Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01192/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2024, proposto dalla
Bon Bon di GO AB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rudi Caldesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Societa' Gestione Servizi Terziario - C.A.T. Confcommercio Lucca-Massa Carrara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cordoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La CC Snc di GA LV & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento della Graduatoria della “Fiera Promozionale dei fiori e dei dolci di S.ZI” , comunicato con PEC del 22.03.2024 al ricorrente dall'indirizzo pec:confcommerciolucca@pec.it alla pec del ricorrente gabriele@pec.it;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compreso il provvedimento di assegnazione del posteggio scelto in data 18.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Gestione Servizi Terziario - C.A.T. Confcommercio Lucca-Massa Carrara S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. GO AB, titolare di impresa individuale per la vendita di generi alimentari su area pubblica, partecipa annualmente alla fiera promozionale dei fiori e dei dolci di S. ZI che si svolge nel Comune di Lucca.
L’assegnazione dei posteggi per la citata fiera viene gestita dalla Società Gestione Servizi Terziario - Confcommercio Lucca-Massa Carrara S.r.l. per conto del Comune, la quale annualmente formula una graduatoria sulla base delle presenze rilevate negli anni precedenti alla medesima manifestazione.
Alla impresa del sig. GO, per l’anno 2024, veniva assegnato un punteggio pari a 33 sulla base della graduatoria utilizzata per l’anno precedente, aggiornata alle presenze all’anno 2023, che veniva comunicata con PEC del 22.03.2024 e veniva assegnato un posteggio con atto del 18.04.2024.
Il punteggio è ottenuto conteggiando gli anni di presenza alla manifestazione dell’impresa decurtando una assenza per l’anno 2016, già oggetto di contenziosi stragiudiziali nelle annate precedenti.
2. Ritenendosi leso dagli esiti della selezione, il sig. GO ha notificato ricorso (il 21.05.2024), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta in tre motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituita la Confcommercio Lucca e Massa Carrara - So.Ge.Se.Ter. S.r.l. (il 4.07.2024) che ha depositato documenti e memoria il 2.05.2025, nella quale eccepisce irricevibilità e inammissibilità del ricorso.
Alla udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il Collegio ritiene di condividere la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.
Quest’ultima evidenzia che il ricorrente era stato reso edotto della mancata assegnazione del punteggio per l’anno 2016 sin dall’anno successivo (2017) e sino al 2022 in modo informale, vale a dire al momento della convocazione per l’assegnazione dei posteggi avvenuta annualmente (salvo che per gli anni 2020 e 2021 a causa dei notori eventi pandemici); in seguito, vale a dire dal 2023, la comunicazione è avvenuta in modo formale mediante notifica a mezzo PEC.
L’interessato non ha impugnato le graduatorie degli anni precedenti.
Il ricorso sarebbe quindi inammissibile per carenza d’interesse ad agire in quanto la graduatoria impugnata è la stessa dal 2017 in poi, salvi gli aggiornamenti annuali che derivano dall’attribuzione dei punteggi di anno in anno in modo pressoché automatico. La situazione di fatto recata nella graduatoria, pertanto, si sarebbe consolidata in ragione del fatto che i relativi provvedimenti sarebbero oramai definitivi, potendo al più essere contestata l’attribuzione degli ulteriori punteggi relativi alla fiera dell’anno 2023 (a valere sull’annata 2024), che però non costituisce oggetto dell’odierno ricorso.
L’eccezione di inammissibilità è fondata.
Risulta agli atti che la Società resistente gestisce l’assegnazione dei posteggi per la fiera di S. ZI in forza di affidamento del servizio a titolo gratuito da parte del Comune di Lucca, formalizzato in ultimo con DD n. 621 del 25.03.2024, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 43, comma 8, della LRT n. 62/2018 e del Regolamento comunale del commercio sulle aree pubbliche, approvato con Delibera C.C. n. 45 del 20.06.2019, (cfr. doc. n. 2 di parte resistente).
La fiera dei fiori e dei dolci di S. ZI è una fiera promozionale a carattere annuale e l’assegnazione dei relativi stalli non ha carattere permanente.
Risulta incontestato che gli atti di cui si controverte, in particolare le determinazioni del gestore in ordine alla assegnazione degli stalli e le relative graduatorie, abbiano natura di provvedimento amministrativo giacché determinano in modo vincolante, in luogo dei corrispondenti provvedimenti comunali, la collocazione degli operatori economici all’interno degli spazi fieristici.
È pacifico agli atti che il ricorrente partecipi da molti anni alla manifestazione e che sino al 2023 le graduatorie per l’assegnazione dei posteggi venissero rese note in sede di convocazione per la scelta degli stalli. È altrettanto pacifico che sino al 2022 il ricorrente abbia di buon grado accettato gli esiti delle selezioni ed abbia collocato la propria attività nel posteggio assegnato.
Parte ricorrente sostiene nel ricorso che sino al 2019 avrebbe potuto fare affidamento su 31 punti, collocandosi al quinto posto, precedendo in graduatoria altro operatore (Lucchesi). Né parte ricorrente né parte resistente producono le comunicazioni e le graduatorie relative agli anni 2016-2019.
