Sentenza 20 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03216/2025REG.PROV.COLL.
N. 08644/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8644 del 2024, proposto da CE CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rascazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Uffici Scolastici Regionali per la Puglia, per la Sicilia, per la Campania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissario ad acta nominato con sentenza n. 13337/2023 del TAR del Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
CÒ ER, AN Antonio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15891/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Uffici Scolastici Regionali per la Puglia, per la Sicilia e per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Raffaello Sestini;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La prof.ssa CA ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza in materia di ottemperanza n.15891/2024 del TAR del Lazio, sez III Bis , nella parte in cui non si assegna al Commissario ad acta – già nominato con precedente sentenza di ottemperanza n. 13337/2023 e risultato inadempiente nel termine di 120 gg. - un ulteriore termine perentorio e ultimativo per la definitiva esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 2515/2020 dello stesso TAR, e chiede di adottare “ qualsiasi altra disposizione ritenuta idonea per l’ottemperanza della sentenza n. 2515/2020 ” . In proposito è stato evidenziato che la domanda di riconoscimento del titolo giace presso il Ministero dell’Istruzione, ora dell’Istruzione e del Merito, dal 2017.
2 - Il Ministero intimato si è costituito solo formalmente.
3 - Con propria ultima memoria l’appellante riferisce di avere, con l’atto di appello e poi con successiva memoria, documentato come il TAR abbia presupposto l’osservanza della par condicio da parte del Direttore Generale nominato Commissario ad acta nella procedura di riconoscimento dei titoli esteri quando, in realtà, varie domande sarebbero state già trattate sebbene presentate successivamente, mentre la domanda dell’appellante (che risale al 2017) e il relativo giudicato sarebbero sempre rimasti ignorati.
4 – In mancanza di contrarie deduzioni e in assenza quindi di contestazione sulla perdurante inottemperanza del giudicato, la domanda proposta deve essere accolta. Pertanto, in riforma della appellata decisione del TAR, occorre assegnare al nominato Commissario ad acta un ulteriore termine, perentorio e ultimativo, entro il quale dovrà direttamente provvedere all’adempimento dell’ordine legalmente impartito da questo giudice, senza potersi più avvalere della facoltà di subdelega, ai fini dell’esecuzione del giudicato in esame, richiamando il Commissario alle responsabilità derivanti da ulteriori ritardi nel dare esecuzione al giudicato.
5 – Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n.15891/2024 del TAR del Lazio, sez III Bis , assegna al Commissario ad acta nominato con sentenza n. 13337/2023 del medesimo Tribunale il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione della presente sentenza o della sua notifica se anteriore, ai fini del completo e puntuale adempimento della medesima sentenza senza facoltà di subdelega.
Condanna l’Amministrazione alle spese della presente fase di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO