Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, e puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1 terzo comma della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/1999, n. 6117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6117 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TE CI;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 09146/97 proposto da:
CI TE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato F. GALLO, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLETTA DOLFIN, GASPARE FALSITTA, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DEL TESORO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3576/96 della Pretura di ROMA, depositata il 31/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Dolfin, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
rigetto dell'incidentale.
Svolgimento del processo
In data 30.gennaio.1991 veniva notificato all'avv. CI EM decreto del Ministro del Tesoro n 104681, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di £ 17.543.407.471 per violazione della L. n 159/1976 e successive modificazioni, per avere costituito all'estero, in concorso con altri, disponibilità valutarie per importo pari alla sanzione amministrativa irrogata. Avverso tale decreto proponeva opposizione l'avv. CI EM al Pretore di Milano, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, essendo decorso il termine quinquennale previsto dal combinato disposto degli artt. 24 D.P.R. 31.3.1988 n 148, 17 comma I L.
7.gennaio 1929 n 4 e 3 R.D.
5.12.1938 n 1928. In relazione al merito assumeva l'opponente che essendo venuta meno l'antigiuridicità del fatto contestatogli, era inapplicabile nei suoi confronti qualsiasi sanzione amministrativa ai sensi dell'art.1 II comma L. 24.11.1981 n 689.
L'opposto decreto inoltre doveva ritenersi illegittimo per insussistenza di qualsivoglia prova in ordine all'illecito ascritto ad esso opponente, illecito peraltro assolutamente inesistente. Rilevava infine l'opponente che il decreto era illegittimo anche sotto diverso profilo in quanto con lo stesso era stata irrogata cumulativamente la pena pecuniaria di £ 17.543.407.471, in difetto dei presupposti della solidarietà valutaria, previsti dal combinato disposto degli artt.3 R.D.
5.12.1938 n 1928 e 11 L.
7.1.1929 n 4. Si costituiva in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato che resisteva all'opposizione.
Con sentenza in data 19.10.1994 il Pretore di Milano, dichiarava la propria incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 32 VII comma D.P.R. 31.3.1988 n 148 Il giudizio veniva quindi riassunto avanti al
Pretore di Roma, dichiarato competente, con riproposizione delle medesime doglianze ed argomentazioni svolte avanti al Pretore di Milano.
Si costituiva anche in questa fase del giudizio l' Amministrazione del Tesoro, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato.
Il Pretore di Roma, con sentenza in data 28.5/31.5.1996 accoglieva l'opposizione ed annullava l'impugnato decreto, in base alle seguenti argomentazioni:
1) applicabilità ai fatti dedotti in giudizio della normativa più favorevole all'autore dell'illecito, prevista dal D.M. 27.4.1990 del Ministro del Commercio con l'Estero e del Ministro del Tesoro;
2) insufficiente motivazione dell'impugnato decreto;
3) difetto di prova certa in ordine alla responsabilità dell'opponente in relazione ai fatti ascrittigli;
4) previsione di accoglimento dell'opposizione ex art. 23 penultimo comma L. n 689/81 nell'ipotesi di semiplena probatio.
Avverso tale sentenza l' Avvocatura Generale dello Stato proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Resisteva con controricorso CI EM che proponeva anche ricorso incidentale fondato su unico motivo articolato in più parti. Motivi della decisione
In ordine logico va per primo esaminato il ricorso incidentale proposto da CI EM s.p.a.con cui si censura la impugnata sentenza, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 D.P.R. 31.3.1988 n 148, 17 I comma L.
7.1.1929 n 4 e 3 R.D.
5.12.1938 n 1928 e in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c., per omessa motivazione.
Lamenta con il ricorso incidentale l'avv. CI EM che il Pretore ha omesso di pronunziare in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, prescrizione da ritenersi maturata in base ad una retta interpretazione della normativa su indicata. A tal fine evidenzia tre prospettazioni:
1) il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive in cinque anni a decorrere dal giorno della consumazione dell'infrazione, senza che la pendenza del procedimento penale possa incidere sul decorso della prescrizione, posto che il procedimento amministrativo, per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle pene, è svincolato dalla definizione del giudizio penale;
2) irrilevanza nella specie del disposto dell'art. 1 III comma L.21.10.1988 n 455, considerato che all'atto della sua entrata in vigore il diritto si era prescritto, essendo le infrazioni risalenti ad epoca anteriore al 1982;
3) natura istantanea ad effetti permanenti dell'illecito ascritto ad esso ricorrente, consistente nell'illecita disponibilità di valuta all'estero.
Al riguardo si osserva che in effetti il Pretore di Roma ha totalmente omesso di esaminare la questione preliminare sollevata in primo grado dal ricorrente incidentale ma la prospettazione in diritto proposta dall'avv. CI EM è infondata e va pertanto disattesa.
Invero premesso che le prospettazioni su riportate vanno esaminate congiuntamente in quanto cennesse si osserva che la condotta ascritta al ricorrente incidentale, consistente nell'illecita costituzione di disponibilità valutaria all'estero, prima dell'entrata in vigore della L.21.10.1988 n 455 costituiva illecito penale, sanzionato dall'art. 1 L. 30.4.1976 n 159, soggetto come tale ad una sua specifica prescrizione.
