part-time e dunque autorizzare la comunicazione dell'orario di lavoro ex post con cadenza annuale o addirittura mensile.
Tale opzione configurerebbe uno slittamento interpretativo che si pone contro la ratio ed il sistema normativo. Perché la mera previsione di comunicazione dei turni in via successiva stabilita per i lavoratori a tempo pieno, in quanto applicata nello specifico caso del part time, andrebbe a modificare lo schema legale dell'orario contrattuale, pur in mancanza dell'espresso accordo delle parti con la previsione concordata di una clausola flessibile.
E ciò, come già detto, non è consentito dall'ordinamento; sia per ragioni sistematiche, sia per ragioni teleologiche.
(…)
Per quanto concerne il secondo profilo, va evidenziato come la normativa sul part time sia rivolta espressamente a consentire al lavoratore part time di conoscere con certezza, fin dall'insorgere del rapporto di lavoro, l'entità della prestazione dovuta, anche allo scopo di organizzare l'orario residuo in altre eventuali occupazioni o impegni personali;
mentre tale esigenza non ricorre nel contratto di lavoro a tempo pieno.
La tesi secondo cui l'art. 9 del CCNL si riferisce anche al part time, non solo relativamente al comma 3 ma per la sua intera disciplina, anche delle parti stabilite a verbale, si pone in definitiva in contrasto con le norme di legge che prescrivono - in mancanza di clausole flessibili- non l'indicazione annuale o mensile dell'orario di lavoro ma l'indicazione dell'orario di lavoro nel contratto, anche per quanto riguarda i turni di lavoro.”. Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, pertanto, il contratto di lavoro part time (a differenza del contratto di lavoro a tempo pieno) deve indicare “i turni in modo preciso e costante, in modo da rendere noto al lavoratore come verrà eseguita nel tempo la propria prestazione” e così da
Pagina 15 consentirgli d'impiegarsi in ulteriori attività lavorative ad integrazione dei propri redditi, mentre il rinvio contrattuale a turni programmati non solo mensilmente, ma anche annualmente dal datore di lavoro non è idoneo ad esaudire il precetto normativo imperativo di forma-contenuto prescritto dal legislatore in materia e dà luogo all'intervento surrogatorio dell'autorità giudiziaria.
L'inadempimento dell'odierna appellata ne emerge eclatante, là dove i testi contrattuali non recano alcun riferimento alla collocazione temporale dei turni, che, peraltro, in concreto sono stati comunicati con tempi di preavviso di non più di 7/10 giorni (per stessa prospettazione della datrice di lavoro), all'evidenza del tutto inadeguati. Quanto alle prospettate peculiarità organizzative aziendali, connesse alle variabili della programmazione dei film nelle sale cinematografiche, le stesse non valgono certo ad esimere l'appellante dal rispetto delle prescrizioni legislative in materia di part time, potendo essere eventualmente soddisfatte con il ricorso alle clausole elastiche.
Parimenti irrilevante è la circostanza che, prima del trasferimento, il non si fosse mai Pt_4
lamentato della genericità della clausola contrattuale quanto alla collocazione dei turni di servizio che era chiamato a svolgere;
il comportamento tollerante del lavoratore, invero, non può certo essere inteso quale manifestazione di una volontà abdicativa (considerata, peraltro, la portata imperativa della prescrizione), là dove la questione della predeterminazione della puntuale articolazione dei turni è divenuta cruciale proprio a seguito dello spostamento della sede di servizio da Milano a Parma, considerato che la nuova destinazione si trova ad oltre
100 km dalla residenza del lavoratore, con un notevole aggravio in termini di costi e tempi di spostamento, tale, come ben evidenziato dal Tribunale, da “limitare la libertà organizzativa del ricorrente, sia sotto l'aspetto personale-familiare, sia sotto l'aspetto prettamente lavorativo”, libertà, peraltro, già in precedenza grandemente ridotta e sostanzialmente circoscritta (quanto alla possibilità di assunzione d'impegni stabili) entro la prima parte della mattinata.
Sul secondo motivo di impugnazione: inesistente diritto al risarcimento del danno
“Da disattendere è pure il secondo motivo d'appello, con il quale la datrice di lavoro lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto risarcimento del danno, dolendosi del fatto che il primo giudice -dopo aver dato atto dell'assenza di specifiche allegazioni nel ricorso in ordine al pregiudizio in concreto subito dal lavoratore in termini di perdita di potenziali opportunità di lavoro in conseguenza della mancanza di una concordata distribuzione dell'orario o di altri specifici danni-ha, comunque, liquidato il risarcimento del danno, sanzionandola erroneamente a meri fini punitivi. Va, invero, osservato che lo stesso
Pagina 16 legislatore ha qui concepito la tutela risarcitoria quale “sanzione” che prescinde dalla prova di concreti pregiudizi, prevedendo che per il periodo precedente alla sentenza che determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ad un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. Il danno, infatti, è in questo caso riconosciuto come sussistente in re ipsa, là dove la legislazione prevede che l'elasticità dell'orario, quando validamente pattuita, comporta il pagamento a carico del datore di lavoro di maggiorazioni retributive proprio in considerazione del sacrificio al quale con la stessa si espone il lavoratore, tale da comprimere la sua possibilità d'impegno in altre occupazioni. Il primo giudice, peraltro, ha correttamente valorizzato l'obiettivo disagio nella programmazione della vita personale determinato per anni dall'incertezza della programmazione dei turni, disagio al quale si è aggiunto, dopo il trasferimento, anche l'aggravio di tempi e di spese al quale il lavoratore è andato incontro per continuare a lavorare presso la nuova sede.
Sul terzo motivo di gravame: abnormità della liquidazione equitativa effettuata dal giudice di primo grado
Ritiene il Collegio che le censure sollevate dall'appellante siano prive di pregio. La percentuale di retribuzione (10%) alla quale è stato parametrato il risarcimento è, infatti, del tutto congrua, tenuto conto in particolare delle puntuali deduzioni contenute nel ricorso ex art
700 cpc per chiedere la revoca del trasferimento. (doc. 17), richiamate nel ricorso ex art 414 cpc.
In tale sede, il ricorrente ha (fra l'altro) dedotto:
a) di supportare i genitori – che vivono a Sesto San Giovanni – nell'assistenza alla sorella disabile al 100% (doc. 17 bis); Per_4
b) di essere separato e con un figlio minore ( di sei anni) a carico in misura del Persona_5
50% (doc. 17 ter);
c) di frequentare un corso di laurea in Terapia Occupazionale, presso l'Università Statale di
Milano, che richiede una presenza obbligatoria in attività di tirocinio formativo (doc. 17 quater);
Sul quarto motivo di appello: prescrizione parziale delle pretese
Da disattendere è anche l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art 2948 cc
Il Tribunale si è, infatti, attenuto ai principi di diritto al riguardo, da ultimo, enunciati dalla
Cassazione, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
Pagina 17 assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/2022: così anche Cass. n. 30957/2022 e le successive conformi).
