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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 28049-1/2024
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Manuela Montuori, nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. di RG
28049 sub 1/2024 e proposto contestualmente al ricorso ordinario da:
, nata ad [...], il [...] C.F. , residente in [...]; , nato a [...], il [...] C.F. Parte_2
, residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Antonio Papalia (C.F. che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI contro
C
c.f. (oggi Controparte_2 P.IVA_1 [...]
) in persona del Ministro in carica e pro tempore, domiciliato presso gli Controparte_3 ufficidell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando Diaz, 11;
(oggi Controparte_2 Controparte_4
) , in persona del Direttore in carica e pro
[...] Controparte_5 tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando
Diaz, 11;
- Controparte_2 [...]
in persona del Dirigente in carica e pro tempore, Controparte_6 domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Armando Diaz,
11.
RESISTENTI
- sentiti i procuratori delle parti ed esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/02/2025;
OSSERVA
I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS), dichiarando, oltre al titolo di accesso, anche ulteriori titoli, tra cui un corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL da 60 CFU, conseguito presso la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici Don Calarco. Contro Essi contestano il fatto che, a seguito della nota n. 11276/2024, sia stata loro sottratta una valutazione di tre punti in graduatoria, poiché detto corso di perfezionamento non è stato riconosciuto valido ai fini del punteggio. Sostengono, in particolare, che tale decisione sia derivata da un parere espresso in risposta a un quesito posto dall' sulla validità dei corsi CLIL rilasciati dalle CP_8
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;
invero, con il parere dell'11 giugno 2024 n. 11276, il Contro ha affermato che i corsi CLIL possono essere rilasciati esclusivamente dalle Università, ma facendo riferimento specifico ai corsi regolamentati dall'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249. Tuttavia, non sarebbe stata considerata l'esistenza di diverse tipologie di corsi CLIL. Contro Pertanto, da un lato, il parere del avrebbe chiarito che le certificazioni CLIL disciplinate dall'art. 14 del D.M. 249/2010 possono essere rilasciate solo dalle Università, ma dall'altro non avrebbe escluso che certificazioni valide ai soli fini del punteggio nelle GPS possano essere erogate anche dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici riconosciute dal MIM. Di conseguenza, alcuni Cont
tra cui l' , competente per i ricorrenti, hanno Controparte_10 interpretato erroneamente la nota, penalizzandoli con la decurtazione di tre punti in graduatoria.
Per questi motivi
, i ricorrenti impugnano la nota n. 11276/2024, ritenendola gravemente lesiva dei loro diritti e interessi. Chiedono pertanto la sospensione immediata dei suoi effetti, con conseguente riconoscimento del titolo CLIL e l'attribuzione del relativo punteggio, al fine di garantire la loro corretta collocazione in graduatoria e la possibilità di ottenere eventuali nomine per l'anno scolastico in corso.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendolo inammissibile o, in ogni caso, infondato sia in fatto che in diritto, evidenziando altresì l'assenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
In particolare, la difesa della parte resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso, sostenendo la mancanza del requisito del fumus boni iuris, nonché l'assenza del periculum in mora, elementi imprescindibili per l'accoglimento della domanda cautelare.
In merito alla questione relativa alla giurisdizione sollevata dalla amministrazione convenuta va osservato che la disposizione principale in materia è oggi rappresentata dall'art.63 comma 1 D.Lgs.
165/2001 che così dispone: <1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo>>.Il successivo comma 4 soggiunge: <Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi>>.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.1203 del 23 novembre 2000, ebbe ad adottare un'interpretazione restrittiva delle “procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (espressione in cui, sul piano letterale, sarebbero ben potute rientrare tutte le graduatorie finalizzate al reclutamento del personale scolastico). In particolare, l'organo regolatore della giurisdizione, nell'occasione, ebbe così a statuire: <In materia di pubblico impiego, nel sistema di reclutamento basato su graduatorie (nella specie per il conferimento di supplenze su posti di collaboratore scolastico) formate in base a criteri fissi e prestabiliti da una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, il soggetto, che chiede l'inserzione nelle medesime, fa valere il suo diritto al lavoro e le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario >>; così inaugurando l'opzione interpretativa del citato art.63 comma 4 D. Lgs.
165/01 secondo cui nella relativa previsione attributiva della giurisdizione al G.A. rientra soltanto la nozione tradizionale <concorso a pubblico impiego>> da intendersi comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo;
fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo>>. Tale orientamento è stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Allo stato non vi è dubbio la giurisdizione appartiene al G.O. atteso che con il presente ricorso parte ricorrente fa valere il suo diritto, previa disapplicazione di un atto amministrativo, al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in sede di aggiornamento delle GPS.
Nel merito il ricorso cautelare appare infondato per le seguenti ragioni di diritto.
Sul fumus boni iuris.
I ricorrenti deducono l'erronea mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 3 punti, previsto dalle tabelle allegate all'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, per il titolo da loro posseduto, ossia un corso di perfezionamento CLIL di 60 CFU conseguito presso la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Don Calarco.
La questione sollevata attiene a un profilo di diritto e impone un'analisi della normativa di riferimento.
L'O.M. n. 88/2024, adottata per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026, prevede, nelle tabelle di valutazione allegate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di certificazioni CLIL (Content and Language
Integrated Learning), metodologia che consente l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera, nonché per i corsi di perfezionamento sulla medesima metodologia (CeClil).
Si tratta, dunque, di verificare se il titolo in possesso dei ricorrenti rientri tra quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio e, in particolare, se il corso di perfezionamento CLIL da essi conseguito presso la suddetta Scuola Superiore per Mediatori Linguistici possa essere equiparato ai corsi disciplinati dall'art. 14 del D.M. 249/2010.
In particolare, la tabella di riferimento, indicata dai ricorrenti, alla voce B - "Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso", dispone che:
• 6 punti sono attribuiti per il “Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo”.
• 3 punti vengono assegnati per “Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore
Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo”. Va rilevato come la nota del n. 0011276 dell'11 giugno Controparte_2
2024, la cui disapplicazione è richiesta dai ricorrenti, abbia correttamente precisato che le Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici non rientrano tra i soggetti abilitati al rilascio, con valore legale e ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, della certificazione CLIL, né all'organizzazione di corsi di perfezionamento in materia. Tale affermazione trova fondamento in un puntuale richiamo alla normativa vigente.
La stessa nota ministeriale, infatti, chiarisce che, dal punto di vista strettamente normativo, le Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del
2018, i quali riconoscono loro la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 e corsi di durata biennale equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94. Nessuna disposizione legislativa o regolamentare attualmente in vigore prevede, per tali istituti, la facoltà di rilasciare certificazioni CLIL o di organizzare corsi di perfezionamento in materia, così come non è consentita l'erogazione di Master di I e II livello o altri percorsi analoghi non espressamente autorizzati dalla normativa citata.
L'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, d'altronde, stabilisce chiaramente che i corsi CLIL devono essere erogati esclusivamente dalle Università, senza alcuna menzione delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici tra gli enti abilitati. Tale orientamento è confermato anche dall'art. 5 del
Decreto del Direttore Generale n. 6/2012 e dall'art. 4 del Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, risulta evidente che i corsi CLIL eventualmente erogati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici non possiedano valore legale ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Ne consegue che la nota ministeriale impugnata si limita a ribadire principi già sanciti dalla normativa vigente, escludendo, in modo conforme al dettato normativo, la validità di tali percorsi formativi ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria.
Ciò che rileva nella presente controversia è l'assenza, allo stato, di una fonte normativa che attribuisca espressamente alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici la facoltà di rilasciare certificazioni
CLIL o di organizzare corsi di perfezionamento in materia. Al contrario, le disposizioni vigenti fanno esplicito ed esclusivo riferimento alle Università quali unici soggetti abilitati a tale scopo.
A conferma di tale assunto, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, rubricato “Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, stabilisce che “le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”. La medesima norma prevede che ai suddetti corsi possano accedere solo docenti abilitati, in possesso di certificazioni linguistiche di livello almeno C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue. Inoltre, i percorsi formativi devono prevedere l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi, comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore. L'articolo prosegue sancendo che le università sono tenute ad adeguarsi ai criteri stabiliti dal e che, al termine del percorso, il superamento CP_2 dell'esame finale consente il rilascio di un certificato attestante le competenze acquisite per l'insegnamento con metodologia CLIL. L'esclusività della competenza universitaria in materia è ulteriormente ribadita dall'art. 5 del Decreto del Direttore Generale n. 6/2012, il quale, disciplinando i corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici, dispone espressamente che “i corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie… individuate attraverso appositi bandi”. Analogo principio è sancito dall'art. 4 del Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, che regola i corsi di perfezionamento CLIL destinati ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Anche in questo caso, la norma prevede espressamente che “i corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi”.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, risulta evidente come il legislatore abbia inteso riservare alle sole Università la competenza in materia di formazione CLIL, escludendo ogni possibilità per le
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici di organizzare e rilasciare validamente tali certificazioni.
Ne consegue che eventuali corsi erogati da tali istituti non possiedono valore legale ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Alla luce delle fonti normative richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato, risulta evidente che l'insegnamento e l'erogazione dei corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL siano riservati esclusivamente alle Università, con esclusione delle Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici.
Sulla medesima questione di diritto si è già espresso il TAR per il Lazio con sentenza n. 17836/2024 del 15.10.2024, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio. In quel caso, infatti, parte ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento prot. n. 11276 dell'11 giugno 2024, con cui il Segretario Generale aveva disconosciuto il valore legale dei corsi di perfezionamento CLIL erogati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, escludendo la possibilità di attribuzione del punteggio pari a 3 punti, previsto dall'O.M. 88/2024, allegato A, punto
B, per il conseguimento del suddetto titolo presso tali istituti.
Nella citata pronuncia, il TAR per il Lazio ha, inoltre, evidenziato che “dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di garantire CP_2 uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti 'per la formazione del personale della scuola' ai sensi del decreto direttoriale n. 13 del 5 luglio 2013, proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università”.
Inoltre, si ribadisce che le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici sono disciplinate dal D.M. n.
38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018, che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono a tali istituti la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale, equipollenti alla Classe
L-12 (art. 1, comma 2, del D.M. n. 38 del 2002), e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018).
Alla luce di tali considerazioni, appare dunque privo di fondamento l'assunto dei ricorrenti circa la validità della certificazione CLIL rilasciata da istituti diversi dalle Università, non potendo tali corsi essere considerati idonei ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle GPS.
Ne deriva che, qualora le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici attivino autonomamente corsi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla normativa vigente – come nel caso di specie il corso di perfezionamento CLIL da 60 CFU frequentato dai ricorrenti – i titoli rilasciati non possono avere valore legale ai fini dell'attribuzione di punteggio nelle GPS.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato per difetto del requisito del fumus boni iuris, risultando superflua ogni ulteriore valutazione in merito alla sussistenza del periculum in mora.
Le spese si compensano integralmente considerata la peculiarità e novità della materia trattata.
PQM
- rigetta il ricorso cautelare;
- spese compensate.
Si comunichi.
Napoli, lì 27.02.2025.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Manuela Montuori
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Manuela Montuori, nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. di RG
28049 sub 1/2024 e proposto contestualmente al ricorso ordinario da:
, nata ad [...], il [...] C.F. , residente in [...]; , nato a [...], il [...] C.F. Parte_2
, residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Antonio Papalia (C.F. che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
RICORRENTI contro
C
c.f. (oggi Controparte_2 P.IVA_1 [...]
) in persona del Ministro in carica e pro tempore, domiciliato presso gli Controparte_3 ufficidell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando Diaz, 11;
(oggi Controparte_2 Controparte_4
) , in persona del Direttore in carica e pro
[...] Controparte_5 tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando
Diaz, 11;
- Controparte_2 [...]
in persona del Dirigente in carica e pro tempore, Controparte_6 domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Armando Diaz,
11.
RESISTENTI
- sentiti i procuratori delle parti ed esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/02/2025;
OSSERVA
I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (GPS), dichiarando, oltre al titolo di accesso, anche ulteriori titoli, tra cui un corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL da 60 CFU, conseguito presso la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici Don Calarco. Contro Essi contestano il fatto che, a seguito della nota n. 11276/2024, sia stata loro sottratta una valutazione di tre punti in graduatoria, poiché detto corso di perfezionamento non è stato riconosciuto valido ai fini del punteggio. Sostengono, in particolare, che tale decisione sia derivata da un parere espresso in risposta a un quesito posto dall' sulla validità dei corsi CLIL rilasciati dalle CP_8
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;
invero, con il parere dell'11 giugno 2024 n. 11276, il Contro ha affermato che i corsi CLIL possono essere rilasciati esclusivamente dalle Università, ma facendo riferimento specifico ai corsi regolamentati dall'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249. Tuttavia, non sarebbe stata considerata l'esistenza di diverse tipologie di corsi CLIL. Contro Pertanto, da un lato, il parere del avrebbe chiarito che le certificazioni CLIL disciplinate dall'art. 14 del D.M. 249/2010 possono essere rilasciate solo dalle Università, ma dall'altro non avrebbe escluso che certificazioni valide ai soli fini del punteggio nelle GPS possano essere erogate anche dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici riconosciute dal MIM. Di conseguenza, alcuni Cont
tra cui l' , competente per i ricorrenti, hanno Controparte_10 interpretato erroneamente la nota, penalizzandoli con la decurtazione di tre punti in graduatoria.
Per questi motivi
, i ricorrenti impugnano la nota n. 11276/2024, ritenendola gravemente lesiva dei loro diritti e interessi. Chiedono pertanto la sospensione immediata dei suoi effetti, con conseguente riconoscimento del titolo CLIL e l'attribuzione del relativo punteggio, al fine di garantire la loro corretta collocazione in graduatoria e la possibilità di ottenere eventuali nomine per l'anno scolastico in corso.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendolo inammissibile o, in ogni caso, infondato sia in fatto che in diritto, evidenziando altresì l'assenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
In particolare, la difesa della parte resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso, sostenendo la mancanza del requisito del fumus boni iuris, nonché l'assenza del periculum in mora, elementi imprescindibili per l'accoglimento della domanda cautelare.
In merito alla questione relativa alla giurisdizione sollevata dalla amministrazione convenuta va osservato che la disposizione principale in materia è oggi rappresentata dall'art.63 comma 1 D.Lgs.
165/2001 che così dispone: <1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo>>.Il successivo comma 4 soggiunge: <Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi>>.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.1203 del 23 novembre 2000, ebbe ad adottare un'interpretazione restrittiva delle “procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (espressione in cui, sul piano letterale, sarebbero ben potute rientrare tutte le graduatorie finalizzate al reclutamento del personale scolastico). In particolare, l'organo regolatore della giurisdizione, nell'occasione, ebbe così a statuire: <In materia di pubblico impiego, nel sistema di reclutamento basato su graduatorie (nella specie per il conferimento di supplenze su posti di collaboratore scolastico) formate in base a criteri fissi e prestabiliti da una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, il soggetto, che chiede l'inserzione nelle medesime, fa valere il suo diritto al lavoro e le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario >>; così inaugurando l'opzione interpretativa del citato art.63 comma 4 D. Lgs.
165/01 secondo cui nella relativa previsione attributiva della giurisdizione al G.A. rientra soltanto la nozione tradizionale <concorso a pubblico impiego>> da intendersi comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo;
fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo>>. Tale orientamento è stato confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Allo stato non vi è dubbio la giurisdizione appartiene al G.O. atteso che con il presente ricorso parte ricorrente fa valere il suo diritto, previa disapplicazione di un atto amministrativo, al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in sede di aggiornamento delle GPS.
Nel merito il ricorso cautelare appare infondato per le seguenti ragioni di diritto.
Sul fumus boni iuris.
I ricorrenti deducono l'erronea mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 3 punti, previsto dalle tabelle allegate all'Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, per il titolo da loro posseduto, ossia un corso di perfezionamento CLIL di 60 CFU conseguito presso la Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Don Calarco.
La questione sollevata attiene a un profilo di diritto e impone un'analisi della normativa di riferimento.
L'O.M. n. 88/2024, adottata per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026, prevede, nelle tabelle di valutazione allegate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di certificazioni CLIL (Content and Language
Integrated Learning), metodologia che consente l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera, nonché per i corsi di perfezionamento sulla medesima metodologia (CeClil).
Si tratta, dunque, di verificare se il titolo in possesso dei ricorrenti rientri tra quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio e, in particolare, se il corso di perfezionamento CLIL da essi conseguito presso la suddetta Scuola Superiore per Mediatori Linguistici possa essere equiparato ai corsi disciplinati dall'art. 14 del D.M. 249/2010.
In particolare, la tabella di riferimento, indicata dai ricorrenti, alla voce B - "Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso", dispone che:
• 6 punti sono attribuiti per il “Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo”.
• 3 punti vengono assegnati per “Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore
Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo”. Va rilevato come la nota del n. 0011276 dell'11 giugno Controparte_2
2024, la cui disapplicazione è richiesta dai ricorrenti, abbia correttamente precisato che le Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici non rientrano tra i soggetti abilitati al rilascio, con valore legale e ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, della certificazione CLIL, né all'organizzazione di corsi di perfezionamento in materia. Tale affermazione trova fondamento in un puntuale richiamo alla normativa vigente.
La stessa nota ministeriale, infatti, chiarisce che, dal punto di vista strettamente normativo, le Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del
2018, i quali riconoscono loro la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 e corsi di durata biennale equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94. Nessuna disposizione legislativa o regolamentare attualmente in vigore prevede, per tali istituti, la facoltà di rilasciare certificazioni CLIL o di organizzare corsi di perfezionamento in materia, così come non è consentita l'erogazione di Master di I e II livello o altri percorsi analoghi non espressamente autorizzati dalla normativa citata.
L'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, d'altronde, stabilisce chiaramente che i corsi CLIL devono essere erogati esclusivamente dalle Università, senza alcuna menzione delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici tra gli enti abilitati. Tale orientamento è confermato anche dall'art. 5 del
Decreto del Direttore Generale n. 6/2012 e dall'art. 4 del Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, risulta evidente che i corsi CLIL eventualmente erogati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici non possiedano valore legale ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. Ne consegue che la nota ministeriale impugnata si limita a ribadire principi già sanciti dalla normativa vigente, escludendo, in modo conforme al dettato normativo, la validità di tali percorsi formativi ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria.
Ciò che rileva nella presente controversia è l'assenza, allo stato, di una fonte normativa che attribuisca espressamente alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici la facoltà di rilasciare certificazioni
CLIL o di organizzare corsi di perfezionamento in materia. Al contrario, le disposizioni vigenti fanno esplicito ed esclusivo riferimento alle Università quali unici soggetti abilitati a tale scopo.
A conferma di tale assunto, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, rubricato “Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, stabilisce che “le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”. La medesima norma prevede che ai suddetti corsi possano accedere solo docenti abilitati, in possesso di certificazioni linguistiche di livello almeno C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue. Inoltre, i percorsi formativi devono prevedere l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi, comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore. L'articolo prosegue sancendo che le università sono tenute ad adeguarsi ai criteri stabiliti dal e che, al termine del percorso, il superamento CP_2 dell'esame finale consente il rilascio di un certificato attestante le competenze acquisite per l'insegnamento con metodologia CLIL. L'esclusività della competenza universitaria in materia è ulteriormente ribadita dall'art. 5 del Decreto del Direttore Generale n. 6/2012, il quale, disciplinando i corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici, dispone espressamente che “i corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie… individuate attraverso appositi bandi”. Analogo principio è sancito dall'art. 4 del Decreto Dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, che regola i corsi di perfezionamento CLIL destinati ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Anche in questo caso, la norma prevede espressamente che “i corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi”.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, risulta evidente come il legislatore abbia inteso riservare alle sole Università la competenza in materia di formazione CLIL, escludendo ogni possibilità per le
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici di organizzare e rilasciare validamente tali certificazioni.
Ne consegue che eventuali corsi erogati da tali istituti non possiedono valore legale ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Alla luce delle fonti normative richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato, risulta evidente che l'insegnamento e l'erogazione dei corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL siano riservati esclusivamente alle Università, con esclusione delle Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici.
Sulla medesima questione di diritto si è già espresso il TAR per il Lazio con sentenza n. 17836/2024 del 15.10.2024, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio. In quel caso, infatti, parte ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento prot. n. 11276 dell'11 giugno 2024, con cui il Segretario Generale aveva disconosciuto il valore legale dei corsi di perfezionamento CLIL erogati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, escludendo la possibilità di attribuzione del punteggio pari a 3 punti, previsto dall'O.M. 88/2024, allegato A, punto
B, per il conseguimento del suddetto titolo presso tali istituti.
Nella citata pronuncia, il TAR per il Lazio ha, inoltre, evidenziato che “dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di garantire CP_2 uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti 'per la formazione del personale della scuola' ai sensi del decreto direttoriale n. 13 del 5 luglio 2013, proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università”.
Inoltre, si ribadisce che le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici sono disciplinate dal D.M. n.
38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018, che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono a tali istituti la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale, equipollenti alla Classe
L-12 (art. 1, comma 2, del D.M. n. 38 del 2002), e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018).
Alla luce di tali considerazioni, appare dunque privo di fondamento l'assunto dei ricorrenti circa la validità della certificazione CLIL rilasciata da istituti diversi dalle Università, non potendo tali corsi essere considerati idonei ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle GPS.
Ne deriva che, qualora le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici attivino autonomamente corsi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla normativa vigente – come nel caso di specie il corso di perfezionamento CLIL da 60 CFU frequentato dai ricorrenti – i titoli rilasciati non possono avere valore legale ai fini dell'attribuzione di punteggio nelle GPS.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato per difetto del requisito del fumus boni iuris, risultando superflua ogni ulteriore valutazione in merito alla sussistenza del periculum in mora.
Le spese si compensano integralmente considerata la peculiarità e novità della materia trattata.
PQM
- rigetta il ricorso cautelare;
- spese compensate.
Si comunichi.
Napoli, lì 27.02.2025.
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Manuela Montuori