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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7306 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 18236/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 18236/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Carmela Di Giovanni (C.F. , con la quale elettivamente domici- C.F._2
lia presso il suo studio legale sito in Napoli alla Via Alessandro Manzoni, 212/C in vir- tù di procura in atti.
- Appellante
E
Controparte_1
– (C.F. ,
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui C.F._3
ope legis domicilia, in via Diaz n. 11.
- Appellato
E
c.f.: in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
- Appellata contumace
E
c.f. in persona del Sindaco p.t., dom.to per la Controparte_3 P.IVA_3
carica in Napoli, alla Piazza Municipio n. 1, al Palazzo S. Giacomo, in uno
1
all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Nuvola Di
Mauro ( ), giusta procura generale alle liti per atto pubblico ro- C.F._4
gato dal Notaio il 15.09.2022, Repertorio n. 22594, raccolta n. Persona_1
10527.
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 25.08.2024, il sig.
[...]
ha impugnato la sentenza n. 13772/2024 emessa dal Giudice di Pace Parte_2
di Napoli, in persona della dott.ssa Santarpia Rita, emessa nel giudizio iscritto al R.G.
n° 52280/2023, pubblicata in data 04.06.2024, con cui veniva rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento n° R.A.8809-2023/Cond. del 24.10.2023.
Tale provvedimento comunicava che risultava esaurito il punteggio di n° 20 punti attribuito alla patente categoria B intestata al sig. NumeroDi_1 Parte_3
e che, stante la perdita totale del punteggio e tenuto conto dell'art. 126 bis
[...]
comma 6 D.Lvo 285/92, veniva disposta “la revisione della patente di guida median- te nuovo esame di idoneità tecnica”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'appellante lamentava, sostanzialmente, l'omessa notifica di uno dei verbali di accertamento di infrazione al CdS che aveva comportato la decurtazione dei punti; in particolare trattasi del verbale n° 20220858422 del 03.11.2022 PROTOCOLLO: 20230207A100001787, (de- curtazione - 5 punti), che la parte assume non essere stato mai notificato e la cui va- riazione del punteggio risultava datata 07.02.2023.
Con l'impugnata sentenza il ricorso è stato rigettato sulla base della seguente motivazione: “Nel caso di specie l'ente impositore ha soddisfatto l'onere del preven- tivo deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionato- ria. Invero ha depositato in atti verbali ritualmente notificati a mani del ricorrente
e relativi le infrazioni commesse.
2
Ritiene pertanto questo Giudice di dover convalidare il provvedimento impu- gnato, con compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità della vertenza”.
In detta sentenza vengono individuati quali contraddittori il CP_1
( ), la ed il
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(individuato come Polizia Municipale di Napoli). Il solo viene indi-
[...] CP_1
viduato quale soggetto costituitosi a mezzo di funzionario delegato.
Con l'atto di appello, l'appellante ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
➢ la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 e 102 c.p.c.;
➢ il mancato rispetto, da parte del resistente del termine Controparte_1
di dieci giorni prima dell'udienza fissata per il deposito di documenti, atti a far valere le proprie ragioni;
➢ la nullità relativa alla forma dei verbali depositati in giudizio dal , per CP_1
l'omessa indicazione che la copia degli stessi verbali sia autentica e conforme all'originale;
➢ In aggiunta ha, altresì, evidenziato all'On.le Giudicante che la prova ex adverso fornita in ordine alla copia del depositato Verbale n° CC/22150032941 del
03.11.2022 è del tutto inidonea a fondare la legittimità dell'avversa pretesa sanzionatori
Costituitosi in giudizio, il a eccepito: Controparte_3
➢ L'inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342, 1 comma e 348 bis c.p.c. per l'assenza della puntuale indicazione dei capi della decisione di primo grado im- pugnati, nonché delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.
➢ la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che l' sia Parte_4
totalmente estraneo ai fatti di causa: il provvedimento di revisione tecnica del- la patente, oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado, è un provve- dimento emanato dall' di Napoli in quanto esclusi- Controparte_1
vamente competente in materia;
➢ Infondatezza in fatto e in diritto dell'atto di appello.
Con decreto del 13.06.2025, la causa veniva anticipata all'udienza del
3
23.06.2026, durante la quale veniva disposta la discussione e decisione a norma dell'art. 429 c.p.c..
Successivamente a tale data (e precisamente in data 3 luglio 2025) è interve- nuta la costituzione in giudizio del che Controparte_1
ha chiesto rigettarsi l'appello.