Sul quinto motivo di impugnazione: istanza di restituzione
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di impugnazione.
Sull' appello incidentale
Da disattendere è altresì l'appello incidentale svolto da e avente ad oggetto la CP_1
decisione del primo giudice di compensare tra le parti le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza e del contegno processuale delle parti.
Nel proprio motivo d'appello lamenta che il giudice di prime cure “ abbia CP_1 gravemente trascurato un'ipotesi di scuola di soccombenza virtuale, ravvisabile nell'aver controparte dichiaratamente aderito ad una domanda (seppur subordinata) azionata in ricorso;
omettendo peraltro di darne conto nelle motivazioni e compensando integralmente le spese di lite.”
L'appellante incidentale ripercorre lo svolgimento del processo di primo grado ed evidenzia che:
- all'udienza del 5 marzo 2024, la società aveva proposto (a livello conciliativo), al signor
, la collocazione su Vimercate con assegnazione sulla base dei seguenti turni: “ven CP_1
riposo; sab. 21-1,00; dom 18,45-22,45; lun riposo;
mart. 21,30-1.30; merc. 16-20; giov.
21,30-1,30”
- in quell'occasione, aveva rifiutato la proposta in quanto -così come formulata- Per_6
non risultava compatibile con le sue esigenze familiari. Si rendeva però disponibile a spostarsi su Vimercate sulla base di 2 turnazioni, alternative fra loro, che avrebbero ricalcato in buona parte i desiderata di (che riproduce a pg 15 della presente memoria di costituzione Parte_1
in appello). Soluzione non accettata da Parte_1
- 3 mesi dopo, la società aveva ufficialmente disposto il riavvicinamento dell'esponente a
Vimercate, sulla base delle stesse condizioni di cui alla precedente proposta conciliativa. E lo aveva fatto deducendo che “dopo che per lungo tempo tale possibilità non vi era stata, con grande sforzo – ma solo al fine di agevolarla – è stata reperita, solo con l'inizio di Luglio
2024, la possibilità di soddisfare tale richiesta”.
Pagina 18 Sul punto parte appellante incidentale evidenzia come ciò che la società prospettava come proposta “nuova” ed asseritamente finalizzata ad “agevolarlo”, in realtà si risolveva nella scelta di ribadire – questa volta, però, imponendola – una soluzione cui già 3 mesi prima aveva riferito di non poter aderire. Apparendo pertanto come “un mero riscontro di facciata, nell'ottica di non lasciar formalmente (e nuovamente) disattesa una richiesta di riavvicinamento”.
Quindi, denuncia , la società aveva agito (tardivamente) con l'intento non solo di CP_1
aggirare, o comunque neutralizzare una verosimile pronuncia sfavorevole sul punto, ma anche di ostacolare il lavoratore, mettendolo di fronte all'alternativa tra farsi carico di turni oggettivamente penalizzanti, oppure perdere il posto di lavoro.
La ricostruzione proposta da non può essere condivisa, mancando in giudizio la CP_1 prova dell'esistenza già al momento della presentazione del ricorso o, quantomeno, in prima udienza, delle condizioni che hanno consentito a The Space Cinema 1 srl di formulare l'offerta di trasferimento del lavoratore a Vimercate, con l'orario che era stato richiesto dal lavoratore.
Va osservato altresì che l'offerta della nuova posizione lavorativa, pur richiesta in ricorso, non ha fatto venire meno le ulteriori domande di , il lavoratore solo in via CP_1
subordinata ha chiesto, per il caso di rigetto delle prime tre domande svolte in via principale, di “ordinare alla società di assegnare il ricorrente al punto vendita di Rozzano o, in subordine,
a quello di Cerro Maggiore o, in ulteriore subordine, a quello di Vimercate”. Non ha invece rinunciato ad alcuna domanda, e non avendo le parti concluso un accordo conciliativo e non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La decisone del primo giudice di compensate tra le parti le spese di lite appare pertanto corretta in quanto resa in applicazione del principio di reciproca soccombenza, in considerazione del rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del trasferimento.
Quanto, infine, alle spese processuali del grado, l'esito complessivo della lite, connotato dal rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, giustifica ex art. 92, comma 2,
c.p.c. la compensazione delle spese processuali dell'appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Pagina 19
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza n 1750/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro
Compensa tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Milano, 09/04/2025
Presidente est..
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 20
N. R.G. 1379/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera dott.ssa Giulia Dossi Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.3915/2024 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr.ssa CAPELLI, pubblicata il 10 ottobre 2024, promossa da:
con l'avv. LEONARDO VESCI elettivamente domiciliata, Parte_1 ai fini del presente giudizio, presso l'indirizzo PEC , Email_1
contro
, con l'avv. MAURIZIO BORALI e l'avv. DANIELE Controparte_1
SANTAGOSTINO e presso il loro studio elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 4
20122 MILANO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
In via principale:
Pagina 1 - rigettare tutte le domande accolte in primo grado con la predetta sentenza n. 3915/2024 in favore del IG , in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche parziale della sentenza n. 3915/2024 impugnata:
- accertare e dichiarare l'inesistente prova del danno e conseguente l'assenza di possibile risarcimento del danno;
- accertare e dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle somme richieste dal IG
dal 6 dicembre 2018, o dalla diversa data che verrà accertata in giudizio e Controparte_1
ritenuta di giustizia;
- quanto alle somme rivendicate a titolo di risarcimento del danno, ridurre la % (percentuale) riconosciuta in motivazione, parametrare il quantum alla mensilità netta e non lorda e, come esposto in punto di diritto, comunque ridurre l'abnorme quantum riconosciuto rispetto all'effettivo nocumento e la conseguente somma risarcitoria;
Da ultimo:
-per gli effetti, disporre la restituzione totale in favore della della Parte_1 somma di € 15.470,66 versata in esecuzione del provvedimento reso dal Giudice in primo grado, oltre interessi di legge dal dì della erogazione al saldo effettivo;
In ogni caso:
-con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria: omissis”.
