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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/05/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere all'udienza del 29.04.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4406\2020 RG in materia di locazione di immobile ad uso abitativo
(appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 14.05.2020 n. 3431), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Parte_1 C.F._1
Capuano, c.f. , appellante C.F._2
e
Controparte_1
, c.f. , in persona del direttore regionale in carica, rappresen-
[...] P.IVA_1
tato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto, c.f. , appellato C.F._3
Conclusioni
Per : Parte_1
“
1. revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché mai notificato all'opponente , stante Pt_1
l'eccepita irregolarità e/o nullità della notifica;
2. In subordine, laddove si ritenesse comun- que sanata la nullità e/o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto a seguito dell'avvenuta costituzione da parte dell'opponente , dichiarare per i motivi suindicati Pt_1
legittima e tempestiva la proposta opposizione e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo CP_ opposto per carenza del diritto sostanziale in capo all' trattandosi di rapporto nullo e inesistente, in quanto tra le parti in causa non è mai esistito un valido contratto di locazione
(…) e ritenendo tale eccezione comunque rilevabile d'ufficio dal Magistrato;
3. Il tutto con la
1 CP_ condanna dell (…) al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado del giudi- zio, dichiarandosi il sottoscritto avvocato anticipatario.
4. In via istruttoria, ammettere tutti i mezzi di prova così come formulati nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, in par- ticolare con i testi e capi di prova ivi indicati e che anche in questa sede nuovamente si ripro- pongono: a) “Vero è che la signora sin dall'anno 2002 ha trasferito il Parte_1
centro della propria vita familiare e lavorativa nella città di Milano?” b) “Vero è che la signo- ra ha mai abitato nell'appartamento in Napoli alla via Manzoni n.131 Parte_1
scala B, piano 5 int.30?” c) “Vero è che l'immobile sito in Napoli alla Via Manzoni 131, sc. B, piano 5, int. 30, è stato sin dall'anno 2007 a tutt'oggi esclusivamente nella disponibilità della
IG.ra , che lo ha sempre gestito in totale autonomia?” d) “Vero è che la Parte_2
Dott.ssa è totalmente estranea ad ogni rapporto con il IG. ?” Si indica a Pt_1 Parte_3
testimoniare limitatamente sui capi lettera a) e b) il teste IG. Nato a Caserta Testimone_1
(CE) l'8 settembre 1983 e residente a[...] in RA (MI), e sui capi a), b), c) e d) il teste IG.ra domiciliata in Sorrento (NA) alla Via Testimone_2
Rota n. 75; Chiede altresì di ammettere questa difesa all'eventuale prova contraria così come articolata da controparte, con gli stessi testi e capi di prova ammessi”.
Per l' CP_1
“(…) rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese , competenze ed onorari”.
Il giudizio di primo grado
Con decreto monitorio del 14.12.2017 fu ingiunto ad di versare Parte_1
CP_ all la somma di € 101.596,27 a titolo di canoni scaduti oltre interessi legali e spese rela- tivamente alla locazione dell'immobile sito in Napoli, via Manzoni 131, scala B interno 30.
Con ricorso depositato il 4.04.2018, , sul presupposto di aver ricevuto notificazione Pt_1
del decreto ingiuntivo solo in data 24.02.2018, propose opposizione articolando un unico motivo fondato sulla nullità e/o inesistenza di valido contratto di locazione in essere tra le parti. E perciò L'opponente formulò le seguenti conclusioni: “1. Revocare l'opposto decreto ingiuntivo per carenza del diritto sostanziale in capo all 2. Con vittoria di spese e CP_2
competenze di causa con attribuzione”. CP_
Si costituì l per eccepire preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ai sensi dell'art. 645 c.p.c. in quanto il decreto ingiuntivo era stato spedito per la noti- fica ad il 14.12.2017. Il mancato ritiro del plico postale nei dieci giorni successivi ave- Pt_1
2 va determinato, ai sensi dell'art.8 co.2 legge 890\1982, il perfezionamento della notificazio- ne in data 29.01.2018 onde la tardività dell'opposizione formalizzata con deposito del ricorso in data 4.04.2018.
CP_
In subordine, nel merito, l dedusse l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione perché era succeduta alla nonna nel contratto di locazione, ai sensi dell'art.6 legge Pt_1
392\1978, e aveva stabilito la residenza anagrafica nell'immobile sino al 2005. A dimostra- zione di tanto fu dedotto che l'opponente aveva instaurato plurimi giudizi (caduti in cosa giudicata) sia innanzi al Tribunale di Napoli sia innanzi al giudice amministrativo in cui aveva esercitato il proprio diritto di opzione sul presupposto di essere conduttrice dell'immobile CP_ oggetto di lite;
ed era inoltre stata citata dall in una causa di sfratto per morosità che si era conclusa con la convalida dello sfratto e l'ordine di rilascio. Lungi dall'opporsi allo sfratto,
aveva chiesto di avvalersi del beneficio del termine per purgare la mora. Di qui il Pt_1
giudicato sulla qualità di conduttrice.
La sentenza di primo grado
Con sentenza del 14.05.2020 n. 3431, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione; ha confermato il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo con ordinanza del CP_ 10.04.2019; ha condannato al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio e Pt_1
di mediazione.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che l'opposizione è inammissibile in applicazione del principio [Cass. ord. 15.02.2019 n. 4529] per cui “la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, posse- dendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricor- rendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650
c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notifica- zione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione”.
Il decreto ingiuntivo risulta notificato il 29.01.2018 presso il domicilio di RA (Milano
Via San Felice prima strada n. 3), che costituisce – secondo quanto dichiarato nello stesso at- to di opposizione (pag. 4) – il centro di interesse principale di , mentre è indifferente Pt_1
il fatto che la sua residenza anagrafica sia in Ginevra dal 9.11.2017 (circostanza non indicata nel ricorso in opposizione ma solo a seguito della produzione della copia notificata dell'atto di opposizione per contrastare l'eccepita inammissibilità dell'opposizione).
L'opponente era perciò tenuta a proporre opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. dimostran-
3 do il caso fortuito, la forza maggiore ovvero l'impossibilità di conoscenza del decreto ingiun- tivo notificato.
L'appello
ha proposto appello, deducendo, col primo motivo di gravame, in Parte_1
contrasto alla ritenuta tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione: 1) l'irregola- rità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto eseguita sul falso presupposto che la destinataria avesse residenza in RA alla Via San Felice prima strada n. 3, laddove la sua residenza era in Ginevra fin dal 29.11.2017, come da certificazione AIRE in atti;
2) l'irregolari- tà della notificazione per avere l'agente postale, una volta constatata all'indirizzo indicato l'assenza temporanea della destinataria e di persone abilitate alla ricezione dell'atto, predi- sposto avviso in cassetta con deposito dello stesso presso l'ufficio postale, dandone notizia alla destinataria a mezzo di cartolina di avvenuto deposito (CAD) spedita il 19.01.2018 ma priva del numero cronologico di riferimento, indispensabile per associare quella spedizione all'atto effettivamente depositato presso l'ufficio postale, e dell'indicazione della data in cui tale avviso era stato effettivamente immesso in cassetta;
3) il refuso riportato sul successivo avviso, recante numero di spedizione 77162482734 privo di alcun nesso con il presente giu- dizio, in quanto riferito a un cronologico (n. 118892) differente da quello inerente la notifica del decreto ingiuntivo e soprattutto perché cronologicamente antecedente (13.12.2017) alla consegna del decreto ingiuntivo all'Unep del Tribunale di Napoli (16.01.2018).