********
Il ricorso proposto in primo grado va qualificato essenzialmente quale ricorso con funzione “recuperatoria” dell'impugnativa avverso un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada che la parte assume non essere mai stato noti- ficato, con conseguente caducazione dello stesso e conseguente annullamento dell'ulteriore atto impugnato, ovvero il provvedimento emesso dal CP_1
Ufficio Motorizzazione Civile n° R.A.8809-2023/Cond. del 24.10.2023, con
[...]
cui veniva comunicato l'esaurimento del punteggio di n° 20 punti attribuito alla pa- tente categoria B intestata al sig. e con cui, stante NumeroDi_1 Parte_1
la perdita totale del punteggio e tenuto conto dell'art. 126 bis comma 6 D.Lvo
285/92, veniva disposta “la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica”.
Tale ultimo annullamento deriverebbe, infatti, dall'annullamento di uno dei verbali presupposti, con conseguente eliminazione della corrispondente decurta- zione di punti.
Il verbale in oggetto è il verbale n° 20220858422 del 03.11.2022, che il
[...]
costituitosi nel giudizio di primo grado, ha dedotto essere stato Parte_5
elevato e contestato dalla Polizia Municipale di Napoli.
Proprio in ragione della funzione “recuperatoria” dell'impugnativa proposta
(recupero dell'impugnativa avverso il verbale di contravvenzione al CDS elevato dal a mezzo della Polizia Municipale), nel corso del giudizio di primo il Controparte_3
contraddittorio andava instaurato, oltrechè nei riguardi del
[...]
anche nei confronti del soggetto che aveva elevato la Controparte_1
sanzione amministrativa presupposta all'atto impugnato ( e che la Controparte_3
parte assumeva non essere stata mai notificata, con conseguente richiesta di cadu-
4
cazione.
Non vi è, tuttavia, prova agli atti che il abbia avuto rituale Controparte_3
notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del correlato decreto di fissazione di udienza adottato dal Giudice di Pace in data 25 gennaio 2024, ciò in conformità a quanto prescritto dagli artt.204 bis CdS e 7 comma 7 del D. Lgs.
N.150 del 2011 (“
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento im- pugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notifica- zione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelle- ria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5”).
Parte appellante, pur a fronte della mancata acquisizione del fascicolo di pri- mo grado per le gravi inefficienze degli Uffici del Giudice di Pace di Napoli, ha depo- sitato, in data 5 maggio 2025, copia del decreto di fissazione di udienza del 25 gen- naio 2025 e della documentazione afferente all'attività notificatoria posta in esse- re dalla Cancelleria di detto Ufficio, da cui si evince univocamente che il ricorso e detto decreto sono stati notificati al solo Controparte_1
mentre nessuna rituale instaurazione del contraddittorio si
[...]
rinviene nei riguardi del Controparte_3
Dal deposito dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado (depositati dall'appellante in occasione della costituzione in giudizio), è, inoltre, emerso che il
Giudice di Pace, all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024 ebbe ad espressamente rilevare l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della e CP_2
del ordinando alla cancelleria di provvedervi. Controparte_3
Non vi è, tuttavia, prova alcuna che tale adempimento sia stato assolto.
Nel caso di specie, occorre far applicazione dei principi affermati dalla Su- prema Corte di Cassazione che, con la pronunzia del 01/10/2014 n.20757, ha affer- mato che “in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamen- to della fase dell' "edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine
5
di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione ana- logica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale prov- vederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'in- staurazione del contraddittorio con la controparte. Nè rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notifica- zione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti in- trodotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e "vo- catio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso”.
In difetto di prova della regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio di primo grado nei confronti del va dichiarata la nul- Controparte_3
lità della sentenza impugnata e rimessi gli atti al Giudice di Pace di Napoli, che prov- vederà alla rituale instaurazione del contraddittorio delle parti.
L'ascrivibilità del motivo di nullità ad inefficienze imputabili all'organo giudi- cante giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da Parte_6
avverso la sentenza n. 13772/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Santarpia Rita, emessa nel giudizio iscritto al R.G. n°
52280/2023, pubblicata in data 04.06.2024, e per l'effetto, dichiara la nullità di detta sentenza, rimettendo le parti innanzi al Giudice di Pace di Napoli a norma dell'art.354 c.p.c., con riassunzione da operarsi a cura delle stesse nel termine di legge;
➢ compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 21 luglio 2025
Il Giudice
6
(dott. Marcello Amura)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 18236/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Carmela Di Giovanni (C.F. , con la quale elettivamente domici- C.F._2
lia presso il suo studio legale sito in Napoli alla Via Alessandro Manzoni, 212/C in vir- tù di procura in atti.