Per la PARTE APPELLATA
1) In via principale: respingere l'appello avversario perché infondato, confermando i capi di sentenza oggetto dell'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale:
a) accertare e dichiarare la soccombenza virtuale di in Parte_1
ordine alla domanda sub. 4) di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
3) in ogni caso, condannare la società alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori del signor , antistatari CP_1
In via istruttoria: omissis
Pagina 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n. 3915/24 pubblicata il 10/10/24 il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione
Lavoro, nella causa promossa da contro ha così Controparte_1 Parte_1
deciso:
“1) accerta e dichiara l'assenza di una concordata collocazione dell'orario di lavoro tra la ricorrente e la società datrice
2) per l'effetto, determina che al ricorrente venga applicata un orario di lavoro, nelle settimane di tutti i mesi di ciascun anno, distribuito su cinque giorni la settimana con due giorni consecutivi di riposo a rotazione e almeno una domenica di riposo su sette consecutive, a partire dall'orario di apertura della sala;
3) condanna la società resistente a risarcire al ricorrente il danno causato dalla condotta accertata, determinato in complessivi euro 15.470,66 oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
4) rigetta ogni residua domanda ed eccezione;
5) compensa le spese di lite tra le parti”.
Con ricorso depositato in data 01/12/23 ha adito in giudizio la datrice di Controparte_1 lavoro lamentando l'illegittimità del trasferimento disposto presso il Parte_1
punto vendita di Parma Centro, con lettera datata 31 luglio 2023 e chiedendo la sua assegnazione presso uno dei punti vendita siti in Lombardia (Rozzano, Vimercate o Cerro
Maggiore), o comunque più prossimo alla sua residenza. Ha insistito anche per la condanna della società al risarcimento del danno alla stessa cagionato oltre al pagamento delle spese sostenute per effetto del trasferimento.
Ha criticato, inoltre, la mancata e/o non corretta predeterminazione della collocazione temporale della prestazione a tempo parziale e comunque dell'assegnazione di turni di lavoro variabili e senza una cadenza predeterminata. Ha, in conclusione, chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla determinazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con assegnazione di un turno di lavoro distribuito su 5 giorni la settimana con 2 giorni consecutivi di riposo a rotazione ed almeno una domenica di riposo su
7 consecutive, che tenesse conto delle responsabilità familiari, della necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, degli spostamenti necessari in conseguenza della sede di lavoro, nonché delle esigenze del datore di lavoro.
Pagina 3 Questi i fatti dallo stesso esposti:
. di lavorare alle dipendenze della società resistente dal 1°giugno 2006 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, trasformato poi in indeterminato, con contratto a tempo parziale (75%), inquadramento al liv. C del CCNL esercizi cinematografici1 e mansioni di “Addetto di (doc.2) e di avere svolto la prestazione, sin dall'inizio CP_2
del rapporto, presso il cinema Odeon di Milano;
. in data 1° agosto 2023, The Space Cinema 1 srl aveva cessato le proprie attività presso il suddetto cinema in ragione del mancato rinnovo del contratto di locazione dei locali, di proprietà del fondo;
CP_3
. con lettera del 5 giugno 2023, nell'ambito della procedura prevista dall'art. 9 “
[...]
C.C.N.L., l'organizzazione datoriale Controparte_4
“Associazione Nazionale Esercenti Cinema”, aveva avviato il processo di convocazione e incontri delle OO.SS; tale procedura si era chiusa con un mancato accordo in data 25 luglio
2023;
. in data 31 luglio 2023, aveva inviato a tutte le risorse occupate presso il cinema Parte_1
Odeon di Milano la lettera di trasferimento, individuando per il ricorrente, quale nuova sede di assegnazione, Parma Centro, distante oltre cento chilometri dalla residenza;
. lo stesso lavoratore aveva quindi presentato ricorso ex art. 700 cpc, chiedendo la revoca del trasferimento a Parma e l'assegnazione ad uno dei cinema gestiti dalla società in provincia di
Milano, evidenziando le oggettive difficoltà (economiche, familiari ed organizzative) cui il provvedimento aziendale lo esponeva;
. il ricorso cautelare era stato respinto;
. il ricorrente aveva quindi instaurato il presente giudizio di merito per fare accertare l'illegittimità del provvedimento aziendale in quanto contrario ai principi di correttezza e buona fede.
Si è costituita ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto del Parte_1
ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare, ha contestato la violazione dei principi di correttezza e buona fede, rappresentando, da un lato, l'insussistenza di posti vacanti o disponibili presso le sedi lombarde, dall'altro, l'utilizzo di criteri oggettivi per la comparazione dei dipendenti e la scelta delle sedi di destinazione, assegnando priorità a categorie protette e fruitori di permessi ai sensi della L. 104/1992 nonché punteggi per carichi di famiglia o situazioni personali meritevoli di tutela.
Pagina 4 Con riferimento alla collocazione dell'orario, ha eccepito l'insussistenza di comportamenti illegittimi, evidenziando come il rapporto di lavoro si fosse svolto senza alcuna doglianza da parte del dipendente al riguardo. Ha negato inoltre la configurabilità di un pregiudizio concreto in danno del lavoratore ed ha eccepito, in ogni caso, la prescrizione parziale del diritto, confutando i conteggi avversari.
Il giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, e disattendendo l'eccezione di prescrizione parziale avanzata dalla società, ha respinto la domanda del ricorrente rilevando che il trasferimento del ricorrente presso la sede di Parma centro “appare del tutto legittimo e, non solo conforme alle esigenze organizzative della azienda, ma anche disposto nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede”.
Sul punto infatti il primo giudice, ha così argomentato: “Il ricorrente ha contestato la sua mancata assegnazione presso altre sedi più vicine alla propria abitazione in particolare
Vimercate, Cerro Maggiore e Rozzano.
La società ha tuttavia allegato e dimostrato, anche con testi, che al momento del trasferimento la situazione era la seguente:
-presso la sede di Vimercate non vi erano posti vacanti;
- presso la sede di Cerro Maggiore era possibile inserire esclusivamente n. 4 risorse in quanto la disponibilità oraria settimanale da ricoprire con personale Staff a tempo indeterminato era pari a 131 ore;
-presso la sede di Rozzano, era possibile inserire esclusivamente n. 1 risorsa in quanto la disponibilità oraria a tempo indeterminato era pari a 28 ore.
Ha inoltre allegato e dimostrato che nella comparazione tra i dipendenti da assegnare alle sedi più vicine, è stata data obbligatoria priorità alle categorie protette ed ai fruitori di
Per permessi Legge n. 104/92 (tre dipendenti , , ). Per_1 Per_3
Ha poi esposto di aver operato sul residuo personale un equo bilanciamento tra:
1) il criterio dell'anzianità aziendale, dando valore 1 ogni 5 anni (ma ovviamente riparametrando al dettaglio le anzianità intermedie con ovviamente ogni anno 0,2 – ogni sei mesi 0,1 e così via);
2) il criterio “carichi / situazioni familiari / personali”
Secondo tali criteri esposti nella tabella riassuntiva della memoria pag.7 la società convenuta ha effettuato la scelta della sede di destinazione per il sig. . CP_1
Pagina 5 Il ricorrente è stato assegnato alla sede di Parma centro, tenendo in considerazione la anzianità di servizio e il figlio a carico.