Ad ogni modo nell’anno 2022 (dopo che negli anni 2020 e 2021 la manifestazione non si è tenuta per blocco delle attività dovuto ai notori eventi pandemici), la graduatoria è stata resa nota e il ricorrente ha contestato stragiudizialmente la mancata attribuzione del punto di presenza per l’anno 2016, ottenendo altresì una rettifica del punteggio (per un totale di punti 31 che lo collocano alla quinta posizione) che inizialmente vedeva decurtato anche l’anno 2018 (cfr. doc. n. 6-11 di parte ricorrente).
Nonostante le riserve manifestate il ricorrente non ha impugnato comunque tale graduatoria così come non ha impugnato la successiva del 2023 - che lo vede in quinta posizione con punti 32, sempre a valle della decurtazione per l’anno 2016 - che è stata trasmessa a mezzo PEC il 9.03.2023 (cfr. doc. n. 19 di parte resistente).
Tali provvedimenti, pertanto, sono divenuti definitivi.
Dagli stessi atti emerge in modo pacifico che la lesività della decurtazione del punteggio per l’anno 2016 era già nota al ricorrente e che la stessa si è cristallizzata ed è divenuta definitiva quantomeno a partire dall’anno 2022.
Le graduatorie, infatti, per come sono formulate, determinano un punteggio complessivo cumulato negli anni da ciascun operatore. Come illustrato, infatti, per l’anno 2023 nella graduatoria aggiornata all’anno 2022 il ricorrente ha maturato 32 punti e, avendo presenziato a tale edizione, il punteggio che ha maturato nella successiva graduatoria aggiornata al 2023 valevole per la fiera del 2024 è stato di 33 (come è stato di 34 quello per l’anno 2025, cfr. doc. allegato 2 depositato il 13.3.2025).
La posizione del ricorrente nella graduatoria del 2024 è la medesima delle graduatorie degli anni precedenti (quantomeno nelle edizioni 2022 e 2023) poiché frutto della automatica attribuzione del punteggio legato alle presenze alla manifestazione dell’anno precedente. Tale provvedimento, in altri termini, non reca al ricorrente alcun ulteriore danno rispetto a quanto già non avesse subito dagli omologhi provvedimenti del 2022 e 2023.
Il ricorrente, in sostanza, non trarrebbe alcun vantaggio diretto, attuale e concreto, dall’annullamento della graduatoria per l’anno 2024 risultando del tutto carente l’interesse a ricorrere.
Nel processo amministrativo vige la regola della decadenza dall'impugnazione degli atti amministrativi allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 104/2010, ma anche dalla proposizione delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale.
La sottoposizione del diritto di azione a detto termine notoriamente assolve all'essenziale funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l'interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo e l'effetto di impedimento della decadenza va, in definitiva, ricollegato all'esercizio dell'azione entro il termine perentorio.
Costituisce un principio consolidato nel nostro ordinamento quello per il quale “ la certezza del diritto impone che i provvedimenti amministrativi, una volta scaduti i termini di impugnazione e acquisito carattere definitivo, non possano essere messi in discussione” , né ad opera di soggetti privati né per effetto di successivi pronunciamenti giudiziari, neanche di matrice euronunitaria (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 18/11/2024, n. 9207)
La possibilità di impugnare un atto amministrativo è mutuata, nel nostro ordinamento, dalla definitività degli atti amministrativi e dalla operatività dei termini decadenziali cui è subordinato l’esercizio delle azioni di annullamento (ex art. 29 del c.p.a.).
Affinché tali termini decorrano vi è la necessità della piena conoscenza della lesività dell’atto di cui all'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, vale a dire non tanto la integrale conoscenza dell'atto stesso che si intende impugnare, ben potendo questa essere conseguita attraverso l'accesso o altra eventuale modalità, con conseguente proposizione di motivi aggiunti, bensì la conoscenza della lesività dell'atto per le posizioni giuridiche per le quali si intende chiedere tutela in sede giurisdizionale.
Mentre la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la sussistenza di una condizione dell'azione, rimuovendo in tal modo ogni ostacolo all'impugnazione dell'atto, la conoscenza "integrale" del provvedimento o di altri atti del procedimento influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi . (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 05/04/2024, n. 3147).
Orbene è innegabile nel caso di specie che nonostante la mancata notifica delle graduatorie relative agli anni 2017-2019 il ricorrente avesse piena conoscenza della propria posizione in graduatoria. Ciò vale a maggior ragione per le graduatorie relative agli anni 2022 e 2023 che, come sopra evidenziato, sono state comunicate all’impresa e sulla stessa vi è stato contenzioso stragiudiziale tra le parti.
Si ribadisce pertanto che quantomeno a decorrere dall’anno 2022 il ricorrente aveva avuto piena conoscenza della lesione derivante dalla mancata valorizzazione delle presenze dell’anno 2016, ma tale lamentato vizio non è stato contestato in via giudiziale e le graduatorie hanno assunto valore definitivo.
Ne consegue, pertanto, che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.
Come ribadito da un consolidato orientamento giurisprudenziale “secondo l'art. 35, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 104/2010 (CPA), il Giudice Amministrativo dichiara il ricorso "inammissibile quando è carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito"; dunque, il giudice si astiene dal prendere in esame il merito del ricorso perché vi osta una ragione di ordine propriamente processuale relativa ai presupposti processuali o alle condizioni dell'azione, sicché il ricorso viene definitivamente a concludersi per effetto della risoluzione di un profilo processuale assolutamente assorbente” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 18/11/2014, n. 5667).
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa, nulla si dispone invece in ordine alle spese per il controinteressato che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Nulla spese per il controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO