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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2939/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2939/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche – azione ex art. 44 l.f., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 20-11-
2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante ARte_1
, con sede in Napoli alla Via Santa Teresa degli Scalzi, n. ARte_2
134, partita iva , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De P.IVA_1
Vincenzo (CF , presso il quale in Napoli alla Via San C.F._1
Pasquale n. 55 è elettivamente domiciliata
Appellante
E
, in persona del curatore Controparte_1 fallimentare p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia Miccio (cf.
), elettivamente domiciliato presso quest'ultima in C.F._2
Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 180;
Appellato
NONCHÈ (c.f. Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. P.IVA_2
CASSANO MIMI' (cf. ) elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA OSPEDALE 70 CASTELLANETA.
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto, risulta dagli atti che con contratto di appalto rep. n.
704 del 29.1.07, l' affidava al appellato ARte_3 CP_1
l'esecuzione dei “lavori di ristrutturazione e adeguamento delle strutture e delle tecnologie alle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro presso il Presidio Ospedaliero di Manduria (TA)”.
Nell'assemblea del Consiglio di amministrazione del del CP_1
28.1.2007, rilevato che: “per quanto concerne i lavori di ARte_4 le richieste sono di ed , ed a seguito di Pt_1 ARte_5 programmi di lavori che gli stessi hanno in esecuzione si evince che ha meno lavori in essere”, si deliberava l'assegnazione dei lavori Pt_1 in oggetto alla consorziata Pt_1
Seguiva apposita procura speciale del 16.6.2009, nella quale il AR
costituiva procuratrice la , affinché “in suo nome, conto e CP_1 vece…..riscuota dal ….tutte le somme spettanti per i lavori CP_2 eseguiti a seguito del contratto di appalto tra la medesima ed il CP_2 sottoscritto (…). All'uopo la nominata procuratrice è sin d'ora CP_1 autorizzata ad incassare le somme di che trattasi, rilasciare quietanza, esigerne il pagamento disponendo l'accredito della somma stessa mediante bonifico su conto corrente bancario intestato alla Pt_1 intrattenuto presso l'Agenzia della UNICREDIT BANCA DI ROMA, in
Napoli al-la via Vespucci n. 10, codice IBAN…..”.
Nell'assemblea del Consiglio di amministrazione del in data CP_1
AR 3.9.2009, veniva deliberata la cessione alla del contratto di appalto AR in oggetto “a fronte del pagamento da parte della di Euro
10.488,00”.
In data 30 settembre 2010 interveniva il fallimento del . CP_1
Ne seguiva la sospensione dei lavori, la presa in consegna delle chiavi e la successiva risoluzione del contratto di appalto ad opera della Stazione
Appaltante giusta nota prot. 261/G.T.P. del 3.2.11. AR Con atto notificato in data 4.5.2011, la ha citato innanzi al
Tribunale di Nola il e l' al fine di Controparte_1 ARte_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la titolarità in capo alla del diritto di credito relativo ai lavori Pt_1 eseguiti dalla stessa per l'appalto in oggetto dalla data dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori del luglio 2010 fino alla sospensione dei lavori del novembre 2010, che saranno quantificati in corso di causa e, per l'effetto, condannare e/o il Fallimento del ARte_6 ARte_7 al pagamento di dette somme in favore di oltre
[...] ARte_1 interessi legali fino al soddisfo;
in via subordinata: - Condannare
e/o il al pagamento CP_3 Controparte_4 in favore della ed a titolo di ingiustificato arricchimento ai ARte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. della somma dovuta in relazione ai lavori eseguiti per l'appalto dalla data dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori del luglio 2010 fino alla sospensione dei lavori del novembre 2010, che saranno quantificati in corso di causa, oltre interessi fino al soddisfo“.
Il Tribunale di Nola emanava la sentenza non definitiva n°2095/17, con cui così statuiva: 1) Rigetta la domanda principale dell'attore;
2) Dichiara improponibile la domanda di indebito arricchimento dell'attore; 3) Accoglie la domanda di restituzione del fallimento
Consorzio stabile e condanna la al CP_1 ARte_1 pagamento in favore del fallimento della somma di euro 207.387,62 oltre interessi legali dal 4/10/2011; Rimette la causa sul ruolo in relazione alle domande ex art. 44 e 67 l.f. fissa per il prosieguo l'udienza del 25/1/18; Compensa le spese di lite”. Successivamente, la detta sentenza non definitiva era appellata a dalla Curatela del
Fallimento.
Lo stesso Tribunale di Nola rimetteva la causa sul ruolo, per decidere sulle domande ex artt. 44 e 67 l.f. ed in data 06.03.2019 e quindi, all'esito delle fasi di trattazione e istruttoria, emetteva la sentenza n. 559/2019, con cui così statuiva: “- Rigetta la domanda di inefficacia ex art. 67 Legge Fallimentare per i motivi di cui in parte motiva;
-
Accoglie la domanda ex art. 44 L. Fallimentare per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna Controparte_2 al pagamento di Euro 112.708,70 oltre interessi legali a partire dalla data del pagamento e sino al soddisfo;
- Accoglie la domanda di manleva spiegata dal nei confronti Controparte_2 della società e per l'effetto la condanna a tenerla indenne ARte_1 di quanto questa dovrà pagare in ragione della presente sentenza;
-
Compensa le spese di lite tra il e Controparte_1 Controparte_2
per il 50% mentre per il restante 50% condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in Euro 6.715,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Condanna la società Pt_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti del
[...] Controparte_2
, che si liquidano in Euro 13.430,00 per compensi, oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge”.
Impugnava la detta sentenza la S.I.R., concludendo per l'accoglimento dell'appello e riportandosi alle difese formulate in primo grado e cioè in sostanza per il rigetto della domanda ex art. 44 l.f. formulata dalla
Curatela fallimentare nei confronti della e quindi la ARte_8 domanda di manleva proposta nei suoi confronti da questa ultima.
Si costituivano le parti appellate, che chiedevano il rigetto dell'appello.
Nel corso del giudizio, il Collegio, con ordinanza dell'8-5-2020, su istanza della parte appellante, che aveva chiesto disporsi la riunione del procedimento in oggetto a quello recante n. 1818 del 2018 (avente ad oggetto l'appello avverso la suddetta sentenza non definitiva n°2095/17), “in quanto quest'ultimo poteva costituire il presupposto logico giuridico del primo”, non disponeva la chiesta riunione, affermando che: “mentre nelle domande proposte dalla e decise Pt_1 con la sentenza non definitiva, il fallimento è stato citato in giudizio perché subentrato nei diritti ed obblighi contrattuali e comunque non contrattuali assunti in capo al prima del suo fallimento in CP_1 dipendenza della esecuzione del suddetto contratto di appalto e quindi
è stato citato in qualità di soggetto successore dello stesso, invece con le domande di inefficacia fallimentare ex articoli 67 e 44 l.f. Il fallimento ha in realtà agito quale terzo a tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali e quindi non spendendo i diritti ed obblighi che erano del in quanto tale e cioè non utendo juribus dello CP_1 stesso. Pertanto, deve ritenersi che non sia ipotizzabile nel caso di specie il rischio di un possibile contrasto fra giudicati, proprio perché i due procedimenti di cui l'appellante ha chiesto la riunione non sono caratterizzati, al di là della formale denominazione, da una identità soggettiva in senso stretto delle posizioni delle parti, in quanto il fallimento assume nell'ambito degli stessi una diversa posizione processuale perchè in un caso agisce quale terzo e nell'altro quale sostituto del fallito, con le conseguenti ed evidenti differenze sotto il profilo dell'onere probatorio e dei poteri processuali (come ad esempio la possibilità per il Curatore di eccepire il difetto di data certa ex art. 2704 c.c.). Dunque, sulla base di quanto sopra osservato deve ritenersi che legittimamente i diversi giudici dei suddetti procedimenti potranno eventualmente giungere a diverse valutazioni dei medesimi fatti costitutivi e a diverse conclusioni soprattutto sotto il profilo della esatta qualificazione causale da attribuire alla suddetta procura all'incasso, senza alcun rischio di giudicati contrastanti in senso stretto e cioè sotto il profilo giuridico”.
Successivamente, la intestata Corte di Appello, con pronuncia n.
4466/2020 dichiarava la nullità della suddetta sentenza non definitiva, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale di Nola.
Indi, nella causa di appello in oggetto, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 20-11-2024, il
Collegio Giudicante riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE La parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha escluso nel caso di specie la configurabilità della cessione in suo favore della posizione contrattuale rivestita dal nel CP_1 contratto di appalto in oggetto, stipulato fra la e il detto ARte_9
, richiamando all'uopo (dal medesimo primo Giudice) la CP_1 motivazione (“approfondita e puntuale”) contenuta nella sentenza non definitiva (n. 2095/2017) che aveva deciso soltanto su talune delle domande proposte dalle parti in causa, relativamente alla esecuzione del contratto di appalto de quo.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che nel caso di specie “la domanda ex art. 44 L. F. non poteva essere accolta, poiché il “pagamento” in questione non è stato effettuato in favore del (poi risultato CP_1 fallito) ma direttamente in favore della medesima impugnante nella sua qualità di cessionaria di fatto del contratto di appalto”.
Precisa l'appellante che nel caso di specie si configura: “una AR
“sostituzione” di fatto della posizione della quale unica ed effettiva società appaltatrice ed esecutrice delle opere e tenuto conto dell'avvenuta cessione formale del contratto di appalto in oggetto;
è diritto della comparente a percepire ogni corrispettivo siccome dovuto a seguito dei lavori e delle opere realizzate”.
Evidenzia all'uopo la parte impugnante i seguenti fatti: “Nella citata delibera del Consiglio di amministrazione del 28.01.2007, dove i lavori AR concernenti l'appalto con l' venivano assegnati alla , si ARte_6 legge che “tutte le spese procedurali ricadono a carico della società assegnataria”, circostanza di fatto verificatasi e rimasta incontestata.
L'assegnazione veniva, quindi, comunicata in data 30.01.2007 all'Ente AR appaltante, cui veniva precisato che la avrebbe realizzato le opere di cui al contratto di appalto in essere. In tutti i verbali di consegna parziale emerge chiaramente che per il soggetto appaltatore è sempre AR presente la sola , reale ed unica esecutrice dei lavori e che viene pure definita “ditta appaltatrice”. Tenuto conto degli esborsi e delle Pa risorse impiegate da essa (e solo da essa!!!) per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto in oggetto, si legge nel verbale del 25.02.2009 del CdA che: “dopo ampia discussione, durante la quale viene appurato che i lavori vengono condotti con precisione e diligenza dalla e con piena soddisfazione da parte dell'Ente Appaltatore, il Pt_1
CDA delibera che i pagamenti da parte dell'Ente Appaltatore ARte_6 vengano effettuati direttamente in favore della per conto del Pt_1
Consorzio stabile che ne rilascia con il presente atto piena ARte_10 liberatoria;
in ogni caso ogni somma che il dovesse ricevere CP_1 dal dovrà essere immediatamente messa a disposizione ARte_3 della . Si legge ancora che tale decisone fu presa in quanto Pt_1
“Tutti gli oneri e le spese relativi all'appalto, manodopera, materiali, oneri amministrativi, fideiussioni, assicurazioni etc. …, saranno sostenuti direttamente dalla . “Successivamente, il CdA in data Pt_1
16.06.2009 nominava e costituiva procura speciale a titolo gratuito in favore di essa Sir onde riscuotere direttamente tutte le somme spettanti per l'esecuzione dei lavori in oggetto (avendone fatto espressa richiesta l'ente appaltante – ndr.). Con delibera del 03.09.2009, infine, il CdA Pa deliberava di cedere il contratto di appalto in essere alla si trattava Pa di una mera formalità, atteso che essa oltre ad essere l'unica assegnataria ed esecutrice dei lavori, aveva, altresì, sopportato tutti gli oneri, i costi ed i rischi dell'operazione sostituendosi in tutto e per tutto al ”. CP_1
Secondo la parte appellante, da quanto sopra: “si evince, infatti, con estrema chiarezza che ogni somma dovuta per l'appalto di cui si ARt discute doveva e deve essere corrisposta alla che ha - essa sola - posto in essere ogni prestazione e lavorazione di sorta. Il
Consiglio di amministrazione prende atto che nell'appalto in oggetto la AR
, sostituendosi al stesso, ha sopportato ogni onere di CP_1 sorta, ivi inclusi quelli che, di converso, sarebbero stati ad appannaggio del stesso. Anche sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, a CP_1 sommesso avviso di questa difesa, la cessione del contratto di appalto come stipulata è certamente valida, efficace ed opponibile. La stessa, infatti, è stata comunicata a mezzo raccomandate a/r del AR 03.09.2009 a tutte le consorziate, mentre la stessa provvedeva con raccomandata del 25.02.2010 a darne comunicazione all'Ente appaltante, che nulla ha mai opposto, di fatto tacitamente accettando l'avvenuta cessione ed acconsentendo alla prosecuzione dei lavori sino al 02.11.2010, ovvero per oltre un anno”.
Inoltre, sotto un secondo profilo l'appellante censura la gravata sentenza laddove il Tribunale “ha dato erroneamente per scontato che AR la fosse a conoscenza dell'intervenuto fallimento del . Tale CP_1 circostanza, tuttavia, (secondo l'appellante) viene affermata nella sentenza senza che sia stato acquisito alcun elemento probatorio in tal senso, mancando ogni prova circa la conoscenza dell'intervenuto AR fallimento da parte di ”.
Infine, la medesima censura la impugnata sentenza perché “risulta contraddittoria, in quanto le circostanze di fatto e di diritto relative ai pagamenti dei quali è chiesta la revocatoria sono le medesime, con la conseguenza che il Tribunale, una volta rigettata la domanda con riferimento al pagamento di cui al doc. 2 bis, avrebbe dovuto rigettare anche la domanda revocatoria con riferimento al successivo Pa pagamento, incassato dalla sempre sulla base della medesima procura all'incasso”.
L'appello è infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto che “ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto (Corte di cassazione, del 21 settembre 2022, n.
27681).