Secondo tali criteri la scelta operata dalla società convenuta appare del tutto corretta e rispettosa dei criteri esposti, con applicazione corretta dei punteggi assegnati.
Si aggiunga che il ricorrente al momento del trasferimento non era fruitore dei benefici della legge 104 come del resto da lui stesso pacificamente dichiarato specificando di “supportare”
i genitori nell'assistenza della sorella disabile.
Risulta, infatti, che solo successivamente al trasferimento e più specificamente con provvedimento del 6 ottobre 2023, l'INPS ha accolto la richiesta del ricorrente “di giorni di permesso per assistere disabile (la sorella, ndr)”, ai sensi dell'art. 33, comma 3 L. 104/92, con effetto dal 15 ottobre 2023 al 15 novembre 2026 (doc. 20);
La società ha dunque dimostrato di aver applicato con rigore i criteri indicati anche con riferimento alle posizioni contestate in ricorso delle seguenti lavoratrici:
1 la IGa che ha un'anzianità di servizio di oltre 16 anni (assunzione 4 Parte_2
settembre 2006) ed ha un familiare in gestione con disabilità (doc. allegato);
2 la IGa che ha un'anzianità di servizio di oltre 27 anni (assunzione Parte_3
19 ottobre 1995) ed ha subito un intervento salvavita [……….]
Si aggiunga che il ricorrente non ha specificamente indicato come tale circostanza avrebbe impattato sul proprio trasferimento, tanto più che la società ha dimostrato attraverso il deposito dei LUL di non aver proceduto ad ulteriori assunzioni a termine dopo il trasferimento del sig. . CP_1
In conclusione dall'istruttoria svolta e dall'esame dei documenti prodotti, non è emerso che vi fossero posti a tempo indeterminato vacanti e disponibili più vicini rispetto a Parma alla residenza del ricorrente, né risulta smentita la temporaneità dell'esigenza occupazionale che ha determinato le scelte imprenditoriali di utilizzare risorse a termine piuttosto che a tempo indeterminato, pertanto il trasferimento a Parma del ricorrente è stato determinato da effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive e adottato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.
Alla luce delle considerazioni che precedono non vi può essere dubbio sulla correttezza e buona fede della società ricorrente e ciò anche in relazione al comportamento processuale della stessa che, nelle more del giudizio, non appena si è aperta una posizione a tempo indeterminato sulla sede di Vimercate la ha offerta al ricorrente, che ha ritenuto di non poterla accettare per incompatibilità dei turni richiesti, con le proprie esigenze familiari”.
Pagina 6 Il Tribunale ha ritenuto invece fondata l'ulteriore doglianza del ricorrente, relativa alla mancata -pianificazione oraria nel corso dei 18 anni di servizio, non cogliendo nel segno le osservazioni della società convenuta secondo la quale sarebbe legittima un'organizzazione dei turni basata su una rotazione settimanale degli stessi e sempre variabile.
In proposito ha richiamato sentenza del Tribunale di Milano che ha chiarito che “nel caso di prestazione lavorativa a tempo parziale in turni su fasce orarie prestabilite, appare necessario che nel contratto di lavoro sia recepita una turnazione tale da consentire al lavoratore (che l'abbia accettata con la sottoscrizione del contratto) di conoscere preventivamente la collocazione oraria della sua prestazione anche in un futuro non prossimo” (Trib. Milano del 21 luglio 2016, n. 1437, che richiama a sua volta Trib. Milano del 31 dicembre 2007).
Pertanto, anche in virtù di quanto stabilito dal D. lgs 61/2000 e dal D. lgs 81/15, governanti la materia, il primo giudice ha accertato il diritto del ricorrente a svolgere attività lavorativa in favore di con orario distribuito su 5 giorni la settimana con 2 giorni consecutivi di Parte_1
riposo a rotazione ed almeno una domenica di riposo su 7 consecutive, a partire dall'orario di apertura della sala.
Ha condannato inoltre la società convenuta al risarcimento del danno al lavoratore nella misura di complessivi euro 15.470,66, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al soddisfo, assumendo quale parametro la retribuzione ordinaria di cui ai cedolini prodotti e ritenendosi equa una misura del danno pari al 10% della retribuzione annua percepita.
Da ultimo, quanto alla sollevata eccezione di prescrizione dei crediti vantati in giudizio, il
Tribunale ha richiamato recente sentenza della Corte di Cassazione del 6 settembre 2022, n.
26246, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Sul punto ha pertanto così concluso: “Nel caso, trattandosi di somma di natura risarcitoria, il termine di prescrizione
Pagina 7 decennale non era decorso per i ratei arretrati anteriormente all'entrata in vigore della l. n.
92 del 2012, ed essendo il rapporto di lavoro ancora in essere, nessuna prescrizione può allo stato dirsi maturata”.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto depositato in data Parte_1
19/012/24, insistendo per la parziale riforma della sentenza di primo grado.
Questi i motivi di appello:
1. Inesistente violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 61/2000 e art. 5 d. Lgs n. 81/2015: legittimità della condotta aziendale
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui aveva qualificato la sua condotta come illegittima sul mero presupposto del reiterarsi dell'asserito inadempimento aziendale sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza tenere conto:
- dell'organizzazione dell'Azienda e del Multiplex dove aveva lavorato/lavora il , CP_1
dove gli orari di lavoro dei dipendenti vengono effettuati in base alla programmazione dei film nelle diverse sale ed alla loro durata. Programmazione che, talvolta, può variare anche con cadenza settimanale, in relazione alle “uscite” dei film nelle sale cinematografiche;
-dell'assenza di alcuna lamentela da parte del lavoratore prima del presente giudizio;
-della mancanza di alcun pregiudizio e danno subito dal dipendente, dal momento che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (prima part time 75 % e poi, del maggio 2007 part-time 50%) concluso con il IG era stato stipulato ritualmente CP_1
per iscritto con specifica indicazione della durata della prestazione lavorativa (n. 20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, in un orario compreso dalle 12.00 alle 3.30 del mattino) in ossequio a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 61/2000 ed ora dall'art. 5 del D.Lgs. n.
81/2015; nonché dall'art. 13 CCNL utilizzato in Azienda che prevedono, che per la validità del contratto a tempo parziale, lo stesso: deve essere redatto per iscritto;
deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa.
