Ordinanza 6 novembre 2024
Massime • 1
E'ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1, c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Opposizione Tardiva Al Decreto Ingiuntivo: Difesa LegaleGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 25 maggio 2026
Introduzione L'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo è uno dei rimedi più delicati e, insieme, più sottovalutati del processo civile italiano. Per il debitore, il problema non è solo “aver perso un termine”, ma capire se quel termine sia davvero decorso in modo valido, se la notificazione sia stata regolare, se vi sia stata una causa non imputabile che ha impedito la difesa, e se esista ancora uno spazio processuale per bloccare pignoramenti, trattenute, ipoteche o altre iniziative esecutive. Il punto decisivo è questo: il decreto ingiuntivo non opposto in tempo tende rapidamente a consolidarsi e a diventare titolo esecutivo; tuttavia, quando la conoscenza effettiva del provvedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/11/2024, n. 28600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28600 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.400, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 01/10/2024.