Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3920/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO – SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Fides
Azzolini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2920/2022 di ruolo generale promossa con atto di citazione in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1044/2022 e iscritta a ruolo in data 22/06/2022 da
difeso e rappresentato dall'Avv. Catia Salvalaggio del Foro di Treviso, Parte_1 come da mandato allegato all'atto introduttivo.
-attore/opponente- nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 [...]
, difeso e rappresentato dall'Avv. Andrea Groppo del Foro di Treviso, come da mandato CP_2
in calce al decreto ingiuntivo opposto
-convenuta/opposta- oggetto: appalto.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE OPPONENTE
Il procuratore di parte attrice chiede che la causa sia trattenuta in decisione e a tale scopo precisa le conclusioni come segue, ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta:
1) Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto siccome del tutto infondato in fatto ed in diritto.
2) Spese, competenze ed onorari di lite rifusi.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la non ha mai chiesto alcun compenso per il noleggio di gru e ponteggi e CP_1
per la fornitura di energia elettrica di cantiere per i mesi da settembre 2019 sino a febbraio 2020 perché ricompresi nel prezzo del contratto di appalto sottoscritto tra da una parte ed il CP_1
pagina 1 di 8
doc. 2;
3) Vero che, infatti, dal 6/3/2020 al 18/5/2020 il cantiere era rimasto fermo a causa del lock down per il Covid, per cui la non avendo ancora finito i lavori previsti nel contratto, CP_1 rinunciava a chiedere i costi di noleggio per la gru e i ponteggi e per la fornitura dell'energia elettrica di cantiere;
6) Vero che la per le stesse ragioni aveva rinunciato anche a chiedere il costo CP_1 relativo alla fornitura dell'energia elettrica di cantiere per tutto il periodo intercorrente tra la fine di febbraio e gli inizi del mese di ottobre 2020;
7) Vero che solo dalla metà di ottobre e per due mesi – dal 15/10/2020 al 31/12/2020 - gli appaltatori hanno concordato con la il pagamento dei noleggi delle gru e dei CP_1 ponteggi, regolarmente pagati, secondo le condizioni previste nell'addendum al contratto di appalto, di cui al doc. 4 che si rammostra, che pur non essendo mai stato sottoscritto dalle parti, è stato eseguito, ed è stato stipulato un nuovo contratto di fornitura elettrica che era a carico dei condomini;
8) Vero che, tuttavia, gli ultimi lavori, costituiti dal trasporto e montaggio di pompeiane a sbalzo in ferro negli ultimi due piani si erano protratti sino alla metà circa del mese di gennaio 2021;
9) Vero che il montaggio di dette pompeiane doveva essere eseguito dal fabbro che le aveva fornite con l'ausilio della per la movimentazione della gru, attraverso la quale le CP_1
pompeiane dovevano essere trasportate nei piani superiori del palazzo;
10) Vero che verso la metà di gennaio 2021, durante la movimentazione di un pezzo di pompeiana, quest'ultimo si sfilava dalla gru e cadeva, provocando diversi danni, tra cui la rottura di due pannelli fotovoltaici e di due parapetti;
11) Vero che con la caduta il componente della pompeiana si rompeva ed il fabbro dovette ricostruirlo, con un ulteriore ritardo nella definizione dei lavori, che finivano nel mese di febbraio;
12) Vero che a seguito di detto incidente sorgeva una diatriba tra il fabbro e la in CP_1
ordine alla responsabilità del medesimo, che si concludeva con un accordo tra le due ditte in forza del quale il fabbro si accollava il risarcimento dei danni provocati dalla caduta del pezzo e la si accollava i danni derivanti dal ritardo, ovvero rinunciava a chiedere il noleggio della CP_1
gru e dei ponteggi per i mesi di gennaio e febbraio 2021;
pagina 2 di 8 13) Vero che, comunque, come risulta dal SAL n°11 che si rammostra al teste (doc. 7), la CP_1
[... aveva utilizzato la gru e i ponteggi nei mesi di gennaio e febbraio anche per eseguire lavori previsti nel contratto, come la posa in opera di grondaie e scossaline.