Ribadisce inoltre che nei Multisala ove aveva lavorato/lavora attualmente l'odierno appellato
(prima ex Odeon ed ora Parma Centro), i turni lavorativi (notoriamente pomeridiani, con orari prolungati nel fine settimana) venivano generalmente comunicati a tutti i dipendenti con n.
7/10 giorni di anticipo, tempo necessario e sufficiente affinché un lavoratore potesse organizzarsi il proprio tempo libero.
2. Inesistente diritto al risarcimento del danno: erroneità della motivazione sul punto
Pagina 8 Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto al lavoratore un risarcimento del danno pure in assenza di alcun pregiudizio dallo stesso subito per la mancata predeterminazione oraria, determinato equitativamente nella misura del 10% della retribuzione annua percepita.
Sul punto parte appellante ribatte che, come per altro già rilevato dal primo giudice in sentenza, il lavoratore -che, ricorda, nonostante la lunga durata del rapporto di lavoro intercorso non aveva mai fatto pervenire all'Azienda formali lamentele – nessuna prova aveva prodotto in atti a supporto della sua doglianza in merito al pregiudizio dallo stesso subito.
Ricorda infatti che, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice in sentenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno solo in presenza di eventuali comportamenti abusivi del datore di lavoro, e, nella fattispecie, sia controparte (il quale non aveva nemmeno dimostrato quali danni fossero allo stesso derivati dalla asserita diminuzione della disponibilità del proprio tempo libero), che il primo Giudice, non avevano riscontrato alcun tipo di condotta illecita da parte della Parte_1
3. Violazione ed errata interpretazione dell'art. 1226 c.c. erroneità e, in ogni caso, abnormità della liquidazione equitativa effettuata dal giudice di primo grado
Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza di prime cure anche in merito Parte_1
al profilo della quantificazione del risarcimento operata dal primo giudice, considerando la valutazione equitativa dallo stesso effettuata errata e non condivisibile. Sul punto, infatti, evidenzia che, essendo notorio che la valutazione del danno devesse strettamente legarsi al pregiudizio subito dal lavoratore per la mancata collocazione oraria della prestazione lavorativa, nonché alla perdita di ulteriori (e documentate) posizioni lavorative, tali assunti non erano mai stati dimostrati dal . CP_1
Nella denegata ipotesi di conferma di tale capo della sentenza chiede, per lo meno, la riduzione della percentuale riconosciuta nella sentenza di primo grado (10%), in misura non superiore al 3% della retribuzione mensile (riparametrando il quantum alla mensilità netta e non lorda e tenendo conto solo del lavoro effettivo escludendo i periodi di ferie, permessi).
A supporto di tale indicazione richiama la recente ordinanza della Corte di Cassazione (n.
11133/2024 resa in data 11 aprile 2024) che aveva confermato la Sentenza della Corte
d'appello Lavoro di Milano n. 1115/2019 che in un caso analogo aveva liquidato il danno ex art. 10 comma II D.Lgs. n. 81/2015 in via equitativa nella misura del 5% della retribuzione annua percepita dal lavoratore limitatamente ai periodi di lavoro effettivo, con esclusione,
Pagina 9 quindi, delle ferie, dei permessi, delle festività e di quant'altro non rientrante nel lavoro effettivo.
4. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2948 c.c. prescrizione parziale delle pretese del signor CP_1
Con il quarto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di prescrizione parziale dalla stessa avanzata, dal momento che, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione quinquennale relativa ai crediti da lavoro decorre durante il rapporto di lavoro laddove quest'ultimo sia assistito da “stabilità reale”, cioè dalla tutela reintegratoria (per il lavoro privato cfr. art. 18 della L. n. 300/1970).
Il Giudice di primo grado, nella tesi del gravame, avrebbe dovuto, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2948, n. 4, c.c., riconoscere prescritte le pretese economiche vantate a titolo di danno da parte dell' odierno appellato sino a tutto il 6 dicembre 2018, atteso che il primo atto con il quale la stessa aveva rivendicato nei confronti della il risarcimento invocato Parte_1
era il ricorso di primo grado, notificato in data 6 dicembre 2023.
5. Istanza di restituzione delle somme dovute dalla in ragione della Parte_1
decisione di primo grado
Con il quinto e ultimo motivo di appello chiede, nell'auspicato accoglimento del presente gravame e della integrale o anche parziale riforma della sentenza impugnata, la restituzione in favore della della somma di € 15.470,66 corrisposta dall'Azienda Parte_1
stessa al lavoratore in esecuzione del provvedimento reso dal Giudice in primo grado
Con memoria depositata in data 27/03/25 si è costituito in giudizio Controparte_1
insistendo per la conferma della sentenza di prime cure nella parte in cui il primo giudice aveva accertato l'illegittimità del comportamento aziendale, consistente nell'omessa predeterminazione dell'orario di lavoro, determinandone giudizialmente la distribuzione e disponendo il risarcimento del danno patito.
Sul punto, ribadendo che in quasi 20 anni di servizio presso la società, non era mai sia stata fornita allo stesso una pianificazione oraria definibile come tale, insiste nel ribadire la violazione della normativa in tema di orario part-time (D. Lgs. 61/2000 prima e D. Lgs.
81/2015 poi), preso atto della quale il primo Giudice, correttamente, aveva applicato le sanzioni previste dalla legge.
Pagina 10 Sulla presunta prescrizione e sull'istanza di restituzione delle somme percepite parte appellata ribatte che controparte sul punto si era limitata a richiamare le osservazioni del primo Giudice in ordine, alla nota sentenza della Cassazione n. 26246/2022.
Chiede pertanto che le doglianze avversarie vengano dichiarate infondate.
Parte appellata, premettendo di accettare la quantificazione del risarcimento disposta dal
Primo Giudice, oltre – seppur non condividendolo – al capo di pronuncia sulla base del quale era stato ritenuto legittimo il trasferimento a Parma, propone appello incidentale in punto di soccombenza virtuale, ravvisabile nell'aver controparte dichiaratamente aderito ad una domanda (seppur subordinata) azionata in ricorso (domanda di riavvicinamento ex L. 104/02 presso una sede più prossima al domicilio dell'assistita). Sul punto denuncia infatti , CP_1
il primo giudice, omettendo peraltro di darne conto nelle motivazioni, aveva (erroneamente, a suo avviso) compensato integralmente le spese di lite.
