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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/09/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 296/2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PLACIDA Parte_1 CodiceFiscale_1
CLAUDIA FALSONE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: ripetizione indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 31.01.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo che venisse annullato il provvedimento adottato il 20.04.2016 con cui l'ente previdenziale chiede la ripetizione dell'indebito pari ad euro 6.692,62 quale somma erogata per il periodo compreso dal 01.05.2006 al 31.05.2016 sulla pensione di invalidità n. 07011709;
chiedeva, nel dettaglio, di accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione delle somme già
trattenute. Con condanna dell' alle spese di giudizio. CP_1
Si costituiva in giudizio l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
Mutato il giudicante, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso, non può essere accolto.
Va premesso che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti;
invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento , l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Nel caso di specie, parte ricorrente impugna il provvedimento datato 20.04.2016 con il CP_1
quale l'ente previdenziale ha comunicato di dover procedere al recupero nel confronti della stessa della somma pari ad euro 6.692,62 (pari alla differenza tra l'indebito accertato dall' di €.10.201,91 e quello già trattenuto), quale credito derivante dalla riliquidazione CP_1
della pensione di invalidità n. 07011709 afferente il periodo dall'01.05.2006 al 31.05.2016
deducendo l'avvenuta corresponsione di somme non dovute “in quanto l'ammontare dei
redditi personali e/o del coniuge aveva determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella
già corrisposta”; pertanto, quanto liquidato in eccedenza a titolo di maggiorazione ex legge
448/98 alla nei 10 anni precedenti, veniva messo a debito dall'ente previdenziale. Pt_1
Orbene, nel caso di prestazione di tipo assistenziale viene in rilievo la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma 5).
In particolare, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cassazione 9 novembre 2018 n. 28771, poi ripresa da Cassazione 25 giugno 2020 n. 12608),
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali
previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal
momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando l'incremento reddituale fosse
così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi
di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme
limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Sul punto, si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 109 del 3 agosto 2009, “A decorrere dal 1° gennaio
2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione
pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
previdenza ed assistenza obbligatoria, […], le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a
loro disposizioni, relative a titolari, rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia”.
Ebbene, per beneficiare delle maggiorazioni previste dalle leggi finanziarie è da prendere in considerazione oltre al reddito personale dell'invalido anche quello del coniuge (art. 67
legge 448/98 e art. 52 legge 488/99).
Nel caso di specie, l' ha affermato e provato che l'indebito è scaturito dalla CP_1
corresponsione della maggiorazione sociale, non spettante alla a causa del possesso Pt_1
di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge tenuto conto che la ricorrente non ha mai indicato nelle proprie dichiarazioni i redditi posseduti dal coniuge, Per_1
(cfr. allegati alla memoria di costituzione).
[...] Peraltro, nessuna prova di segno contrario emerge dal compendio probatorio di parte ricorrente, non avendo la stessa allegato alcuna documentazione comprovante la correttezza e la completezza delle comunicazioni dichiarative trasmesse.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, rigettato.
Tuttavia, per quanto attiene le spese di giudizio, le stesse vanno compensate tenuto conto del fatto che l' come emerge dalla “stampa diario” in atti (cfr. allegati alla memoria alla CP_1
costituzione), avrebbe potuto rilevare l'indebito in precedenza stante le evidenti anomalie segnalate dal sistema con la dicitura “scartata al calcolo codice” (cfr. all. alla memoria di costituzione).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Agrigento, il 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 296/2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PLACIDA Parte_1 CodiceFiscale_1
CLAUDIA FALSONE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: ripetizione indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 31.01.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo che venisse annullato il provvedimento adottato il 20.04.2016 con cui l'ente previdenziale chiede la ripetizione dell'indebito pari ad euro 6.692,62 quale somma erogata per il periodo compreso dal 01.05.2006 al 31.05.2016 sulla pensione di invalidità n. 07011709;
chiedeva, nel dettaglio, di accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione delle somme già
trattenute. Con condanna dell' alle spese di giudizio. CP_1
Si costituiva in giudizio l' argomentando variamente l'infondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese di giudizio.
Mutato il giudicante, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso, non può essere accolto.
Va premesso che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti;
invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento , l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Nel caso di specie, parte ricorrente impugna il provvedimento datato 20.04.2016 con il CP_1
quale l'ente previdenziale ha comunicato di dover procedere al recupero nel confronti della stessa della somma pari ad euro 6.692,62 (pari alla differenza tra l'indebito accertato dall' di €.10.201,91 e quello già trattenuto), quale credito derivante dalla riliquidazione CP_1
della pensione di invalidità n. 07011709 afferente il periodo dall'01.05.2006 al 31.05.2016
deducendo l'avvenuta corresponsione di somme non dovute “in quanto l'ammontare dei
redditi personali e/o del coniuge aveva determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella
già corrisposta”; pertanto, quanto liquidato in eccedenza a titolo di maggiorazione ex legge
448/98 alla nei 10 anni precedenti, veniva messo a debito dall'ente previdenziale. Pt_1
Orbene, nel caso di prestazione di tipo assistenziale viene in rilievo la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma 5).
In particolare, sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cassazione 9 novembre 2018 n. 28771, poi ripresa da Cassazione 25 giugno 2020 n. 12608),
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali
previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal
momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come allorquando l'incremento reddituale fosse
così significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi
di coefficiente soggettivo idoneo a far venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme
limitative della ripetibilità dell'indebito”.
Sul punto, si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 109 del 3 agosto 2009, “A decorrere dal 1° gennaio
2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione
pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti di CP_1
previdenza ed assistenza obbligatoria, […], le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a
loro disposizioni, relative a titolari, rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia”.
Ebbene, per beneficiare delle maggiorazioni previste dalle leggi finanziarie è da prendere in considerazione oltre al reddito personale dell'invalido anche quello del coniuge (art. 67
legge 448/98 e art. 52 legge 488/99).
Nel caso di specie, l' ha affermato e provato che l'indebito è scaturito dalla CP_1
corresponsione della maggiorazione sociale, non spettante alla a causa del possesso Pt_1
di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge tenuto conto che la ricorrente non ha mai indicato nelle proprie dichiarazioni i redditi posseduti dal coniuge, Per_1
(cfr. allegati alla memoria di costituzione).
[...] Peraltro, nessuna prova di segno contrario emerge dal compendio probatorio di parte ricorrente, non avendo la stessa allegato alcuna documentazione comprovante la correttezza e la completezza delle comunicazioni dichiarative trasmesse.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, rigettato.
Tuttavia, per quanto attiene le spese di giudizio, le stesse vanno compensate tenuto conto del fatto che l' come emerge dalla “stampa diario” in atti (cfr. allegati alla memoria alla CP_1
costituzione), avrebbe potuto rilevare l'indebito in precedenza stante le evidenti anomalie segnalate dal sistema con la dicitura “scartata al calcolo codice” (cfr. all. alla memoria di costituzione).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Agrigento, il 17/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo