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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4598/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4598 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 28.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Parte_1 C.F._1
Via Livia Gereschi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzotta, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, Via Controparte_1 C.F._2
G. Impastato n. 1, presso lo studio dell'Avv. Simona Bellini, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Sabrina Pitrelli, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opposto
Oggetto: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_2
avverso il D.I. n. 1573 del 14.10.2021, con il quale il Tribunale di Pisa ha ad essa ingiunto la consegna di beni mobili così come elencati dall'ingiungente nel ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, ha contestato l'elenco dei beni ex Parte_2
adverso redatto, assumendo che parte di essi non apparterrebbe in via esclusiva al convenuto, trattandosi di beni acquistati con denaro comune depositato nel conto corrente cointestato ai due coniugi;
ha inoltre eccepito la non necessità di attivare il procedimento monitorio, allegando che: - il veva ritirato alcuni beni di sua proprietà dalla casa coniugale, riservandosi l'ulteriore ritiro CP_1
nelle more del procedimento di separazione;
- lo stesso in seguito, e segnatamente nell'agosto 2019, ha ritirato quanto di suo interesse, rilasciando apposita quietanza con la quale dichiarava di non avere null'altro da pretendere;
- vi è sempre stata massima disponibilità da parte di essa opponente a consentire il ritiro, previa comunicazione della data e dell'orario da parte del - tutti gli oggetti CP_1
residui di proprietà del convenuto sono stati trasferiti, a cura della , presso il garage Parte_1
di proprietà, al fine di agevolarne il ritiro alla controparte.
Per le suesposte ragioni ha chiesto la revoca del D.I. opposto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 13.04.2022 si è costituito il quale Controparte_1 ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, a motivo: - della pretesa nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, per difetto della relata;
- della pretesa nullità della costituzione dell'opponente, per omesso deposito della PEC di avvenuta consegna dell'atto di citazione (in ogni caso senza attestazione di conformità); - dell'omesso deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e del successivo decreto monitorio (in ogni caso senza attestazione di conformità).
Nel merito, l'opposto ha dedotto che la quietanza dell'agosto 2019 sarebbe stata redatta dalla odierna opponente, con aggiunta da parte del i una postilla recante l'indicazione dei beni ancora da CP_1
ritirare; ha infine rappresentato che, in seguito alla notifica del d.i. opposto, Parte_1
ha spontaneamente consegnato tutti i beni ivi elencati, con ciò contraddicendo nei fatti
[...]
quanto allegato nell'atto di citazione in opposizione, sia con riferimento alla presenza dei beni presso la casa familiare, sia con riguardo alla titolarità dei predetti beni.
Per le suesposte ragioni ha chiesto rigettarsi l'opposizione e dichiararsi cessata la materia del contendere, in ogni caso con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 2.10.2022 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; il tentativo di conciliazione, tuttavia, non ha avuto buon esito per il rifiuto della parte opponente.
La causa è stata dunque istruita documentalmente ai fini della sola decisione sulla soccombenza virtuale;
precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 28.11.2024, il fascicolo è stato trattenuto in decisione in pari data, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Prima di esaminare funditus le questioni giuridiche prospettate, occorre premettere – in tema di rapporti tra le plurime eccezioni di inammissibilità dell'opposizione sollevate dal e la CP_1
declaratoria di cessata materia del contendere resa necessaria dalle sopravvenienze fattuali (avvenuta consegna dei beni in data 18.12.2021) – che la seconda categoria, di matrice pretoria, attiene al merito della lite, talchè le eccezioni di carattere preliminare debbono comunque essere vagliate analiticamente;
a ciò si aggiunga che il loro esame rileva anche ai fini della condanna alle spese di lite, secondo il consolidato principio della soccombenza virtuale, considerato che la regolazione delle spese di lite sarebbe diversa in presenza di inammissibilità dell'opposizione, in rito, ovvero di infondatezza, nel merito, delle pretese.
2. Tanto chiarito, l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione per pretesa violazione dell'art. 148 c.p.c., da leggersi in combinato disposto con l'art. 3 bis, L. 53/1994, è infondata.
Ripercorrendo la normativa in esame, è vero che in caso di notifica effettuata con modalità telematiche (segnatamente a mezzo PEC), è onere del notificante provvedere alla redazione della relazione di avvenuta notifica, indicando gli specifici elementi previsti al già citato art. 3 bis, comma
5, L. 53/1994; tuttavia, l'omissione dell'adempimento non vale, di per sé, a determinare l'inesistenza della notifica medesima. Soccorre, in materia, il principio di diritto consolidato (tratto dall'elaborazione dell'art. 156, 3 comma, c.p.c.) secondo il quale la notifica effettuata con modalità irrituali giammai determina la nullità dell'atto ove lo stesso abbia raggiunto lo scopo perseguito (Cass.
SS.UU. sent. n. 23620 del 28.09.2018).
Nella specie, avendo la notificazione raggiunto il suo scopo (tanto è vero che la parte opposta si è ritualmente costituita e ha spiegato diffusamente le proprie difese, anche di merito, in comparsa di costituzione e risposta), il vizio è da ricondursi alla mera irregolarità, peraltro sanata dalla condotta processuale della controparte.
3. Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio così come effettuata dalla difesa opponente (convenuta in senso sostanziale).
3.1. A ben vedere, l'eccezione della difesa opposta verte di due distinti profili, l'uno relativo all'omesso deposito del d.i. notificato, l'altro relativo all'omesso deposito dell'atto di citazione in originale notificato unitamente alla comunicazione PEC di avvenuta consegna.
3.2. Quanto al mancato deposito del decreto ingiuntivo notificato nella sua versione integrale (rectius, unitamente al ricorso monitorio), giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che il mancato deposito – unitamente alla costituzione in giudizio – degli atti del provvedimento monitorio che si intende opporre non inficia la costituzione in giudizio dell'attore opponente (“Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d'impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo” Cass. Civ. sent. n. 14582 del 13.07.2015). La documentazione in parola, per altro, è stata in seguito depositata dalla attrice opponente, come da nota di deposito del 12.04.2022, talchè la mera irregolarità deve dirsi sanata.
3.3. Quanto al secondo profilo, si richiama l'art 165 c.p.c., applicabile ratione temporis, secondo il quale: “L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”.
Secondo il dato normativo, per la costituzione è necessario il deposito dell'originale dell'atto introduttivo;
nondimeno, considerato che la norma è finalizzata a garantire la presenza (giuridica) dell'attore in giudizio, sì da portare a conoscenza del giudice l'esistenza della lite, non può dirsi nulla la costituzione in giudizio che non rechi pregiudizio alla regolare costituzione del contraddittorio e che non infici il diritto di difesa della controparte (cfr. sul punto Cass. civ., sent. n. 15777 del
13.08.2004). Nella specie, il comportamento processuale dell'opponente non ha determinato alcuna lesione del contraddittorio o del diritto della difesa della parte opposta, la quale – come detto – si è costituita spiegando difese di rito e di merito.
Né, infine, rileva la mancata prova della notifica dell'atto di citazione a norma dell'art. 9, L. 53/94, poiché “la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo” (Cass. Civ. ordinanza n. 20214 del 15.07.2021); raggiungimento dello scopo del quale, nella vicenda in esame, non è possibile dubitare.
4. Nel merito, la lite trae origine dall'emissione del d.i. n. 1573 del 14.10.2021, corretto con decreto del 20.10.2021. Con il menzionato D.I., l'odierno opposto aveva ingiunto alla moglie Parte_1
la consegna di una serie di beni mobili di sua proprietà (indicati analiticamente
[...]
nell'elenco allegato), rimasti nella disponibilità dell'ingiunta in seguito al procedimento di separazione intrapreso dai coniugi (R.G. 3426/2017).
5. Deve darsi atto che nelle more del giudizio è cessata la materia del contendere. Risulta, infatti, che l'odierna opponente ha provveduto alla consegna di tutti i beni mobili per i quali era stato richiesto il provvedimento di ingiunzione, come da verbale del 18.12.2021, sottoscritto da entrambe le parti, ad eccezione di un esiguo numero di beni dei quali la proprietà è rivendicata dalla odierna opponente
(verbale all. doc. D al fascicolo dell'opposto).
6. L'esame della vicenda, dunque, rileva ai soli fini della soccombenza virtuale.
7. L'opposizione è infondata, come si ricava dalla lettura degli atti di causa. 7.1. In primo luogo, emerge per tabulas che nel mese di maggio 2017 aveva CP_1
rappresentato che, stante il suo imminente allontanamento dalla casa familiare, si riservava di prelevare i beni di sua proprietà nelle more del procedimento di separazione (doc. 1 al fascicolo dell'attrice). Quindi, previo scambio di missive, in data 31.08.2019 il si è effettivamente CP_1 recato presso l'abitazione familiare (assegnata alla moglie) per ritirare quanto di sua proprietà. Il relativo prelievo è documentato dalla quietanza sottoscritta dal (doc. 2 opponente), ove CP_1
tuttavia si legge “rimangono da prendere: libri nella libreria soggiorno e CD e in garage cose nel mobile di legno e la roba da buttare al centro in quanto non ci stava nel furgone”. Ed infatti risalgono al mese di maggio 2021 – in seguito alla sentenza di separazione (doc. 2 al fascicolo dell'opposto) – le comunicazioni con le quali, a mezzo del proprio procuratore, il ha avanzato ancora una CP_1
volta la richiesta di ritiro dei beni rimasti nella casa familiare. Non vi è prova dell'evasione delle richieste da parte della opponente, la quale - sul punto - ha riferito di non aver dato seguito alle missive in quanto l'assenso avrebbe dovuto ritenersi “scontato”.
Ritiene questo giudice che, al contrario, incomba alla moglie legalmente separata un dovere di cooperazione che comprende, quantomeno, l'onere di dare risposta alle numerose richieste di appuntamento da parte del marito interessato al prelievo dei propri beni, ammettendosi al contrario un'indebita ingerenza del marito nella casa a lei assegnata e nel nuovo menage familiare (tenuto conto, peraltro, che la moglie, quale coniuge assegnatario della casa familiare, ben avrebbe potuto essere l'unica in possesso delle chiavi dell'abitazione e quindi l'unico soggetto in grado di consentire materialmente al 'accesso all'immobile e alle sue pertinenze). CP_1
7.2. In secondo luogo, è infondata l'eccezione concernente la pretesa contitolarità dei beni indicati nel d.i., atteso che l'opponente non ha dimostrato, neppure in via indiziaria, l'acquisto con denaro comune e che, nelle more del giudizio (per la precisione subito dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione) la ha consegnato al utto quanto elencato nel ricorso monitorio Parte_1 CP_1
(salvo un numero irrisorio di libri, dei quali la opponente ha rivendicato la titolarità con apparente acquiescenza del marito).
8. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'opposizione – ove esaminata nel merito – sarebbe stata rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opponente e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile – complessità bassa), dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale svolta (comprensiva della fase di trattazione/istruzione).
Quanto alle spese del monitorio, per cui la difesa opposta ha proposto specifica domanda di condanna, si rammenta che l'avvenuta consegna dei beni comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (trattandosi di procedimento di natura unitaria per cui non è ammessa una duplice regolamentazione).