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i Signori , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
e Si insiste, inoltre, affinchè il Giudice voglia
[...] Testimone_4 Testimone_5 ordinare alla l'esibizione dei SAL n°9 e 10, relativi ai mesi successivi. CP_1
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO OPPOSTO
Ribadito tutto quanto già dedotto, prodotto, eccepito e concluso in atti di causa, si precisano le conclusioni già rassegnate in memoria ex art. 183.6 cpc n. 1 c.p.c. che di seguito si riportano.
Voglia il Tribunale adito, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, ex adverso reietta:
In via principale nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate Parte_1 perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto confermare il
D.I. N. 1044/2022 del 28.04.2022 del Tribunale di Treviso e notificato in data 11.05.2022 o comunque condannare l'attrice al pagamento a favore di della somma di Controparte_1
€ 10.384,09 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo o alla diversa maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio.
In ogni caso spese e compenso professionale rifusi.
In via principale, rigettarsi le domande proposte dell'attore in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
FATTO
La società ha chiesto e ottenuto nei confronti del sig. il Controparte_1 Parte_1
D.I. 1044/2022 per il pagamento della somma di euro 10.384,09 a saldo dei lavori eseguiti presso l'immobile plurifamiliare situato a Treviso Vicolo Piave 9, giuste fattura n. 36 del 13/05/2021 dell'importo di euro 83.24 per certificazione linea vita cantiere Treviso vicolo Piave e fattura n.
40 del 21/05/2021 dell'importo di euro 10.300 per quota noleggi gru mesi 10, quota noleggio impalcati mesi 10, quota fornitura elettrica mesi 15.
Con atto di citazione il sig. si è opposto al D.I. sostenendo che i costi addebitati Parte_1
nelle fatture azionate dovevano ritenersi già compresi nel corrispettivo dell'appalto convenuto a corpo nella misura pari ad euro 292.000 e regolarmente pagato. Che, tuttavia, a causa del protrarsi dei tempi di esecuzione delle opere oltre il periodo originariamente convenuto - compreso tra il 21/10/2019 e il 28/02/2020 - e del sopraggiungere dell'emergenza pandemica, le pagina 3 di 8 opere venivano concluse a ottobre 2020, sicchè fino a ottobre 2020 ogni spesa relativa ai costi per noleggio gru e ponteggi doveva ritenersi già compreso nel contratto originario. Poiché, nonostante l'ultimazione delle opere da parte della società i ponteggi non potevano CP_1
essere rimossi in quanto utilizzati anche dalle altre ditte appaltatrici dirette, le parti concordarono oralmente il pagamento della somma di euro 15.000 per il noleggio di gru e ponteggi relativo ai mesi successivi compresi tra 15/10/2020 e febbraio 2021, epoca della effettiva rimozione. Che detto importo doveva però essere suddiviso tra tutti i condomini in base alle quote millesimali e la quota ricadente in capo all'opponente era pari ad euro 945,75. Che, pertanto, alcuna ulteriore somma era dovuta per noleggio di gru e ponteggi come poteva evincersi dall'ultimo Sal n. 11 di Part data 08/03/2021. Che, tuttavia, a seguito della revisione del veniva raggiunto un nuovo accordo che prevedeva il pagamento da parte dell'opponente della maggior somma di euro
2.732,52 + Iva e così euro 3.006,74 pari alla certificazione rilasciata dalla D.L.
Che analogamente doveva argomentarsi per il costo dell'energia elettrica, da ritenersi ricompreso nel corrispettivo dell'appalto quantomeno fino a settembre 2020. Che a seguito della richiesta espressa dalla società di concorrere alle spese per il rinnovo del contratto di fornitura CP_1 dell'energia elettrica, i committenti accettavano di pagare i costi preventivati dal Servizio
Elettrico Nazionale e concordavano che tutti i consumi relativi ai mesi successivi fatturati alla fossero girati ai committenti fino al 15/03/2021. Che l'appaltatrice addebitava, quindi, il CP_1
pagamento della quota di euro 202,04+iva con fattura n. 12 del 31/03/2021 e la quota di euro
260,25 + iva con fattura n. 16 del 25/03/2021 senza specificare i periodi di riferimento. Che su espressa richiesta documentava il costo dell'energia elettrica mediante inoltro delle CP_1
bollette relative al mese di gennaio 2021, novembre 2020 e febbraio 2021. Che da un controllo delle bollette venivano rilevate delle incongruenze in quanto riportavano un codice cliente, una potenza del contatore e data di attivazione diverso da quello riportato nel nuovo contratto sottoscritto per il Cantiere di Vicolo Piave 9, facendo sorgere il timore di un tentativo fraudolento. Che a seguito dei rilevi inoltrava il conteggio finale di data 11/05/2021 CP_1
illustrativo dei costi di noleggio gru, noleggio impalcature e fornitura energia elettrica ancora in attesa di saldo, cui faceva seguito l'emissione delle fatture oggetto di domanda monitoria.
L'opponente negava di dover pagare alcun importo anche per l'energia elettrica di cantiere perché ricompresa nel corrispettivo dell'appalto e, comunque, non giustificata. Parimenti per la fattura relativa ala linea vita perché mai certificata dal D.L.
Con comparsa di risposta, tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la società CP_1
[... fornendo una diversa ricostruzione degli accordi intercorsi.
pagina 4 di 8 In particolare, allegava la difficoltà incontrate nel recuperare il credito maturato per le opere realizzate perché, all'originaria committente e unica proprietaria Alley srl, subentravano, a seguito della vendita a terzi di 5 delle 6 unità abitative in ristrutturazione, altrettanti committenti senza vincolo di solidarietà passiva rispetto al pagamento del prezzo con conseguente parcellizzazione del credito.
Spiegava, inoltre, che a causa della compresenza in cantiere di altre ditte appaltatrici incaricate direttamente dalla committenza, le opere di sua competenza subivano un rallentamento e causavano un ingiustificato aumento dei costi per le opere provvisionali essenziali quali gru, ponteggi ed energia elettrica cui ha cercato di porre rimedio mediante accordi con i committenti per il periodo compreso tra gennaio e febbraio 2021.
Che, infatti, sebbene i lavori si fossero conclusi già nel mese di febbraio 2020, le attrezzature del cantiere quali impalcature e gru non venivano smontate per consentire anche alle altre imprese appaltatrici di operare.
Che trattandosi di costi extra contratto non potevano farsi rientrare nel corrispettivo pattuito a corpo perché, così facendo, avrebbero alterato l'equilibrio contrattuale a scapito degli interessi di una sola parte.
Che per porre rimedio a tale situazione nel mese di ottobre 2020 veniva raggiunto un accordo orale che prorogava il termine di fine lavori a dicembre 2020 al costo aggiuntivo, per i due mesi di proroga, di euro 15.000 da suddividere pro quota tra i committenti comproprietari delle unità abitative e calcolata secondo le tariffe pattuite nel contratto originario.
Tuttavia, poiché i lavori si protraevano fino a febbraio 2021, i costi in attesa di saldo venivano riassunti nella mail 11/05/2021 e, con successivo accordo 28/06/2021, due dei cinque committenti concordavano il pagamento della somma di euro 22.024 quanto a Piave 2019 srls ed uro 945,77 quanto a . Parte_3
Che l'accordo veniva sottoscritto anche dalla coppia e allo Parte_1 Controparte_3 scopo esclusivo di confermare l'assenza di solidarietà passiva tra i committenti.
Che il sig. sottoscriveva l'accordo anche in qualità di legale rappresentante della Parte_1
società Piave 2019 srls, proprietaria di altra unità abitativa, la quale aveva accettato di pagare la somma predetta a scopo transattivo.
Che, pertanto, l'accordo orale che prevedeva il pagamento della somma di euro 15.000, suddivisa pro quota tra i vari committenti, non aveva definito il contenzioso insorto tra le committenti medesime e l'impresa appaltatrice.
pagina 5 di 8 All'esito della prima udienza di comparizione, il giudice con ordinanza 10/11/2022 concedeva la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma di euro 8.823,35, esclusa la parte di credito relativa ai costi per l'energia elettrica .
Autorizzato lo scambio delle memorie ex art. 183.6 cpc, la causa veniva istruita mediante audizione di quattro testi e trattenuta in decisione all'udienza del 04/03/2025.
DIRITTO
Così riassunti i fatti rilevanti si ritiene che, all'esito dell'istruttoria svolta, sia emersa la fondatezza del diritto di credito fatto valere dalla società nei limiti di cui all'ordinanza CP_1
di concessione della provvisoria esecuzione.
Dalla documentazione prodotta emerge che il contratto di appalto sottoscritto tra le parti aveva ad oggetto l'esecuzione di opere edili nell'arco temporale compreso tra il 21/10/20219 e il
28/02/2020 e prevedeva il pagamento di un corrispettivo a corpo di euro 292.000 comprensivo degli oneri di cantiere, organizzativi e per utenze provvisorie.
Nel caso in esame non è in contestazione la corretta esecuzione delle opere appaltate e il pagamento del prezzo pattuito in contratto, ma il diritto dell'Impresa Costruttrice di ottenere il pagamento dei maggiori costi sostenuti per aver mantenuto fino a febbraio 2021 le proprie attrezzature (impalcature, gru) nel cantiere relativo alla “Residenza di Vicolo Piave 9” dove operavano anche altre ditte incaricate direttamente dai committenti.
Dalla documentazione prodotta da ambo le parti emerge che, effettivamente, la durata del contratto di appalto veniva prorogata più volte come dimostra la Bozza dell'Addendum al contratto di appalto (doc. 4 opponente) riproduttivo di un accordo in cui si prevedeva il pagamento della somma di euro 15.000 da parte dei committenti, pro quota, per il noleggio di impalcatura e gru fino al 31/12/2020.
È vero che detto accordo non è stato sottoscritto ma la stessa opponente che lo produce in giudizio dà atto che detto accordo è stato concluso oralmente ed eseguito mediante pagamento da parte di della quota parte calcolata in base alle quote millesimali. Parte_1
Risulta, altresì, che i lavori non venivano conclusi a dicembre 2020 ma ulteriormente prorogati fino a febbraio 2021 come emerge dall'ulteriore accordo sottoscritto in data 28/06/2021 da con altri committenti, tra i quali anche la società Piave 2019 srls di cui legale Controparte_1
rappresentante era il medesimo e nel quale veniva definita la lite insorta anche per Parte_1
il mancato pagamento del noleggio di gru, impalcature ed energia elettrica.
La circostanza che i lavori non si fossero conclusi è desumibile dal SAL Finale n. 11 dell'08/04/2021 in relazione al quale viene prodotta dall'opponente sia la contabilità dell'Impresa
pagina 6 di 8 sub. doc. 7 opponente - in cui sono annoverate anche opere fuori preventivo/capitolato e si citano
“opere eseguite mail 09/02/2021” - sia il Certificato n. 10 per il pagamento del SAL 11 dal quale si evince che oltre alle opere pattuite con il contratto iniziale venivano eseguite anche opere extra contratto per un importo considerevole.
Dalle deposizioni testimoniali è emerso, altresì, che i lavori venivano ultimati nella primavera del
2021, primi mesi del 2021 con la realizzazione delle opere esterne, eseguibili solo una volta rimossi gru e ponteggi e che dette attrezzature erano rimaste in cantiere perché servivano anche ad altre ditte.
È evidente, quindi, che, a seguito del protrarsi del cantiere relativo alla Residenza Piave 9 Pt_4
oltre il termine inizialmente pattuito per consentire a tutte le imprese appaltatrici di operare in modo ordinato e concomitante e di realizzare anche opere extra contratto, la società ha CP_1
diritto ad ottenere il pagamento dei costi per i maggiori oneri di cantiere sostenuti, pena un ingiustificato squilibrio dell'economia dell'intero contratto.
Gli oneri di cantiere potevano ritenersi ricompresi nel corrispettivo pattuito a corpo solo se le opere si fossero concluse entro il termine pattuito, tuttavia, poiché ciò non è avvenuto e certamente non per causa imputabile alla società , quest'ultima ha diritto al pagamento dei CP_1
maggiori costi, strettamente legati al tempo di esecuzione delle opere, ciò ai sensi dell'art. 1661
c.c. secondo cui l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti anche se il corrispettivo era stato pattuito a corpo.
Sotto il profilo del quantum, la società ha allegato che gli importi fatturati nella fattura CP_1
azionata sono stati illustrati nel resoconto di cui alla mail 11/05/2021, quantificati sulla base dei costi esposti nel capitolato di appalto e imputati sostanzialmente a dieci mensilità di noleggio che, insieme alle mensilità già pagate, coprivano il periodo in cui il cantiere era rimasto operativo oltre la durata originaria del contratto.
A conti fatti, quindi, in mancanza di specifiche contestazioni sui criteri di quantificazione del credito, deve ritenersi provato anche nel quantum il credito portato nella fattura n. 40 del
21/05/2021, nella parte in cui addebita al committente la quota di spettanza per noleggio Pt_1
gru e impalcati relativo ad un arco temporale di dieci mesi.
Pertanto, merita accoglimento la richiesta di pagamento della somma di euro 7.945,56 oltre iva al
10% e della ulteriore somma di euro 75,67 + iva al 10% per la certificazione linea vita di cui alla fattura 36 del 13/05/2021, quest'ultimo quale adempimento obbligatorio imposto dalla legge a garanzia della sicurezza di cantiere e spettante indipendentemente dalle previsioni contrattuali.
pagina 7 di 8 Diversamente va argomentato in relazione al costo dell'energia elettrica addebitato pro quota nella fattura 40/2021 per l'importo di euro 1.418,85 e riferito alla fornitura elettrica di mesi 15 poiché, a fronte delle incongruenze rilevate, l'opponente non ha fornito spiegazioni soddisfacenti.
Alla luce di quanto motivato, il Decreto Ingiuntivo n. 1044/2022 va revocato con condanna dell'opponente a pagare il minor importo di euro 8.823,35 oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla domanda monitoria al saldo e alle spese già liquidate in Decreto Ingiuntivo.
Le spese relative alla fase monitoria vengono riconosciute perché la modesta riduzione del credito non consente di considerare parte creditrice soccombente.
Le spese processuali della presente fase di opposizione seguono il principio della soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato, tenuto conto della somma liquidata e dell'attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da nei confronti di Parte_1 CP_1
, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e
[...]
conclusione:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1044/2022 emesso dal Tribunale di Treviso in data
28/04/2022, R.G. N. 1742/2022 e condanna l'attore opponente a pagare alla Parte_1
convenuta opposta società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore la somma di euro 8.823,35, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla domanda monitoria al saldo e alle spese già liquidate in Decreto Ingiuntivo.
2) Condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore le spese del presente giudizio Controparte_1
che liquida nella misura complessiva di euro 5.077 oltre alle spese generali 15%, iva 22% e c.p.a.
4%.
Treviso, 12 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
dott. Fides Azzolini
pagina 8 di 8