- Appellante
E
Controparte_1
– (C.F. ,
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui C.F._3
ope legis domicilia, in via Diaz n. 11.
- Appellato
E
c.f.: in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
- Appellata contumace
E
c.f. in persona del Sindaco p.t., dom.to per la Controparte_3 P.IVA_3
carica in Napoli, alla Piazza Municipio n. 1, al Palazzo S. Giacomo, in uno
1
all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Nuvola Di
Mauro ( ), giusta procura generale alle liti per atto pubblico ro- C.F._4
gato dal Notaio il 15.09.2022, Repertorio n. 22594, raccolta n. Persona_1
10527.
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 25.08.2024, il sig.
[...]
ha impugnato la sentenza n. 13772/2024 emessa dal Giudice di Pace Parte_2
di Napoli, in persona della dott.ssa Santarpia Rita, emessa nel giudizio iscritto al R.G.
n° 52280/2023, pubblicata in data 04.06.2024, con cui veniva rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento n° R.A.8809-2023/Cond. del 24.10.2023.
Tale provvedimento comunicava che risultava esaurito il punteggio di n° 20 punti attribuito alla patente categoria B intestata al sig. NumeroDi_1 Parte_3
e che, stante la perdita totale del punteggio e tenuto conto dell'art. 126 bis
[...]
comma 6 D.Lvo 285/92, veniva disposta “la revisione della patente di guida median- te nuovo esame di idoneità tecnica”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'appellante lamentava, sostanzialmente, l'omessa notifica di uno dei verbali di accertamento di infrazione al CdS che aveva comportato la decurtazione dei punti; in particolare trattasi del verbale n° 20220858422 del 03.11.2022 PROTOCOLLO: 20230207A100001787, (de- curtazione - 5 punti), che la parte assume non essere stato mai notificato e la cui va- riazione del punteggio risultava datata 07.02.2023.
Con l'impugnata sentenza il ricorso è stato rigettato sulla base della seguente motivazione: “Nel caso di specie l'ente impositore ha soddisfatto l'onere del preven- tivo deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionato- ria. Invero ha depositato in atti verbali ritualmente notificati a mani del ricorrente
e relativi le infrazioni commesse.
2
Ritiene pertanto questo Giudice di dover convalidare il provvedimento impu- gnato, con compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità della vertenza”.
In detta sentenza vengono individuati quali contraddittori il CP_1
( ), la ed il
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(individuato come Polizia Municipale di Napoli). Il solo viene indi-
[...] CP_1
viduato quale soggetto costituitosi a mezzo di funzionario delegato.
Con l'atto di appello, l'appellante ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
➢ la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 e 102 c.p.c.;
➢ il mancato rispetto, da parte del resistente del termine Controparte_1
di dieci giorni prima dell'udienza fissata per il deposito di documenti, atti a far valere le proprie ragioni;
➢ la nullità relativa alla forma dei verbali depositati in giudizio dal , per CP_1
l'omessa indicazione che la copia degli stessi verbali sia autentica e conforme all'originale;
➢ In aggiunta ha, altresì, evidenziato all'On.le Giudicante che la prova ex adverso fornita in ordine alla copia del depositato Verbale n° CC/22150032941 del
03.11.2022 è del tutto inidonea a fondare la legittimità dell'avversa pretesa sanzionatori
Costituitosi in giudizio, il a eccepito: Controparte_3
➢ L'inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342, 1 comma e 348 bis c.p.c. per l'assenza della puntuale indicazione dei capi della decisione di primo grado im- pugnati, nonché delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado.
➢ la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando che l' sia Parte_4
totalmente estraneo ai fatti di causa: il provvedimento di revisione tecnica del- la patente, oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado, è un provve- dimento emanato dall' di Napoli in quanto esclusi- Controparte_1
vamente competente in materia;
➢ Infondatezza in fatto e in diritto dell'atto di appello.
Con decreto del 13.06.2025, la causa veniva anticipata all'udienza del
3
23.06.2026, durante la quale veniva disposta la discussione e decisione a norma dell'art. 429 c.p.c..
Successivamente a tale data (e precisamente in data 3 luglio 2025) è interve- nuta la costituzione in giudizio del che Controparte_1
ha chiesto rigettarsi l'appello.
