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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2024, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19104/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in TORINO (TO), VIA ETTORE DE SONNAZ 3, presso lo studio dell'avv. VERRECCHIA SIMONA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Rivoli il 26/04/2003. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 17 parte II serie A uff. 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/01/2007 e il 08/05/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative ai figli minori rispondono al prevalente interesse degli stessi, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli.
DISPONE che il SI. potrà vedere i figli liberamente, previo accordo con la madre, Parte_2 compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
In difetto di diverso accordo, secondo il seguente calendario:
- A fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore 19.00 (cena con la madre), oltreché per un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 22.30 (cena con il padre);
- il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro (con inversione per l'anno successivo), Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro (con inversione per l'anno successivo), sempre con la mamma il giorno del compleanno della IG ed il giorno della festa della mamma e sempre con il papà il giorno Pt_1 del compleanno del signor ed il giorno della festa del papà e, poi, ad anni alterni, altresì, il resto Parte_2 dei ponti e delle festività;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, alternando i periodi 1-15 agosto e 16-31 agosto.
DISPONE che la casa coniugale – sita in Rivoli, strada della Torretta n. 4, dalla quale il signor Parte_2 si è allontanato nel mese di luglio 2023, portando con sé tutti i propri effetti personali, è assegnata alla SI.ra , con l'uso dell'arredamento ivi contenuto;
Pt_1
DÀ ATTO che il predetto immobile, in comproprietà al 50%, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rivoli (To), Foglio 61, particella 118, sub. 24, piano S1/T, categoria A/2, classe 1, vani 5,5, unitamente alla pertinente autorimessa, è stato messo in vendita dalle parti, di comune accordo e il denaro ricavato dalla vendita verrà diviso a metà tra i signori e , dopo l'estinzione del Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 mutuo residuo (contratto con – rogito dott.ssa 30 ottobre 2017, repertorio Controparte_1 Parte_3
n. 29042, raccolta n. 14899) ed il saldo degli oneri di agenzia e delle altre spese necessarie per il buon fine della vendita.
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento, alla cura e all'educazione di Per_1
e ed assumeranno di comune accordo le scelte di maggiore importanza (educative, scolastiche Per_2
e di assistenza sanitaria) dei figli, salvo comprovate ragioni di urgenza.
DSPONE che a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , il signor Per_1 Per_2 Parte_2 verserà alla IG , con decorrenza luglio 2023, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Pt_1
500,00 (euro cinquecento,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese relative alla terapia psicologica del minore
, scolastiche, sportive e ricreative relative ai minori (con applicazione del protocollo sulla Per_2 ripartizione delle spese sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati dell'Ordine di Torino).
DÀ ATTO che la madre percepirà, in via esclusiva, l'assegno unico in qualità di genitore convivente con i minori (a tal fine il padre si impegna a sottoscrivere eventuali moduli/espletare pratiche per l'ottenimento del predetto beneficio da parte della IG ) e i figli saranno posti fiscalmente a Pt_1 carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
DÀ ATTO che la vettura Fiat Panda tg ES004EP, intestata al signor resterà nella disponibilità Parte_2 dello stesso.
DÀ ATTO che la vettura Mitsubishi tg FX139WL, cointestata ai coniugi, resterà in uso esclusivo alla IG . Il signor si impegna a prestare il proprio assenso, a semplice richiesta della Pt_1 Parte_2 moglie, alla voltura e ad ogni altra pratica relativa al trasferimento di proprietà del veicolo.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano ed obbligano a chiudere quanto prima, e comunque entro e non oltre il 31/12/2023, il conto corrente cointestato acceso presso n. 001016781799 con CP_2 ripartizione al 50% delle somme ivi giacenti.
DÀ ATTO che nulla è dovuto tra i coniugi, a titolo di assegno divorzile, poiché le parti sono autosufficienti dal punto di vista economico.
DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità e del passaporto validi per l'espatrio, con iscrizione dei figli su quello di entrambi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/02/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19104/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in TORINO (TO), VIA ETTORE DE SONNAZ 3, presso lo studio dell'avv. VERRECCHIA SIMONA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Rivoli il 26/04/2003. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (atto n. 17 parte II serie A uff. 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/01/2007 e il 08/05/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 31/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative ai figli minori rispondono al prevalente interesse degli stessi, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione relative ai figli.
DISPONE che il SI. potrà vedere i figli liberamente, previo accordo con la madre, Parte_2 compatibilmente con i desideri e gli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
In difetto di diverso accordo, secondo il seguente calendario:
- A fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 20.00 alla domenica sera alle ore 19.00 (cena con la madre), oltreché per un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 22.30 (cena con il padre);
- il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro (con inversione per l'anno successivo), Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro (con inversione per l'anno successivo), sempre con la mamma il giorno del compleanno della IG ed il giorno della festa della mamma e sempre con il papà il giorno Pt_1 del compleanno del signor ed il giorno della festa del papà e, poi, ad anni alterni, altresì, il resto Parte_2 dei ponti e delle festività;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, alternando i periodi 1-15 agosto e 16-31 agosto.
DISPONE che la casa coniugale – sita in Rivoli, strada della Torretta n. 4, dalla quale il signor Parte_2 si è allontanato nel mese di luglio 2023, portando con sé tutti i propri effetti personali, è assegnata alla SI.ra , con l'uso dell'arredamento ivi contenuto;
Pt_1
DÀ ATTO che il predetto immobile, in comproprietà al 50%, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rivoli (To), Foglio 61, particella 118, sub. 24, piano S1/T, categoria A/2, classe 1, vani 5,5, unitamente alla pertinente autorimessa, è stato messo in vendita dalle parti, di comune accordo e il denaro ricavato dalla vendita verrà diviso a metà tra i signori e , dopo l'estinzione del Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 3 mutuo residuo (contratto con – rogito dott.ssa 30 ottobre 2017, repertorio Controparte_1 Parte_3
n. 29042, raccolta n. 14899) ed il saldo degli oneri di agenzia e delle altre spese necessarie per il buon fine della vendita.
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiranno al mantenimento, alla cura e all'educazione di Per_1
e ed assumeranno di comune accordo le scelte di maggiore importanza (educative, scolastiche Per_2
e di assistenza sanitaria) dei figli, salvo comprovate ragioni di urgenza.
DSPONE che a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , il signor Per_1 Per_2 Parte_2 verserà alla IG , con decorrenza luglio 2023, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Pt_1
500,00 (euro cinquecento,00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., delle spese relative alla terapia psicologica del minore
, scolastiche, sportive e ricreative relative ai minori (con applicazione del protocollo sulla Per_2 ripartizione delle spese sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati dell'Ordine di Torino).
DÀ ATTO che la madre percepirà, in via esclusiva, l'assegno unico in qualità di genitore convivente con i minori (a tal fine il padre si impegna a sottoscrivere eventuali moduli/espletare pratiche per l'ottenimento del predetto beneficio da parte della IG ) e i figli saranno posti fiscalmente a Pt_1 carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
DÀ ATTO che la vettura Fiat Panda tg ES004EP, intestata al signor resterà nella disponibilità Parte_2 dello stesso.
DÀ ATTO che la vettura Mitsubishi tg FX139WL, cointestata ai coniugi, resterà in uso esclusivo alla IG . Il signor si impegna a prestare il proprio assenso, a semplice richiesta della Pt_1 Parte_2 moglie, alla voltura e ad ogni altra pratica relativa al trasferimento di proprietà del veicolo.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano ed obbligano a chiudere quanto prima, e comunque entro e non oltre il 31/12/2023, il conto corrente cointestato acceso presso n. 001016781799 con CP_2 ripartizione al 50% delle somme ivi giacenti.
DÀ ATTO che nulla è dovuto tra i coniugi, a titolo di assegno divorzile, poiché le parti sono autosufficienti dal punto di vista economico.
DÀ ATTO che i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità e del passaporto validi per l'espatrio, con iscrizione dei figli su quello di entrambi.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 16/02/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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