Sentenza 27 giugno 2018
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si deve tener conto delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svolte dall'impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il prodotto finale, ossia la caratteristica merceologica del prodotto finito, se non nei limiti in cui lo stesso influenzi il processo di lavorazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, senza attribuire il dovuto rilievo al tipo di materiale utilizzato nonché alle modalità di produzione del prodotto finale, aveva ricondotto alla voce di tariffa n. 6212 una lavorazione avente ad oggetto "porte di sicurezza", astrattamente assimilate, sulla base del mero dato lessicale, ai "serramenti anche corazzati", contemplati nella predetta voce).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2018, n. 16942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16942 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2018 |
Testo completo
GIU. 2018 27 AULA 'B' 1 6942/ 18 T T I R I D E ITALIANA OggettoREPUBBLICA T N E S E U IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O B E T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R.G.N. 9980/2013 E E Cron. 16942/18 N O I Z SEZIONE LAVORO A R T S I G E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R Rep. E T N E S E Dott. UMBERTO BERRINO Presidente Ud. 13/03/2018 Dott. MARGHERITA MARIA LEONE Consigliere PU Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere Dott. ROBERTO BELLE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9980-2013 proposto da: DI. BI. PORTE BLINDATE S.r.l. 0122620410, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA EMILIANI 48, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CECI GINISTRELLI, e difesa dall'avvocato rappresentata ALESSANDRA MELANDRI, giusta procura in atti;
2018 ricorrente 1067
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GL INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) 01165400589, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e LORELLA FRASCONA', giusta procura in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 78/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata 1'11/02/2013 r.g. n. 637/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati ALESSANDRA MELANDRI e GIANDOMENICO CATALANO. R. G. n. 9980/2013 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Ancona, in riforma di pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha respinto con sentenza n. 78/2013, la domanda proposta da Di Bi Porte Blindate s.r.l., con cui la predetta aveva chiesto accertarsi che le proprie lavorazioni, con riferimento alla produzione di porte di sicurezza, fossero da inquadrare nella voce di premio 6212, in luogo della voce 6215 nella quale vi era stato inserimento da parte dell'I.N.A.I.L. La Corte riteneva decisiva l'interpretazione letterale delle voci di tariffa, che a proprio dire conduceva ad assimilare le porte blindate ai serramenti, anche corazzati, di cui al premio 6212, mentre non riteneva che avessero rilievo le modalità di produzione da parte dell'impresa appellante o i buoni precedenti infortunistici. La sentenza dichiarava consequenzialmente assorbito l'appello incidentale con cui Di.Bi. aveva chiesto che la decorrenza dell'applicazione della tariffa come definita dal Tribunale venisse retrodatata al 30.6.2002. 2. Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Di.Bi s.r.l. sulla base di due motivi, illustrati da memoria e resistiti da controricorso I.N.A.I.L. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene censurata la sentenza impugnata per avere deciso solo sulla base del dato lessicale, ritenendo irrilevanti le modalità di produzione e non esaminando la tipologia di materiali e ciò in violazione degli artt. 40 e 42 del d.p.r. 1124/1965 e dell'art. 7 D.M. 12.12.2000. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 12 del d.p.r. 1124/1965 e dell'art. 17, secondo comma, lett. b) D.M. 12.12.2000, per non essere stata accolto l'appello incidentale.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1 Il criterio letterale è nel caso di specie palesemente inidoneo, in quanto se è vero che la voce 6212 (la cui definizione è tratta per relationem dalla voce 6211, esclusa la posa in opera) richiama i "serramenti anche corazzati", anche la voce 6215 fa riferimento alla "costruzione di serramenti in lega leggera", sicché è evidente la necessità di valutare in concreto, non sulla base di un'astratta assimilazione etimologica (per cui, secondo la Corte d'Appello, porte blindate equivarrebbe a dire serramenti pesanti), il tipo di materiali utilizzato nella costruzione. 3 Roberto Bellè, estensore R. G. n. 9980/2013 2.2 E' poi evidente la necessità, nel dirimere la questione sull'inquadramento tariffario, di valutare l'assimilabilità delle concrete lavorazioni svolte a quelle inerenti "laminati e trafilati" (voce 6212) oppure a quelle riguardanti "materiale metallico" e "in lega leggera" (voce 6215); Anche il d.m. 20 dicembre 2000, nella parte inerente le "modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento di premi assicurativi", all'art. 4 prevede che "agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi" ed all'art. 7, nel disciplinare l'ipotesi delle lavorazioni non previste, richiama il principio, comune a quello di cui all'art. 4 cit., secondo cui deve farsi riferimento all' "analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa", in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro. In definitiva va confermato il principio, recentemente ribadito, secondo cui "ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si deve tener conto delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni svolte dall'impresa assicurante in relazione al rischio ad esse proprio, senza che rilevi il prodotto finale, ossia la caratteristica merceologica del prodotto finito, se non nei limiti in cui lo stesso influenzi il processo di lavorazione" (Cass. 8 marzo 2017, n. 5863), essendo evidente che, nel discutere di premi assicurativi, ciò che rileva sono i rischi cagionati da mezzi e materiali lavorati e non astratte classificazioni. Né ha rilievo il precedente di Cass. 19 giugno 2017, n. 15077, pur relativo alle stesse voci di tariffa, in quanto esso riguardava un prodotto diverso ed è stato argomentato principalmente rispetto al previgente d.m. 18.6.1988, in cui la voce 6211 (e quindi, poi, la 6212) riportava una dizione più generica.
2.3 La sentenza qui impugnata è pertanto errata, avendo valorizzato essenzialmente dati merceologici ed avendo desunto il rischio da un apprezzamento puramente terminologico (la nozione di serramenti, tra l'altro poi contenuta in entrambe le voci tariffarie) fino al punto di ritenere espressamente non rilevanti, in palese contrasto con i principi normativi e giurisprudenziali sopra citati, "le modalità di produzione". 4 Roberto Bellè, estensore R. G. n. 9980/2013 Vi è stata in particolare violazione degli artt. 4 e 7 del d.m. 20 dicembre 2000, legittimato a disciplinare il regime dei premi dall'art. 40 d.p.r. 1124/1965.. 3. La sentenza va quindi cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché apprezzi se l'inquadramento debba avvenire nella voce 6212 o nella voce 6215, attraverso una valutazione in concreto della tipologia di materiali lavorati e di lavorazioni svolte. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2018. Il Consigliere est. Il Presidente dott. Roberto Bellè dott. Umberto Berrino о гим е Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella COLETTA Depositato in Cancelleria 27 GIU. 2018. oggi, Il Funzionario Giudiziario Doti sot Donella COLETTA ausit el Coler 5