Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1275/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2 C.F._2
) – entrambi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la relativa
[...]
responsabilità sul figlio di età minore (nato a [...] il [...], Persona_1
c.f. ) - (nata a [...] il [...], CodiceFiscale_3 Parte_3
c.f. e (nata a [...] il [...], CodiceFiscale_4 Parte_4
c.f. , tutti rappresentati e difeso per procura in atti CodiceFiscale_5
dall'Avv. Salvatore Trombatore (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c.
è elett.te domiciliato,
Appellanti
contro
:
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Salvatore Poidomani (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 20.1.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e – agendo sia in proprio che Parte_1 Parte_2
nella qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sui figli al tempo di età minore e – nonché figlia primogenita dei coniugi Per_1 Pt_3 Parte_4
anzidetti, convenivano innanzi al Tribunale di Siracusa Latino Sebastiano onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni, segnatamente non patrimoniali, che reclamavano per la perdita di – altro figlio di essi coniugi Persona_2 [...]
nonché fratello di e – che aveva tragicamente perso Parte_6 Pt_4 Per_1 Pt_3
la vita in seguito a sinistro stradale di cui si assumeva che dovesse farsi integrale addebito al convenuto.
Il quale, amico e vicino di casa della famiglia nel tardo pomeriggio del Pt_1
15.5.2016 aveva preso a bordo del suo calesse trainato da un mulo il piccolo Per_2
(di anni otto) per una passeggiata per i campi di Rosolini: allorchè, “giunto nei pressi della cosiddetta “Torre di Micieli”, perdeva il controllo del calesse che proseguiva la sua corsa con a bordo il solo minore il quale veniva poi sbalzato Persona_2
dal calesse rimanendo incastrato per una gamba e, trascinato dal mulo, sbatteva più volte la testa sul selciato”.
Ritenuto che della piena e totale ascrivibilità al del gravissimo fatto lesivo così Pt_5
registratosi non fosse più lecito dubitare dopo che quest'ultimo, tratto a giudizio penale quale imputato del delitto di cui agli artt. 113 e 589bis c.p., aveva definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (fruendo infine del doppio beneficio di legge della sospensione condizionale della pena e della sua non menzione nel certificato del casellario giudiziale), chiedevano dunque gli attori che, a risarcimento di detti danni non patrimoniali, il fosse condannato al pagamento in favore di essi Pt_5 Parte_1
e della somma di € 700.000,00 per ciascuno, nonché
[...] Parte_2
al pagamento in rispettivo favore di e della somma Pt_4 Per_1 Persona_3
di € 180.000,00 per ciascuno;
o, comunque, “di quegli altri importi che saranno ritenuti conformi a legge dall'adito Tribunale”.
Costituitosi in contraddittorio contestava la domanda risarcitoria di Parte_5
parte attrice che chiedeva, pertanto, che fosse rigettata essendo stata – in particolare deduceva – la morte del piccolo frutto soltanto di una tragica fatalità: era Per_2
accaduto, infatti, che esso convenuto non fosse riuscito a mantenere il governo del mulo anzidetto dopo che questo si era imbizzarrito, giungendo persino ad impennarsi sulle zampe posteriori, a causa dei latrati di un branco di cani randagi incrociato lungo la strada.
§§§
Venuti in udienza, dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. le parti omettevano di comparire alla successiva udienza del 29.12.2020. All'udienza del 16.2.2021 - consecutivamente fissata ex art. 309 c.p.c. – compariva soltanto parte attrice che, non avendo articolato mezzi istruttori (essendosi, infatti, limitata a produrre copia degli atti delle indagini preliminari che avevano condotto all'esercizio nei confronti del dell'azione penale), chiedeva di poter prontamente precisare Pt_5
le conclusioni.