A seguito dell'entrata in vigore della L. n 455/1988 il reato previsto dall'art. 1 L.159/76 è stato depenalizzato e l'llecita disponibilità di valuta all'estero da parte dei residenti è divenuto illecito amministrativo, punibile con sanzione amministrativa, soggetta alla prescrizione prevista dall'art. 24 D.P.R.31.3.1988 n 148. Stabilisce infatti l' art 24 che il diritto dello Stato alla riscossione della sanzione amministrativa si prescrive in anni cinque, a decorrere dalla consumazione dell'illecito o dalla cessazione della permanenza, qualora la violazione si sia sostanziata in una condotta permanente.
L'art. 1 della L.455/88 ha peraltro regolato espressamente, con norma transitoria, il caso di specie, disponendo per le ipotesi quali quella in esame, che la prescrizione della sanzione amministrativa inizia a decorrere non già dalla consumazione della condotta illecita ma dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
Il controricorso quindi va disatteso considerato che essendo la legge di depenalizzazione del 1988, essendo stato il decreto opposto notificato al ricorrente incidentale in data 30.gennaio 1991, come risulta dalla narrativa del ricorso incidentale, ed essendo ancora in corso il giudizio di opposizione, infondata in diritto deve ritenersi la costruzione prospettata dal ricorrente incidentale. Il ricorso incidentale va pertanto respinto.
Passando quindi all'esame del primo motivo del ricorso principale si rileva che con tale motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. 689/81 e 23 D.P.R.148/88 In particolare rileva l'Avvocatura Generale dello Stato che per espressa disposizione di legge le infrazioni valutarie devono essere sanzionate con riferimento alla legge vigente al momento della consumazione dell'illecito.
La censura è fondata e va pertanto accolta.
Invero l'art. 23 II comma D.P.R. 31.3.1988 n 148 testualmente dispone che " le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore", con ciò stabilendo in via generale, senza possibilità di equivoci, l'ininfluenza di disposizioni successive più favorevoli all'incolpato, tranne l'ipotesi in cui la normativa sopravvenuta preveda una diversa regolamentazione della singola fattispecie. La giurisprudenza di questa Corte Suprema di Cassazione ha poi chiarito, al contrario di quanto ritenuto da molti giudici di merito, che non trova applicazione nella soggetta materia l' estensione analogica dei principi vigenti in materia penale, con specifico riferimento al generale principio del favor rei previsto dall'art. 2 II e III comma c.p., stante la diversa natura delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative e le diverse finalità perseguite dal legislatore con i due tipi di sanzioni.( Cass.civ. sez. U. 29.1.1994 n 890; Cass. civ. sez. I, 28.11.1996 n 10595; Cass. civ. sez. I, 24.1.1998 n 695) Nè vale a modificare le indicate conclusioni l'entrata in vigore del D.lgs.18.12.1997 n 472 che all'art. 3 testualmente dispone " nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile " posto che trattasi di norma valida esclusivamente nell'ambito delle sanzioni amministrative irrogate per violazioni tributarie, limitazione che conferma quanto in precedenza esposto, in ordine alla necessità di uno specifico intervento legislativo, per escludere la punibilità di singoli illeciti aministrativi, a seguito dell'entrata in vigore di leggi che abbiano escluso l'illiceità di quei fatti. Il primo motivo va pertanto accolto.
Con il secondo motivo di ricorso l'Amministrazione ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., la violazione degli artt. 22 e 23 L.689/81 nonché, in relazione all'art.360 n 5 c.p.c., l'inesistenza e/o l'insufficienza della motivazione. Deduce al riguardo che il Pretore di Roma, con l'impugnata sentenza si è limitato ad affermare la carenza di motivazione del decreto senza dare giustificazione alcuna del proprio convincimento e senza procedere all'analisi della relazione dell'Ufficio Italiano Cambi cui il decreto faceva espresso riferimento, relazione fra l'altro notificata all'opponente.
Il motivo testè indicato è fondato e va pertanto accolto. Invero va rilevato che benché il giudice non sia obbligato a confutare nella motivazione della sentenza tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti ed a pronunciarsi su tutti i documenti prodotti, è tuttavia necessario che esponga il percorso logico in base al quale sia pervenuto al proprio convincimento, così che, per converso, possano ritenersi respinte tutte le argomentazioni e domande incompatibili logicamente con le linee fondamentali della motivazione.
Non assolve quindi all'obbligo della motivazione il giudice che si limiti a porre a fondamento della decisione il proprio apodittico convincimento, non sostenuto da articolate benché concise argomentazioni logiche.
Nel caso di specie il Pretore si è limitato ad affermare che l'impugnato decreto non conteneva una motivazione idonea a permettere l'identificazione dei fatti contestati all'opponente, senza spiegare perché, così come non ha spiegato perché i documenti allegati agli atti non costituivano prova dell'assunto dell'Amministrazione.
Il Pretore inoltre non ha fatto cenno alcuno alla relazione dell'Ufficio Italiano Cambi, allegata all'impugnato decreto, che costituiva appunto -secondo la prospettazione dell'Amministrazione ricorrente - la motivazione del decreto stesso.
Consegue che anche il secondo il motivo va accolto difettando sostanzialmente sul punto adeguata motivazione..
Pertanto il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Pretura Circondariale di Roma, in persona di altro magistrato che, attenendosi ai principi di diritto su precisati, procederà all'esame della relazione allegata all'impugnato decreto ed all'esame della documentazione prodotta dalle parti. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Al contrario il ricorso incidentale va respinto.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Pretura Circondariale di Roma, in persona di altro magistrato, che prevvederà anche in ordine alle spese di questo grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 febbraio.1999 Depositata in cancelleria il 18 giugno 1999.