TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1032/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LETO GIUSEPPA GENZIANA
ricorrente
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. SCARINGI AGATINO
resistente
CP_2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 03.07.2024, parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario con in data 22/06/2006 in Trapani Controparte_1
(TP), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Trapani, al numero 37, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2001.
Rappresentava che, con sentenza n. 1140/2017, il Tribunale ordinario di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di cessazione degli effetti civili sopra menzionata.
In particolare, deduceva il venir meno dei presupposti di legge necessari per la corresponsione del mantenimento al figlio ormai CP_2
economicamente autosufficiente, essendo stato assunto con contratto di apprendistato.
Documentava la sopravvenienza producendo copia del contratto di lavoro e della busta paga.
Ciò premesso, avanzava domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e Controparte_1
rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
***** All'udienza del 20.11.2024, avvenuta l'interlocuzione tra le parti, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del giorno 15.01.2025, le parti dichiaravano di aver avviato un positivo confronto, articolando dopo ulteriore interlocuzione l'accordo nei seguenti termini:
“- elisione dell'obbligo formale di mantenimento di
[...]
; CP_2
- differimento del rilascio della casa coniugale da parte della
Sig.ra al giorno 30.6.2025; Controparte_1
- obbligo per di pagare entro il giorno Parte_1
30.06.2025 la somma di € 5.000,00 a saldo e stralcio delle pretese maturate sulle differenze per il pregresso mantenimento;
- rinuncia di ogni reciproca azione;
- spese del presente procedimento compensate.”
Preso atto del raggiungimento dell'accordo come sopra delineato, la causa veniva avviata a decisione.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1140/2017 pronunciata dal
Tribunale di Trapani, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025 Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1032/2024 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LETO GIUSEPPA GENZIANA
ricorrente
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. SCARINGI AGATINO
resistente
CP_2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in data 03.07.2024, parte ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario con in data 22/06/2006 in Trapani Controparte_1
(TP), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Trapani, al numero 37, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2001.
Rappresentava che, con sentenza n. 1140/2017, il Tribunale ordinario di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di cessazione degli effetti civili sopra menzionata.
In particolare, deduceva il venir meno dei presupposti di legge necessari per la corresponsione del mantenimento al figlio ormai CP_2
economicamente autosufficiente, essendo stato assunto con contratto di apprendistato.
Documentava la sopravvenienza producendo copia del contratto di lavoro e della busta paga.
Ciò premesso, avanzava domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e Controparte_1
rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
***** All'udienza del 20.11.2024, avvenuta l'interlocuzione tra le parti, il giudice istruttore invitava le parti alla conciliazione e formulava la proposta ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del giorno 15.01.2025, le parti dichiaravano di aver avviato un positivo confronto, articolando dopo ulteriore interlocuzione l'accordo nei seguenti termini:
“- elisione dell'obbligo formale di mantenimento di
[...]
; CP_2
- differimento del rilascio della casa coniugale da parte della
Sig.ra al giorno 30.6.2025; Controparte_1
- obbligo per di pagare entro il giorno Parte_1
30.06.2025 la somma di € 5.000,00 a saldo e stralcio delle pretese maturate sulle differenze per il pregresso mantenimento;
- rinuncia di ogni reciproca azione;
- spese del presente procedimento compensate.”
Preso atto del raggiungimento dell'accordo come sopra delineato, la causa veniva avviata a decisione.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1140/2017 pronunciata dal
Tribunale di Trapani, alle condizioni di cui in parte motiva;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025 Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo