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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 198 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Olbia presso lo studio dell'Avv. Pietro Cherchi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello (sottoscritta anche dall'Amministratore di sostegno).
appellante
CONTRO
(c.f. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Olbia presso lo studio dell'Avv. Marco Tramoni dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
appellata
Oggetto: pagamento somme derivanti da attività lavorativa.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 “1) contrariis reiectis;
2) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della gravata sentenza di primo grado n. 119/2023, per i motivi di cui al presente atto d'appello; 3) accertare e dichiarare, ex artt. 161, 354 C.P.C., la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado n. 388/2019 RG iscritto presso il Tribunale Ordinazione
Civile di Tempio Pausania - Sezione Lavoro;
4) accertare e dichiarare, ex artt. 161, 354 C.P.C., la nullità della notificazione dell'ordinanza resa dal Giudice in data 21.1.20 nell'ambito del giudizio di primo grado n. 388/2019 RG iscritto presso il Tribunale Ordinazione Civile di Tempio Pausania
Sezione Lavoro;
5) accertare e dichiarare, la nullità della gravata sentenza n. 119/2023 emessa e pubblicata in data 25.7.23 dal Tribunale Ordinario Civile di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Eleonora Carsana, nell'ambito del relativo procedimento n. 388/2019
RG; 6) per l'effetto, disporre la rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 C.P.C. 7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Nell'interesse dell'appellata:
“L'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, Voglia: - Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- Con vittoria delle competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.414 cpc in data 10.7.2019 ha convenuto nanti il Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania esponendo che: 1) aveva prestato attività Parte_1
lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente presso il negozio di abbigliamento denominato
“Grace” sito in Olbia, durante il periodo 19/12/2016 – 02/06/2018; 2) ella svolgeva la propria attività
lavorativa dal lunedì al sabato, osservando il seguente orario di lavoro: durante il periodo ottobre –
maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00/16:30 alle 20:00/20:30; nei mesi di luglio, agosto e settembre dalle 17:30 alle 02:00; 3) l'esponente si occupava della vendita dei prodotti alla clientela, dell'apertura e chiusura dell'attività commerciale, del ritiro della corrispondenza e della merce recapitata presso il negozio e della gestione della cassa, ricevendo quale compenso per le prestazioni svolte € 150,00 a settimana;
4) il rapporto di lavoro non era mai stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali;
5) a causa del mancato riconoscimento del credito di lavoro, il 26.07.2018 aveva presentato alla D.P.L. di Nuoro richiesta di intervento, cui aveva fatto seguito l'accertamento ispettivo in esito al quale era emersa l'occupazione irregolare durante il
2 periodo 19.12.2016 – 02.06.2018, in qualità di commessa full-time, ascrivibile al livello IV° CCNL
Commercio; 6) per il predetto periodo, l' aveva provveduto a trasmettere alla sede CP_2 CP_3
di Sassari il verbale di accertamento per il recupero dei contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro e a seguito di tale comunicazione, la aveva provveduto a versare i contributi maturati;
Pt_1
7) dai conteggi eseguiti dalla FILCAMS CIGL di Olbia risultava in suo favore il credito (a titolo di differenze per retribuzioni dirette ed indirette non corrisposte) di cui in appresso: euro 646,67 per il
2016; euro 19.977,13 per il 2017; euro 9.882,15 per il 2018, oltre a complessivi € 2.410,94 a titolo di
TFR; 8) segnatamente “dal corretto inquadramento al IV° Livello CCNL Commercio emergeva una competenza pari ad € 27.919,20, dalla quale, detratto l'erogato pari ad € 11.250,00, residuava una differenza lorda pari ad € 16.669,20; [..] per le ferie non godute maturava una competenza pari ad
€ 2.277,02, mentre per le festività non godute ed ex festività [..] € 183,09 ed € 433,73; a titolo di
lavoro straordinario maturava un credito di € 4.008,58; per il lavoro straordinario festivo € 109,95 per il 2016; € 880,07 per il 2017; € 449,82 per il 2018; a titolo di lavoro straordinario notturno €
555,31 per il 2017 e, per il lavoro notturno, € 388,72 per il 2017; 9) infine, a titolo di tredicesima mensilità aveva maturato competenze pari ad € 2277,23 e a titolo di quattordicesima mensilità €
2277,23; 10) per quanto concerne il TFR aveva maturato una competenza pari ad € 2.410,94.
Ha concluso per la condanna della resistente al pagamento di dette somme.
Nella contumacia della , la causa è stata istruita con produzioni documentali e escussione Pt_1
testi.
Con sentenza n.119/2023 in data 25.7.2023 il Tribunale di Tempio Pausania ha condannato la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 23.630,60 (oltre accessori) a titolo di retribuzione diretta, differita e TFR “escluse le restanti voci in quanto non provate”, spese rifuse.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la con la quale ha dedotto: Pt_1
1) la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio effettuata ai sensi dell'art.143 cpc non potendo ritenersi sussistere nella specie i presupposti per effettuare la notificazione “a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”: ella, invero, salvo periodi di temporanea assenza, era
sempre stata residente in [...]a vicolo Mustaccioni n.28.
La notifica, inoltre, neppure era rispettosa del termine minimo a comparire di cui all'art.415, V co,
cpc.
3 2) Del pari, doveva ritenersi nulla la notifica ex art.143 cpc del disposto interrogatorio formale.
3) Ella, inoltre, nel periodo in cui erano state effettuale le notificazioni de quibus, versava in gravissime condizioni di salute psicofisiche ed aveva subito, sul finire del 2019, due T.S.O. presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Olbia e veniva sottoposta ad opportuna terapia farmacologica:
per tali ragioni, in data 10.11.2019, i genitori della stessa avevano chiesto al Tribunale di Tempio
Pausania la nomina di un amministratore di sostegno (poi nominato il 31.7.2020).
Ha concluso A) in via pregiudiziale e cautelare, per la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della gravata sentenza;
B) per l'accertamento e dichiarazione, ex artt. 161, 354 cpc, della nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
C) per l'accertamento e declaratoria, ex artt. 161, 354 cpc, della nullità della notificazione dell'ordinanza resa dal Giudice in data 21.1.20 nell'ambito del giudizio di primo grado;
D) perché fosse accertata e dichiarata la nullità della gravata sentenza n. 119/2023 con rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354
cpc, vinte le spese.
Regolarmente costituita in giudizio, la ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con CP_1
vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Quanto al motivo di cui ai superiori punti 1 e 2, merita osservare che è elemento pacifico in causa che la appellata abbia (sempre e per quanto qui di interesse) mantenuto la propria residenza in Olbia al vicolo Mustaccioni n.28.
Orbene, a seguito di atto portato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 29.11.2019, il detto
Ufficiale Giudiziario ha tentato la notifica del ricorso ex art.414 cpc presso detto indirizzo (Olbia, vicolo Mustaccioni n.28), non riuscendovi per non aver rinvenuto nessuno all'indirizzo di residenza del destinatario (in questi termini deve intendersi la dicitura “irreperibile”).
A seguito di richiesta del 18.12.2019, l'Ufficiale Giudiziario in data 20.12.2019, ribadita la irreperibilità della all'indirizzo di residenza, “effettuate vane ricerche in loco”, non Pt_1
sussistendo “nessuna informazione disponibile da vicini di casa” ed effettuate “vane ricerche presso il comune”, risultando la destinataria della notifica anche “priva del procuratore previsto dall'art.77 cpc”, non risultando possibile, in ultima analisi – e nonostante le ricerche dal medesimo effettuate –
4 individuare altro luogo dove eseguire la notifica” ha provveduto a effettuare la stessa ai sensi dell'art.143 cpc ovvero mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale di ultima residenza.
Trattasi di notifica (e non vi è dimostrazione alcuna di evidenza contraria) ritualmente effettuata.