Non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
per l'effetto, REVOCA il d.i. n. 1573/2021 del Tribunale di Pisa (emesso in data 13.10.2021 e corretto in data 20.10.2021);
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
elle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4598 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 28.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Parte_1 C.F._1
Via Livia Gereschi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzotta, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, Via Controparte_1 C.F._2
G. Impastato n. 1, presso lo studio dell'Avv. Simona Bellini, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Sabrina Pitrelli, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opposto
Oggetto: “Proprietà”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_2
avverso il D.I. n. 1573 del 14.10.2021, con il quale il Tribunale di Pisa ha ad essa ingiunto la consegna di beni mobili così come elencati dall'ingiungente nel ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, ha contestato l'elenco dei beni ex Parte_2
adverso redatto, assumendo che parte di essi non apparterrebbe in via esclusiva al convenuto, trattandosi di beni acquistati con denaro comune depositato nel conto corrente cointestato ai due coniugi;
ha inoltre eccepito la non necessità di attivare il procedimento monitorio, allegando che: - il veva ritirato alcuni beni di sua proprietà dalla casa coniugale, riservandosi l'ulteriore ritiro CP_1
nelle more del procedimento di separazione;
- lo stesso in seguito, e segnatamente nell'agosto 2019, ha ritirato quanto di suo interesse, rilasciando apposita quietanza con la quale dichiarava di non avere null'altro da pretendere;
- vi è sempre stata massima disponibilità da parte di essa opponente a consentire il ritiro, previa comunicazione della data e dell'orario da parte del - tutti gli oggetti CP_1
residui di proprietà del convenuto sono stati trasferiti, a cura della , presso il garage Parte_1
di proprietà, al fine di agevolarne il ritiro alla controparte.
Per le suesposte ragioni ha chiesto la revoca del D.I. opposto, con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 13.04.2022 si è costituito il quale Controparte_1 ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, a motivo: - della pretesa nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, per difetto della relata;
- della pretesa nullità della costituzione dell'opponente, per omesso deposito della PEC di avvenuta consegna dell'atto di citazione (in ogni caso senza attestazione di conformità); - dell'omesso deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e del successivo decreto monitorio (in ogni caso senza attestazione di conformità).
Nel merito, l'opposto ha dedotto che la quietanza dell'agosto 2019 sarebbe stata redatta dalla odierna opponente, con aggiunta da parte del i una postilla recante l'indicazione dei beni ancora da CP_1
ritirare; ha infine rappresentato che, in seguito alla notifica del d.i. opposto, Parte_1
ha spontaneamente consegnato tutti i beni ivi elencati, con ciò contraddicendo nei fatti
[...]
quanto allegato nell'atto di citazione in opposizione, sia con riferimento alla presenza dei beni presso la casa familiare, sia con riguardo alla titolarità dei predetti beni.
Per le suesposte ragioni ha chiesto rigettarsi l'opposizione e dichiararsi cessata la materia del contendere, in ogni caso con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 2.10.2022 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; il tentativo di conciliazione, tuttavia, non ha avuto buon esito per il rifiuto della parte opponente.
La causa è stata dunque istruita documentalmente ai fini della sola decisione sulla soccombenza virtuale;
precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 28.11.2024, il fascicolo è stato trattenuto in decisione in pari data, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Prima di esaminare funditus le questioni giuridiche prospettate, occorre premettere – in tema di rapporti tra le plurime eccezioni di inammissibilità dell'opposizione sollevate dal e la CP_1
declaratoria di cessata materia del contendere resa necessaria dalle sopravvenienze fattuali (avvenuta consegna dei beni in data 18.12.2021) – che la seconda categoria, di matrice pretoria, attiene al merito della lite, talchè le eccezioni di carattere preliminare debbono comunque essere vagliate analiticamente;
a ciò si aggiunga che il loro esame rileva anche ai fini della condanna alle spese di lite, secondo il consolidato principio della soccombenza virtuale, considerato che la regolazione delle spese di lite sarebbe diversa in presenza di inammissibilità dell'opposizione, in rito, ovvero di infondatezza, nel merito, delle pretese.
