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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 780/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025, da:
AN (C.F. ) Pt_1 C.F._1 con l'avv. PADOVAN ANDREA
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 con l'avv. CAPRA SANDRA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio, delle modalità dei rapporti con ciascun genitore e del diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 4.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data
25.02.2025, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate nelle stesse, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
1 poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 780/2025 V.G., provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre;
Per_1 Per_2
2) La casa familiare, concessa in locazione da terzi e sita in Cappella Maggiore, rimane nella disponibilità esclusiva della Pt sig.ra , con ogni onere di spesa a proprio carico;
3) Il padre potrà tenere con sé i figli tutti i giovedì e due lunedì al mese dal termine della scuola sino alla mattina successiva, prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli, provvedendo altresì ad accompagnarli, in tali giornate, presso i luoghi di eventuale svolgimento degli impegni ludici/sportivi; con l'accordo dei genitori, i periodi potranno essere oggetto di modifica, anche in relazione ai rispettivi impegni lavorativi;
in caso di impedimento dei genitori, i ricorrenti si avvarranno direttamente, come già avviene, dell'aiuto dei nonni dei figli;
4) Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli: durante le vacanze natalizie, alternando annualmente Natale e Capodanno, per una settimana;
durante le vacanze pasquali per 3 giorni;
durante le vacanze estive per una settimana (con periodo da concordare entro la fine dell'anno scolastico);
5) Per le rimanenti festività le parti concorderanno di volta in volta i periodi di visita del padre;
6) Il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli della somma di Euro 225,00 ciascuno (complessivamente Euro 450,00), rivalutabili annualmente a partire dal 2026 secondo gli indici Istat (con decorrenza dal mese corrispondente a quello della pubblicazione della sentenza), oltre al 50% delle spese straordinarie documentate (secondo il Protocollo in uso a Codesto Tribunale che si allega, doc. 04), mediante bonifico mensile entro il 1° del mese sul conto corrente indicando;
7) Per entrambi i figli, l'Assegno Unico Universale ex D.L. 230/2021 viene assegnato al 100% alla madre;
tutte le detrazioni fiscali non ricomprese all'interno dell'Assegno Unico Universale verranno, invece, divise al 50% tra i ricorrenti;
8) Le parti si danno il consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, e/o per il rilascio di autonomo passaporto intestato ai minori e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio dell'11/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
2 Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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