Né, del resto, la mancata indicazione delle generalità dei vicini costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art.160 cpc.
Del resto è principio di diritto quello per cui l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art
143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c.: ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato,
per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (per una applicazione del principio v. Cass.
10983/2021).
Analogamente deve ritenersi in riferimento alla notificazione dell'ordinanza con cui è stato ammesso l'interrogatorio formale (da notificarsi al contumace ex art.292 cpc).
In ogni caso, rileva questa Corte quanto in appresso.
È principio di diritto quello per cui il luogo in cui la notificazione del ricorso viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando essi si rivelino privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto (v. in tempi recenti Cass. 26544/2024).
Portato di quanto precede è l'applicazione del disposto dell'art.156, u.c., in forza del quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Trattasi della situazione che si è verificata nella vicenda in disamina.
Ed invero, l'istanza di visibilità del fascicolo n.388/2019 RG depositata in data 10.09.2021 dal
Procuratore della odierna appellata sulla base di una procura appositamente rilasciata non può che
5 deporre nel senso della piena conoscenza da parte della della esistenza del procedimento in Pt_1
disamina.
Ben avrebbe ella, pertanto, potuto e dovuto formalizzare in quella sede la sua costituzione in giudizio per ivi essere ammessa (a seguito di richiesta di rimessione in termini) a svolgere l'attività esplicativa del proprio diritto di difesa (e ciò anche ove avesse voluto lamentare il mancato rispetto del termine minimo a comparire).
Nulla di tutto ciò è stato fatto.
Quanto, poi, alle condizioni di salute della NO merita osservare che il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno è del 31.7.2020 e, pertanto, è successivo alle notificazioni di cui sopra è menzione.
All'esito di quanto precede, essendo rimaste disattese le ragioni di appello della l'appello va Pt_1
integralmente rigettato, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 attesa la semplicità della vicenda in disamina).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
2695,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 198 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Olbia presso lo studio dell'Avv. Pietro Cherchi che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello (sottoscritta anche dall'Amministratore di sostegno).
appellante
CONTRO
(c.f. elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Olbia presso lo studio dell'Avv. Marco Tramoni dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce alla comparsa di risposta.
appellata
Oggetto: pagamento somme derivanti da attività lavorativa.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 “1) contrariis reiectis;
2) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della gravata sentenza di primo grado n. 119/2023, per i motivi di cui al presente atto d'appello; 3) accertare e dichiarare, ex artt. 161, 354 C.P.C., la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado n. 388/2019 RG iscritto presso il Tribunale Ordinazione
Civile di Tempio Pausania - Sezione Lavoro;
4) accertare e dichiarare, ex artt. 161, 354 C.P.C., la nullità della notificazione dell'ordinanza resa dal Giudice in data 21.1.20 nell'ambito del giudizio di primo grado n. 388/2019 RG iscritto presso il Tribunale Ordinazione Civile di Tempio Pausania
Sezione Lavoro;
5) accertare e dichiarare, la nullità della gravata sentenza n. 119/2023 emessa e pubblicata in data 25.7.23 dal Tribunale Ordinario Civile di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Eleonora Carsana, nell'ambito del relativo procedimento n. 388/2019
RG; 6) per l'effetto, disporre la rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 C.P.C. 7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Nell'interesse dell'appellata:
“L'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, Voglia: - Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza;
- Con vittoria delle competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.414 cpc in data 10.7.2019 ha convenuto nanti il Controparte_1
