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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4070 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Draicchio Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.4.2024, – all'esito Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio del requisito sanitario utile per la fruizione della pensione d'inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno di invalidità civile (ex artt. 12 e
13 L. n. 118/71) – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. nominata nella pregressa fase Persona_1 processuale, e lamentando, in particolare, come la predetta ausiliaria avesse sottostimato le plurime infermità da cui ella era affetta (segnatamente, le patologie dell'apparato neurologico ed osteoarticolare, nonché quelle dell'apparato cardiaco), omettendo pure di valutare l'ipoacusia asseverata dalla certificazione sanitaria in atti.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale - previa conferma delle conclusioni rese dalla C.T.U., nella parte in cui aveva accertato un complessivo grado d'inabilità pari all'80% - dichiarasse la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione di invalidità civile. CP_ L' ritualmente costituitosi, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, la C.T.U. nominata nel procedimento per A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed aver scrutinato la documentazione sanitaria in atti, accertava la sussistenza di un complessivo grado invalidante in misura pari all'80%, a decorrere dall'11.1.2023, quale data di presentazione della domanda amministrativa (cfr., in tal senso, le conclusioni dell'elaborato depositato in data 26.2.2024 nel procedimento recante n. 3212/2023 R.G.L.).
A tal fine l'ausiliaria – all'esito dell'esame obiettivo condotto sulla persona dell'assistibile (ed i cui esiti vengono così descritti: “soggetto in discrete condizioni generali, orientato nel tempo e nello spazio. Deambula con bastone canadese per riferita perdita di forza alla gamba sinistra. Passaggi posturali autonomi con riferita evocazione di dolore al cambio posturale in assenza di deficit funzionali”) – formulava diagnosi di “Ernie cervico- dorso- lombari con algia e moderato deficit funzionale, Sindrome ansioso depressiva, Cardiopatia
Classe NYHA I, BPCO moderata”.
Riferiva, quindi, che dette infermità erano “in parte coesistenti”, procedendo, infine, alla valutazione delle singole menomazioni secondo la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. del 5 febbraio
1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, che, com'è noto, “integra la norma primaria ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice, che prescinda
2 del tutto dall'esame di tale tabella, comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione” (Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018).
2.3. Chiamata a rispondere ai motivi di dissenso esplicitati dalla ricorrente (giusta ordinanza del 19.10.2024), la dott.ssa svolgeva le ulteriori considerazioni di seguito trascritte: Per_1
“A supporto del diritto per cui è ATPO la ricorrente allegava: -Visita neurologica del
20.06.2024 presso poliambulatorio di Torremaggiore della : “Sindrome ansioso- CP_3 depressiva, disturbo del sonno in pz anacusica a sx ipoacusica a dx”. -RM lombosacrale del
05.09-2024: “Diffuse manifestazioni spondilodegenerative. Ridotta la fisiologica lordosi. ... disidrosi dei dischi. Ad L1-L2, L2-L3 ed L3-L4 modeste protrusioni discali posteriori che improntano il sacco durale. Protrusione discale posteriore a L5-S1. Artrosi interapofisaria tra L4 ed S1 con sclerosi corticale ... Canale spinale di ampiezza ai limiti inferiori della norma su base costituzionale. ...” -RM dorsale del 05.09.2024: “... manifestazioni spondilosiche reattive...”. Stante la nuova documentazione medica, le menomazioni non valutate dalla sottoscritta, ma comunque presenti già nella vecchia documentazione, sono quelle che riguardano il tratto lombare dove la ricorrente ha subito intervento di nucleolisi a
L4-L5 ed L5-S1 ed il deficit uditivo. A livello lombare in aggiunta agli esiti della nucleolisi insistono discopatie da L1 a L4. Tali menomazioni configurano una percentuale del 30%. Per quanto riguarda, invece, le menomazioni uditive, attesa l'anacusia sx e la ipoacusia destra, il profilo di invalidità attribuibile è del 18%. Tutto ciò premesso, il grado complessivo della invalidità civile non va oltre il 90%, considerando anche la quota percentualistica aggiuntiva
a discrezione del valutatore. In conclusione, il grado di invalidità civile della ricorrente è del
90%” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 6.12.2024).
2.4. Attesa la necessità di acquisire chiarimenti circa i codici utilizzati per la valutazione del grado di invalidità ed alla luce della documentazione sanitaria di formazione successiva acquisita nelle more del procedimento, l'ausiliaria espletava nuova visita peritale, all'esito della quale riferiva: “A seguito di autorizzazione del Giudice ho provveduto a rivisitare la sig.ra il 10 maggio 2025 alle ore 09,00 nel mio studio in via Parte_1
Barletta 1 presso gli uffici del Poliambulatorio Asl di Manfredonia. Le risultanze sono le seguenti. In data 10.02.2025 è stata sottoposta a visita neurologica Parte_1 dal dott. , il quale ha riscontrato: “… EON: parzalmente orientata nel tempo e Persona_2 nello spazio, marcati deficit della memoria in particolare della memoria recente e deficit dell'attenzione, episodi di disorientamento spazio-temporale; nella deambulazione equilibrio precario con grave instabilità posturale e vertigini soggettive. Si evince disturbo ansioso- depressivo grave con sintomatologia fobica e atteggiamenti di chiusura socio relazionale.
3 Presenza di turbe sfinteriali. Conslusioni: decadimento cognitivo, marcato disturbo della deambulazione, grave sindrome ansioso-depressiva con sintomatologia fobica e chiusura socio-relazionale, turbe sfinteriali. (MMSE: 23/30; ADL: 4/6; IADL 3/8). …”. Obiettivamente presenta rallentamento ideo-motorio con deficit della memoria a breve termine;
attenzione labile e mantenuta per brevi periodi di osservazione;
passaggi posturali autonomi con adattamenti;
deambulazione a piccoli passi e precauzionale;
mimica faciale depressa, orientamento temporale deficitario. L'attuale quadro menomativo, integrato dal declino cognitivo in fase moderata, configura una invalidità civile del 100%. Tutto ciò premesso, considerato che nella precedente visita neurologica di giugno 2024 il declino cognitivo non era ancora manifesto, almeno nella gravità attuale, siccome il deficit statico-dinamico della funzione deambulatoria, si ritiene che il predetto quadro menomativo possa farsi risalire ragionevolmente a gennaio 2025. Pertanto la signora è invalida Parte_1 civile nella misura del 100% da gennaio 2025” (cfr. relazione depositata in data 7.8.2025).
2.5. Le conclusioni da ultimo rassegnate possono essere condivise ed essere poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo e non investite da osservazioni critiche di sorta, neppure in ordine alla decorrenza differita individuata dalla
C.T.U.
Deve, pertanto, dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dall'11.1.2023 (data di presentazione della domanda amministrativa), nonché del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), a decorrere da gennaio 2025. CP_
3. Le spese di lite relative al procedimento per A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Draicchio, per dichiarato anticipo.
Le spese del presente giudizio di opposizione vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez.
Lav., 1° marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica,
4 del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4070/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità
[...] civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dall'11.1.2023 (data di presentazione della domanda amministrativa), nonché del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), a decorrere da gennaio 2025; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate in euro 1.170,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Draicchio;
c) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di opposizione;
CP_ d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4070 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Draicchio Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.4.2024, – all'esito Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio del requisito sanitario utile per la fruizione della pensione d'inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno di invalidità civile (ex artt. 12 e
13 L. n. 118/71) – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dalla dott.ssa , quale C.T.U. nominata nella pregressa fase Persona_1 processuale, e lamentando, in particolare, come la predetta ausiliaria avesse sottostimato le plurime infermità da cui ella era affetta (segnatamente, le patologie dell'apparato neurologico ed osteoarticolare, nonché quelle dell'apparato cardiaco), omettendo pure di valutare l'ipoacusia asseverata dalla certificazione sanitaria in atti.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale - previa conferma delle conclusioni rese dalla C.T.U., nella parte in cui aveva accertato un complessivo grado d'inabilità pari all'80% - dichiarasse la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione di invalidità civile. CP_ L' ritualmente costituitosi, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n.
12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Ed invero, la C.T.U. nominata nel procedimento per A.T.P.O., dopo aver sottoposto a visita la parte ricorrente ed aver scrutinato la documentazione sanitaria in atti, accertava la sussistenza di un complessivo grado invalidante in misura pari all'80%, a decorrere dall'11.1.2023, quale data di presentazione della domanda amministrativa (cfr., in tal senso, le conclusioni dell'elaborato depositato in data 26.2.2024 nel procedimento recante n. 3212/2023 R.G.L.).
A tal fine l'ausiliaria – all'esito dell'esame obiettivo condotto sulla persona dell'assistibile (ed i cui esiti vengono così descritti: “soggetto in discrete condizioni generali, orientato nel tempo e nello spazio. Deambula con bastone canadese per riferita perdita di forza alla gamba sinistra. Passaggi posturali autonomi con riferita evocazione di dolore al cambio posturale in assenza di deficit funzionali”) – formulava diagnosi di “Ernie cervico- dorso- lombari con algia e moderato deficit funzionale, Sindrome ansioso depressiva, Cardiopatia
Classe NYHA I, BPCO moderata”.
Riferiva, quindi, che dette infermità erano “in parte coesistenti”, procedendo, infine, alla valutazione delle singole menomazioni secondo la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. del 5 febbraio
1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, che, com'è noto, “integra la norma primaria ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice, che prescinda
2 del tutto dall'esame di tale tabella, comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione” (Cass. Sez. Lav. n. 23825/2018).