Il Tribunale, denuncia parte appellante incidentale, una volta rigettate le domande principali, - che avevano tutt'altro altro oggetto, ossia la declaratoria di illegittimità in radice del trasferimento -, non avrebbe comunque potuto esimersi dall'esaminare la domanda subordinata, peraltro azionata espressamente “in caso di mancato accoglimento delle domande sub. 1, 2 e 3”; dovendo contestualmente prendere atto che controparte, a fronte di una condotta successiva all'introduzione del giudizio, vi avesse formalmente e dichiaratamente aderito. Ciò avrebbe anzitutto imposto, sul punto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
che secondo il costante insegnamento della Cassazione “deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio”; e “si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta”. Cioè quanto avvenuto nel caso di specie.
Dopodiché il primo Giudice avrebbe dovuto rammentare l'art. 91 c.p.c., che regola il principio della soccombenza, in ragione del quale nessuno può essere onerato da spese che non si sarebbero rese necessarie se la sua controparte avesse agito nel rispetto del diritto e/o secondo buona fede.
Sicché la parte che ha di fatto imposto l'instaurazione o la prosecuzione del giudizio, deve farsi carico (se non integralmente, quantomeno in parte) dei relativi costi.
Pagina 11 Deduce quindi parte appellante incidentale che, una volta dichiarata cessata la materia del contendere, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Chiede dunque la riforma della prima sentenza sul punto, con condanna della società alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 9 aprile 2025 la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello principale è infondato e dev'essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Questa Corte si è già espressa in fattispecie sovrapponibili alla presente, e su motivi di impugnazione pressochè coincidenti con quelli introdotti nel presente giudizio, le motivazioni di tali pronunce sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. in particolare Corte d'Appello di
Milano sentenza n. 1016/2024 e 1017/2024, Presidente Casella, est. Sommariva)
Sul primo motivo di appello: violazione dell'art 2 D.Lgs. 61/2000 e 5 D. Lgs. 81/2015
“Tanto l'art. 2 del D. lgs. n. 61/2000, applicabile ratione temporis avuto riguardo all'epoca di assunzione del ricorrente e di successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato con riduzione della percentuale di part time, quanto il successivo art. 5 del D. lgs. n. 81/2015, al secondo comma, prevedono che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”; il terzo comma dell'art. 5 del D. lgs. n. 81/2015 precisa, inoltre, che “Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.”.
Nel caso esaminato il mancato rispetto delle sopra trascritte prescrizioni legislative risulta palese, là dove la lettera di assunzione del 14.1.2003 recava indicazione esclusivamente della percentuale dell'orario – “Part Time (80%)”- senza nulla specificare in merito alla collocazione temporale dell'orario, rimasta totalmente indefinita, come reso evidente dall'esplicita dichiarazione, nella stessa riportata, della disponibilità del lavoratore a “prestare attività nei giorni domenicali, festivi e con orari notturni articolati e/o avvicendati” (vd. doc.
19 fascicolo primo grado appellato).
Né l'omissione risulta in alcun modo emendata nella comunicazione del 23.8.2003 di trasformazione del contratto a tempo indeterminato con riduzione dell'orario da 32 a 30 ore
Pagina 12 settimanali, corrispondenti a un part-time al 75% (doc. 19-bis fascicolo primo grado appellato). La previsione, nella stessa contenuta, di distribuzione dell'orario di 30 ore settimanali su cinque giorni lavorativi, senza alcuna ulteriore specificazione, come correttamente statuito dal primo giudice, non è, infatti, per nulla rispettosa del dettato normativo, che prescrive la puntuale indicazione della collocazione temporale dell'orario con rifermento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, là dove, per contro, nella clausola contrattuale in esame non si fa neppure rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
La circostanza che, in concreto, l'appellante – nel corso del rapporto- abbia comunicato i turni, di regola, con un preavviso di 7/10 giorni non vale certo a sanare l'indeterminatezza della clausola contrattuale (ferma, peraltro, l'esiguità del preavviso stesso), né ad escludere il richiesto intervento di determinazione giudiziale delle modalità temporali di svolgimento della prestazione (ex artt. 8, comma 2, D. lgs. 61/2000 e 10, comma 2, D. lgs. n. 81/2015), intervento correttamente attuato dal Tribunale contemperando, in modo del tutto ragionevole, le esigenze aziendali con quelle personali, familiari e lavorative del (il quale continua Pt_4
a risiedere a Milano, coi genitori anziani e, a seguito del mutamento della sede di lavoro, si trova a sostenere tempi di percorrenza media in auto di circa un'ora e mezza, con un aggravio di costi e di tempi tale – a parità di durata della prestazione lavorativa- da acuire l'esigenza di preventiva conoscenza e di razionalizzazione della collocazione temporale del proprio impegno lavorativo presso l'appellante).
La decisione al riguardo assunta dal primo giudice va, pertanto, confermata, essendo coerente con il dettato normativo e con l'orientamento di rigore al riguardo espresso dalla Cassazione, secondo cui “In tema di lavoro a tempo parziale, il dovere del giudice di determinare, ex art. 10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 ed ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di omessa indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario, trova applicazione anche in caso di mancata puntuale indicazione della collocazione dei turni di lavoro, senza che ciò determini alcuna lesione dell'autonomia negoziale.” (così Cass. n. 11333/2024). La giurisprudenza di legittimità, proprio nell'ordinanza depositata dall'appellante (di cui sopra è stata riprodotta la massima), avuto riguardo alla portata dell'art. 5, comma 3, del D. lgs. n. 81/2015 (a mente del quale “Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma
2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”), chiarisce che “quest'ultima previsione … deve essere interpretata in coerenza sistematica con il primo ed il secondo comma dello stesso art.5; nel senso della necessità che i
Pagina 13 turni di lavoro restino indicati per iscritto nel medesimo contratto, con specifica indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”, mentre, prosegue la Suprema Corte,
“Non è possibile sostenere invece che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell'orario part time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) comporti anche la deroga all'esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro (che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite). Posto che una simile interpretazione sarebbe illogica ed in contrasto anche con la ratio protettiva del part time: sarebbe, infatti, sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l'esigenza di indicazione puntuale dell'orario di lavoro nel contratto part time. E ciò porterebbe a legittimare sostanzialmente la mancata indicazione di qualsiasi orario, come è accaduto, appunto, col contratto di lavoro in oggetto, in cui non è contenuta alcuna indicazione dei turni programmati e solo si prevede che essi sarebbero stati comunicati al in via CP_5
successiva, alla fine dell'anno precedente ("Sulla base dell'esigenze organizzative produttive, entro il 31 dicembre di ogni anno, la collocazione, per l'anno successivo, dell'orario di lavoro nell'ambito dei turni mensili, per i mesi di gennaio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre- dicembre, che Ella sarà tenuto di volta in volta ad osservare").
Una previsione che consentisse l'esercizio di questa facoltà al datore di lavoro si porrebbe perciò contro la ratio protettiva del part time - richiamata alla base della decisione anche dalla
Corte di appello - la quale richiede invece una immediata indicazione dell'articolazione oraria dell'attività al fine di consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero;
posto che la normativa si pone l'obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriori e di vita quotidiana.
La tesi sostenuta dalla ricorrente principale si pone contro queste esigenze di tutela che risultano altresì rimarcate nella sentenza n. 210/1992 della Corte Cost. la quale ha affermato che "non vi è quindi alcuna ragione, né alcuna possibilità di attribuire alla normativa una interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno non sia determinata o non sia resa determinabile in base a criteri oggettivi ma sia invece rimessa allo ius variandi del datore di lavoro".
(…) Sulla scorta delle premesse, va, pertanto, affermato che nessuna previsione di legge, di contratto collettivo o di contratto individuale preveda il potere unilaterale che la datrice di
Pagina 14 lavoro ricorrente ha preteso di esercitare con l'indicare i turni solo successivamente, in via annuale, al proprio dipendente part time.
(…)
E' necessario perciò adottare una interpretazione logica e sistematica per armonizzare la normativa primaria e quella secondaria. In altri termini, per quanto riguarda i turni assegnati ai lavoratori part-time, le indicazioni di legge e di contratto possono ritenersi rispettate solo quando - in mancanza di clausole flessibili elastiche - nel contratto di lavoro part time vengano indicati i turni in modo preciso e costante, in modo da rendere noto al lavoratore come verrà eseguita nel tempo la propria prestazione. Questo tipo di facoltà è anche quella attualmente consentita dal comma 3 dell'art.5 del D.Lgs. 81 del 2015 richiamato dalla ricorrente Non può invece ritenersi che la stessa dichiarazione a verbale di cui si discute, possa riferirsi al lavoro part-time e dunque autorizzare la comunicazione dell'orario di lavoro ex post con cadenza annuale o addirittura mensile.
Tale opzione configurerebbe uno slittamento interpretativo che si pone contro la ratio ed il sistema normativo. Perché la mera previsione di comunicazione dei turni in via successiva stabilita per i lavoratori a tempo pieno, in quanto applicata nello specifico caso del part time, andrebbe a modificare lo schema legale dell'orario contrattuale, pur in mancanza dell'espresso accordo delle parti con la previsione concordata di una clausola flessibile.
E ciò, come già detto, non è consentito dall'ordinamento; sia per ragioni sistematiche, sia per ragioni teleologiche.
(…)
Per quanto concerne il secondo profilo, va evidenziato come la normativa sul part time sia rivolta espressamente a consentire al lavoratore part time di conoscere con certezza, fin dall'insorgere del rapporto di lavoro, l'entità della prestazione dovuta, anche allo scopo di organizzare l'orario residuo in altre eventuali occupazioni o impegni personali;
mentre tale esigenza non ricorre nel contratto di lavoro a tempo pieno.
La tesi secondo cui l'art. 9 del CCNL si riferisce anche al part time, non solo relativamente al comma 3 ma per la sua intera disciplina, anche delle parti stabilite a verbale, si pone in definitiva in contrasto con le norme di legge che prescrivono - in mancanza di clausole flessibili- non l'indicazione annuale o mensile dell'orario di lavoro ma l'indicazione dell'orario di lavoro nel contratto, anche per quanto riguarda i turni di lavoro.”. Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, pertanto, il contratto di lavoro part time (a differenza del contratto di lavoro a tempo pieno) deve indicare “i turni in modo preciso e costante, in modo da rendere noto al lavoratore come verrà eseguita nel tempo la propria prestazione” e così da
Pagina 15 consentirgli d'impiegarsi in ulteriori attività lavorative ad integrazione dei propri redditi, mentre il rinvio contrattuale a turni programmati non solo mensilmente, ma anche annualmente dal datore di lavoro non è idoneo ad esaudire il precetto normativo imperativo di forma-contenuto prescritto dal legislatore in materia e dà luogo all'intervento surrogatorio dell'autorità giudiziaria.
L'inadempimento dell'odierna appellata ne emerge eclatante, là dove i testi contrattuali non recano alcun riferimento alla collocazione temporale dei turni, che, peraltro, in concreto sono stati comunicati con tempi di preavviso di non più di 7/10 giorni (per stessa prospettazione della datrice di lavoro), all'evidenza del tutto inadeguati. Quanto alle prospettate peculiarità organizzative aziendali, connesse alle variabili della programmazione dei film nelle sale cinematografiche, le stesse non valgono certo ad esimere l'appellante dal rispetto delle prescrizioni legislative in materia di part time, potendo essere eventualmente soddisfatte con il ricorso alle clausole elastiche.
Parimenti irrilevante è la circostanza che, prima del trasferimento, il non si fosse mai Pt_4
lamentato della genericità della clausola contrattuale quanto alla collocazione dei turni di servizio che era chiamato a svolgere;
il comportamento tollerante del lavoratore, invero, non può certo essere inteso quale manifestazione di una volontà abdicativa (considerata, peraltro, la portata imperativa della prescrizione), là dove la questione della predeterminazione della puntuale articolazione dei turni è divenuta cruciale proprio a seguito dello spostamento della sede di servizio da Milano a Parma, considerato che la nuova destinazione si trova ad oltre
100 km dalla residenza del lavoratore, con un notevole aggravio in termini di costi e tempi di spostamento, tale, come ben evidenziato dal Tribunale, da “limitare la libertà organizzativa del ricorrente, sia sotto l'aspetto personale-familiare, sia sotto l'aspetto prettamente lavorativo”, libertà, peraltro, già in precedenza grandemente ridotta e sostanzialmente circoscritta (quanto alla possibilità di assunzione d'impegni stabili) entro la prima parte della mattinata.
Sul secondo motivo di impugnazione: inesistente diritto al risarcimento del danno
“Da disattendere è pure il secondo motivo d'appello, con il quale la datrice di lavoro lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto risarcimento del danno, dolendosi del fatto che il primo giudice -dopo aver dato atto dell'assenza di specifiche allegazioni nel ricorso in ordine al pregiudizio in concreto subito dal lavoratore in termini di perdita di potenziali opportunità di lavoro in conseguenza della mancanza di una concordata distribuzione dell'orario o di altri specifici danni-ha, comunque, liquidato il risarcimento del danno, sanzionandola erroneamente a meri fini punitivi. Va, invero, osservato che lo stesso
Pagina 16 legislatore ha qui concepito la tutela risarcitoria quale “sanzione” che prescinde dalla prova di concreti pregiudizi, prevedendo che per il periodo precedente alla sentenza che determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, ad un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. Il danno, infatti, è in questo caso riconosciuto come sussistente in re ipsa, là dove la legislazione prevede che l'elasticità dell'orario, quando validamente pattuita, comporta il pagamento a carico del datore di lavoro di maggiorazioni retributive proprio in considerazione del sacrificio al quale con la stessa si espone il lavoratore, tale da comprimere la sua possibilità d'impegno in altre occupazioni. Il primo giudice, peraltro, ha correttamente valorizzato l'obiettivo disagio nella programmazione della vita personale determinato per anni dall'incertezza della programmazione dei turni, disagio al quale si è aggiunto, dopo il trasferimento, anche l'aggravio di tempi e di spese al quale il lavoratore è andato incontro per continuare a lavorare presso la nuova sede.