Nel caso di specie, invece, non risulta dagli atti un'accettazione della ARt suddetta cessione di contratto da parte della appellata (asserita debitrice ceduta) e né tanto meno avente la forma scritta richiesta ex lege per la stipulazione del contratto di appalto pubblico de quo asseritamente ceduto.
Pertanto, deve escludersi che nel caso di specie sia configurabile una AR cessione dal alla del contratto di appalto de quo che sia CP_1
ARt validamente opponibile alla debitrice odierna parte appellata, per cui deve ritenersi che il pagamento de quo sia stato eseguito dalla medesima giuridicamente in favore del detto quale parte CP_1 contrattuale appaltatrice.
Inoltre, neanche deve ritenersi configurabile nel caso di specie una AR cessione del credito da parte del e in favore della ed CP_1 eventualmente sottesa alla suddetta procura all'incasso.
Infatti, nella procura speciale all'incasso de qua, conferita dal CP_1
AR alla per scrittura privata con firma autenticata dal notaio Dott. Per_1 del 16.06.2009 si legge quanto segue: “…affinché in suo nome,
[...] conto e vece, ed in concorso con la procuratrice medesima, riscuota dal , con sede in al Viale Controparte_2 CP_2
Virgilio n. 31, tutte le somme spettanti per i lavori eseguiti a seguito del contratto di appalto tra la medesima ed il sottoscritto Consorzio CP_2 stipulato in data 29 gennaio 2007, rep. 704 ….….” , con ciò intendendo per ciò solo il Consorzio dominus-mandante aver voluto che gli effetti AR della riscossione dei pagamenti da parte della procuratrice eseguiti ARt e da eseguirsi dalla appellata fossero imputati direttamente nella sua sfera giuridica.
Invero, si rileva che dalla lettera della suddetta “procura” e dai documenti prodotti non si evince alcuna volontà del e della CP_1
AR procuratrice di provocare un effetto traslativo- solutorio, e cioè di trasferire alla mandataria la titolarità del credito, ponendo in essere, sia pure in via indiretta, una sostanziale cessione del credito, anche perché AR le parti da un lato hanno ivi previsto l'obbligo alla mandataria di rendicontare alla mandante e dall'altro non hanno qualificato il mandato
(con rappresentanza) de quo quale mandato nell'interesse proprio del mandatario e cioè quale mandato in rem propriam, per cui un eventuale interesse medesimo sarebbe eventualmente da porre soltanto in diretta attinenza ai rapporti interni fra mandante e mandatario, rispetto ai quali il debitore del mandante rimane del tutto estraneo
Inoltre, deve ritenersi infondato il secondo profilo di appello, in quanto
“in tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo del solvens ( (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio in caso di pagamento a mani del mandatario della società fallita, dopo che il contratto di mandato si era sciolto, statuendo la non applicabilità della disciplina del pagamento al creditore apparente, dovendo escludersi oltretutto la buona fede del solvens dopo la avvenuta pubblicazione della sentenza di fallimento)”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19165 del 13 settembre 2007).
Come è stato in altra occasione affermato (Cass. n. 5963/1994) gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, consistenti nella indisponibilità del patrimonio del fallito, si producono automaticamente erga omnes, indipendentemente dalla ignoranza che il terzo abbia della dichiarazione stessa.
Infine, deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c. il terzo profilo, in quanto al riguardo l'appellante parte da un presupposto errato in diritto e cioè che: “il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda revocatoria del pagamento di cui al doc. 2 bis per euro 136.871,04 sulla scorta della circostanza ritenuta in sentenza secondo cui il pagamento AR veniva disposto in favore della in ragione della procura all'incasso conferita nel giugno del 2009 e della circostanza per cui, sempre secondo il Tribunale, l'art. 67 l.f. non può essere applicato nel caso di AR specie in quanto la procura conferita dal in favore della CP_1 deve essere interpretata ed intesa quale semplice autorizzazione a procedere all'incasso di somme in nome e per conto della e non CP_1 anche quale mandato all'incasso per effetto di una cessione del credito”.
Infatti, contrariamente a quanto sopra dedotto dalla parte appellante, dalla sentenza impugnata risulta in modo chiaro che il Tribunale ha rigettato la domanda revocatoria ex art 67 l.f. in quanto essa “risulta applicabile (come evidenziato anche dalla convenuta nelle proprie difese) per i soli pagamenti disposti dal fallito, e non anche per i pagamenti in suo favore. Tale deve ritenersi il pagamento di cui si discute, disposto in favore della società in ragione della procura Pt_1 all'incasso conferita nel giugno del 2009”.
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 559/2019 del Tribunale di Nola, proposto da
[...]
con atto notificato al ARte_1 [...]
e alla Controparte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna di esse nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15% CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 26-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)
Ruolo Generale n. 2939/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2939/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche – azione ex art. 44 l.f., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 20-11-
2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante ARte_1
, con sede in Napoli alla Via Santa Teresa degli Scalzi, n. ARte_2
134, partita iva , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De P.IVA_1
Vincenzo (CF , presso il quale in Napoli alla Via San C.F._1
Pasquale n. 55 è elettivamente domiciliata
Appellante
E
, in persona del curatore Controparte_1 fallimentare p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia Miccio (cf.
), elettivamente domiciliato presso quest'ultima in C.F._2
Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 180;
Appellato
NONCHÈ (c.f. Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. P.IVA_2
CASSANO MIMI' (cf. ) elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA OSPEDALE 70 CASTELLANETA.
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto, risulta dagli atti che con contratto di appalto rep. n.
704 del 29.1.07, l' affidava al appellato ARte_3 CP_1
l'esecuzione dei “lavori di ristrutturazione e adeguamento delle strutture e delle tecnologie alle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro presso il Presidio Ospedaliero di Manduria (TA)”.
Nell'assemblea del Consiglio di amministrazione del del CP_1
28.1.2007, rilevato che: “per quanto concerne i lavori di ARte_4 le richieste sono di ed , ed a seguito di Pt_1 ARte_5 programmi di lavori che gli stessi hanno in esecuzione si evince che ha meno lavori in essere”, si deliberava l'assegnazione dei lavori Pt_1 in oggetto alla consorziata Pt_1
Seguiva apposita procura speciale del 16.6.2009, nella quale il AR
costituiva procuratrice la , affinché “in suo nome, conto e CP_1 vece…..riscuota dal ….tutte le somme spettanti per i lavori CP_2 eseguiti a seguito del contratto di appalto tra la medesima ed il CP_2 sottoscritto (…). All'uopo la nominata procuratrice è sin d'ora CP_1 autorizzata ad incassare le somme di che trattasi, rilasciare quietanza, esigerne il pagamento disponendo l'accredito della somma stessa mediante bonifico su conto corrente bancario intestato alla Pt_1 intrattenuto presso l'Agenzia della UNICREDIT BANCA DI ROMA, in
Napoli al-la via Vespucci n. 10, codice IBAN…..”.
Nell'assemblea del Consiglio di amministrazione del in data CP_1
AR 3.9.2009, veniva deliberata la cessione alla del contratto di appalto AR in oggetto “a fronte del pagamento da parte della di Euro
10.488,00”.
In data 30 settembre 2010 interveniva il fallimento del . CP_1
Ne seguiva la sospensione dei lavori, la presa in consegna delle chiavi e la successiva risoluzione del contratto di appalto ad opera della Stazione
Appaltante giusta nota prot. 261/G.T.P. del 3.2.11. AR Con atto notificato in data 4.5.2011, la ha citato innanzi al
Tribunale di Nola il e l' al fine di Controparte_1 ARte_3 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la titolarità in capo alla del diritto di credito relativo ai lavori Pt_1 eseguiti dalla stessa per l'appalto in oggetto dalla data dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori del luglio 2010 fino alla sospensione dei lavori del novembre 2010, che saranno quantificati in corso di causa e, per l'effetto, condannare e/o il Fallimento del ARte_6 ARte_7 al pagamento di dette somme in favore di oltre
[...] ARte_1 interessi legali fino al soddisfo;
in via subordinata: - Condannare
e/o il al pagamento CP_3 Controparte_4 in favore della ed a titolo di ingiustificato arricchimento ai ARte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. della somma dovuta in relazione ai lavori eseguiti per l'appalto dalla data dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori del luglio 2010 fino alla sospensione dei lavori del novembre 2010, che saranno quantificati in corso di causa, oltre interessi fino al soddisfo“.
Il Tribunale di Nola emanava la sentenza non definitiva n°2095/17, con cui così statuiva: 1) Rigetta la domanda principale dell'attore;
2) Dichiara improponibile la domanda di indebito arricchimento dell'attore; 3) Accoglie la domanda di restituzione del fallimento
Consorzio stabile e condanna la al CP_1 ARte_1 pagamento in favore del fallimento della somma di euro 207.387,62 oltre interessi legali dal 4/10/2011; Rimette la causa sul ruolo in relazione alle domande ex art. 44 e 67 l.f. fissa per il prosieguo l'udienza del 25/1/18; Compensa le spese di lite”. Successivamente, la detta sentenza non definitiva era appellata a dalla Curatela del
Fallimento.
Lo stesso Tribunale di Nola rimetteva la causa sul ruolo, per decidere sulle domande ex artt. 44 e 67 l.f. ed in data 06.03.2019 e quindi, all'esito delle fasi di trattazione e istruttoria, emetteva la sentenza n. 559/2019, con cui così statuiva: “- Rigetta la domanda di inefficacia ex art. 67 Legge Fallimentare per i motivi di cui in parte motiva;
-
Accoglie la domanda ex art. 44 L. Fallimentare per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna Controparte_2 al pagamento di Euro 112.708,70 oltre interessi legali a partire dalla data del pagamento e sino al soddisfo;
- Accoglie la domanda di manleva spiegata dal nei confronti Controparte_2 della società e per l'effetto la condanna a tenerla indenne ARte_1 di quanto questa dovrà pagare in ragione della presente sentenza;
-
Compensa le spese di lite tra il e Controparte_1 Controparte_2
per il 50% mentre per il restante 50% condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in Euro 6.715,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Condanna la società Pt_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti del
[...] Controparte_2
, che si liquidano in Euro 13.430,00 per compensi, oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge”.
Impugnava la detta sentenza la S.I.R., concludendo per l'accoglimento dell'appello e riportandosi alle difese formulate in primo grado e cioè in sostanza per il rigetto della domanda ex art. 44 l.f. formulata dalla
Curatela fallimentare nei confronti della e quindi la ARte_8 domanda di manleva proposta nei suoi confronti da questa ultima.
Si costituivano le parti appellate, che chiedevano il rigetto dell'appello.
Nel corso del giudizio, il Collegio, con ordinanza dell'8-5-2020, su istanza della parte appellante, che aveva chiesto disporsi la riunione del procedimento in oggetto a quello recante n. 1818 del 2018 (avente ad oggetto l'appello avverso la suddetta sentenza non definitiva n°2095/17), “in quanto quest'ultimo poteva costituire il presupposto logico giuridico del primo”, non disponeva la chiesta riunione, affermando che: “mentre nelle domande proposte dalla e decise Pt_1 con la sentenza non definitiva, il fallimento è stato citato in giudizio perché subentrato nei diritti ed obblighi contrattuali e comunque non contrattuali assunti in capo al prima del suo fallimento in CP_1 dipendenza della esecuzione del suddetto contratto di appalto e quindi
è stato citato in qualità di soggetto successore dello stesso, invece con le domande di inefficacia fallimentare ex articoli 67 e 44 l.f. Il fallimento ha in realtà agito quale terzo a tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali e quindi non spendendo i diritti ed obblighi che erano del in quanto tale e cioè non utendo juribus dello CP_1 stesso. Pertanto, deve ritenersi che non sia ipotizzabile nel caso di specie il rischio di un possibile contrasto fra giudicati, proprio perché i due procedimenti di cui l'appellante ha chiesto la riunione non sono caratterizzati, al di là della formale denominazione, da una identità soggettiva in senso stretto delle posizioni delle parti, in quanto il fallimento assume nell'ambito degli stessi una diversa posizione processuale perchè in un caso agisce quale terzo e nell'altro quale sostituto del fallito, con le conseguenti ed evidenti differenze sotto il profilo dell'onere probatorio e dei poteri processuali (come ad esempio la possibilità per il Curatore di eccepire il difetto di data certa ex art. 2704 c.c.). Dunque, sulla base di quanto sopra osservato deve ritenersi che legittimamente i diversi giudici dei suddetti procedimenti potranno eventualmente giungere a diverse valutazioni dei medesimi fatti costitutivi e a diverse conclusioni soprattutto sotto il profilo della esatta qualificazione causale da attribuire alla suddetta procura all'incasso, senza alcun rischio di giudicati contrastanti in senso stretto e cioè sotto il profilo giuridico”.
Successivamente, la intestata Corte di Appello, con pronuncia n.
4466/2020 dichiarava la nullità della suddetta sentenza non definitiva, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale di Nola.
Indi, nella causa di appello in oggetto, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 20-11-2024, il
Collegio Giudicante riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE La parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha escluso nel caso di specie la configurabilità della cessione in suo favore della posizione contrattuale rivestita dal nel CP_1 contratto di appalto in oggetto, stipulato fra la e il detto ARte_9
, richiamando all'uopo (dal medesimo primo Giudice) la CP_1 motivazione (“approfondita e puntuale”) contenuta nella sentenza non definitiva (n. 2095/2017) che aveva deciso soltanto su talune delle domande proposte dalle parti in causa, relativamente alla esecuzione del contratto di appalto de quo.
Al riguardo, l'appellante ha dedotto che nel caso di specie “la domanda ex art. 44 L. F. non poteva essere accolta, poiché il “pagamento” in questione non è stato effettuato in favore del (poi risultato CP_1 fallito) ma direttamente in favore della medesima impugnante nella sua qualità di cessionaria di fatto del contratto di appalto”.
Precisa l'appellante che nel caso di specie si configura: “una AR
“sostituzione” di fatto della posizione della quale unica ed effettiva società appaltatrice ed esecutrice delle opere e tenuto conto dell'avvenuta cessione formale del contratto di appalto in oggetto;
è diritto della comparente a percepire ogni corrispettivo siccome dovuto a seguito dei lavori e delle opere realizzate”.
Evidenzia all'uopo la parte impugnante i seguenti fatti: “Nella citata delibera del Consiglio di amministrazione del 28.01.2007, dove i lavori AR concernenti l'appalto con l' venivano assegnati alla , si ARte_6 legge che “tutte le spese procedurali ricadono a carico della società assegnataria”, circostanza di fatto verificatasi e rimasta incontestata.
L'assegnazione veniva, quindi, comunicata in data 30.01.2007 all'Ente AR appaltante, cui veniva precisato che la avrebbe realizzato le opere di cui al contratto di appalto in essere. In tutti i verbali di consegna parziale emerge chiaramente che per il soggetto appaltatore è sempre AR presente la sola , reale ed unica esecutrice dei lavori e che viene pure definita “ditta appaltatrice”. Tenuto conto degli esborsi e delle Pa risorse impiegate da essa (e solo da essa!!!) per l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto in oggetto, si legge nel verbale del 25.02.2009 del CdA che: “dopo ampia discussione, durante la quale viene appurato che i lavori vengono condotti con precisione e diligenza dalla e con piena soddisfazione da parte dell'Ente Appaltatore, il Pt_1
CDA delibera che i pagamenti da parte dell'Ente Appaltatore ARte_6 vengano effettuati direttamente in favore della per conto del Pt_1
Consorzio stabile che ne rilascia con il presente atto piena ARte_10 liberatoria;
in ogni caso ogni somma che il dovesse ricevere CP_1 dal dovrà essere immediatamente messa a disposizione ARte_3 della . Si legge ancora che tale decisone fu presa in quanto Pt_1
“Tutti gli oneri e le spese relativi all'appalto, manodopera, materiali, oneri amministrativi, fideiussioni, assicurazioni etc. …, saranno sostenuti direttamente dalla . “Successivamente, il CdA in data Pt_1
16.06.2009 nominava e costituiva procura speciale a titolo gratuito in favore di essa Sir onde riscuotere direttamente tutte le somme spettanti per l'esecuzione dei lavori in oggetto (avendone fatto espressa richiesta l'ente appaltante – ndr.). Con delibera del 03.09.2009, infine, il CdA Pa deliberava di cedere il contratto di appalto in essere alla si trattava Pa di una mera formalità, atteso che essa oltre ad essere l'unica assegnataria ed esecutrice dei lavori, aveva, altresì, sopportato tutti gli oneri, i costi ed i rischi dell'operazione sostituendosi in tutto e per tutto al ”. CP_1
Secondo la parte appellante, da quanto sopra: “si evince, infatti, con estrema chiarezza che ogni somma dovuta per l'appalto di cui si ARt discute doveva e deve essere corrisposta alla che ha - essa sola - posto in essere ogni prestazione e lavorazione di sorta. Il
Consiglio di amministrazione prende atto che nell'appalto in oggetto la AR
, sostituendosi al stesso, ha sopportato ogni onere di CP_1 sorta, ivi inclusi quelli che, di converso, sarebbero stati ad appannaggio del stesso. Anche sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, a CP_1 sommesso avviso di questa difesa, la cessione del contratto di appalto come stipulata è certamente valida, efficace ed opponibile. La stessa, infatti, è stata comunicata a mezzo raccomandate a/r del AR 03.09.2009 a tutte le consorziate, mentre la stessa provvedeva con raccomandata del 25.02.2010 a darne comunicazione all'Ente appaltante, che nulla ha mai opposto, di fatto tacitamente accettando l'avvenuta cessione ed acconsentendo alla prosecuzione dei lavori sino al 02.11.2010, ovvero per oltre un anno”.
Inoltre, sotto un secondo profilo l'appellante censura la gravata sentenza laddove il Tribunale “ha dato erroneamente per scontato che AR la fosse a conoscenza dell'intervenuto fallimento del . Tale CP_1 circostanza, tuttavia, (secondo l'appellante) viene affermata nella sentenza senza che sia stato acquisito alcun elemento probatorio in tal senso, mancando ogni prova circa la conoscenza dell'intervenuto AR fallimento da parte di ”.
Infine, la medesima censura la impugnata sentenza perché “risulta contraddittoria, in quanto le circostanze di fatto e di diritto relative ai pagamenti dei quali è chiesta la revocatoria sono le medesime, con la conseguenza che il Tribunale, una volta rigettata la domanda con riferimento al pagamento di cui al doc. 2 bis, avrebbe dovuto rigettare anche la domanda revocatoria con riferimento al successivo Pa pagamento, incassato dalla sempre sulla base della medesima procura all'incasso”.
L'appello è infondato.
Infatti, si rileva in punto di diritto che “ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto (Corte di cassazione, del 21 settembre 2022, n.
27681).
Nel caso di specie, invece, non risulta dagli atti un'accettazione della ARt suddetta cessione di contratto da parte della appellata (asserita debitrice ceduta) e né tanto meno avente la forma scritta richiesta ex lege per la stipulazione del contratto di appalto pubblico de quo asseritamente ceduto.
Pertanto, deve escludersi che nel caso di specie sia configurabile una AR cessione dal alla del contratto di appalto de quo che sia CP_1
ARt validamente opponibile alla debitrice odierna parte appellata, per cui deve ritenersi che il pagamento de quo sia stato eseguito dalla medesima giuridicamente in favore del detto quale parte CP_1 contrattuale appaltatrice.
Inoltre, neanche deve ritenersi configurabile nel caso di specie una AR cessione del credito da parte del e in favore della ed CP_1 eventualmente sottesa alla suddetta procura all'incasso.
Infatti, nella procura speciale all'incasso de qua, conferita dal CP_1
AR alla per scrittura privata con firma autenticata dal notaio Dott. Per_1 del 16.06.2009 si legge quanto segue: “…affinché in suo nome,
[...] conto e vece, ed in concorso con la procuratrice medesima, riscuota dal , con sede in al Viale Controparte_2 CP_2
Virgilio n. 31, tutte le somme spettanti per i lavori eseguiti a seguito del contratto di appalto tra la medesima ed il sottoscritto Consorzio CP_2 stipulato in data 29 gennaio 2007, rep. 704 ….….” , con ciò intendendo per ciò solo il Consorzio dominus-mandante aver voluto che gli effetti AR della riscossione dei pagamenti da parte della procuratrice eseguiti ARt e da eseguirsi dalla appellata fossero imputati direttamente nella sua sfera giuridica.
Invero, si rileva che dalla lettera della suddetta “procura” e dai documenti prodotti non si evince alcuna volontà del e della CP_1
AR procuratrice di provocare un effetto traslativo- solutorio, e cioè di trasferire alla mandataria la titolarità del credito, ponendo in essere, sia pure in via indiretta, una sostanziale cessione del credito, anche perché AR le parti da un lato hanno ivi previsto l'obbligo alla mandataria di rendicontare alla mandante e dall'altro non hanno qualificato il mandato
(con rappresentanza) de quo quale mandato nell'interesse proprio del mandatario e cioè quale mandato in rem propriam, per cui un eventuale interesse medesimo sarebbe eventualmente da porre soltanto in diretta attinenza ai rapporti interni fra mandante e mandatario, rispetto ai quali il debitore del mandante rimane del tutto estraneo
Inoltre, deve ritenersi infondato il secondo profilo di appello, in quanto
“in tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo del solvens ( (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio in caso di pagamento a mani del mandatario della società fallita, dopo che il contratto di mandato si era sciolto, statuendo la non applicabilità della disciplina del pagamento al creditore apparente, dovendo escludersi oltretutto la buona fede del solvens dopo la avvenuta pubblicazione della sentenza di fallimento)”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19165 del 13 settembre 2007).
Come è stato in altra occasione affermato (Cass. n. 5963/1994) gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, consistenti nella indisponibilità del patrimonio del fallito, si producono automaticamente erga omnes, indipendentemente dalla ignoranza che il terzo abbia della dichiarazione stessa.
Infine, deve ritenersi inammissibile ex art. 342 c.p.c. il terzo profilo, in quanto al riguardo l'appellante parte da un presupposto errato in diritto e cioè che: “il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda revocatoria del pagamento di cui al doc. 2 bis per euro 136.871,04 sulla scorta della circostanza ritenuta in sentenza secondo cui il pagamento AR veniva disposto in favore della in ragione della procura all'incasso conferita nel giugno del 2009 e della circostanza per cui, sempre secondo il Tribunale, l'art. 67 l.f. non può essere applicato nel caso di AR specie in quanto la procura conferita dal in favore della CP_1 deve essere interpretata ed intesa quale semplice autorizzazione a procedere all'incasso di somme in nome e per conto della e non CP_1 anche quale mandato all'incasso per effetto di una cessione del credito”.
Infatti, contrariamente a quanto sopra dedotto dalla parte appellante, dalla sentenza impugnata risulta in modo chiaro che il Tribunale ha rigettato la domanda revocatoria ex art 67 l.f. in quanto essa “risulta applicabile (come evidenziato anche dalla convenuta nelle proprie difese) per i soli pagamenti disposti dal fallito, e non anche per i pagamenti in suo favore. Tale deve ritenersi il pagamento di cui si discute, disposto in favore della società in ragione della procura Pt_1 all'incasso conferita nel giugno del 2009”.
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 559/2019 del Tribunale di Nola, proposto da
[...]
con atto notificato al ARte_1 [...]
e alla Controparte_1 Controparte_5
, così provvede:
[...]
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna di esse nella somma di euro 5.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15% CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 26-2-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)