Su tali presupposti, l'appellante deduce di essere venuta a conoscenza dell'esisten- Pt_1
za del decreto ingiuntivo soltanto il 24.02.2018, onde l'opposizione, proposta entro i succes- sivi 40 giorni, è tempestiva e impone l'esame del merito delle eccezioni sollevate con riguar- do all'inesistenza del rapporto di locazione (secondo motivo di gravame) giacché all'origina- rio conduttore dell'immobile, deceduto il 14.08.1997, era succeduta nella loca- Persona_1
zione la vedova (già convivente) , nonna dell'appellante; e al decesso di Persona_2
costei (9.02.2007) il rapporto di locazione si era estinto ipso iure. In ogni caso, in occasione dell'accesso del 21.03.2018 da parte dell'Ufficiale giudiziario per eseguire l'ordine di sfratto per morosità convalidato dal giudice, era presente (figlia degli originari Parte_2
conduttori), la quale riferì che l'immobile da tempo era occupato da terzi, in particolare da un certo . Al contrario, essa appellante già dal 2002, quindi sicuramente da prima Per_3
CP_ del manifestarsi della morosità denunciata dall' (2007), viveva stabilmente a Milano, do- ve frequentava l'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal 2013 viveva insieme al compagno
4 presso l'abitazione di lui in RA, Via San Felice Prima Strada n. 3. Testimone_1
La costituzione dell' CP_1
CP_
Nel costituirsi in giudizio, l' ha ribadito la propria eccezione di tardività dell'opposizione a fronte di una ritenuta piena validità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto eseguita nel domicilio della destinataria in RA, centro dei propri interessi lavorativi e familiari, laddove l'iscrizione all'Aire risaliva soltanto al 28.02.2018, data successiva a quella del perfezionamento della notifica. Ha poi contestato i rilievi formali mossi da all'o- Pt_1
perato dell'Ufficiale giudiziario, risultando indicata la data di immissione dell'avviso in casset- ta e il numero della raccomandata di invio del CAD nonché il numero della raccomandata immessa in cassetta. CP_
Nel merito, l' ha ribadito l'esistenza del rapporto di locazione per essere Agretto volon- tariamente subentrata alla nonna ai sensi dell'art.6 legge 392\1978, tanto che il 22.02.2008
(la nonna era morta da anni) si era dichiarata titolare del rapporto locatizio oggetto di causa e di analogo rapporto riguardante l'attiguo locale al fine di supportare l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto del cespite (riservato per legge al conduttore), sotto la condizione dell'esito dei giudizi in corso dinanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato relativi al pregio dell'immobile. E la stessa , sempre in qualità di conduttrice e opzionante, aveva poi Pt_1
CP_ instaurato un giudizio civile ex art. 2932 c.c. nei riguardi dell' chiedendo il trasferimento del diritto di proprietà al prezzo irrisorio della rendita catastale moltiplicata per cento (giudi- zio conclusosi col rigetto della domanda, confermato da Cass. n. 2397\2017). Infine Pt_1
CP_ era stata citata dall in una causa di sfratto per morosità, conclusa (dopo la vana richiesta di un termine per purgare la mora) con la convalida dello sfratto e il conseguente ordine di rilascio, eseguito in forma coattiva e con l'ausilio della forza pubblica in presenza di persona delegata a rappresentare . Pt_1
Motivi della decisione
L'appello è infondato. Va premesso – circostanze pacifiche e comunque documentate – che la notificazione del decreto ingiuntivo (valida, irregolare o nulla che sia) risultò perfezionata il 29.01.2018 e che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. fu proposta da con Parte_1
ricorso depositato il 4.04.2018, ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., sull'assunto (dell'opponente) di avere ricevuto notifica del decreto in data 24.02.2018 (così il ricorso in opposizione, pag. 1, terz'ultimo rigo).
Il ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli non allega alcun vizio della notifica-
5 zione del decreto ingiuntivo, tanto che sviluppa un solo motivo di contestazione, nel merito,
CP_ costituito dalla dedotta inesistenza di alcun rapporto di locazione con l' tale da giustifica- re la pretesa di canoni insoluti.
Peraltro la notificazione del decreto ingiuntivo era stata eseguita proprio al recapito che la stessa opponente, nell'epigrafe del ricorso in opposizione, indica come proprio domicilio in
RA, alla Via San Felice Prima Strada n.
3. Ed anzi dedica gran parte del ricorso Pt_1
(pagg.
3-4 di complessive 6) a spiegare e a documentare che proprio a Milano da molti anni aveva stabilito il centro dei propri interessi lavorativi e familiari, abitando dal 2013 all'indiriz- zo di RA (casa di proprietà del compagno convivente e padre del figlioletto ), in- Per_4
dicato come luogo di propria residenza dal 2016 (pag. 4, righi 25-26) e comunque di domici- lio (anche professionale).