Tribunale di Tempio Pausania esponendo che: 1) aveva prestato attività Parte_1
lavorativa subordinata alle dipendenze della resistente presso il negozio di abbigliamento denominato
“Grace” sito in Olbia, durante il periodo 19/12/2016 – 02/06/2018; 2) ella svolgeva la propria attività
lavorativa dal lunedì al sabato, osservando il seguente orario di lavoro: durante il periodo ottobre –
maggio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00/16:30 alle 20:00/20:30; nei mesi di luglio, agosto e settembre dalle 17:30 alle 02:00; 3) l'esponente si occupava della vendita dei prodotti alla clientela, dell'apertura e chiusura dell'attività commerciale, del ritiro della corrispondenza e della merce recapitata presso il negozio e della gestione della cassa, ricevendo quale compenso per le prestazioni svolte € 150,00 a settimana;
4) il rapporto di lavoro non era mai stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali;
5) a causa del mancato riconoscimento del credito di lavoro, il 26.07.2018 aveva presentato alla D.P.L. di Nuoro richiesta di intervento, cui aveva fatto seguito l'accertamento ispettivo in esito al quale era emersa l'occupazione irregolare durante il
2 periodo 19.12.2016 – 02.06.2018, in qualità di commessa full-time, ascrivibile al livello IV° CCNL
Commercio; 6) per il predetto periodo, l' aveva provveduto a trasmettere alla sede CP_2 CP_3
di Sassari il verbale di accertamento per il recupero dei contributi previdenziali omessi dal datore di lavoro e a seguito di tale comunicazione, la aveva provveduto a versare i contributi maturati;
Pt_1
7) dai conteggi eseguiti dalla FILCAMS CIGL di Olbia risultava in suo favore il credito (a titolo di differenze per retribuzioni dirette ed indirette non corrisposte) di cui in appresso: euro 646,67 per il
2016; euro 19.977,13 per il 2017; euro 9.882,15 per il 2018, oltre a complessivi € 2.410,94 a titolo di
TFR; 8) segnatamente “dal corretto inquadramento al IV° Livello CCNL Commercio emergeva una competenza pari ad € 27.919,20, dalla quale, detratto l'erogato pari ad € 11.250,00, residuava una differenza lorda pari ad € 16.669,20; [..] per le ferie non godute maturava una competenza pari ad
€ 2.277,02, mentre per le festività non godute ed ex festività [..] € 183,09 ed € 433,73; a titolo di
lavoro straordinario maturava un credito di € 4.008,58; per il lavoro straordinario festivo € 109,95 per il 2016; € 880,07 per il 2017; € 449,82 per il 2018; a titolo di lavoro straordinario notturno €
555,31 per il 2017 e, per il lavoro notturno, € 388,72 per il 2017; 9) infine, a titolo di tredicesima mensilità aveva maturato competenze pari ad € 2277,23 e a titolo di quattordicesima mensilità €
2277,23; 10) per quanto concerne il TFR aveva maturato una competenza pari ad € 2.410,94.
Ha concluso per la condanna della resistente al pagamento di dette somme.
Nella contumacia della , la causa è stata istruita con produzioni documentali e escussione Pt_1
testi.
Con sentenza n.119/2023 in data 25.7.2023 il Tribunale di Tempio Pausania ha condannato la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 23.630,60 (oltre accessori) a titolo di retribuzione diretta, differita e TFR “escluse le restanti voci in quanto non provate”, spese rifuse.
Avverso detta sentenza ha interposto appello la con la quale ha dedotto: Pt_1
1) la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio effettuata ai sensi dell'art.143 cpc non potendo ritenersi sussistere nella specie i presupposti per effettuare la notificazione “a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”: ella, invero, salvo periodi di temporanea assenza, era
sempre stata residente in [...]a vicolo Mustaccioni n.28.
La notifica, inoltre, neppure era rispettosa del termine minimo a comparire di cui all'art.415, V co,
cpc.
3 2) Del pari, doveva ritenersi nulla la notifica ex art.143 cpc del disposto interrogatorio formale.
3) Ella, inoltre, nel periodo in cui erano state effettuale le notificazioni de quibus, versava in gravissime condizioni di salute psicofisiche ed aveva subito, sul finire del 2019, due T.S.O. presso il reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Olbia e veniva sottoposta ad opportuna terapia farmacologica:
per tali ragioni, in data 10.11.2019, i genitori della stessa avevano chiesto al Tribunale di Tempio
Pausania la nomina di un amministratore di sostegno (poi nominato il 31.7.2020).