Posta quindi la causa in decisione, con sentenza n. 457/2023 del 7.3.2023 l'adito
Tribunale rigettava la domanda risarcitoria dei dopo aver Parte_7
considerato:
- che “Parte attrice fonda la domanda esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento con cui in sede penale fu decisa la posizione dell'odierno convenuto per i fatti oggetto del presente contenzioso, facendone derivare de plano, in sede civile, l'obbligo risarcitorio a favore degli attori per come richiesto”,
- che “La Cassazione ha sancito che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova, […..]. Pertanto appare chiaro ed evidente che una sentenza penale di patteggiamento non determina in re ipsa una ammissione di responsabilità vincolante in sede civile dove il giudice civile può considerarla come un elemento indiziario che consente comunque di giungere a diverse conclusioni in presenza di altre emergenze processuali che devono essere oggetto di adeguata valutazione. La sentenza di patteggiamento costituisce un semplice "elemento di convincimento", apprezzabile dal giudice unitamente ad altri elementi di prova”,
- che – al di là, pertanto, della valenza meramente indiziaria di detta sentenza di patteggiamento – dovesse darsi atto che “parte attrice nulla ha provato nè in termini di dolo né tantomeno di colpa, né di violazione di leggi. Infatti tralasciando e/o escludendo il dolo alla luce dell'incontestato legame affettivo tra il convenuto ed il bambino, nessuna prova neppure di negligenza o di imprudenza del è stata fornita. E' rimasto anzi incontestato che non Pt_5
fosse la prima passeggiata col calesse quella di quel fatidico giorno, né che i genitori l'avessero mai proibita al figlio. Tali circostanze , in assenza di prova contraria, fanno presumere con un altissimo grado di probabilità, confinante con la certezza, che i genitori avessero piena fiducia nel convenuto, nelle sue capacità, tanto da affidargli il figlio per le passeggiate in calesse”.
§§§
Avverso quanto così statuito in prime cure di giudizio gli originari attori (agendo, peraltro, in proprio anche che aveva nelle more raggiunto la Parte_3
maggiore età) interponevano appello con citazione tempestivamente notificata il
2.10.2023. Per denunciare l'erroneità della pronuncia che aveva mandato immune da responsabilità il senza che – lamentavano – si fosse tenuto in debito conto: Pt_5 - che “in tutti gli accertamenti espletati dalle autorità intervenute per rilevare il sinistro non è emersa la presenza sui luoghi di asseriti cani, che avrebbero fatto imbizzarrire il mulo che trainava il calesse. Lo stesso convenuto, nel verbale di spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri di Rosolini in data
15.05.2016 (Cfr. All. 5 II memoria ex art. 183 c.p.c.), nel descrivere la dinamica del sinistro, siccome dedotta dagli attori, non ha assolutamente menzionato l'esistenza di cani randagi. E tanto a prescindere dall'irrilevanza dell'eccepita labiale circostanza”,
- che “il convenuto per imprudenza o colpa trasportava il minore su un calesse non omologato per il trasporto di terzi e privo di ogni sistema di sicurezza o sistema frenante”,
- che “la perdita del controllo del mezzo su cui si trovava il minore, era imputabile a negligenza e colpa del convenuto che perdeva il controllo del mulo e conseguentemente del calesse con a bordo il minore”,
- che, soprattutto, a riscontrare la responsabilità del già desumibile dalla Pt_5
sentenza di patteggiamento stessero “il rapporto redatto dai Carabinieri di
Rosolini, gli accertamenti tecnici svolti dal consulente nominato dal P.M. ed, inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese dalle persone informate sui fatti ai
Carabinieri di Rosolini, nonché le stesse dichiarazioni spontanee rese dal convenuto nell'immediatezza dei fatti, atti idonei a documentare fatti che, stante la loro concordanza, meritano di essere idoneamente e contestualmente valutati, ben potendosi con certezza desumersi dagli stessi la responsabilità per colpa del convenuto. Colpa, del resto, più che idoneamente ammessa dal convenuto stesso, il quale sente il bisogno di imputare l'imbizzarrimento del mulo a fantomatici cani randagi;
fatto però di cui non fornisce alcuna prova, né richiede di offrirla. Detto fatto, comunque, anche sul piano logico, oltre che giuridico, è irrilevante nella responsabilità per colpa imputata al convenuto, documentalmente acclarata dall'accertata non idoneità anche materiale del calesse alla circolazione e trasporto di persone, come accertato dall'Ing. Per_4 nella sua relazione svolta su incarico del P.M. e depositata nel presente
[...]
giudizio”.
Inoltre – si deduceva con altro motivo di appello – il primo giudice non aveva saputo ben valutare che “la fattispecie che ci occupa è preminentemente disciplinata dall'art. 2052 c.c. il quale recita: «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito, salvo che provi il caso fortuito».
Specifico dettato normativo che è stato, de plano, ignorato dal Giudice a quo il quale ha, altresì, erroneamente ritenuto non sussistenti i presupposti dell'art. 2043 c.c. Nel caso che ci occupa è pacifico che il minore è stato posto sul calesse dal convenuto per cui spetta a quest'ultimo, proprietario dell'animale che ha causato il danno, di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito. Il convenuto sul punto nessuna prova ha mai fornito e nemmeno richiesto di offrirla per esimersi dalla responsabilità ex art.