2. Tanto chiarito, l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione per pretesa violazione dell'art. 148 c.p.c., da leggersi in combinato disposto con l'art. 3 bis, L. 53/1994, è infondata.
Ripercorrendo la normativa in esame, è vero che in caso di notifica effettuata con modalità telematiche (segnatamente a mezzo PEC), è onere del notificante provvedere alla redazione della relazione di avvenuta notifica, indicando gli specifici elementi previsti al già citato art. 3 bis, comma
5, L. 53/1994; tuttavia, l'omissione dell'adempimento non vale, di per sé, a determinare l'inesistenza della notifica medesima. Soccorre, in materia, il principio di diritto consolidato (tratto dall'elaborazione dell'art. 156, 3 comma, c.p.c.) secondo il quale la notifica effettuata con modalità irrituali giammai determina la nullità dell'atto ove lo stesso abbia raggiunto lo scopo perseguito (Cass.
SS.UU. sent. n. 23620 del 28.09.2018).
Nella specie, avendo la notificazione raggiunto il suo scopo (tanto è vero che la parte opposta si è ritualmente costituita e ha spiegato diffusamente le proprie difese, anche di merito, in comparsa di costituzione e risposta), il vizio è da ricondursi alla mera irregolarità, peraltro sanata dalla condotta processuale della controparte.
3. Ancora in via preliminare, è infondata l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio così come effettuata dalla difesa opponente (convenuta in senso sostanziale).
3.1. A ben vedere, l'eccezione della difesa opposta verte di due distinti profili, l'uno relativo all'omesso deposito del d.i. notificato, l'altro relativo all'omesso deposito dell'atto di citazione in originale notificato unitamente alla comunicazione PEC di avvenuta consegna.
3.2. Quanto al mancato deposito del decreto ingiuntivo notificato nella sua versione integrale (rectius, unitamente al ricorso monitorio), giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che il mancato deposito – unitamente alla costituzione in giudizio – degli atti del provvedimento monitorio che si intende opporre non inficia la costituzione in giudizio dell'attore opponente (“Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d'impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo” Cass. Civ. sent. n. 14582 del 13.07.2015). La documentazione in parola, per altro, è stata in seguito depositata dalla attrice opponente, come da nota di deposito del 12.04.2022, talchè la mera irregolarità deve dirsi sanata.
3.3. Quanto al secondo profilo, si richiama l'art 165 c.p.c., applicabile ratione temporis, secondo il quale: “L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”.
Secondo il dato normativo, per la costituzione è necessario il deposito dell'originale dell'atto introduttivo;
nondimeno, considerato che la norma è finalizzata a garantire la presenza (giuridica) dell'attore in giudizio, sì da portare a conoscenza del giudice l'esistenza della lite, non può dirsi nulla la costituzione in giudizio che non rechi pregiudizio alla regolare costituzione del contraddittorio e che non infici il diritto di difesa della controparte (cfr. sul punto Cass. civ., sent. n. 15777 del
13.08.2004). Nella specie, il comportamento processuale dell'opponente non ha determinato alcuna lesione del contraddittorio o del diritto della difesa della parte opposta, la quale – come detto – si è costituita spiegando difese di rito e di merito.
Né, infine, rileva la mancata prova della notifica dell'atto di citazione a norma dell'art. 9, L. 53/94, poiché “la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo” (Cass. Civ. ordinanza n. 20214 del 15.07.2021); raggiungimento dello scopo del quale, nella vicenda in esame, non è possibile dubitare.
4. Nel merito, la lite trae origine dall'emissione del d.i. n. 1573 del 14.10.2021, corretto con decreto del 20.10.2021. Con il menzionato D.I., l'odierno opposto aveva ingiunto alla moglie Parte_1
la consegna di una serie di beni mobili di sua proprietà (indicati analiticamente
[...]
nell'elenco allegato), rimasti nella disponibilità dell'ingiunta in seguito al procedimento di separazione intrapreso dai coniugi (R.G. 3426/2017).