2.3. Chiamata a rispondere ai motivi di dissenso esplicitati dalla ricorrente (giusta ordinanza del 19.10.2024), la dott.ssa svolgeva le ulteriori considerazioni di seguito trascritte: Per_1
“A supporto del diritto per cui è ATPO la ricorrente allegava: -Visita neurologica del
20.06.2024 presso poliambulatorio di Torremaggiore della : “Sindrome ansioso- CP_3 depressiva, disturbo del sonno in pz anacusica a sx ipoacusica a dx”. -RM lombosacrale del
05.09-2024: “Diffuse manifestazioni spondilodegenerative. Ridotta la fisiologica lordosi. ... disidrosi dei dischi. Ad L1-L2, L2-L3 ed L3-L4 modeste protrusioni discali posteriori che improntano il sacco durale. Protrusione discale posteriore a L5-S1. Artrosi interapofisaria tra L4 ed S1 con sclerosi corticale ... Canale spinale di ampiezza ai limiti inferiori della norma su base costituzionale. ...” -RM dorsale del 05.09.2024: “... manifestazioni spondilosiche reattive...”. Stante la nuova documentazione medica, le menomazioni non valutate dalla sottoscritta, ma comunque presenti già nella vecchia documentazione, sono quelle che riguardano il tratto lombare dove la ricorrente ha subito intervento di nucleolisi a
L4-L5 ed L5-S1 ed il deficit uditivo. A livello lombare in aggiunta agli esiti della nucleolisi insistono discopatie da L1 a L4. Tali menomazioni configurano una percentuale del 30%. Per quanto riguarda, invece, le menomazioni uditive, attesa l'anacusia sx e la ipoacusia destra, il profilo di invalidità attribuibile è del 18%. Tutto ciò premesso, il grado complessivo della invalidità civile non va oltre il 90%, considerando anche la quota percentualistica aggiuntiva
a discrezione del valutatore. In conclusione, il grado di invalidità civile della ricorrente è del
90%” (cfr., in tal senso, l'elaborato depositato in data 6.12.2024).
2.4. Attesa la necessità di acquisire chiarimenti circa i codici utilizzati per la valutazione del grado di invalidità ed alla luce della documentazione sanitaria di formazione successiva acquisita nelle more del procedimento, l'ausiliaria espletava nuova visita peritale, all'esito della quale riferiva: “A seguito di autorizzazione del Giudice ho provveduto a rivisitare la sig.ra il 10 maggio 2025 alle ore 09,00 nel mio studio in via Parte_1
Barletta 1 presso gli uffici del Poliambulatorio Asl di Manfredonia. Le risultanze sono le seguenti. In data 10.02.2025 è stata sottoposta a visita neurologica Parte_1 dal dott. , il quale ha riscontrato: “… EON: parzalmente orientata nel tempo e Persona_2 nello spazio, marcati deficit della memoria in particolare della memoria recente e deficit dell'attenzione, episodi di disorientamento spazio-temporale; nella deambulazione equilibrio precario con grave instabilità posturale e vertigini soggettive. Si evince disturbo ansioso- depressivo grave con sintomatologia fobica e atteggiamenti di chiusura socio relazionale.
3 Presenza di turbe sfinteriali. Conslusioni: decadimento cognitivo, marcato disturbo della deambulazione, grave sindrome ansioso-depressiva con sintomatologia fobica e chiusura socio-relazionale, turbe sfinteriali. (MMSE: 23/30; ADL: 4/6; IADL 3/8). …”. Obiettivamente presenta rallentamento ideo-motorio con deficit della memoria a breve termine;
attenzione labile e mantenuta per brevi periodi di osservazione;
passaggi posturali autonomi con adattamenti;
deambulazione a piccoli passi e precauzionale;
mimica faciale depressa, orientamento temporale deficitario. L'attuale quadro menomativo, integrato dal declino cognitivo in fase moderata, configura una invalidità civile del 100%. Tutto ciò premesso, considerato che nella precedente visita neurologica di giugno 2024 il declino cognitivo non era ancora manifesto, almeno nella gravità attuale, siccome il deficit statico-dinamico della funzione deambulatoria, si ritiene che il predetto quadro menomativo possa farsi risalire ragionevolmente a gennaio 2025. Pertanto la signora è invalida Parte_1 civile nella misura del 100% da gennaio 2025” (cfr. relazione depositata in data 7.8.2025).
2.5. Le conclusioni da ultimo rassegnate possono essere condivise ed essere poste a fondamento della decisione, siccome immuni da vizi logici e di metodo e non investite da osservazioni critiche di sorta, neppure in ordine alla decorrenza differita individuata dalla
C.T.U.
Deve, pertanto, dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dall'11.1.2023 (data di presentazione della domanda amministrativa), nonché del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), a decorrere da gennaio 2025. CP_
3. Le spese di lite relative al procedimento per A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Draicchio, per dichiarato anticipo.
Le spese del presente giudizio di opposizione vengono, invece, integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca posteriore non solo alla domanda amministrativa, ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo (v., da ultimo, Cass. Sez.
Lav., 1° marzo 2025, n. 5422).
Trova, pertanto, applicazione il principio di causalità (in tal senso, già Cass. Sez. Lav., 17 luglio 2017, n. 17653), alla stregua del quale “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica,
4 del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass.
Sez. Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4070/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
è in possesso del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità
[...] civile (art. 13 L. n. 118/71), a decorrere dall'11.1.2023 (data di presentazione della domanda amministrativa), nonché del requisito sanitario utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), a decorrere da gennaio 2025; CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate in euro 1.170,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Draicchio;
c) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di opposizione;
CP_ d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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