********
Il ricorso proposto in primo grado va qualificato essenzialmente quale ricorso con funzione “recuperatoria” dell'impugnativa avverso un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada che la parte assume non essere mai stato noti- ficato, con conseguente caducazione dello stesso e conseguente annullamento dell'ulteriore atto impugnato, ovvero il provvedimento emesso dal CP_1
Ufficio Motorizzazione Civile n° R.A.8809-2023/Cond. del 24.10.2023, con
[...]
cui veniva comunicato l'esaurimento del punteggio di n° 20 punti attribuito alla pa- tente categoria B intestata al sig. e con cui, stante NumeroDi_1 Parte_1
la perdita totale del punteggio e tenuto conto dell'art. 126 bis comma 6 D.Lvo
285/92, veniva disposta “la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica”.
Tale ultimo annullamento deriverebbe, infatti, dall'annullamento di uno dei verbali presupposti, con conseguente eliminazione della corrispondente decurta- zione di punti.
Il verbale in oggetto è il verbale n° 20220858422 del 03.11.2022, che il
[...]
costituitosi nel giudizio di primo grado, ha dedotto essere stato Parte_5
elevato e contestato dalla Polizia Municipale di Napoli.
Proprio in ragione della funzione “recuperatoria” dell'impugnativa proposta
(recupero dell'impugnativa avverso il verbale di contravvenzione al CDS elevato dal a mezzo della Polizia Municipale), nel corso del giudizio di primo il Controparte_3
contraddittorio andava instaurato, oltrechè nei riguardi del
[...]
anche nei confronti del soggetto che aveva elevato la Controparte_1
sanzione amministrativa presupposta all'atto impugnato ( e che la Controparte_3
parte assumeva non essere stata mai notificata, con conseguente richiesta di cadu-
4
cazione.
Non vi è, tuttavia, prova agli atti che il abbia avuto rituale Controparte_3
notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del correlato decreto di fissazione di udienza adottato dal Giudice di Pace in data 25 gennaio 2024, ciò in conformità a quanto prescritto dagli artt.204 bis CdS e 7 comma 7 del D. Lgs.
N.150 del 2011 (“
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento im- pugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notifica- zione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelle- ria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5”).
Parte appellante, pur a fronte della mancata acquisizione del fascicolo di pri- mo grado per le gravi inefficienze degli Uffici del Giudice di Pace di Napoli, ha depo- sitato, in data 5 maggio 2025, copia del decreto di fissazione di udienza del 25 gen- naio 2025 e della documentazione afferente all'attività notificatoria posta in esse- re dalla Cancelleria di detto Ufficio, da cui si evince univocamente che il ricorso e detto decreto sono stati notificati al solo Controparte_1
mentre nessuna rituale instaurazione del contraddittorio si
[...]
rinviene nei riguardi del Controparte_3
Dal deposito dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado (depositati dall'appellante in occasione della costituzione in giudizio), è, inoltre, emerso che il
Giudice di Pace, all'esito dell'udienza del 29 febbraio 2024 ebbe ad espressamente rilevare l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della e CP_2
del ordinando alla cancelleria di provvedervi. Controparte_3
Non vi è, tuttavia, prova alcuna che tale adempimento sia stato assolto.
Nel caso di specie, occorre far applicazione dei principi affermati dalla Su- prema Corte di Cassazione che, con la pronunzia del 01/10/2014 n.20757, ha affer- mato che “in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamen- to della fase dell' "edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine
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di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione ana- logica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale prov- vederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'in- staurazione del contraddittorio con la controparte. Nè rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notifica- zione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti in- trodotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e "vo- catio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso”.
In difetto di prova della regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio di primo grado nei confronti del va dichiarata la nul- Controparte_3
lità della sentenza impugnata e rimessi gli atti al Giudice di Pace di Napoli, che prov- vederà alla rituale instaurazione del contraddittorio delle parti.
L'ascrivibilità del motivo di nullità ad inefficienze imputabili all'organo giudi- cante giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'appello proposto da Parte_6
avverso la sentenza n. 13772/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Santarpia Rita, emessa nel giudizio iscritto al R.G. n°
52280/2023, pubblicata in data 04.06.2024, e per l'effetto, dichiara la nullità di detta sentenza, rimettendo le parti innanzi al Giudice di Pace di Napoli a norma dell'art.354 c.p.c., con riassunzione da operarsi a cura delle stesse nel termine di legge;
➢ compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Si comunichi ai difensori a norma dell'art.430 c.p.c..
Così deciso in Napoli il 21 luglio 2025
Il Giudice
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(dott. Marcello Amura)
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