5. Deve darsi atto che nelle more del giudizio è cessata la materia del contendere. Risulta, infatti, che l'odierna opponente ha provveduto alla consegna di tutti i beni mobili per i quali era stato richiesto il provvedimento di ingiunzione, come da verbale del 18.12.2021, sottoscritto da entrambe le parti, ad eccezione di un esiguo numero di beni dei quali la proprietà è rivendicata dalla odierna opponente
(verbale all. doc. D al fascicolo dell'opposto).
6. L'esame della vicenda, dunque, rileva ai soli fini della soccombenza virtuale.
7. L'opposizione è infondata, come si ricava dalla lettura degli atti di causa. 7.1. In primo luogo, emerge per tabulas che nel mese di maggio 2017 aveva CP_1
rappresentato che, stante il suo imminente allontanamento dalla casa familiare, si riservava di prelevare i beni di sua proprietà nelle more del procedimento di separazione (doc. 1 al fascicolo dell'attrice). Quindi, previo scambio di missive, in data 31.08.2019 il si è effettivamente CP_1 recato presso l'abitazione familiare (assegnata alla moglie) per ritirare quanto di sua proprietà. Il relativo prelievo è documentato dalla quietanza sottoscritta dal (doc. 2 opponente), ove CP_1
tuttavia si legge “rimangono da prendere: libri nella libreria soggiorno e CD e in garage cose nel mobile di legno e la roba da buttare al centro in quanto non ci stava nel furgone”. Ed infatti risalgono al mese di maggio 2021 – in seguito alla sentenza di separazione (doc. 2 al fascicolo dell'opposto) – le comunicazioni con le quali, a mezzo del proprio procuratore, il ha avanzato ancora una CP_1
volta la richiesta di ritiro dei beni rimasti nella casa familiare. Non vi è prova dell'evasione delle richieste da parte della opponente, la quale - sul punto - ha riferito di non aver dato seguito alle missive in quanto l'assenso avrebbe dovuto ritenersi “scontato”.
Ritiene questo giudice che, al contrario, incomba alla moglie legalmente separata un dovere di cooperazione che comprende, quantomeno, l'onere di dare risposta alle numerose richieste di appuntamento da parte del marito interessato al prelievo dei propri beni, ammettendosi al contrario un'indebita ingerenza del marito nella casa a lei assegnata e nel nuovo menage familiare (tenuto conto, peraltro, che la moglie, quale coniuge assegnatario della casa familiare, ben avrebbe potuto essere l'unica in possesso delle chiavi dell'abitazione e quindi l'unico soggetto in grado di consentire materialmente al 'accesso all'immobile e alle sue pertinenze). CP_1
7.2. In secondo luogo, è infondata l'eccezione concernente la pretesa contitolarità dei beni indicati nel d.i., atteso che l'opponente non ha dimostrato, neppure in via indiziaria, l'acquisto con denaro comune e che, nelle more del giudizio (per la precisione subito dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione) la ha consegnato al utto quanto elencato nel ricorso monitorio Parte_1 CP_1
(salvo un numero irrisorio di libri, dei quali la opponente ha rivendicato la titolarità con apparente acquiescenza del marito).
8. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'opposizione – ove esaminata nel merito – sarebbe stata rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opponente e si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (indeterminabile – complessità bassa), dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale svolta (comprensiva della fase di trattazione/istruzione).
Quanto alle spese del monitorio, per cui la difesa opposta ha proposto specifica domanda di condanna, si rammenta che l'avvenuta consegna dei beni comporta che il giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (trattandosi di procedimento di natura unitaria per cui non è ammessa una duplice regolamentazione).
Non sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere;
per l'effetto, REVOCA il d.i. n. 1573/2021 del Tribunale di Pisa (emesso in data 13.10.2021 e corretto in data 20.10.2021);
RIGETTA ogni altra domanda;
CONDANNA alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1
elle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino