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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.208 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 25.06.2025
TRA
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Vincenzo Simone Depasquale, del Foro di Taranto
domiciliato in Manduria (TA) alla via G. Guerzoni, n.44, in forza del mandato in atti del primo grado del giudizio;
- APPELLANTE -
E
( C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante corrente in Roma – alla via Grezar, n. 14
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Virgintino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Dante Alighieri 87 giusta procura in atti;
-APPELLATA-
nonché contro
,in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli Francesco certomà e
Antonio Brancaccio per procura generali alle liti conferita con atto a rogito del Dott. Notaio in Roma, in data 21/07/2015, rep. 80974/ Persona_1
rogito 21569, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell' Via CP_2
Golfo di Taranto 7/D.
CP_3
, quale mandatario Controparte_2
della Controparte_4
CP_3
-contumace-
All'udienza del 25.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3426/2019), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva in punto di prescrizione il ricorso in opposizione avanzato da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
,nonché ed avverso l'intimazione di pagamento
[...] CP_2 CP_4
n.10620169003260957000 notificatagli in data 23.11.2016 limitatamente alla cartella esattoriale 10620110004694468000 per la somma di € 1.035,27 a titolo di contributi previdenziali e per l'effetto dichiarava non dovuta da parte dell'opponente nei confronti dell'Ente creditore limitatamente alla cartella esattoriale n.106 CP_2
20110004694468000.
Compensava le spese di lite.
2 Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la parziale Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' ,nonché l' ,in persona del legale Controparte_5 CP_2
rappreentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante della violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.
L'appello è fondato.
Il ricorrente proponeva ricorso eccependo la prescrizione dei crediti vantati ai sensi dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 ( che ha ridotto il predetto termine prescrizionale da dieci a cinque anni), nonché da quanto previsto in tal senso dal codice civile;
rilevava, inoltre, che tale termine prescrizionale sarebbe sussistito anche ove fosse stata effettuata regolarmente la notifica della suddetta cartelle esattoriale (in tal senso Corte di Cassazione a Sez. Unite con recentissima Sentenza
N. 23397/2016 e già in precedenza con la Sentenza n. 25790 del 10.12.2009;
Ordinanza Corte Cassazione n°202013 del 08.10.2015; Sentenza Corte di Cassazione
N° 8324 del 09.04.2014).
Il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente e dichiarava prescritto il credito vantato dalle parti resistenti, compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “ il minimo lasso di tempo di superamento della prescrizione quinquennale (mesi 7)”
Lamenta l'appellante l' errata compensazione delle spese di lite in violazione dell'art.92 cpc.
Effettivamente, l'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia,
3 lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014.
Ciò premesso,reputa la Corte non corretta la decisione con cui il giudice di primo grado,avendo proceduto a verificare se sussistessero i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale,ha quindi, ritenuto, che sussistessero le condizioni per disporre invece la compensazione integrale delle spese di lite.
E' noto che,la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio,con la facoltà di disporne la compensazione totale o parziale.Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda,atteso che il naturale corollario della cessazione della materia del contendere,quando tra le parti non c'è accordo anche sulle spese di giudizio,è l'accertamento della soccombenzxa virtuale ai fini della regolamentaxzione delle spese di lite.
“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”.
(Cassazione civile sez. VI, dell' 11/08/2022 n.24714)
Nel caso concreto, la pronuncia della compensazione delle spese di lite del primo grado, motivata sulla base del “minimo lasso di tempo di superamento della prescrizione quinquennale (mesi 7)” non è conforme ai suddetti principi giurisprudenziali.
Invero non possono, essere considerati gravi ed eccezionali le motivazioni relative al presunto “ minimo” lasso di tempo del superamento della prescrizione e
4 quinquennale ( sette mesi) in quanto, non si comprenderebbe, quale sarebbe quello sufficiente a far maturare il diritto al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente.
Vero è che, ci troviamo innanzi ad un errore dell'Ente impositore che ha notificato un atto ( con il quale da inizio alla procedura esecutiva ) a prescrizione maturata.
La Suprema Corte di Cassazione sez. Lavoro, in tema di spese giudiziali,ha precisato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla
L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configurerebbe il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
L'appello è fondato,pertanto l'impugnata decisione dev'essere parzialmente riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
-Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata,condanna le parti appellate al pagamento delle spese di giudizio del primo grado in favore di che si liquidano in € 645,00, oltre accessori come Parte_1
per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Vincenzo Simone Depasquale,
procuratore anticipante;
- Condanna le parti appellate al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, in favore di che si liquidano in € 900,00, oltre accessori Parte_1
5 come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Simone Depasquale
procuratore anticipante.
Taranto, 25.6.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Monica SGARRO
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.208 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione del 25.06.2025
TRA
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Vincenzo Simone Depasquale, del Foro di Taranto
domiciliato in Manduria (TA) alla via G. Guerzoni, n.44, in forza del mandato in atti del primo grado del giudizio;
- APPELLANTE -
E
( C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante corrente in Roma – alla via Grezar, n. 14
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Virgintino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Dante Alighieri 87 giusta procura in atti;
-APPELLATA-
nonché contro
,in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore,rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli Francesco certomà e
Antonio Brancaccio per procura generali alle liti conferita con atto a rogito del Dott. Notaio in Roma, in data 21/07/2015, rep. 80974/ Persona_1
rogito 21569, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell' Via CP_2
Golfo di Taranto 7/D.
CP_3
, quale mandatario Controparte_2
della Controparte_4
CP_3
-contumace-
All'udienza del 25.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3426/2019), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva in punto di prescrizione il ricorso in opposizione avanzato da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
,nonché ed avverso l'intimazione di pagamento
[...] CP_2 CP_4
n.10620169003260957000 notificatagli in data 23.11.2016 limitatamente alla cartella esattoriale 10620110004694468000 per la somma di € 1.035,27 a titolo di contributi previdenziali e per l'effetto dichiarava non dovuta da parte dell'opponente nei confronti dell'Ente creditore limitatamente alla cartella esattoriale n.106 CP_2
20110004694468000.
Compensava le spese di lite.
2 Avverso tale decisione proponeva appello ,lamentandone la parziale Parte_1
erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l' ,nonché l' ,in persona del legale Controparte_5 CP_2
rappreentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante della violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.
L'appello è fondato.
Il ricorrente proponeva ricorso eccependo la prescrizione dei crediti vantati ai sensi dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 ( che ha ridotto il predetto termine prescrizionale da dieci a cinque anni), nonché da quanto previsto in tal senso dal codice civile;
rilevava, inoltre, che tale termine prescrizionale sarebbe sussistito anche ove fosse stata effettuata regolarmente la notifica della suddetta cartelle esattoriale (in tal senso Corte di Cassazione a Sez. Unite con recentissima Sentenza
N. 23397/2016 e già in precedenza con la Sentenza n. 25790 del 10.12.2009;
Ordinanza Corte Cassazione n°202013 del 08.10.2015; Sentenza Corte di Cassazione
N° 8324 del 09.04.2014).
Il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente e dichiarava prescritto il credito vantato dalle parti resistenti, compensando le spese di lite con la seguente motivazione: “ il minimo lasso di tempo di superamento della prescrizione quinquennale (mesi 7)”
Lamenta l'appellante l' errata compensazione delle spese di lite in violazione dell'art.92 cpc.
Effettivamente, l'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia,
3 lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014.
Ciò premesso,reputa la Corte non corretta la decisione con cui il giudice di primo grado,avendo proceduto a verificare se sussistessero i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale,ha quindi, ritenuto, che sussistessero le condizioni per disporre invece la compensazione integrale delle spese di lite.
E' noto che,la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio,con la facoltà di disporne la compensazione totale o parziale.Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda,atteso che il naturale corollario della cessazione della materia del contendere,quando tra le parti non c'è accordo anche sulle spese di giudizio,è l'accertamento della soccombenzxa virtuale ai fini della regolamentaxzione delle spese di lite.
“Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”.
(Cassazione civile sez. VI, dell' 11/08/2022 n.24714)
Nel caso concreto, la pronuncia della compensazione delle spese di lite del primo grado, motivata sulla base del “minimo lasso di tempo di superamento della prescrizione quinquennale (mesi 7)” non è conforme ai suddetti principi giurisprudenziali.
Invero non possono, essere considerati gravi ed eccezionali le motivazioni relative al presunto “ minimo” lasso di tempo del superamento della prescrizione e
4 quinquennale ( sette mesi) in quanto, non si comprenderebbe, quale sarebbe quello sufficiente a far maturare il diritto al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente.
Vero è che, ci troviamo innanzi ad un errore dell'Ente impositore che ha notificato un atto ( con il quale da inizio alla procedura esecutiva ) a prescrizione maturata.
La Suprema Corte di Cassazione sez. Lavoro, in tema di spese giudiziali,ha precisato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92,
comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile “ratione temporis”, introdotta dalla
L. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configurerebbe il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.
L'appello è fondato,pertanto l'impugnata decisione dev'essere parzialmente riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
-Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata,condanna le parti appellate al pagamento delle spese di giudizio del primo grado in favore di che si liquidano in € 645,00, oltre accessori come Parte_1
per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Vincenzo Simone Depasquale,
procuratore anticipante;
- Condanna le parti appellate al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, in favore di che si liquidano in € 900,00, oltre accessori Parte_1
5 come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Vincenzo Simone Depasquale
procuratore anticipante.
Taranto, 25.6.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Monica SGARRO
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