Non c'è dubbio, perciò, che la notificazione del decreto ingiuntivo fu eseguita presso il do- micilio – tale qualificato da ancora nel ricorso in opposizione – di RA, luogo che Pt_1
possedeva un forte collegamento con la destinataria della notificazione ed anzi era stata an- che la sua precedente residenza anagrafica prima del recente trasferimento a Ginevra. Per- tanto è corretto il rinvio del Tribunale al principio giurisprudenziale consolidato per il quale la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario del- la stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. [Cass. ord. 15.02.2019 n. 4529].
È altrettanto consolidato il più generale principio secondo cui l'inesistenza della notifica- zione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un sogget- to qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di conse- gna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notifi- cazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello le- gale nella categoria della nullità [Cass. ord. 26.05.2023 n. 14692].
A tutto concedere – e senza che sia necessario che questa Corte si pronunci sulla validità della notificazione – l'ingiunta avrebbe potuto denunziarne la nullità; e, incidendo Pt_1
6 questa sulla ritardata conoscenza del decreto, proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
[v. Cass. ord. 11.10.2024 n. 26536], la quale postula che si alleghi e si dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore”. Ma nel ricorso in opposizione, proposto (per soli motivi di merito) al giudice del monitorio, non v'è traccia né delle allegazioni prescritte dall'art. 650, né delle relative prove: l'opponente non ha prospettato alcuna nullità o irrego- larità della notificazione;
tanto meno ha offerto di darne la prova. S'intende che si tratta di omissioni alle quali non è possibile porre riparo in appello. Giova in proposito richiamare
Cass. ord.
6.11.2024 n. 28600, che ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammis- sibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ingiunto, il quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado.
L'appello va perciò respinto.
Spese e doppio contributo
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM 55\2014 e suc- cessive modificazioni, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Napoli 14.05.2020 n. 3431, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna a rifondere all le spese del presente grado, liqui- Parte_1 CP_1
date in € 7.160,00 per compensi ed € 1.074,00 per rimborso forfetario di spese generali al
15% oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 29 aprile 2025.
7 Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Giuseppe Gustavo Infantini – consigliere all'udienza del 29.04.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4406\2020 RG in materia di locazione di immobile ad uso abitativo
(appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 14.05.2020 n. 3431), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Parte_1 C.F._1
Capuano, c.f. , appellante C.F._2
e
Controparte_1
, c.f. , in persona del direttore regionale in carica, rappresen-
[...] P.IVA_1
tato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto, c.f. , appellato C.F._3
Conclusioni
Per : Parte_1
“
1. revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché mai notificato all'opponente , stante Pt_1
l'eccepita irregolarità e/o nullità della notifica;
2. In subordine, laddove si ritenesse comun- que sanata la nullità e/o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto a seguito dell'avvenuta costituzione da parte dell'opponente , dichiarare per i motivi suindicati Pt_1
legittima e tempestiva la proposta opposizione e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo CP_ opposto per carenza del diritto sostanziale in capo all' trattandosi di rapporto nullo e inesistente, in quanto tra le parti in causa non è mai esistito un valido contratto di locazione
(…) e ritenendo tale eccezione comunque rilevabile d'ufficio dal Magistrato;
3. Il tutto con la
1 CP_ condanna dell (…) al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado del giudi- zio, dichiarandosi il sottoscritto avvocato anticipatario.
4. In via istruttoria, ammettere tutti i mezzi di prova così come formulati nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, in par- ticolare con i testi e capi di prova ivi indicati e che anche in questa sede nuovamente si ripro- pongono: a) “Vero è che la signora sin dall'anno 2002 ha trasferito il Parte_1
centro della propria vita familiare e lavorativa nella città di Milano?” b) “Vero è che la signo- ra ha mai abitato nell'appartamento in Napoli alla via Manzoni n.131 Parte_1
scala B, piano 5 int.30?” c) “Vero è che l'immobile sito in Napoli alla Via Manzoni 131, sc. B, piano 5, int. 30, è stato sin dall'anno 2007 a tutt'oggi esclusivamente nella disponibilità della
IG.ra , che lo ha sempre gestito in totale autonomia?” d) “Vero è che la Parte_2
Dott.ssa è totalmente estranea ad ogni rapporto con il IG. ?” Si indica a Pt_1 Parte_3
testimoniare limitatamente sui capi lettera a) e b) il teste IG. Nato a Caserta Testimone_1
(CE) l'8 settembre 1983 e residente a[...] in RA (MI), e sui capi a), b), c) e d) il teste IG.ra domiciliata in Sorrento (NA) alla Via Testimone_2
Rota n. 75; Chiede altresì di ammettere questa difesa all'eventuale prova contraria così come articolata da controparte, con gli stessi testi e capi di prova ammessi”.
Per l' CP_1
“(…) rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese , competenze ed onorari”.
Il giudizio di primo grado
Con decreto monitorio del 14.12.2017 fu ingiunto ad di versare Parte_1
CP_ all la somma di € 101.596,27 a titolo di canoni scaduti oltre interessi legali e spese rela- tivamente alla locazione dell'immobile sito in Napoli, via Manzoni 131, scala B interno 30.
Con ricorso depositato il 4.04.2018, , sul presupposto di aver ricevuto notificazione Pt_1
del decreto ingiuntivo solo in data 24.02.2018, propose opposizione articolando un unico motivo fondato sulla nullità e/o inesistenza di valido contratto di locazione in essere tra le parti. E perciò L'opponente formulò le seguenti conclusioni: “1. Revocare l'opposto decreto ingiuntivo per carenza del diritto sostanziale in capo all 2. Con vittoria di spese e CP_2
competenze di causa con attribuzione”. CP_
Si costituì l per eccepire preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva ai sensi dell'art. 645 c.p.c. in quanto il decreto ingiuntivo era stato spedito per la noti- fica ad il 14.12.2017. Il mancato ritiro del plico postale nei dieci giorni successivi ave- Pt_1
2 va determinato, ai sensi dell'art.8 co.2 legge 890\1982, il perfezionamento della notificazio- ne in data 29.01.2018 onde la tardività dell'opposizione formalizzata con deposito del ricorso in data 4.04.2018.
CP_
In subordine, nel merito, l dedusse l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione perché era succeduta alla nonna nel contratto di locazione, ai sensi dell'art.6 legge Pt_1
392\1978, e aveva stabilito la residenza anagrafica nell'immobile sino al 2005. A dimostra- zione di tanto fu dedotto che l'opponente aveva instaurato plurimi giudizi (caduti in cosa giudicata) sia innanzi al Tribunale di Napoli sia innanzi al giudice amministrativo in cui aveva esercitato il proprio diritto di opzione sul presupposto di essere conduttrice dell'immobile CP_ oggetto di lite;
ed era inoltre stata citata dall in una causa di sfratto per morosità che si era conclusa con la convalida dello sfratto e l'ordine di rilascio. Lungi dall'opporsi allo sfratto,
aveva chiesto di avvalersi del beneficio del termine per purgare la mora. Di qui il Pt_1
giudicato sulla qualità di conduttrice.
La sentenza di primo grado
Con sentenza del 14.05.2020 n. 3431, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione; ha confermato il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo con ordinanza del CP_ 10.04.2019; ha condannato al pagamento in favore dell' delle spese di giudizio e Pt_1
di mediazione.
In motivazione, il Tribunale ha osservato che l'opposizione è inammissibile in applicazione del principio [Cass. ord. 15.02.2019 n. 4529] per cui “la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, posse- dendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricor- rendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650
c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notifica- zione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione”.
Il decreto ingiuntivo risulta notificato il 29.01.2018 presso il domicilio di RA (Milano
Via San Felice prima strada n. 3), che costituisce – secondo quanto dichiarato nello stesso at- to di opposizione (pag. 4) – il centro di interesse principale di , mentre è indifferente Pt_1
il fatto che la sua residenza anagrafica sia in Ginevra dal 9.11.2017 (circostanza non indicata nel ricorso in opposizione ma solo a seguito della produzione della copia notificata dell'atto di opposizione per contrastare l'eccepita inammissibilità dell'opposizione).
L'opponente era perciò tenuta a proporre opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. dimostran-
3 do il caso fortuito, la forza maggiore ovvero l'impossibilità di conoscenza del decreto ingiun- tivo notificato.