Sul terzo motivo di gravame: abnormità della liquidazione equitativa effettuata dal giudice di primo grado
Ritiene il Collegio che le censure sollevate dall'appellante siano prive di pregio. La percentuale di retribuzione (10%) alla quale è stato parametrato il risarcimento è, infatti, del tutto congrua, tenuto conto in particolare delle puntuali deduzioni contenute nel ricorso ex art
700 cpc per chiedere la revoca del trasferimento. (doc. 17), richiamate nel ricorso ex art 414 cpc.
In tale sede, il ricorrente ha (fra l'altro) dedotto:
a) di supportare i genitori – che vivono a Sesto San Giovanni – nell'assistenza alla sorella disabile al 100% (doc. 17 bis); Per_4
b) di essere separato e con un figlio minore ( di sei anni) a carico in misura del Persona_5
50% (doc. 17 ter);
c) di frequentare un corso di laurea in Terapia Occupazionale, presso l'Università Statale di
Milano, che richiede una presenza obbligatoria in attività di tirocinio formativo (doc. 17 quater);
Sul quarto motivo di appello: prescrizione parziale delle pretese
Da disattendere è anche l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art 2948 cc
Il Tribunale si è, infatti, attenuto ai principi di diritto al riguardo, da ultimo, enunciati dalla
Cassazione, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lg. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
Pagina 17 assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246/2022: così anche Cass. n. 30957/2022 e le successive conformi).
Sul quinto motivo di impugnazione: istanza di restituzione
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di impugnazione.
Sull' appello incidentale
Da disattendere è altresì l'appello incidentale svolto da e avente ad oggetto la CP_1
decisione del primo giudice di compensare tra le parti le spese di lite in ragione della parziale reciproca soccombenza e del contegno processuale delle parti.
Nel proprio motivo d'appello lamenta che il giudice di prime cure “ abbia CP_1 gravemente trascurato un'ipotesi di scuola di soccombenza virtuale, ravvisabile nell'aver controparte dichiaratamente aderito ad una domanda (seppur subordinata) azionata in ricorso;
omettendo peraltro di darne conto nelle motivazioni e compensando integralmente le spese di lite.”
L'appellante incidentale ripercorre lo svolgimento del processo di primo grado ed evidenzia che:
- all'udienza del 5 marzo 2024, la società aveva proposto (a livello conciliativo), al signor
, la collocazione su Vimercate con assegnazione sulla base dei seguenti turni: “ven CP_1
riposo; sab. 21-1,00; dom 18,45-22,45; lun riposo;
mart. 21,30-1.30; merc. 16-20; giov.
21,30-1,30”
- in quell'occasione, aveva rifiutato la proposta in quanto -così come formulata- Per_6
non risultava compatibile con le sue esigenze familiari. Si rendeva però disponibile a spostarsi su Vimercate sulla base di 2 turnazioni, alternative fra loro, che avrebbero ricalcato in buona parte i desiderata di (che riproduce a pg 15 della presente memoria di costituzione Parte_1
in appello). Soluzione non accettata da Parte_1
- 3 mesi dopo, la società aveva ufficialmente disposto il riavvicinamento dell'esponente a
Vimercate, sulla base delle stesse condizioni di cui alla precedente proposta conciliativa. E lo aveva fatto deducendo che “dopo che per lungo tempo tale possibilità non vi era stata, con grande sforzo – ma solo al fine di agevolarla – è stata reperita, solo con l'inizio di Luglio
2024, la possibilità di soddisfare tale richiesta”.
Pagina 18 Sul punto parte appellante incidentale evidenzia come ciò che la società prospettava come proposta “nuova” ed asseritamente finalizzata ad “agevolarlo”, in realtà si risolveva nella scelta di ribadire – questa volta, però, imponendola – una soluzione cui già 3 mesi prima aveva riferito di non poter aderire. Apparendo pertanto come “un mero riscontro di facciata, nell'ottica di non lasciar formalmente (e nuovamente) disattesa una richiesta di riavvicinamento”.
Quindi, denuncia , la società aveva agito (tardivamente) con l'intento non solo di CP_1
aggirare, o comunque neutralizzare una verosimile pronuncia sfavorevole sul punto, ma anche di ostacolare il lavoratore, mettendolo di fronte all'alternativa tra farsi carico di turni oggettivamente penalizzanti, oppure perdere il posto di lavoro.
La ricostruzione proposta da non può essere condivisa, mancando in giudizio la CP_1 prova dell'esistenza già al momento della presentazione del ricorso o, quantomeno, in prima udienza, delle condizioni che hanno consentito a The Space Cinema 1 srl di formulare l'offerta di trasferimento del lavoratore a Vimercate, con l'orario che era stato richiesto dal lavoratore.
Va osservato altresì che l'offerta della nuova posizione lavorativa, pur richiesta in ricorso, non ha fatto venire meno le ulteriori domande di , il lavoratore solo in via CP_1
subordinata ha chiesto, per il caso di rigetto delle prime tre domande svolte in via principale, di “ordinare alla società di assegnare il ricorrente al punto vendita di Rozzano o, in subordine,
a quello di Cerro Maggiore o, in ulteriore subordine, a quello di Vimercate”. Non ha invece rinunciato ad alcuna domanda, e non avendo le parti concluso un accordo conciliativo e non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La decisone del primo giudice di compensate tra le parti le spese di lite appare pertanto corretta in quanto resa in applicazione del principio di reciproca soccombenza, in considerazione del rigetto della domanda di accertamento della illegittimità del trasferimento.
Quanto, infine, alle spese processuali del grado, l'esito complessivo della lite, connotato dal rigetto sia dell'appello principale sia di quello incidentale, giustifica ex art. 92, comma 2,
c.p.c. la compensazione delle spese processuali dell'appello.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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P.Q.M.
Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza n 1750/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro
Compensa tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Milano, 09/04/2025
Presidente est..
Silvia Marina Ravazzoni
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