2052 c.c. allo stesso contestata con il presente giudizio. Gli incontestati e pacifici presupposti per la corretta applicazione del dettato del richiamato art. 2052 c.c., costituiscono la ragione più liquida per la decisione della controversia che occupa, imponendosi l'accoglimento delle domande attoree”.
Infine, con altro motivo di gravame, ancorchè di rilievo non decisivo nell'ottica del primo giudice gli appellanti contestavano l'affermazione – pure resa nella sentenza impugnata - che il sinistro fosse stato pure occasionato dalla leggerezza dimostrata da essi coniugi per non avere proibito al di prendere con Parte_7 Pt_5
sé sul calesse lo sfortunato (nonché a quest'ultimo di accettare inviti in tal Per_2
senso dall'appellato): deducevano, al riguardo, che “nessuna prova contraria doveva essere fornita da parte attrice dell'eccepito e contestato consenso, mai dagli stessi accordato al convenuto per quella specifica nefasta e chilometrica passeggiata in calesse, come specificatamente rilevato dagli odierni appellanti nella loro I memoria ex art. 183 c.p.c.. Era ed è onere, invece, posto a carico del convenuto che asserisce di aver avuto e/o ottenuto il ripetuto consenso dai genitori dello sfortunato minore, provare di avere ricevuto l'asserito e contestato consenso. Fatto, comunque, poco rilevante ai fini della decisione, essendo altrettanto certo che i coniugi attori ignorassero l'anomalo ed illegittimo status del calesse, noto invece anche con tutti i suoi materiali limiti al proprietario convenuto. Così come anche la sua capacità di controllo del mulo in ogni circostanza, compresa quella non vera della presenza di cani randagi”.
E per quanto così riassunto gli appellanti concludevano chiedendo che le loro domande risarcitorie, già disattese dal primo giudice, fossero infine accolte.
§§§
Costituitosi in seconda istanza - nel contestare in ogni sua parte Parte_5
l'appello di controparte che chiedeva, pertanto, che fosse rigettato – in particolare obiettava che “Gli appellanti, solo in sede di appello, richiamando l'art. 2052 del
c.c., tirano fuori una serie di elementi fattuali, assolutamente inconsistenti, quali
l'inidoneità del calesse a circolare sulla strada, la carenza dei requisiti minimi di sicurezza nonché l'essersi il conducente allontanato dalle vicinanze dell'abitazione.
Si tratta di temi nuovi su cui non si accetta il contraddittorio. In ogni caso, per scrupolo difensivo, si rileva, contrariamente a quanto affermato dalle controparti, che il calesse era in ottimo stato, provvisto dei sistemi di sicurezza e quindi poteva liberamente circolare;
il conducente, inoltre, come al solito, si era allontanato in zone non interessate dal traffico e solo di qualche centinaio di metri, rimanendo nei paraggi dell'abitazione”. Aggiungeva, in subordine, che “Qualora la Corte dovesse ritenere che il sinistro sia ascrivibile alla condotta del e a sua colpa, dovrebbe Pt_5
per conseguenza necessariamente ammettersi, ex art. 2056 c.c., la netta riduzione del risarcimento da porre a carico dello scrivente. È evidente, infatti, che l'unica via tramite la quale si potrebbe ritenere responsabile l'odierno convenuto del sinistro, sarebbe quella di sostenere, per assurdo, che lo stesso avrebbe dovuto prevedere, conducendo il bambino con sé a bordo del calesse per quella passeggiata, l'avvento dei cani randagi e, quindi, l'imbizzarrimento del mulo che causò la morte del piccolo. Ebbene se un tale dovere di diligenza dovesse esser richiesto al convenuto, di certo – quantomeno - il medesimo dovere andrebbe posto anche a carico dei genitori del piccolo Sarebbe, infatti, in questione non la condotta tenuta Per_2
durante la passeggiata bensì la mancata previsione del potenziale (e imprevedibile) pericolo. Orbene, come detto, tale dovere di previsione sarebbe spettato in primis proprio ai genitori, i quali, com'è noto, hanno una posizione di garanzia nei confronti dei loro figli che gli impone di vigilare affinché i medesimi non subiscano danni. Ebbene gli stessi conoscevano da sempre il sig. , conoscevano bene il Pt_5
calesse e sapevano perfettamente il percorso che i due erano soliti seguire.
Autorizzando il minore a fare quella passeggiata, pertanto, nell'ottica non condivisa di voler necessariamente trovare un responsabile per un evento frutto solo di un tragico caso, loro per primi sarebbero responsabili del sinistro subito dal minore, avendo dovuto prevedere a monte il pericolo legato a quella passeggiata. Pertanto, nell'ipotesi non temuta in cui dovesse ascriversi il fatto a responsabilità del convenuto, si chiede che venga riconosciuto il concorso di colpa dei genitori della vittima e ridotto proporzionalmente il danno risarcibile dallo scrivente”.
§§§
Venuti all'udienza fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, all'esito della trattazione della causa, avendo ritenuto di procedere ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. rimetteva le parti ad udienza di discussione orale della causa ex art. 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Nel suo motivo principale l'appello dei consorti va disatteso se Parte_7
si considera che con la loro impugnazione detti appellanti finiscono, in definitiva, per riconoscere che non certo a torto il primo giudice abbia bocciato la loro pretesa di fondare le dispiegate pretese risarcitorie solo ed esclusivamente sulla pronuncia della prodotta sentenza di patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p. (costoro essendosi, infatti, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado limitati unicamente a dedurre che “la citata sentenza penale fa stato nell'instaurando procedimento civile in ordine alla responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione Parte_5
del sinistro de quo, come insegna la giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto”): ed invero - avendo di tutta evidenza preso atto della bontà di quanto rammentato dal Tribunale in ordine alla limitata valenza dimostrativa, in sede di giudizio civile per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, di sentenze predibattimentali quale quella anzidetta - i predetti son venuti per la prima volta a discettare solo in queste seconde cure di giudizio, come controparte non ha mancato di obiettare, di un calesse asseritamente “non omologato per il trasporto di terzi e privo di ogni sistema di sicurezza o sistema frenante”, ovvero di una “non idoneità anche materiale del calesse alla circolazione e trasporto di persone, come accertato dall'Ing. nella sua relazione svolta su incarico del P.M. e depositata nel Persona_4
presente giudizio”. Simili deduzioni integrano, fuor di dubbio, nuovi temi d'indagine: ovvero, nuova materia di giudizio in violazione del divieto di jus novorum ex art. 345
c.p.c. Senza che poi – occorre rendere esplicito - sia consentito sostenere il contrario per il solo fatto che, nonostante delle deduzioni anzidette non vi sia traccia nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado (né, tampoco, nella memoria di parte attrice ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c.), nella prefata relazione di consulenza tecnica (rassegnata su incarico del Pubblico Ministero) si legga tuttavia che “la mancanza dei requisiti minimi di sicurezza (dispositivi di frenatura) di cui avrebbe dovuto essere dotato il calesse ha concorso in maniera preponderante al verificarsi del decesso del piccolo ”: secondo indirizzo esegetico Persona_2
costituente jus receptum, infatti, “Il potere-dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi” (Cass.SS.UU.
2435/2008, conf. Cass. III 22342/2007; v. anche, in particolare, Cass. III 7115/2013 secondo cui “Là dove l'impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire, in radice, di includere taluni fatti tra quelli costitutivi della domanda stessa, i documenti prodotti non possono, di per sé, ampliare il
"thema decidendum" in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. I documenti (da indicarsi ai sensi del
n. 5 del comma 3 dell'art. 163 c.p.c.), infatti, rivestono eminentemente una funzione probatoria che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta - a pena di nullità ex art. 164 c.p.c. - dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163
c.p.c., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti”, e Cass. III
11349/2014 secondo cui “L'onere di contestazione concerne i fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, non nei documenti ad essi allegati”).
Ciò posto e ritenuto con valenza decisiva, solo per debito di ragione non ritiene la
Corte di omettere di dare poi atto che assai poco affidabile può dirsi il parere di chi – come detto consulente tecnico del Pubblico Ministero - apoditticamente rileva una presunta “mancanza dei requisiti minimi di sicurezza (dispositivi di frenatura)” senza, tuttavia, preoccuparsi di spiegare in concreto la portata di tale asserzione: e subito dopo già sentenzia, sostituendosi al giudice, che “il sinistro è da addebitare esclusivamente alla condotta irresponsabile del conducente il calesse”.
§§§
Neanche il secondo motivo del vagliato appello merita di essere atteso ancorchè, alla luce dell'evoluzione di dottrina e giurisprudenza registratasi nell'ultimo ventennio in subiecta materia, in punto di qualificazione giuridica (da mihi factum tibi dabo jus) il primo giudice non potesse limitarsi ad affermare che, ove si controverta di danni cc.dd. da reato, al dettato dell'art. 185 c.p. possa nello scrutinio di responsabilità civile esclusivamente abbinarsi la generale clausola normativa ex art. 2043 c.c. (ciò per cui per il Tribunale veniva, come s'è visto, ad essere necessario e sufficiente osservare che “parte attrice nulla ha provato nè in termini di dolo né tantomeno di colpa”). In seguito al venir meno (con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) della c.d. pregiudiziale penale, infatti, sin da Cass. III 7281/2003 si è imposto il diverso ed evolutivo indirizzo interpretativo secondo cui “Alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e art. 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno, se essa, come nel caso di cui all'art. 2051 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato”; e se idonea a rilevare è dunque anche la colpa sussistente in base ad una presunzione di legge, a fortiori idonee a rilevare sono le fattispecie di responsabilità oggettiva quale
è pure quella di cui all'art. 2052 c.c. invocato dagli appellanti.
Disposizione di legge quest'ultima – deve, ciò nondimeno, anzitutto considerarsi – nel caso a mani impropriamente invocata: è pacifico quantomeno, infatti, che quello nell'occorso registratosi sia stato propriamente (non un sinistro cagionato da animale in uso, quanto invece) un sinistro stradale, dovuto alla circolazione su arteria stradale di veicolo a trazione animale ex artt. 47, lett. b), e 49 cod.strad.; ciò che è tanto vero che il veniva dal Pubblico Ministero tratto a giudizio penale quale (come s'è Pt_5
visto) imputato del delitto di cui all'art. 589bis (“Omicidio Stradale”) c.p.
Semmai – si passa a considerare – ci si deve piuttosto chiedere a quali esiti conduca l'applicabilità al caso a mani del disposto del primo comma dell'art. 2054 c.c., secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”: fattispecie – questa – non di responsabilità oggettiva (che ammette, quale prova liberatoria, la sola prova del caso fortuito) ma di colpa presunta superabile sol che si provi, in contrario, una condotta diligente.
Recita la norma che il conducente deve dar prova “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”: semprecchè, beninteso, sia possibile far qualcosa per evitare il danno. E poiché è rimasto incontestato – per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. (effetti da riconoscersi anche nei casi – si noti – in cui il fatto allegato dalla parte avversaria non possa in sé considerarsi ricompreso nel patrimonio di conoscenze della parte in causa: infatti, “Per aderire ad una ricostruzione fattuale di controparte non si richiede conoscenza della stessa. In altri termini, la mancata contestazione di un fatto implica l'accettazione dello stesso, per come descritto, nel processo. A tal fine è del tutto irrilevante la pregressa conoscenza circa la verità di tale evento, non esprimendo la parte che accetta l'altrui versione degli accadimenti nessuna affermazione di conferma sul reale andamento dei fatti (per la quale se ne richiederebbe la preventiva conoscenza) bensì, molto diversamente, l'accettazione dell'altrui versione di tali fatti”, così Cass. III 19399/2016) – che, nell'occorso del tragico evento, il non sia più riuscito a governare il calesse di cui era alla Pt_5
guida e ne sia stato infine disarcionato perché (sia che tanto sia stato frutto dei latrati di branco di cani randagi sia che non) il mulo che lo trainava improvvisamente si imbizzarriva sino al punto da impennarsi sulle zampe posteriori e passare poi dal trotto a forsennato galoppo, non si arguisce che cosa - per riprendere il controllo dell'animale rimasto preda di impulsi bestiali propri di essere che sensu caret - potesse fare nell'occorso medesimo detto appellato, innegabilmente colto affatto alla sprovvista.
§§§
Il rigetto dei primi due motivi dell'appello dei consorti risulta Parte_7
assorbente del terzo motivo, dal cui vaglio pertanto ci si esime.
E per tutto quanto pur concisamente osservato e ritenuto lo stesso appello deve essere dunque rigettato in ogni sua parte. Le spese del grado (senza che si giustifichi una ulteriore compensazione, già privilegiata dal primo giudice “stante la gravità dell'evento lesivo patito dagli attori”) vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,00 ed € 260.000,00 deve essere - in ragione del valore indeterminabile “alto” di quanto venuto ad integrare disputatum, v. Cass. 10984/2021
- fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.977,00 x fase di studio + € 1.911,00 x fase introduttiva + € 2.163,50 x fase di trattazione + € 2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico degli appellanti dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 457/2023 del 7.3.2023 proposto, con citazione del 2.10.2023, dai coniugi e sia in proprio che nella Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la relativa responsabilità sul figlio di età minore
[...]
– e nei confronti di Per_1 Parte_4 Parte_3 [...]
– così provvede: Parte_5
- rigetta l'appello,
- condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.603,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti -
c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico degli appellanti dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)