L'appello
ha proposto appello, deducendo, col primo motivo di gravame, in Parte_1
contrasto alla ritenuta tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione: 1) l'irregola- rità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto eseguita sul falso presupposto che la destinataria avesse residenza in RA alla Via San Felice prima strada n. 3, laddove la sua residenza era in Ginevra fin dal 29.11.2017, come da certificazione AIRE in atti;
2) l'irregolari- tà della notificazione per avere l'agente postale, una volta constatata all'indirizzo indicato l'assenza temporanea della destinataria e di persone abilitate alla ricezione dell'atto, predi- sposto avviso in cassetta con deposito dello stesso presso l'ufficio postale, dandone notizia alla destinataria a mezzo di cartolina di avvenuto deposito (CAD) spedita il 19.01.2018 ma priva del numero cronologico di riferimento, indispensabile per associare quella spedizione all'atto effettivamente depositato presso l'ufficio postale, e dell'indicazione della data in cui tale avviso era stato effettivamente immesso in cassetta;
3) il refuso riportato sul successivo avviso, recante numero di spedizione 77162482734 privo di alcun nesso con il presente giu- dizio, in quanto riferito a un cronologico (n. 118892) differente da quello inerente la notifica del decreto ingiuntivo e soprattutto perché cronologicamente antecedente (13.12.2017) alla consegna del decreto ingiuntivo all'Unep del Tribunale di Napoli (16.01.2018).
Su tali presupposti, l'appellante deduce di essere venuta a conoscenza dell'esisten- Pt_1
za del decreto ingiuntivo soltanto il 24.02.2018, onde l'opposizione, proposta entro i succes- sivi 40 giorni, è tempestiva e impone l'esame del merito delle eccezioni sollevate con riguar- do all'inesistenza del rapporto di locazione (secondo motivo di gravame) giacché all'origina- rio conduttore dell'immobile, deceduto il 14.08.1997, era succeduta nella loca- Persona_1
zione la vedova (già convivente) , nonna dell'appellante; e al decesso di Persona_2
costei (9.02.2007) il rapporto di locazione si era estinto ipso iure. In ogni caso, in occasione dell'accesso del 21.03.2018 da parte dell'Ufficiale giudiziario per eseguire l'ordine di sfratto per morosità convalidato dal giudice, era presente (figlia degli originari Parte_2
conduttori), la quale riferì che l'immobile da tempo era occupato da terzi, in particolare da un certo . Al contrario, essa appellante già dal 2002, quindi sicuramente da prima Per_3
CP_ del manifestarsi della morosità denunciata dall' (2007), viveva stabilmente a Milano, do- ve frequentava l'Università Cattolica del Sacro Cuore e dal 2013 viveva insieme al compagno
4 presso l'abitazione di lui in RA, Via San Felice Prima Strada n. 3. Testimone_1
La costituzione dell' CP_1
CP_
Nel costituirsi in giudizio, l' ha ribadito la propria eccezione di tardività dell'opposizione a fronte di una ritenuta piena validità della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto eseguita nel domicilio della destinataria in RA, centro dei propri interessi lavorativi e familiari, laddove l'iscrizione all'Aire risaliva soltanto al 28.02.2018, data successiva a quella del perfezionamento della notifica. Ha poi contestato i rilievi formali mossi da all'o- Pt_1
perato dell'Ufficiale giudiziario, risultando indicata la data di immissione dell'avviso in casset- ta e il numero della raccomandata di invio del CAD nonché il numero della raccomandata immessa in cassetta. CP_
Nel merito, l' ha ribadito l'esistenza del rapporto di locazione per essere Agretto volon- tariamente subentrata alla nonna ai sensi dell'art.6 legge 392\1978, tanto che il 22.02.2008
(la nonna era morta da anni) si era dichiarata titolare del rapporto locatizio oggetto di causa e di analogo rapporto riguardante l'attiguo locale al fine di supportare l'esercizio del diritto di opzione per l'acquisto del cespite (riservato per legge al conduttore), sotto la condizione dell'esito dei giudizi in corso dinanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato relativi al pregio dell'immobile. E la stessa , sempre in qualità di conduttrice e opzionante, aveva poi Pt_1
CP_ instaurato un giudizio civile ex art. 2932 c.c. nei riguardi dell' chiedendo il trasferimento del diritto di proprietà al prezzo irrisorio della rendita catastale moltiplicata per cento (giudi- zio conclusosi col rigetto della domanda, confermato da Cass. n. 2397\2017). Infine Pt_1
CP_ era stata citata dall in una causa di sfratto per morosità, conclusa (dopo la vana richiesta di un termine per purgare la mora) con la convalida dello sfratto e il conseguente ordine di rilascio, eseguito in forma coattiva e con l'ausilio della forza pubblica in presenza di persona delegata a rappresentare . Pt_1
Motivi della decisione
L'appello è infondato. Va premesso – circostanze pacifiche e comunque documentate – che la notificazione del decreto ingiuntivo (valida, irregolare o nulla che sia) risultò perfezionata il 29.01.2018 e che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. fu proposta da con Parte_1
ricorso depositato il 4.04.2018, ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c., sull'assunto (dell'opponente) di avere ricevuto notifica del decreto in data 24.02.2018 (così il ricorso in opposizione, pag. 1, terz'ultimo rigo).
Il ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli non allega alcun vizio della notifica-
5 zione del decreto ingiuntivo, tanto che sviluppa un solo motivo di contestazione, nel merito,
CP_ costituito dalla dedotta inesistenza di alcun rapporto di locazione con l' tale da giustifica- re la pretesa di canoni insoluti.
Peraltro la notificazione del decreto ingiuntivo era stata eseguita proprio al recapito che la stessa opponente, nell'epigrafe del ricorso in opposizione, indica come proprio domicilio in
RA, alla Via San Felice Prima Strada n.
3. Ed anzi dedica gran parte del ricorso Pt_1
(pagg.
3-4 di complessive 6) a spiegare e a documentare che proprio a Milano da molti anni aveva stabilito il centro dei propri interessi lavorativi e familiari, abitando dal 2013 all'indiriz- zo di RA (casa di proprietà del compagno convivente e padre del figlioletto ), in- Per_4
dicato come luogo di propria residenza dal 2016 (pag. 4, righi 25-26) e comunque di domici- lio (anche professionale).
Non c'è dubbio, perciò, che la notificazione del decreto ingiuntivo fu eseguita presso il do- micilio – tale qualificato da ancora nel ricorso in opposizione – di RA, luogo che Pt_1
possedeva un forte collegamento con la destinataria della notificazione ed anzi era stata an- che la sua precedente residenza anagrafica prima del recente trasferimento a Ginevra. Per- tanto è corretto il rinvio del Tribunale al principio giurisprudenziale consolidato per il quale la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario del- la stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. [Cass. ord. 15.02.2019 n. 4529].
È altrettanto consolidato il più generale principio secondo cui l'inesistenza della notifica- zione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un sogget- to qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di conse- gna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notifi- cazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello le- gale nella categoria della nullità [Cass. ord. 26.05.2023 n. 14692].
A tutto concedere – e senza che sia necessario che questa Corte si pronunci sulla validità della notificazione – l'ingiunta avrebbe potuto denunziarne la nullità; e, incidendo Pt_1
6 questa sulla ritardata conoscenza del decreto, proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
[v. Cass. ord. 11.10.2024 n. 26536], la quale postula che si alleghi e si dimostri di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore”. Ma nel ricorso in opposizione, proposto (per soli motivi di merito) al giudice del monitorio, non v'è traccia né delle allegazioni prescritte dall'art. 650, né delle relative prove: l'opponente non ha prospettato alcuna nullità o irrego- larità della notificazione;
tanto meno ha offerto di darne la prova. S'intende che si tratta di omissioni alle quali non è possibile porre riparo in appello. Giova in proposito richiamare
Cass. ord.
6.11.2024 n. 28600, che ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammis- sibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'ingiunto, il quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado.
L'appello va perciò respinto.
Spese e doppio contributo
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM 55\2014 e suc- cessive modificazioni, scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo Parte_1
pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Napoli 14.05.2020 n. 3431, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna a rifondere all le spese del presente grado, liqui- Parte_1 CP_1
date in € 7.160,00 per compensi ed € 1.074,00 per rimborso forfetario di spese generali al
15% oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 29 aprile 2025.
7 Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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