Cass. civ., sez. I, sentenza 23/02/2012, n. 2775
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Sentenza 23 febbraio 2012

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In tema di espropriazione, è irrilevante la tardiva proroga di cui all'art.14 d.l. 29 dicembre 1987, n.354, (convertito in legge 29 febbraio 1988 n.47), come di ogni altra proroga, intervenuta dopo la scadenza del termine originario e/o prorogato, a nulla rilevando che al momento della trasformazione del fondo, a termini di occupazione scaduti, fosse ancora efficace la dichiarazione di pubblica utilità, poiché la tempestività del decreto di esproprio dove correlarsi al rispetto di entrambi i termini; ne consegue l'inefficacia del tardivo decreto di esproprio e la sua disapplicabilità "de plano".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/02/2012, n. 2775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2775
    Data del deposito : 23 febbraio 2012

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