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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Sezione Lavoro e Previdenza)
Il GOP, Dr.ssa RO EM, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22.10.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 1216/2025 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. G. Pangallo;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio ed E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.03.2025 la ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249015380576000, notificata in data 26.01.2025, in relazione all'avviso di addebito n. 39420170003331443000, notificato in data 23.11.2017, di euro 1.144,55.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24, d.lgs.
46/99; nel merito, ha sottolineato l'attualità del credito contributivo non essendosi configurato il termine di prescrizione quinquennale in ragione della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, anche in virtù della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta CP_ dall' Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all'Agenzia delle Entrate, quale soggetto incaricato della riscossione del credito, l'ente impositore è pur sempre titolare sostanziale del credito contributivo, nella specie di natura previdenziale, rispetto al quale la legittimazione a CP_ contraddire sussiste esclusivamente in capo all'
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116). CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, tenuto conto della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30
Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022, nonché delle allegazioni prodotte in atti, ovvero del preavviso di fermo amministrativo n.
09480201900012860000, notificato il 30/08/2019, nonché dell'intimazione di pagamento n.
09420229006815924000, notificata il 11/01/2023, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione all'avviso opposto in ricorso.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. CP_ Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in €. 1.312,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 22/10/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa RO EM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Sezione Lavoro e Previdenza)
Il GOP, Dr.ssa RO EM, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 22.10.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 1216/2025 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento;
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. G. Pangallo;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. V. Grandizio ed E. Triolo, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.03.2025 la ricorrente in epigrafe ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249015380576000, notificata in data 26.01.2025, in relazione all'avviso di addebito n. 39420170003331443000, notificato in data 23.11.2017, di euro 1.144,55.
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme. CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 24, d.lgs.
46/99; nel merito, ha sottolineato l'attualità del credito contributivo non essendosi configurato il termine di prescrizione quinquennale in ragione della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione, anche in virtù della sospensione del relativo termine ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta CP_ dall' Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all'Agenzia delle Entrate, quale soggetto incaricato della riscossione del credito, l'ente impositore è pur sempre titolare sostanziale del credito contributivo, nella specie di natura previdenziale, rispetto al quale la legittimazione a CP_ contraddire sussiste esclusivamente in capo all'
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116). CP_ In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, tenuto conto della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30
Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al
30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022, nonché delle allegazioni prodotte in atti, ovvero del preavviso di fermo amministrativo n.
09480201900012860000, notificato il 30/08/2019, nonché dell'intimazione di pagamento n.
09420229006815924000, notificata il 11/01/2023, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione all'avviso opposto in ricorso.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso. CP_ Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in €. 1.312,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 22/10/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa RO EM