Ha concluso A) in via pregiudiziale e cautelare, per la sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della gravata sentenza;
B) per l'accertamento e dichiarazione, ex artt. 161, 354 cpc, della nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
C) per l'accertamento e declaratoria, ex artt. 161, 354 cpc, della nullità della notificazione dell'ordinanza resa dal Giudice in data 21.1.20 nell'ambito del giudizio di primo grado;
D) perché fosse accertata e dichiarata la nullità della gravata sentenza n. 119/2023 con rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354
cpc, vinte le spese.
Regolarmente costituita in giudizio, la ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con CP_1
vittoria di spese, come da conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non può essere accolto.
Quanto al motivo di cui ai superiori punti 1 e 2, merita osservare che è elemento pacifico in causa che la appellata abbia (sempre e per quanto qui di interesse) mantenuto la propria residenza in Olbia al vicolo Mustaccioni n.28.
Orbene, a seguito di atto portato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 29.11.2019, il detto
Ufficiale Giudiziario ha tentato la notifica del ricorso ex art.414 cpc presso detto indirizzo (Olbia, vicolo Mustaccioni n.28), non riuscendovi per non aver rinvenuto nessuno all'indirizzo di residenza del destinatario (in questi termini deve intendersi la dicitura “irreperibile”).
A seguito di richiesta del 18.12.2019, l'Ufficiale Giudiziario in data 20.12.2019, ribadita la irreperibilità della all'indirizzo di residenza, “effettuate vane ricerche in loco”, non Pt_1
sussistendo “nessuna informazione disponibile da vicini di casa” ed effettuate “vane ricerche presso il comune”, risultando la destinataria della notifica anche “priva del procuratore previsto dall'art.77 cpc”, non risultando possibile, in ultima analisi – e nonostante le ricerche dal medesimo effettuate –
4 individuare altro luogo dove eseguire la notifica” ha provveduto a effettuare la stessa ai sensi dell'art.143 cpc ovvero mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale di ultima residenza.
Trattasi di notifica (e non vi è dimostrazione alcuna di evidenza contraria) ritualmente effettuata.
Né, del resto, la mancata indicazione delle generalità dei vicini costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art.160 cpc.
Del resto è principio di diritto quello per cui l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art
143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c.: ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato,
per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (per una applicazione del principio v. Cass.
10983/2021).
Analogamente deve ritenersi in riferimento alla notificazione dell'ordinanza con cui è stato ammesso l'interrogatorio formale (da notificarsi al contumace ex art.292 cpc).
In ogni caso, rileva questa Corte quanto in appresso.
È principio di diritto quello per cui il luogo in cui la notificazione del ricorso viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando essi si rivelino privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto (v. in tempi recenti Cass. 26544/2024).
Portato di quanto precede è l'applicazione del disposto dell'art.156, u.c., in forza del quale la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Trattasi della situazione che si è verificata nella vicenda in disamina.
Ed invero, l'istanza di visibilità del fascicolo n.388/2019 RG depositata in data 10.09.2021 dal
Procuratore della odierna appellata sulla base di una procura appositamente rilasciata non può che
5 deporre nel senso della piena conoscenza da parte della della esistenza del procedimento in Pt_1
disamina.
Ben avrebbe ella, pertanto, potuto e dovuto formalizzare in quella sede la sua costituzione in giudizio per ivi essere ammessa (a seguito di richiesta di rimessione in termini) a svolgere l'attività esplicativa del proprio diritto di difesa (e ciò anche ove avesse voluto lamentare il mancato rispetto del termine minimo a comparire).
Nulla di tutto ciò è stato fatto.
Quanto, poi, alle condizioni di salute della NO merita osservare che il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno è del 31.7.2020 e, pertanto, è successivo alle notificazioni di cui sopra è menzione.
All'esito di quanto precede, essendo rimaste disattese le ragioni di appello della l'appello va Pt_1
integralmente rigettato, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 attesa la semplicità della vicenda in disamina).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in €
2695,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 14.5.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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